Sentenza 10 maggio 2013
Massime • 1
In materia di procedimenti per i delitti indicati dall'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., sussiste la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale quando la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, inclusa nella notizia di reato iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., sia poi stata ritenuta insussistente in sede di valutazione cautelare.
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- 1. Esclusione della gravità indiziaria per reati o circostanze determinanti e permanenza della competenza funzionale del g.i.p. distrettualeErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2013, n. 27181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27181 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 10/05/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1683
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 41550/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE;
nei confronti di:
AN CAILINGN, IL 13/10/1961;
avverso l'ordinanza n. 118/2012 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE, del 11/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. O. Cedrangolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv.to FERIA, in delega dell'avv.to Cianferoni. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Firenze, in sede di rinvio, ha revocato il decreto di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale il 23 maggio 2011 (ed eseguito il 21 giugno 2011) nei confronti di WA NG.
Ma in particolare preso atto della censura mossa da questa Corte circa la fondatezza della doglianza difensiva in punto di insussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, per mancanza di adeguata motivazione;
ed ha aggiunto che dal compendio informativo in atti non si evince nulla più di quanto già illustrato nell'ordinanza annullata, circa la consistenza dei flussi di denaro che partivano dia Money Transfer alla volta della Cina.
Non vi sono poi elementi da cui trarre la consapevolezza di WA NG di aver agito mediante i trasferimenti di denaro - tramite la ditta Cinzia LI della quale è titolare - al fine di agevolare l'associazione mafiosa e quindi al fine di agevolare l'attività della famiglia Cai. Il Tribunale ha quindi concluso che l'esclusione della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 203 del 1991, art. 7, ha determinato l'incompetenza funzionale della Procura
distrettuale della Repubblica di Firenze e del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di quella città, non ricorrendo i presupposti del combinato disposto di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis e art. 323 c.p.p., comma 1 bis.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, deducendo:
- violazione di legge perché il Tribunale ha trascurato che la competenza del giudice che emise il provvedimento di sequestro e la legittimazione del pubblico ministero distrettuale non vengono meno con l'esclusione della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 203 del 1991, art. 7, dal momento che i reati contestati a WA NG
-art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992 e art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, reati presupposto del reato di riciclaggio continuato e pluriaggravato attribuito a titolare del Money center Word Wide Travel Group di Sesto Fiorentino - sono stati commessi nel circondario del Tribunale fiorentino. Il provvedimento di cautela reale va applicato anche in riferimento ai reati contestati a WA NG, a prescindere dall'eventuale difetto di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. In udienza il difensore di WA NG ha depositato memoria, con cui ha ribadito la richiesta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Secondo quanto disposto dall'art. 328 c.p.p., comma 1 bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo distrettuale quando il procedimento in cui l'intervento del giudice per le indagini preliminari è richiesto abbia ad oggetto uno o più delitti di cui all'art. 51 c.p.p., commi 3-bis e 3-quater. Il riferimento al procedimento è chiaramente diretto al procedimento principale e quindi al delitto per il quale si procede, e quindi con indifferenza per le qualificazioni, e riqualificazioni, che il fatto possa ottenere in sede di incidente cautelare.
L'attribuzione della competenza del giudice per le indagini preliminari c.d. distrettuale non può dunque venir meno in conseguenza di quanto è stabilito, in punto di qualificazione del fatto, in sede cautelare, occorrendo invece, perché ciò avvenga, che muti la qualificazione del fatto nell'ambito del procedimento principale, e quindi che muti il reato per il quale si procede. In tal senso si è già espressa questa Corte, stabilendo che "sussiste la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale quando la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, risulti inclusa nella notizia di reato iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., anche se in ordine alla sussistenza della stessa non venga ritenuto esistente un quadro di gravita indiziaria" - Sez. 1, n. 15927 del 22/3/2007 (dep. 19/4/2007), Greco, Rv. 236369 -.
Il provvedimento deve pertanto essere annullato con rinvio, per dare modo al giudice del merito cautelare di rinnovare l'esame alla luce del principio di diritto appena indicato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013