Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 38426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38426 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
-n caso di difucione del presents provvedimento omettare la generalità e
e nomine d.lgs. 1
t. 52
38426-25
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Imposto dalla tagge
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da Giuseppe De Marzo Francesco Centofanti
TA Di UR
CA NA UR
MA RI NA
ha pronunciato la seguente
3444/25
-Presidente-
Sent. n. sez. CC - 26/11/2025 R.G.N. 37177/2025
-Relatore-
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RA HA (CUI 06GQVFV), nato in [...] il [...] avverso il decreto del 08/11/2025 del Giudice di Pace di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MA RI NA;
udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Gianluigi Pratola che si riporta alla memoria depositata e chiede l'accoglimento del terzo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Trapani, con decreto dell'8 novembre 2025 ha prorogato, ai sensi dell'art. 14, comma 5, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il trattenimento presso il C.P.R. (Centro di permanenza per i rimpatri) di Trapani - Milo disposto dal Questore di Ragusa nei confronti di HA RA destinatario del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ragusa.
2. Dagli atti e dai provvedimenti allegati al ricorso risulta che HA AR è entrato irregolarmente in Italia il 12 settembre 2022 e ha presentato richiesta di protezione internazionale.
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Da tale data ha prestato costantemente attività lavorativa, anche con contratti regolari in virtù del permesso di soggiorno ricevuto quale richiedente asilo. La richiesta di protezione internazionale è stata rigettata con il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Torino il 16 novembre
2023.
Il provvedimento è stato notificato con la procedura prevista in caso di irreperibilità e l'iter amministrativo della richiesta, pertanto, si è concluso senza la presentazione del ricorso al Tribunale. 11 6 agosto 2025 il Prefetto di Ragusa ha disposto l'espulsione del ricorrente e il Questore della stessa Provincia ha disposto il trattenimento dello stesso. Il decreto di trattenimento è stato convalidato dal Giudice di Pace di Trapani 1'8 agosto 2025. Il 21 ottobre 2025 il ricorrente ha presentato una nuova richiesta di protezione internazionale. Il 30 ottobre 2025, nel corso dell'udienza fissata avanti al Giudice di pace di Trapani per la proroga del trattenimento, il richiedente ha nuovamente manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale. Il Giudice di pace, dichiarati sospesi i termini, ha trasmesso gli atti alla Questura per la registrazione della richiesta e per le determinazioni di competenza. Il 31 ottobre 2025 il Questore di Trapani ha disposto il trattenimento di HA RA ai sensi dell'art. 6 d. lgs. 142 del 2015 e ne ha richiesto la convalida. La Corte di appello di Trapani, con udienza del 1° novembre 2025 ha convalidato il trattenimento. Nel corso di tale udienza il ricorrente ha appreso che la precedente richiesta era stata respinta. Il 4 novembre 2025 il ricorrente ha ricevuto la notifica del provvedimento con il quale era stata rigettata la prima richiesta di protezione internazionale. Il 7 novembre 2025 la Commissione territoriale, ritenendo che la seconda domanda di protezione fosse reiterativa di una già respinta, ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata il 21 ottobre 2025. In pari data il Questore di Trapani ha richiesto la proroga del trattenimento. Il giorno 8 novembre alle ore 9.07 il difensore, avv. Claudia Nicotra, ha ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza per le ore 12.00 dello stesso giorno. Il difensore, impossibilitato a presenziare, ha predisposto e inviato una memoria alle ore 10.42 nella quale ha eccepito la nullità dell'avviso evidenziando che i tempi di preavviso non erano idonei a garantire il corretto esercizio del diritto di difesa e, soprattutto, ha fatto presente che al ricorrente doveva essere
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riconosciuto lo status di richiedente asilo in quanto erano allo stato ancora pendenti i termini per impugnare sia il primo provvedimento di rigetto (quello relativo alla domanda respinta nel 2023 per la quale la notifica è stata ricevuta solo il 4 novembre 2025) sia la recente dichiarazione di inammissibilità pronunciata e notificata solo il 7 novembre 2025. Il Giudice di pace, rilevato che l'impugnazione avverso il provvedimento che dichiara l'inammissibilità della richiesta di protezione internazionale non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento e che l'udienza si era regolarmente tenuta in quanto il trattenuto era stato comunque assistito da un difensore presente, ha accolto la richiesta del Questore di Trapani e ha disposto la proroga.
3. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione l'interessato che, per mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge per incompetenza del Giudice di Pace ed erronea applicazione degli artt. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 e 6 d. lgs. 142 del 2015. Nel primo motivo la difesa rileva che il giudice di pace sarebbe incompetente a provvedere in ordine alla richiesta di proroga in quanto il ricorrente ha lo status di richiedente asilo per cui la competenza a pronunciarsi sarebbe esclusivamente della Corte di Appello, come in effetti avvenuto con il provvedimento emesso il 1° novembre 2025 a fronte della richiesta di convalida del trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 142 del 2015 dallo stesso Questore di Trapani a seguito della domanda di protezione internazionale presentata il 21 ottobre 2025. Ciò peraltro anche considerato che lo stesso ricorrente aveva già in precedenza presentato una domanda di protezione internazionale e che questa, in precedenza definita con un provvedimento di rigetto che lo stesso non aveva potuto impugnare in quanto non aveva mai ricevuto la notifica, è comunque tuttora pendente in virtù del deposito del ricorso alla Sezione Specializzata del Tribunale di Palermo, a seguito della notifica ricevuta solo in data 4 novembre 2025. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 Cost. 14 d. lgs 286 del 1998 per irregolarità nella fissazione e comunicazione al difensore dell'udienza di proroga del trattenimento. Nel secondo motivo la difesa rileva che il difensore, con studio a Palermo, ha ricevuto l'avviso della fissazione dell'udienza per la convalida per le ore 12.00 solo alle ore 9.07 dello stesso 8 novembre e che questo, pertanto, gli ha impedito di presenziare e anche di reperire un sostituto che potesse partecipare in sua vece. Tale violazione del diritto di difesa, d'altro canto, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato cui la questione è stata sollevata con la memoria inviata alle 10.42, non sarebbe stato giustificato in quanto il termine del trattenimento non era in procinto di scadere す
perché questo, considerata la sospensione di 17 giorni conseguente alla presentazione della domanda di protezione internazionale, sarebbe scaduto il 23 novembre 2025. 3.3. Vizio di motivazione in ordine a un punto decisivo. Nel terzo e ultimo motivo la difesa rileva che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe del tutto inesistente quanto alla sussistenza dei presupposti previsti ai fini della proroga del trattenimento e ciò anche considerato che il giudice di pace non ha tenuto in alcun conto gli argomenti indicati nella memoria inviata in ordine allo status di richiedente asilo del ricorrente.
4. In data 21 novembe 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Alessandro Pepe chiede l'accoglimento del terzo motivo di ricorso.
5. In data 8 ottobre 2025 è pervenuta da parte dell'Avvocatura dello Stato una nota di deposito con allegata della documentazione.
6. Il ricorso è stato trattato all'odierna udienza nelle forme stabilite dall'art. 22, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69, richiamate dall'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge per incompetenza del Giudice di Pace ed erronea applicazione degli artt. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 e 6 d. lgs. 142 del 2015. Nel secondo eccepisce la violazione del diritto di difesa e nel terzo la mancanza assoluta di motivazione in merito ai presupposti per la proroga del trattenimento.
Le doglianze sono infondate.
2.1. Come evidenziato dal Procuratore generale al ricorrente non può essere riconosciuto neppure avendo riguardo al momento cioè in cui si è espresso il giudice di pace lo status di richiedente la protezione internazionale. La prima richiesta, quella proposta il 10 ottobre 2023, era stata rigettata con il provvedimento emesso dalla commissione territoriale il 9 novembre 2023 e l'iter a questa relativo si è concluso decorso il termine dall'esecuzione della notifica con le modalità previste dall'art. 11, comma 3-ter, d.lgs. n. 25 del 2008.
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Situazione questa in cui la successiva comunicazione del rigetto avvenuta il 4 novembre 2025 non assume alcun rilievo, ciò considerato sia che non risulta in atti alcun provvedimento di rimessione in termini, sia che alla data dell'udienza di convalida l'impugnazione (poi proposta l'11 novembre) non era stata ancora depositata e, pertanto, il procedimento non era in alcun modo pendente. Del pari ininfluente, come evidenziato dal giudice di pace, risulta la seconda domanda, quella proposta il 21 ottobre 2025. In ordine a tale richiesta, infatti, assume alcun rilievo il fatto che questa è stata dichiarata inammissibilità da parte della Commissione territoriale e, quindi, si applica l'art. 35-bis comma 5 della I. n. 25 del 2008. 2.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in merito al secondo motivo di ricorso. L'art. 14 d.lgs. 286 del 1998 prevede esclusivamente il termine di 48 ore entro il quale il deve essere fissata e iniziata l'udienza per la convalida ovvero per la proroga del trattenimento. La stessa norma non fissa un termine specifico per la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore. In tale contesto normativo, pertanto, si deve ritenere che non vi sia alcun parametro normativo ovvero limite temporale per cui l'unico criterio cui fare riferimento è la necessità di garantire al difensore un tempo congruo per partecipare, anche da remoto, all'udienza. Nel caso di specie si deve considerare che il termine di tre ore intercorrente tra la notifica e la celebrazione dell'udienza è congruo. Dagli atti, d'altro canto, non risulta alcuna violazione o limitazione del diritto di difesa del ricorrente. Ciò considerato che il difensore, che pure non ha richiesto di partecipare da remoto all'udienza o anche solo di posticipare la celebrazione della stessa per il tempo necessario ad arrivare, ha comunque predisposto e depositato una memoria articolata nella quale ha esposto gli argomenti a sostegno della conclusione della richiesta presentata dalla Questura.
2.3. Anche le doglianze oggetto del terzo motivo sono infondate.
2.3.1. La proroga dei trattenimenti è disciplinata dal comma 5 dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, nel testo sostituito dall'art. 20, comma 1, d.l. 19 settembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Il primo periodo stabilisce che: <la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi ». Come già chiarito a questa Corte, ai fini delle proroghe rilevano esclusivamente, quali presupposti legittimanti, cause imputabili esclusivamente allo straniero o al Paese terzo, mentre, al contrario, non giustificano la proroga eventuali ritardi imputabili esclusivamente all'inerzia dell'Amministrazione (Sez. 1, n. 26901 del 22/07/2025, [...], Rv. 288218-01). Si tratta di principio che si pone, come già segnalato nel precedente ora citato, in termini di coerenza con la giurisprudenza sovranazionale in punto di interpretazione dell'art. 15, par. 6 della direttiva 2008/115/CE. In argomento è stato evidenziato come la disposizione consenta la proroga del trattenimento soltanto quando, nonostante lo Stato membro interessato abbia compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa o della mancata cooperazione da parte dell'interessato, o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, affermando che l'accertamento della mancata cooperazione postula la valutazione del comportamento tenuto dallo straniero nel periodo iniziale del trattenimento, al fine di stabilire se egli abbia o meno collaborato con le autorità competenti per l'attuazione dell'allontanamento, e se tale attuazione richieda più tempo del previsto proprio a causa del comportamento tenuto dall'interessato, ma precisando che preliminare a tale valutazione è la dimostrazione da parte dell'Amministrazione che l'operazione di allontanamento, nonostante ogni ragionevole sforzo, duri più a lungo del previsto, il che presuppone che essa abbia compiuto e continui a compiere attivamente sforzi per ottenere il rilascio del documenti dello straniero (cfr. Corte di Giustizia UE, 5/06/2014, in causa C- 146/14, Ali Mahdi). La valutazione cui è tenuto il giudice varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le
operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo (Sez. 1 civ., n. 370 del 08/01/2025, Rv. 673833-01). In generale, deve essere, anche in questa sede, ribadito che <in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini del giudizio di convalida del provvedimento del questore di proroga del trattenimento di richiedente protezione internazionale ex art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, la motivazione deve contenere uno specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, deve esplicitare in base a quali dati il trattenimento stesso, già ritenuto necessario, sia ancora tale e quali prospettive possono offrire, rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio, i fatti intervenuti dopo il decorso del primo termine, tenendo altresì conto delle condizioni legislativamente imposte in relazione ai rigidi limiti temporali entro cul le proroghe possono essere concesse e, conseguentemente, i rimpatri, se legittimamente disposti, dovrebbero essere eseguiti (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, [...], Rv. 287362-02, con ampi richiami a Sez. 1 civ., n. 6064 del 2019, Rv. 653101-01).
2.3.2. Nel caso in esame, in cui si tratta di una prima proroga, il giudice di pace, seppure in termini sintetici, si è conformato ai principi indicati. Il provvedimento impugnato, infatti, con il rinvio all'assenza di un valido documento di identità e alla mancata esibizione dello stesso, dà sufficiente conto della valutazione effettuata circa la sussistenza del presupposto richiesto per la proroga, costituito dalla necessità di attendere il rilascio del lasciapassare da parte del Consolato della Tunisia a Palermo.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
STE SUPP
CORTE
oma, li
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge. Così deciso il 26 novembre 2025
Il Consigliate estensore MA Mario NA
PREMA
SAZIONE
Longi 26/4/2025 L'ASSISTENUDIZIARIO UB SS
Il Presidente Giuseppe De Marzo