Sentenza 18 agosto 2015
Massime • 1
Nei procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma terzo bis, cod. proc. pen. (nella specie: estorsione aggravata dal "metodo mafioso" ex art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152), la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto - che va individuata in base alla notizia di reato iscritta nell'apposito registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. - resta ferma anche qualora altro giudice, competente "ratione loci" ex art. 390, primo comma, cod. proc. pen., abbia emesso una misura cautelare all'esito della convalida dell'arresto, escludendo la predetta aggravante.
Commentari • 3
- 1. Esclusione della gravità indiziaria per reati o circostanze determinanti e permanenza della competenza funzionale del g.i.p. distrettualeErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 19 novembre 2025
Cass. Pen., Sez. unite, sentenze 2 ottobre 2025 (Ud. 26 giugno 2025), nn. 32853/2025 e 32854/2025 Presidente Cassano, Relatore Messini D'agostini Sommario: 1. Il fatto – 2. I diversi orientamenti della Corte di Cassazione – 3. La soluzione delle Sezioni unite – 4. Conclusioni 1. Il fatto. Nel procedimento in esame, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con ordinanza dell'8 novembre 2024, applicava, nei confronti di due indagati, la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti nei loro confronti i gravi indizi di colpevolezza in relazione, rispettivamente, al delitto, indicato al capo 5) dell'imputazione, di estorsione in concorso, aggravato …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 18/08/2015, n. 35672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35672 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2015 |
Testo completo
35 67 2/ 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 43 Franco Fiandanese Margherita Taddei CC 18/08/2015 Antonella Patrizia Mazzei Relatore - R.G.N. 31000/2015 Rosa Pezzullo Eugenia Serrao ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato con ordinanza del 2 luglio 2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nel procedimento verso D'AN LU, nato a [...] il [...]; visti gli atti e i provvedimenti dei giudici in conflitto;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sergio Del Core, il quale ha concluso chiedendo che sia dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli;
rilevato che il difensore del D'AN non è comparso. RITENUTO IN FATTO 1. D'AN LU è stato arrestato il 28 novembre 2014, in Mondragone, nella flagranza del reato di estorsione, come si legge nell'ordinanza di convalida e contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 1° dicembre 2014 (nell'atto di sollevazione del conflitto da parte dello stesso Giudice si parla invece di fermo disposto ed eseguito, il 28 novembre 2014, dal Procuratore distrettuale della Repubblica di Napoli, convalidato, in да relazione al luogo di esecuzione del provvedimento precautelare, dal Giudice sammaritano). Il procedimento iscritto presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere col n. 17981/14, a seguito dell'arresto in flagranza del D'AN, indicava come oggetto delle indagini il delitto di estorsione (art. 629 cod. pen.) aggravato dal metodo mafioso (art. 7 d.l. n. 152 del 1991 convertito dalla legge n. 203 del 1991). Nell'applicare la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, previa convalida dell'arresto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel detto provvedimento del 1° dicembre 2014, ha ritenuto tuttavia che il delitto dovesse, allo stato degli atti, essere qualificato come concorso in estorsione (insieme al D'AN per lo stesso fatto è indagato il minorenne ON FR), escludendo la gravità indiziaria con riguardo alla circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e, perciò, affermando la propria competenza, non solo surrogatoria ex art. 390, comma 1, cod. proc. pen., a procedere in sede cautelare. Successivamente, in data 8 gennaio 2015, il procedimento iscritto presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del D'AN, già sottoposto alla misura coercitiva di massimo rigore per la quale il Giudice si era dichiarato competente escludendo, come detto, l'aggravante ad effetto speciale, è stato trasmesso alla Procura distrettuale presso il Tribunale di Napoli per essere riunito ad altro procedimento per fatti di criminalità organizzata, recante il numero di iscrizione n. 17841/2014. Tale riunione è formalmente avvenuta il 13 gennaio 2015 e, a seguito di essa, la Procura distrettuale ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari della sede di emettere, nei confronti del D'AN, nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per lo stesso fatto per cui era stato arrestato il 28 novembre 2014, col riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Prima che il Giudice distrettuale per le indagini preliminari si pronunciasse su tale richiesta cautelare, il 9 giugno 2015 il D'AN ha chiesto la revoca o la sostituzione della misura coercitiva di massimo rigore, come sopra applicata nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il Giudice distrettuale, ritenendo che la competenza a decidere sulla revoca o modifica della misura fosse del giudice che l'aveva emessa, dichiaratosi competente anche in sede cautelare per avere escluso la gravità indiziaria con riguardo alla circostanza aggravante ad effetto speciale, ha trasmesso gli atti al 2 сре Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la decisione sull'istanza del'indagato. Il Giudice investito, però, ha declinato la propria competenza sul presupposto che gli atti erano stati ormai trasmessi al Giudice distrettuale, nell'ambito di procedimento iscritto presso l'ufficio di Procura sulla base dell'ipotesi criminosa più grave (estorsione aggravata dal metodo mafioso), suscettibile di approfondimenti nel corso delle indagini, ancorché riconosciuta come non sostenuta da gravi indizi al tempo dell'iniziale decisione cautelare;
e ha sollevato, pertanto, conflitto negativo di competenza rimettendo gli atti alla Corte di cassazione.
2. Il Procuratore generale, nell'odierna udienza, ha concluso a favore della competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va, innanzitutto, rilevato che sussiste conflitto negativo di competenza, a norma dell'at. 28, comma 1, cod. proc. pen., poiché due giudici hanno contemporaneamente ricusato di prendere cognizione della medesima istanza di revoca o sostituzione di misura coercitiva, ex art. 299 cod. proc. pen., proposta dalla stessa persona e per lo stesso fatto. La tesi del giudice circondariale è imperniata sulla distinzione tra giudice emittente la misura e giudice che procede, da identificare nel giudice distrettuale presso l'ufficio di procura che ha iscritto la notizia di reato, qualificata dalla circostanza aggravante del metodo mafioso;
tale giudice dispone degli atti e, quindi, è competente a decidere sull'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare;
a sostegno è citata la sentenza n. 27181 del 2013 di questa Corte, secondo la quale sarebbe sufficiente l'iscrizione della notizia di reato, con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, a radicare la competenza distrettuale del giudice per le indagini preliminari, non incidendo sulla competenza dello stesso giudice l'eventuale esclusione dell'aggravante in sede cautelare. Il giudice distrettuale ritiene, invece, che la riconosciuta competenza ad emettere la misura cautelare da parte dell'omologo giudice circondariale, senza che sia sopravvenuta diversa declaratoria di competenza da parte dello stesso giudice distrettuale, non ancora pronunciatosi sulla richiesta di rinnovata applicazione della misura di massimo rigore nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, cit., 3 да imponga al giudice emittente l'originaria misura di decidere sulla sua revoca o sostituzione. A conforto richiama la sentenza n. 29343 del 2009 di questa Corte, secondo la quale la trasmissione degli atti ad altro ufficio di procura per motivi di competenza non avrebbe effetto sulle misure cautelari in corso, emesse da giudice riconosciutosi competente, fino a quando un altro organo di giurisdizione : non sia formalmente investito del medesimo procedimento con ordinanza suscettibile di dar luogo a conflitto.
2. Ritiene la Corte, che conflitto debba essere risolto a favore del Giudice per le indagini preliminari di Napoli, quale giudice che procede, a norma dell'art. 279 cod. proc. pen. Il procedimento iscritto il 28 novembre 2014 presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, a seguito dell'arresto in flagranza di D'AN LU, indicava come reato attribuito allo stesso quello previsto dagli artt. 110 e 629 cod. pen., aggravato dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari circondariale è stata giustificata esclusivamente dal luogo di esecuzione dell'arresto, in ragione della preminente esigenza di celerità del controllo, costituendo la pur richiesta applicazione di misura cautelare coercitiva oggetto di un intervento surrogatorio del giudice della convalida, in via d'urgenza, necessitante di rinnovazione, ex art. 27 cod. proc. pen., da parte del giudice territorialmente competente (Sez. 2, n. 5226 del 16/11/2006, dep. 2007, Lomanto, Rv. 235813). La specificità del caso in esame risiede, come si è detto, nel fatto che il giudice -investito ratione loci, ex art. 390, comma 1, cod. proc. pen., e non perché funzionalmente competente con riguardo al reato indicato dal pubblico ministero ha emesso, previa convalida dell'arresto, la misura coercitiva di massimo rigore dichiarandosi contestualmente competente, per avere escluso la gravità indiziaria con riguardo alla circostanza aggravante ad effetto speciale, radicante la competenza dell'ufficio distrettuale. Il giudice per le indagini preliminari, infatti, pur essendo vincolato alla richiesta del pubblico ministero in ordine agli elementi di fatto che integrano la contestazione, può legittimamente : modificare la definizione giuridica dell'addebito (Sez. 6, n. 12828 del 14/02/2013, P., Rv. 254902; Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 17/02/2014, : Pisano, Rv. 258983; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617). Altrettanto legittimamente, però, il pubblico ministero ha proseguito le indagini sulla base dell'originaria ipotesi criminosa individuante la competenza a procedere della procura distrettuale, e, come pure si è detto, il procedimento è са stato riunito ad un altro, anch'esso pendente in fase di indagini preliminari, di competenza della stessa procura distrettuale. Il fatto per cui si procede, dunque, è e resta quello corrispondente alla : notizia di reato, così come iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., e non quello eventualmente qualificato in modo diverso dal giudice del procedimento cautelare incidentale;
ciò perché, prima della promozione dell'azione penale, il procedimento attiene ad un'ipotesi di reato per così dire fluida e suscettibile, nel corso delle indagini e fino alla loro chiusura, di essere confermata о ridimensionata 0, addirittura, smentita dalle emergenze investigative, secondo uno dei possibili esiti investigativi di cui agli artt. 405 e 408 cod. proc. pen.; e, proprio per la permeabilità dell'ipotesi accusatoria, non ancora fissatasi in una definita azione penale, il giudice per le indagini preliminari chiamato a provvedere sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e . della persona offesa dal reato, a norma dell'art. 328, comma 1, cod. proc. pen., corrisponde a quello competente per il reato oggetto del procedimento iscritto : dal pubblico ministero (Sez. 2, n. 45215 del 8/11/2007, Bevilacqua, Rv. 238313; Sez. 1, n. 27181 del 10/05/2013, Wang, Rv. 256370). Nel caso di specie, pur avendo il giudice per le indagini preliminari circondariale ritenuto il reato ipotizzato di propria competenza, emettendo la misura coercitiva di massimo rigore, la prosecuzione delle indagini sulla base dell'iniziale notitia criminis implicante la competenza della procura e del giudice distrettuali, con la conseguente trasmissione degli atti all'ufficio procedente, ha legittimamente determinato l'investitura del giudice distrettuale, sia della nuova richiesta di parte pubblica diretta ad ottenere l'applicazione della misura coercitiva di massimo rigore a carico dello stesso indagato e per il medesimo fatto, sia della richiesta dell'interessato -già in stato di custodia cautelare in carcere sulla base della più tenue qualificazione del fatto ritenuta dal giudice circondariale- di revoca o sostituzione della medesima misura. In conclusione, va affermato il seguente principio: la competenza del giudice per le indagini preliminari, di cui all'art. 328 cod. proc. pen., va individuata in base alla notizia di reato iscritta nell'apposito registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen.; quando di procede per uno o più delitti indicati nell'art. 51, commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies, cod. proc. pen., la decisione sulle istanze delle parti spetta al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente per il reato iscritto, a norma dell'art. 328, commi 1 bis e 1 quater, cod. proc. pen.; tale competenza comprende anche l'applicazione, la revoca ovvero le modifiche delle modalità esecutive delle misure cautelari prima dell'esercizio dell'azione penale, ai sensi 5 с dell'art. 279 cod. proc. pen., e ciò anche nel caso di misura che sia stata emessa da giudice per le indagini preliminari non distrettuale, dichiaratosi incidentalmente competente, nell'ambito di un procedimento che però risulti e permanga iscritto per delitti attribuiti al procuratore della Repubblica distrettuale a norma dell'art. 51, commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies, cod. proc. pen.
3. Segue la dichiarazione di competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli cui gli atti devono essere trasmessi.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 18/08/2015. Il consigliere estensore Il presidente Franco Fiandanese Antonella Patrizia Mazzei hanco andary utonether. Mazze DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 26 AGO 2015, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito R O N E 6