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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/12/2025, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°1930 /2025 R.G.
da
C.F. , con l'avv. FIRPO Parte_1 C.F._1
ELENA, ricorrente contro
, C.F. , con l'avv. Controparte_1 C.F._2
LB RA ,
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
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Conclusioni congiunte:
Conclusioni del P.M.
“nulla si oppone”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza presidenziale, la medesima si è protratta ininterrottamente, a decorrere dalla comparizione personale davanti al Presidente del Tribunale (udienza tenutasi il 5/7/2018).
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente – che prevedono un assegno divorzile in favore della moglie e un accordo sugli arretrati - vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Non ci sono figli minorenni del cui affidamento e mantenimento si debba provvedere.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LEGNAGO (VR) da e Parte_1 CP_1
in data 19/05/1990, trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di LEGNAGO (VR) al n. 34 parte II serie A
anno 1990;
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2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) Provvede in conformità delle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
5) Spese di causa interamente compensate.
Verona, 16/12/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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