Sentenza 18 ottobre 2016
Massime • 1
Nei procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma terzo-bis, cod. proc. pen., la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto va individuata esclusivamente sulla base della notizia di reato iscritta nell'apposito registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., non potendo attribuirsi rilievo - in difetto di iscrizione di uno di tali delitti - ad eventuali prospettazioni accusatorie circa il contesto di criminalità organizzata in cui sarebbero state commesse le condotte contestate. (Fattispecie in cui la S.C. ha confermato l'ordinanza del tribunale del riesame di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del G.i.p. circondariale in favore di quello distrettuale, in un procedimento rubricato per reati comuni, con riferimento al quale il P.M., in una memoria depositata dinanzi al tribunale, aveva prospettato che la commissione dei fatti era maturata in un contesto di criminalità organizzata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2016, n. 13222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13222 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2016 |
Testo completo
13222-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez..2228 Silvio Amoresano Vito Di Nicola CC -18/10/2016 Giovanni Liberati -Relatore - R.G.N. 6021/2016 Andrea Gentili Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da CI LU, nato a [...] il [...] D'NO LI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 3/10/2015 del Tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 ottobre 2015 il Tribunale di Macerata ha respinto la richiesta di riesame presentata da LU CI e LI D'NO, nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 16 settembre 2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, disposto fino alla concorrenza della somma di euro 1.793.056,00, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 640, comma 2, n. 1, 61, n. 7, cod. pen., ritenendo infondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dagli indagati, in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona (che sarebbe stato competente a loro avviso ai sensi dell'art. 328, comma 1 bis, cod. proc.), sulla base del rilievo che tra i reati contestati vi era solo quello di cui all'art. 416, Glibena commi 1, 2 e 3, cod. pen., non contemplato dall'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., e ritenendo sufficiente, per emettere il sequestro impugnato, il quadro indiziario risultante dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza.
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso congiuntamente gli indagati CI e D'NO, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo hanno denunciato vizio di motivazione e violazione di legge processuale, in ordine alla eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Macerata, sollevata con la richiesta di riesame, sulla base del rilievo che la competenza avrebbe dovuto essere individuata a favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo del Distretto, dunque del Tribunale di Ancona, ai sensi degli artt. 51, comma 3, e 328, comma 1 bis, cod. proc. pen., essendo tale eccezione stata disattesa dal Tribunale di Macerata sulla base della considerazione che il reato di cui all'art. 416, commi 1, 2 e 3, cod. pen. contestato non è compreso tra quelli indicati nell'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., pur essendo stato, contraddittoriamente, riconosciuto che si trattava di fatti commessi in un contesto di criminalità organizzata, sicché avrebbe dovuto essere ravvisata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo del Distretto.
2.2. Con il secondo motivo hanno lamentato mancanza di motivazione a proposito della loro specifica posizione, che non era stata in alcun modo considerata nella motivazione della ordinanza impugnata, che aveva affrontato solamente la posizione del coimputato US NT, omettendo di esaminare specificamente quella dei ricorrenti.
2.3. Con il terzo motivo hanno denunciato vizio di motivazione, in relazione alle indicazioni richieste dall'art. 422 bis cod. pen., per la mancata illustrazione dei criteri in base ai quali il sequestro censurato era stato autorizzato fino alla concorrenza della somma di euro 1.793.056,00, ed anche per la mancata indicazione delle eccezionali esigenze cautelari, necessarie per reiterare una misura cautelare dichiarata inefficace, e della indicazione della quota di profitto ascrivibile a ciascun ricorrente.
2.4. Con il quarto motivo hanno denunciato ulteriore vizio di motivazione a proposito del ruolo di amministratore di fatto della S.r.l. Petrolina attribuito al D'NO e del suo concorso con il CI, amministratore di diritto di tale società, utilizzata per l'emissione di false dichiarazioni di intenti, che non era in alcun modo stato illustrato nella motivazione della ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, stante l'evidente infondatezza della eccezione di incompetenza per territorio sollevata dai ricorrenti e disattesa dal Tribunale e 2 ды ረ ሱ l'inammissibilità della deduzione di vizi di motivazione mediante la richiesta di riesame di misure cautelari reali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi, congiuntamente proposti e affidati ai medesimi motivi, sono inammissibili.
2. Il primo motivo, mediante il quale sono state denunciate violazione degli artt. 51 e 322 bis cod. proc. pen., 416 cod. pen. e vizio di motivazione, è manifestamente infondato. La competenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo del Distretto va, infatti, individuata sulla base della notizia di reato iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Sez. F, n. 35672 del 18/08/2015, D'Angelo, Rv. 264512; Sez. 1, n. 27181 del 10/05/2013, Wang, Rv. 256370), rimanendo al riguardo irrilevante, in assenza di iscrizione di uno specifico reato, la prospettazione da parte del Pubblico Ministero (nella specie mediante la memoria depositata nel corso del giudizio di riesame) del contesto di criminalità organizzata nell'ambito del quale sarebbero stati commessi i reati, in quanto l'attribuzione delle funzioni all'Ufficio del Pubblico Ministero (e con essa anche quelle di Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 328, comma 1 bis, cod. proc. pen.) deve avvenire sulla base dei reati per cui si procede, e dunque siano stati iscritti nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., e non anche di argomenti ulteriori utilizzati dal Pubblico Ministero per illustrare le condotte incriminate, ed in particolare il contesto nell'ambito del quale le stesse si inseriscono. Poiché, come evidenziato dal Tribunale a pag. 47 della ordinanza impugnata, nei confronti di altri indagati sono stati ipotizzati i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2 et 3, cod. pen., non ricorrono i presupposti per applicare la disposizione di cui all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., e quella correlata di cui all'art. 328, comma 1 bis, cod. proc. pen., alle quali hanno fatto riferimento i ricorrenti, non essendo stato ipotizzato nei loro confronti, né, tantomeno, iscritto nel suddetto registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen., alcuno dei reati contemplati dall'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., con la conseguente evidente infondatezza della violazione di legge processuale prospettata dai ricorrenti mediante il primo motivo di ricorso.
3. Gli altri motivi, tutti relativi a vizi o mancanze della motivazione, a proposito del coinvolgimento dei ricorrenti, cui è stato contestato il solo capo i) della rubrica provvisoria, dei criteri di determinazione dell'ammontare della 3 дывной somma sequestrata, delle eccezionali esigenze cautelari, del ruolo di amministratore di fatto svolto da D'NO, possono essere esaminati congiuntamente, riguardando tutti la struttura argomentativa dell'ordinanza impugnata.
3.1. Va dunque preliminarmente precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione, per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893). Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata;
Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, M.M., non massimata;
Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, non massimata;
Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Messina, Rv. 235716). Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, 4 Glübenali Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).
3.2. Ora, nella vicenda in esame, il Tribunale, nel disattendere la richiesta di riesame avanzata dai ricorrenti, ha evidenziato, alle pagg. 33 e 34 della motivazione dell'ordinanza impugnata, il coinvolgimento dei ricorrenti nella commissione del reato di cui al capo i) della rubrica provvisoria (e cioè il delitto di cui agli artt. 61 n. 7, 110, 640, comma 2, n. 1, contestato per avere, D'NO quale amministratore di fatto, CI quale legale rappresentante della Petrolina S.r.I., presentando al deposito fiscale della Basile Petroli S.r.l. svariate dichiarazioni d'intenti attestanti la veste di esportatore abituale della Petrolina, ottenuto di approvvigionarsi in regime di esenzione d'imposta sul valore aggiunto di ingenti quantitativi di prodotti petroliferi, poi ceduti irregolarmente ai destinatari finali per il consumo sul territorio nazionale, in tal modo procurandosi l'ingiusto profitto di euro 1.793.054,52, pari all'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e non versata grazie alla induzione in errore della Amministrazione finanziaria in ordine al possesso da parte della Petrolina S.r.l. dei requisiti per il riconoscimento di tale agevolazione fiscale). In particolare il Tribunale ha evidenziato la veste di amministratore di fatto del D'NO, sottolineando i plurimi elementi di collegamento con US NT (ritenuto uno dei principali attori del traffico illecito di carburanti ed oli lubrificanti, al vertice di una organizzazione finalizzata all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise gravanti sui prodotti petroliferi, mediante la produzione di falsa documentazione atta a consentire l'acquisto del prodotto petrolifero in regime di esenzione di imposta da parte di società "cartiera" creata ad hoc e la successiva rivendita, anche sottocosto, a soggetti titolari di reti di distributori stradali o di depositi commerciali, spesso coincidenti o in affari con i medesimi soggetti che hanno costituito le società fittiziamente interposte tra il deposito cedente e il cessionario finale), e gli elementi documentali sulla base dei quali è stata ravvisata la veste di amministratore di fatto, tra cui appunti relativi a pagamenti e ripartizioni di somme di denaro riconducibili al D'NO e relativi alla società Petrolina, con la conseguenza che la motivazione sul punto non può dirsi del tutto mancante o apparente, sicché le relative censure sollevate al riguardo debbono essere ritenute inammissibili. A 3.3. La determinazione dell'ammontare della somma in relazione al quale è stato autorizzato il sequestro preventivo, oggetto di analoghe censure da parte dei ricorrenti, è stata, anch'essa, adeguatamente giustificata dal Tribunale, che ha fatto riferimento all'ammontare degli acquisti di prodotto energetico effettuati dalla Petrolina senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, sottolineando come gli stessi siano provati dalle fatture emesse dalla Basile Petroli S.p.a. nell'anno 2014 per un ammontare imponibile complessivo di euro 5 14.470.506,34, aggiungendo che tale prodotto è stato successivamente ceduto ai destinatari finali della merce, con addebito dell'imposta in realtà non versata, ed il conseguente vantaggio illecito. Attraverso tali indicazioni il Tribunale ha dato adeguatamente conto sia degli elementi posti a sostegno del quadro indiziario del reato imputato ai ricorrenti, sia degli indici considerati per determinare l'imposta evasa e la somma da sottoporre a sequestro, sicché anche sotto tale profilo la motivazione non è del tutto mancante o apparente, e quindi le censure al riguardo sollevate dai ricorrenti, risultano inammissibili.
3.4. La doglianza relativa alla omessa indicazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, solo in presenza delle quali sarebbe stata consentita la reiterazione di una misura cautelare in precedenza dichiarata inefficace, è manifestamente infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, risolto il contrasto interpretativo a proposito del rinvio contenuto nell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., chiarendo che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo, e che quindi sono inapplicabili le disposizioni - introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 - relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266790). A seguito ed in virtù di tale chiarimento risulta, dunque, infondata la doglianza formulata dai ricorrenti, non occorrendo, per poter reiterare misure cautelari reali dichiarate inefficaci, eccezionali esigenze cautelari, come invece sostenuto dai ricorrenti.
4. I ricorsi debbono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, stante la manifesta infondatezza del primo motivo e di quello relativo alle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, l'estraneità a quelli consentiti nel giudizio di legittimità degli altri. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00 a carico di ciascun ricorrente. Elsinor
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/10/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Liberati Silvio Amoresano Elibinac DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 MAR 2017 IL CANCELLIERE Mariani 7