TRIB
Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/10/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G.V.G. 256/2025 vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
[...]
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
RICORRENTI rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Tortora, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio in Pagani (SA), alla via Trento nr.74, Parco dei Pini, Pal. M, elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE avente per oggetto: divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 3.03.2025, volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 25.09.2003 nel Comune di Pagani (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.136, P. II, Serie A, anno 2003; che dall'unione coniugale è nata la figlia (il 07.07.2010); che dopo diversi anni di serena convivenza matrimoniale, i rapporti Per_1 tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, giusto decreto di omologa di separazione consensuale n.4781/2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 17.05.2018; ciò posto, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Fissata l'udienza del 07.10.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 07.03.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di voler divoziare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, sottoscritto dalle parti con firme autenticate dal procuratore costituito ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuto decreto di omologa di separazione consensuale n. 4781/2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 17.05.2018 e che, a far data dalla comparizione delle parti in quel procedimento, sino a quella di deposito del ricorso di divorzio ad istanza congiunta, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio congiunto così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), sposatisi il C.F._1 Parte_2 C.F._2
25.09.2003 nel Comune di Pagani (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.136, P. II, Serie A, anno 2003, alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pagani per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G.V.G. 256/2025 vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
[...]
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
RICORRENTI rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Tortora, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio in Pagani (SA), alla via Trento nr.74, Parco dei Pini, Pal. M, elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE avente per oggetto: divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 3.03.2025, volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 25.09.2003 nel Comune di Pagani (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.136, P. II, Serie A, anno 2003; che dall'unione coniugale è nata la figlia (il 07.07.2010); che dopo diversi anni di serena convivenza matrimoniale, i rapporti Per_1 tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, giusto decreto di omologa di separazione consensuale n.4781/2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 17.05.2018; ciò posto, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Fissata l'udienza del 07.10.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 07.03.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di voler divoziare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, sottoscritto dalle parti con firme autenticate dal procuratore costituito ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuto decreto di omologa di separazione consensuale n. 4781/2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 17.05.2018 e che, a far data dalla comparizione delle parti in quel procedimento, sino a quella di deposito del ricorso di divorzio ad istanza congiunta, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio congiunto così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), sposatisi il C.F._1 Parte_2 C.F._2
25.09.2003 nel Comune di Pagani (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.136, P. II, Serie A, anno 2003, alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pagani per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire