Sentenza 14 settembre 2017
Massime • 1
Nei procedimenti in cui il rinvio a giudizio è disposto in seguito ad udienza preliminare, il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è inefficace ai fini della notifica del decreto che dispone il giudizio.
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Leggi di più… - 4. Bancarotta fraudolenta, infedeltà patrimoniale, esimente dei vantaggi compensativi, benefici indirettiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2017, n. 50080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50080 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2017 |
Testo completo
50080-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 14/09/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente- Sent. n. sez. 1958/2017 Rel. Consigliere - CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE CATERINA MAZZITELLI N.46289/2016 ENRICO VITTORIO AO IN LD BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SA UD LO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 31/03/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del SS e del OR e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei confronti del AI, limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, con rigetto del ricorso del AI nel resto;
uditi i difensori di UD AR SS, avv. Giuseppe Pierfrancesco Mussumeci e Roberto Borgogno, e di ST OR, avv.ti Andrea Bertolini, in sostituzione dell'avv. Mario Casellato, e Carlo Zaccagnini, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. UD AR SS, ST OR e IU AI ricorrono avverso la sentenza del 31 marzo 2016 con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 30 ottobre 2012, confermava l'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commesso dal SS quale amministratore di fatto e dal OR e dal AI quali amministratori di diritto della AF s.r.l., dichiarata fallita in Milano il 18 novembre 2014, riducendo le pene inflitte in primo grado al OR ed al AI e sostituendo nei confronti del OR la pena accessoria dell'interdizione perpetua con quella dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Gli imputati erano in particolare ritenuti responsabili della distrazione della somma di € 5.050.000, proveniente da un mutuo erogato dalla Banca popolare di Lodi con ipoteca su un immobile della AF in Canegrate e destinata il 30 giugno 2003 alla HTL s.r.l., nonostante lo stato di decozione di quest'ultima, con uscita falsamente giustificata in contabilità come acquisto di un'azienda; di somme per complessivi € 1.560.201 versate dal maggio del 2002 all'agosto del 2003 alla partecipante Rescue s.r.l., con uscita giustificata in contabilità con fatture prive di operazioni sottostanti e successivamente stornate dalla Rescue;
di somme per complessivi € 1.484.000 versate dall'ottobre del 2002 al giugno del 2003 alla Risanamento e Partecipazioni s.r.l.; di somme per complessivi € 492,158,40 versate dal dicembre del 2002 al dicembre del 2003 alla Bei s.r.l.; e di somme per complessivi 997.3000 versate dal dicembre del 2002 al maggio del 2003 alla controllata Ammco s.r.l.. Venivano altresì ritenuti responsabili della 2 tenuta delle scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita.
2. Il ricorrente SS propone tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge sul rigetto dell'eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, in quanto notificato all'imputato con la procedura dell'irreperibilità omettendo di rinnovare le ricerche ed il relativo decreto emesso all'esito delle indagini preliminari. L'argomentazione della sentenza impugnata, per la quale la questione non era stata sollevata in precedenza, sarebbe irrilevante, trattandosi di nullità assoluta ed insanabile.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale sulla regolarità del decreto di irreperibilità emesso all'esito delle indagini preliminari. La relativa eccezione, proposta con l'appello con riguardo alla circostanza per la quale le ricerche dell'imputato erano limitate al luogo di residenza e non erano estese alle sedi delle importanti società delle quali il SS era amministratore, sarebbe stata confusa con la diversa questione di cui al punto precedente ed ignorata nella motivazione della sentenza impugnata.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità. Le precise censure proposte con l'appello, relative all'assenza dei presupposti per la qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto della fallita ed alla mancanza di comportamenti di materiale partecipazione dello stesso alle condotte distrattive, non sarebbero state valutate nella sentenza impugnata con i meri riferimenti alle cariche di amministratore della Risanamento e Partecipazioni e della Bei assunte dall'imputato, alle dichiarazioni del coimputato AI ed alla posizione di concorrente esterno quanto meno attribuibile al SS in quanto amministratore delle società beneficiarie delle distrazioni.
3. Il ricorrente OR propone otto motivi.
3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla revoca dell'ammissione di testi a difesa nel giudizio di primo grado. Il relativo motivo di appello, con il quale si censurava il carattere apparente della motivazione del provvedimento di revoca, non sarebbe stato valutato.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza dei fatti di bancarotta documentale. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria dal punto di vista intrinseco laddove dava atto che le scritture contabili erano correttamente tenute e che i movimenti finanziari distrattivi erano stati ugualmente ricostruiti, e dal punto di vista della 3 ог coerenza con le risultanze processuali nel momento in cui dalle stesse risultava che la contabilità era regolare fino al luglio del 2003, allorché il OR era di fatto estromesso dall'amministrazione.
3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'elemento psicologico del reato di bancarotta documentale. Sul punto, non vi sarebbe motivazione nell'irrilevante riferimento alle modalità di tenuta della contabilità, a fronte di quanto evidenziato con l'appello in ordine alle risultanze processuali sull'intento del OR di operare nella prospettiva del rilancio della società.
3.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla configurabilità della contestata bancarotta patrimoniale. La sentenza impugnata sarebbe fondata su una errata selezione del materiale probatorio, avendo trascurato gli elementi dimostrativi del costante perseguimento della ripresa della società da parte dell'imputato, dei contatti a tal fine tenuti dallo stesso con istituiti di credito e soci finanziatori e dell'apparente affidabilità del SS;
l'affermazione sull'accordo dell'imputato con i progetti distrattivi del SS sarebbe altresì contraddittoria con le deleghe rilasciate dal OR a dirigenti provenienti dalla gestione precedente a quella del coimputato.
3.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza delle singole condotte distrattive contestate. Non sarebbero state in particolare valutate le circostanze evidenziate dalla difesa con riguardo, per il versamento in favore della HLT, ai rapporti commerciali di quest'ultima con la AF, alla conseguente riconducibilità dell'operazione alle dinamiche interne ad un gruppo di società, alla pretesa della Banca popolare di Lodi, con l'erogazione del mutuo, che la AF coprisse l'esposizione della HTL verso tale istituto di credito, garantita da una fidejussione della fallita, alla disposizione dell'operazione da parte dell'allora amministratore delegato AI precedentemente all'ingresso del OR nella società ed alla conclusione della stessa allorché l'imputato ne era stato esautorato;
per i versamenti in favore della Rescue, ai rapporti di fornitura di macchinari intrattenuti dalla stessa con la AF, alle risultanze su effettivi pagamenti per tali forniture ed alla collocazione di gran parte dei versamenti in epoca precedente all'ingresso del OR nella società, dandosi peraltro atto nella stessa sentenza impugnata che l'importo delle movimentazioni doveva essere ridotto ad € 694.551; per i versamenti in favore della Ammco, al rientrare gli stessi nei poteri assegnati al AI ed alla loro collocazione in epoca successiva all'estromissione del OR;
per i versamenti in favore della Risanamento e Partecipazioni, all'essere stati gli stessi eseguiti dal AI dopo l'estromissione del OR ed alla loro giustificazione nella cessione di quote della HLT da parte della società beneficiaria, controllante 4 Өг della fallita, e nei finanziamenti e nelle garanzie dalla stessa prestate;
per i versamenti in favore della Bei, alla posizione di società immobiliare del gruppo assunta da quest'ultima, ai rapporti di garanzia fra la stessa e la AF ed alla collocazione dei versamenti in epoca successiva all'estromissione del OR.
3.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla configurabilità, nel versamento in favore della HLT, del diverso reato di bancarotta preferenziale. L'operazione sarebbe stata diretta ad attribuire alla Banca Popolare di Lodi un credito privilegiato nei confronti della AF in luogo di quello chirografario precedentemente vantato nei confronti della HLT, al più potendosi pertanto ravvisare l'ipotesi della simulazione di un titolo di prelazione.
3.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla configurabilità dell'aggravante del danno di rilevante gravità. La stessa sarebbe contestata unicamente per il reato di bancarotta documentale, e comunque il ricorrente lamenta l'omessa motivazione sull'inoperatività della previsione aggravatrice per i fatti di bancarotta societaria in quanto non richiamata dall'art. 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollecitando in subordine la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte Suprema.
3.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio. Il diniego delle attenuanti generiche sarebbe stato motivato omettendo di valutare l'intento dell'imputato di risanare la società e la regolare tenuta della contabilità; la pena sarebbe stata determinata in misura non proporzionata rispetto a quella inflitta ai coimputati, a fronte del descritto intento imprenditoriale, del comportamento processuale e della personalità dell'imputato.
4. Il ricorrente AI propone tre motivi.
4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta patrimoniale. L'imputato, consigliere di amministrazione privo di deleghe, sarebbe entrato nella compagine amministrativa della società quando le linee strategiche della gestione della stessa erano già state decise;
la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria ove dava atto delle dichiarazioni dell'imputato, per le quali tutte le scelte gestionali erano state effettuate dal SS, e rappresentava il AI come mero esecutore di tali decisioni;
l'ulteriore affermazione, per la quale il AI era incaricato della gestione finanziaria della società, non sarebbe motivata;
neppure sarebbero stati indicati gli elementi a sostegno della consapevolezza della natura distrattiva delle operazioni e del concorso del AI nelle stesse. 5 T S 4.2. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta documentale. Sul punto non vi sarebbe motivazione.
4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche. Anche per questo aspetto difetterebbe la motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. II ricorso proposto dal SS è fondato nell'assorbente motivo concernente la nullità della notificazione all'imputato del decreto dispositivo del giudizio di primo grado, in quanto eseguita con la procedura dell'irreperibilità senza essere stata preceduta dal rinnovo del relativo decreto emesso all'esito delle indagini preliminari. Il dato di fatto posto alla base dell'eccezione difensiva, ossia la mancata rinnovazione del decreto di irreperibilità emesso ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non veniva posto in discussione nella sentenza impugnata;
nella quale neppure si prendeva alcuna posizione in ordine alla questione delle necessità di tale rinnovazione per la notifica del decreto dispositivo del giudizio. Osservava invece la Corte territoriale come l'eccezione fosse preclusa in quanto non sollevata nelle precedenti fasi del giudizio. Tale argomentazione presuppone implicitamente che la circostanza dedotta sia riconducibile alle categorie delle nullità relative o di quelle a regime intermedio, con le relative sanatorie in conseguenza della tardiva proposizione dell'eccezione; presupposto che si rivela tuttavia errato. Come invero correttamente rilevato dal ricorrente, conformemente ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, il vizio della notificazione eseguita con il rito previsto per l'irreperibilità, in quanto attenga come nel caso di specie alla vocatio in judicium, genera una nullità assoluta, insanabile e deducibile in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 30072 del 24/03/2009, Pesce, Rv. 24448101; Sez. 1, n. 29226 del 13/07/2005, Serigne, Rv. 232100; Sez. 1, n. 3488 del 21/09/1993, De Simone, Rv. 195304). D'altra parte, la questione di diritto posta dalla difesa con riguardo alla sussistenza o meno dell'obbligo di rinnovare il decreto di irreperibilità emesso a conclusione delle indagini preliminari ai fini della notifica del decreto dispositivo del giudizio, alla quale per quanto detto non veniva data specifica risposta nella sentenza impugnata, deve essere comunque risolta nel senso della necessità della rinnovazione, e della conseguente nullità della notificazione del decreto 6 Or dispositivo del giudizio nei confronti del SS in quanto non preceduta da detta attività. L'art. 160, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressamente l'inefficacia, per la fase procedimentale successiva alla pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero alla chiusura delle indagini preliminari ove l'udienza preliminare manchi, situazione che non ricorre però nel caso in del decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari. esame— La norma non contempla la particolare situazione, oggetto della questione qui discussa, del decreto di irreperibilità emesso in esito alle indagini preliminari ai fini della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.; e ciò per la semplice ragione che quest'ultima norma è sopravvenuta rispetto al citato art. 160. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero, ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, è efficace anche per la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio disposto dallo stesso pubblico ministero (Sez. U, n. 24527 del 24/05/2012, Napolitano, Rv. 252692). Nella stessa occasione, tuttavia, è stato sottolineato come diversa soluzione debba essere adottata laddove il pubblico ministero, successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, abbia svolto ulteriore attività di indagine. E ciò non solo perché in tale situazione le indagini non potrebbero dirsi concluse, e quindi il decreto di irreperibilità risulterebbe emesso in permanenza delle indagini preliminari, con la conseguente applicabilità della citata previsione di cui all'art. 160, comma 1, cod. proc. pen.; ma anche perché, nell'ipotesi descritta, verrebbe meno la ristrettezza dell'arco temporale fra l'emissione del decreto di irreperibilità e la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, che rende in concreto superflua l'esecuzione di nuove ricerche sulla reperibilità dell'imputato. Alla luce di questa precisazione, il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte deve essere definito in termini diversi e ben più articolati di quelli di una mera previsione di generale efficacia del decreto di irreperibilità, emesso a conclusione delle indagini preliminari, anche per la fase introduttiva del giudizio. Tale efficacia è invero attribuita al decreto in esame a condizione che la continuità, normalmente intercorrente fra l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e il decreto di citazione diretta a giudizio emesso dallo stesso pubblico ministero, renda superflua la rinnovazione delle ricerche;
condizione che viene meno ove fra i due atti si interponga un passaggio procedimentale ulteriore, quale l'esecuzione di nuove indagini a seguito della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.. 7 ы Orbene, l'indicata condizione di continuità è all'evidenza insussistente nell'ipotesi, ricorrente nel caso qui esaminato, in cui l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato con la procedura dell'irreperibilità, sia stato emesso in un procedimento nel quale è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare. In questa situazione, infatti, fra l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e quella del provvedimento dispositivo del giudizio si inserisce un'intera fase procedimentale, ossia quella della fissazione e della celebrazione dell'udienza preliminare, che costituisce un'interposizione avente consistenza ben maggiore di quella del compimento di ulteriori indagini da parte del pubblico ministero, ritenuto nella citata decisione delle Sezioni Unite come tale da imporre la rinnovazione delle ricerche dell'imputato; e peraltro ulteriormente caratterizzata, rispetto alla situazione esaminata in quella decisione, dalla diversità del soggetto processuale che emette il provvedimento introduttivo del giudizio, vale a dire il giudice dell'udienza preliminare, rispetto al pubblico ministero emittente dell'avviso di cui all'art. 415-bis. Per un verso, pertanto, non ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni poste dalla citata giurisprudenza di legittimità per l'efficacia del decreto di irreperibilità, emesso a conclusione del indagini preliminari, ai fini della notifica del provvedimento dispositivo del giudizio;
e per altro appare irragionevole una prospettazione nella quale lo svolgimento di una fase della rilevanza di quella dell'udienza preliminare non incida sulla permanenza dei presupposti per la qualificazione dell'imputato come irreperibile, con le relative conseguenze in tema di garanzia dell'effettiva possibilità di partecipazione dello stesso al procedimento. La nullità della notifica del decreto dispositivo del giudizio comporta l'annullamento senza rinvio, nei confronti del SS, non solo della sentenza impugnata, ma anche di quella di primo grado, seguendone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per quanto di competenza.
2. I motivi dedotti dal ricorrente OR sono infondati.
2.1. Sulla revoca dell'ammissione di testi a difesa nel giudizio di primo grado, il relativo motivo di appello, del quale il ricorrente lamenta l'omessa valutazione, era proposto in termini generici, non risultando dedotta la significatività delle circostanze oggetto delle testimonianze a contrasto degli elementi probatori posto a sostegno della decisione di condanna. Tenuto conto di questo, la conferma che con la sentenza impugnata veniva data alla ritenuta decisività di detti elementi, unitamente al richiamo del provvedimento con il quale il Tribunale disponeva la revoca dell'ammissione delle prove in 8 а considerazione dell'acquisizione degli elementi stessi, costituisce implicita quanto adeguata motivazione sul punto.
2.2. Sulla sussistenza dei fatti di bancarotta documentale, la sentenza impugnata era motivata in base alla mancanza di riscontri documentali che riferissero all'attività imprenditoriale le operazioni di giroconto e di compensazione annotate nella contabilità, ai versamenti di somme in conto capitale in misura inferiore agli importi degli aumenti deliberati, all'omessa registrazione di operazioni rilevanti effettuate nel 2003 e dell'erogazione delle somme in favore delle altre società ed all'eliminazione dei crediti nei confronti di queste ultime mediante un anomalo giroconto verso un'unica posizione creditoria riferita incomprensibilmente allo stabilimento di Asti. Siffatta motivazione non incorre nel lamentato vizio di contraddittorietà intrinseca rispetto all'affermazione della regolare tenuta delle scritture ed all'avvenuta ricostruzione dei movimenti ritenuti distrattivi. Della regolarità della contabilità si dava invero atto per il solo aspetto formale, individuandosi la sussistenza del reato contestato nella difformità fra tali formali registrazioni ed effettivi movimenti finanziari;
e, per altro verso, il reato contestato è ravvisabile non solo quando la ricostruzione contabile sia assolutamente impossibile, ma anche laddove la stessa sia ottenuta con accertamenti di particolare diligenza (Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965). Neppure si espone, la sentenza impugnata, alla censura di contraddittorietà estrinseca dedotta dal ricorrente con riguardo alla circostanza per la quale il OR sarebbe stato estromesso dall'amministrazione della fallita allorché si manifestavano le segnalate anomalie contabili. Tale circostanza, qui come per altre censure che saranno di seguito esaminate, è infatti oggetto di una mera deduzione di merito, non consentita in questa sede a fronte del coerente riferimento della Corte territoriale alla pregnante posizione gestionale assunta dal OR quale amministratore delegato della società dal 21 settembre 2001 e presidente del consiglio di amministrazione dal 27 marzo 2002 alla fine del 2003, e comunque irrilevante rispetto ai doveri di controllo derivanti da siffatta posizione.
2.3. Sull'elemento psicologico del reato di bancarotta documentale, posto che detto reato è in concreto contestato all'imputato nei termini non di una mera omissione nella tenuta della contabilità nel qual caso sarebbe richiesto il dolo - qualificato individuato dalla giurisprudenza di legittimità nella volontà di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali e così occultare gli stessi al controllo dei creditori, con il conseguente pregiudizio per gli stessi (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, 9 - maRv. 252992; Sez. 5, n. 32173 del 11/06/2009, Drago, Rv. 244494) dell'impossibilità di ricostruire i movimenti finanziari della fallita in conseguenza della mancata o anomala contabilizzazione di determinate operazioni, il relativo coefficiente soggettivo si atteggia nella forma del dolo generico, dato dalla consapevolezza che tali modalità di registrazione contabile possano produrre le descritte conseguenze in tema di irricostruibilità dell'andamento gestionale (Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Barbieri, Rv. 251709; Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444). In questa prospettiva, il riferimento della sentenza impugnata alle concrete forme esecutive della condotta, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è tutt'altro che irrilevante, essendo invece adeguato nel motivare, in base all'entità ad alla pluralità delle anomalie contabili, la sussistenza del dolo come appena individuato. Mentre è invece irrilevante, nella stessa ottica, l'accenno del ricorso a quanto affermato nell'atto di appello con riguardo all'asserito intento dell'imputato di agire allo scopo del rilancio della società, non incompatibile con la consapevolezza delle conseguenze della condotta sulla possibilità di ricostruire il complesso dei movimenti finanziari della fallita;
il che esclude la sussistenza del lamentato vizio di omessa motivazione su una deduzione per quanto detto non decisiva.
2.4. Sulla configurabilità della contestata bancarotta patrimoniale, la Corte territoriale osservava che, per quanto anticipato al punto precedente, il OR esercitava ruoli gestionali nella fallita in un periodo nel quale la stessa manifestava già sintomi di crisi, di cui si parlava anche nelle riunioni del consiglio di amministrazione, dati da dismissioni, tentativi di rilancio e ben due aumenti di capitale nel corso degli anni 2002 e 2003; e che, in questo contesto, il 4 dicembre 2002 il consiglio di amministrazione incaricava il OR di reperire affidamenti. E da ciò concludeva, senza incorrere in vizi logici, per l'inevitabile coinvolgimento dell'imputato nelle operazioni distrattive che in quel periodo venivano effettuate. Il ricorrente si limita a censurare in questa prospettiva la mancata valutazione dell'asserita volontà dell'imputato di operare per la ripresa della società e dell'affidabilità del SS, che non avrebbe consentito al OR di percepirne gli intenti distrattivi;
considerazioni, queste, che si rivelano prive di decisività rispetto ad un quadro motivazionale che evidenziava l'impossibilità per il OR, nella sua posizione, di non apprezzare gli effetti depauperativi delle operazioni contestate. Né è ravvisabile la dedotta contraddizione con il rilascio di deleghe, da parte dell'imputato, a dirigenti facenti parte della precedente compagine gestionale, circostanza non incompatibile con la posizione soggettiva attribuita al OR. 10 Q 2.5. Sulla sussistenza delle singole condotte distrattive contestate, si rivelano infondate le censure di omessa valutazione di circostanze favorevoli alla difesa, proposte dal ricorrente con riguardo a tutte le distrazioni contestate.
2.5.1. Per il versamento in favore della HLT, l'operazione era ricostruita nell'estinzione di un'esposizione di quest'ultima società verso la Banca popolare di Lodi, oggetto di un credito chirografario dell'istituto di credito, con contestuale costituzione di un credito viceversa privilegiato della banca nei confronti della fallita, in quanto garantito da ipoteca su un'immobile della AF, in relazione al mutuo della somma poi ceduta alla HLT. A fronte di ciò, è in primo luogo inconferente il richiamo del ricorrente alla riconducibilità dell'operazione alle dinamiche interne di un gruppo di società, con implicito riferimento alla ravvisabilità di vantaggi compensativi per la fallita. La portata esimente di tali vantaggi compensativi, espressamente prevista per il reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ., pur se estesa nella sua operatività ai reati di bancarotta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562), presuppone, secondo gli stessi principi nell'occasione enunciati, non solo l'esistenza di un vantaggio complessivamente ricevuto dal gruppo a seguito delle operazioni, ma anche l'idoneità dello stesso a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi cagionati alla società fallita dalle operazioni, in modo che le stesse risultino non incidenti sulle ragioni dei creditori. Entrambe le condizioni sono, a ben vedere, espressione del particolare rigore che deve contraddistinguere le valutazioni sull'esistenza e la significatività di vantaggi compensativi in presenza dell'intervenuto fallimento della società; fallimento che inevitabilmente implica il pregiudizio per le posizioni creditorie. E' in altre parole necessario, perché possa essere esclusa la rilevanza penale del fatto, che le operazioni contestate abbiano prodotto benefici indiretti tali da renderle in concreto ininfluenti sulla creazione di tale pregiudizio (Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, Falciola, Rv. 267883). Questa Corte Suprema ha peraltro avuto modo di precisare come l'allegazione di un siffatto vantaggio non sia sufficiente ad escludere la natura distrattiva dell'operazione; essendo altresì necessaria la dimostrazione non solo del compimento dell'operazione in una logica di gruppo, ma anche dell'esistenza di una saldo finale positivo che renda l'operazione stessa soltanto temporaneamente svantaggiosa, e quindi in conclusione non depauperativa, per la società controllata (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675). Nel caso di specie, oltre a non essere specificamente dedotto, nessun vantaggio compensativo in concreto ravvisabile in un'operazione che, lungi dall'interessare nella sua interezza un gruppo di società, peraltro neppure 11 ог definito compiutamente come tale dal ricorrente, intercorreva unicamente fra la AF e la HLT e si traduceva soltanto nel ripianamento dell'esposizione bancaria della seconda società, attribuendo alla fallita un debito, relativo alla restituzione della somma mutuata, di consistenza decisamente superiore a quello menzionato nel ricorso con riguardo alla fidejussione precedentemente prestata in favore della HLT, senza che alcuna contropartita a tale aggravio ne derivasse per la AF. Sono altresì irrilevanti le circostanze indicate dal ricorrente nell'essere stata l'operazione richiesta dall'istituto di credito, il che all'evidenza non incide sulla responsabilità degli amministratori della fallita in ordine alla disposizione della stessa, e inizialmente disposta dal coimputato AI, tanto non escludendo la responsabilità del OR per averla seguita nell'ambito delle sue responsabilità amministrative;
mentre si risolve anche in questo caso in una notazione in fatto, non consentita in questa sede, l'affermazione per la quale l'imputato sarebbe stato esautorato dalla carica prima della conclusione dell'operazione stessa.
2.5.2. Per i versamenti in favore della Rescue, gli stessi erano ritenuti distrattivi in considerazione dell'insussistenza della causale dichiarata nelle fatture apparentemente emesse dalla beneficiaria, evidenziata dal mancato rinvenimento dei beni ivi indicati e delle relative bolle di consegna, di quanto riferito dal teste Serra sull'inoperatività della Rescue e dell'incompatibilità dell'oggetto sociale di quest'ultima con quello della AF;
osservando inoltre i giudici di merito che, pur essendo stati rilevati movimenti finanziari per un importo complessivo di € 694.551, inferiore a quello contestato, quest'ultimo corrispondeva comunque al credito indicato nella scheda contabile verso la Rescue e non posto in discussione dalla difesa. A questa articolata ricostruzione, il ricorrente oppone genericamente la riproposizione della tesi dell'effettività dei rapporti finanziari con la Rescue, non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata, e il richiamo al minore importo delle movimentazioni ricostruite rispetto al credito contestato, per quanto appena detto ritenuto irrilevante;
e per il resto espone non consentiti rilievi in fatto sulla collocazione temporale dei versamenti rispetto al periodo di esercizio delle cariche amministrative da parte dell'imputato.
2.5.3. Per i versamenti in favore della Ammco, la condotta distrattiva era individuata sia nella espressa qualificazione contabile degli stessi come finanziamenti, privi di contropartite, che nella successiva girata del relativo credito alla controllante Risanamento e Partecipazioni. Gli elementi dei quali il ricorrente lamenta la mancata valutazione si riducono all'asserito esautoramento del OR ed alla riferibilità delle operazioni 12 en ai poteri assegnati al coimputato AI, e quindi a considerazioni in fatto e comunque irrilevanti a fronte delle cariche amministrative assunte dall'imputato.
2.5.4. Per i versamenti in favore della Risanamento e Partecipazioni, la sentenza impugnata era motivata in base alla mancanza delle fatture, il cui saldo era indicato in contabilità come causale delle operazioni, ed alla carica di amministratore unico della società beneficiaria, ricoperta dall'imputato. Oltre ad un ennesimo riferimento in fatto all'estromissione dell'imputato dalla gestione della fallita, in questo caso peraltro superato dalla posizione gestionale del OR nella Risanamento e Partecipazioni, sulla quale nessun rilievo specifico è dedotto dal ricorrente, quest'ultimo propone per il resto ulteriori e non consentite deduzioni di merito sull'esistenza di contropartite dell'operazione, diverse dalla causale contabilmente indicata.
2.5.5. Per i versamenti in favore della Bei, la Corte territoriale osservava che gli stessi non avevano alcuna giustificazione nell'ambito di un rapporto nel quale le due società risultavano garantirsi reciprocamente i rispettivi debiti. Nel riferimento alla posizione della Bei quale società immobiliare del gruppo, il ricorrente deduce anche in questo caso la mancata valutazione di vantaggi compensativi, per i quali non possono che richiamarsi le considerazioni svolte al precedente punto 2.5.1 in ordine sia all'omessa specificazione della natura di tali vantaggi che all'impossibilità di ravvisare gli stessi in un'operazione limitata alle due società indicate ed al trasferimento di risorse dalla AF alla Bei senza alcun utile per la prima e per il gruppo. Per il resto, il ricorso propone ancora rilievi in fatto sull'esautoramento del OR, che non tengono conto delle cariche rivestite dallo stesso non solo nella fallita, ma anche, come osservato nella sentenza impugnato, nella stessa Bei.
2.6. Sulla configurabilità, nel versamento in favore della HLT, del diverso reato di bancarotta preferenziale nella forma della simulazione di un titolo di prelazione, deve rilevarsi che quest'ultima fattispecie, come già correttamente osservato nella sentenza impugnata, non può essere ravvisata in una situazione nella quale a mutare non era solo la natura del credito vantato dalla Banca popolare di Lodi, riqualificato da chirografario a privilegiato, ma anche l'identità della posizione debitoria, che dalla HLT veniva trasferita alla AF;
la quale si trovava, a conclusione dell'operazione, ad aver contratto il debito per la restituzione di una somma mutuata in realtà destinata a sanare la partita debitoria della HLT. Sono irrilevanti in contrario le considerazioni svolte all'odierna udienza dai difensori del ricorrente, per le quali il mutuo avrebbe consentito anche il pagamento del debito gravante sulla fallita in conseguenza della fidejussione prestata in favore della HLT. Tanto non esclude infatti che l'operazione costituiva 13 ег a carico della AF un diverso e più oneroso debito, dato dal diretto obbligo di restituzione della somma mutuata, che non può essere considerato quale risultato della ristrutturazione della precedente obbligazione fidejussoria.
2.7. Sulla configurabilità dell'aggravante del danno di rilevante gravità, è in primo luogo irrilevante il dato dedotto dal ricorrente nella contestazione della stessa unicamente per il reato di bancarotta documentale, non incompatibile con la sussistenza della circostanza. Quanto all'ulteriore questione posta dal ricorrente in ordine alla dedotta impossibilità di ravvisare l'aggravante per i fatti di bancarotta societaria, questa Corte, pur in presenza di una pronuncia in tal senso (Sez. 5, n. 8828 del 18/12/2009, Truzzi, Rv. 246154), ritiene di aderire al successivo e prevalente orientamento, per il quale l'aggravante è applicabile anche alle fattispecie di bancarotta impropria in esame (Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, Fregnan, Rv. 257762; Sez. 5, n. 2903 del 22/03/2013, Venturato, Rv. 258446; Sez. 5, n. 18695 del 21/01/2013, Liori, Rv. 255839; Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012, Bonomo, Rv. 252009; Sez. 5, n. 127 dell'08/11/2011, dep. 2012, Pennino, Rv. 252664); prevalenza in considerazione della quale che esclude la sussistenza delle condizioni per la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, sollecitata in via subordinata dal ricorrente.
2.8. Sul trattamento sanzionatorio, il ricorso si risolve infine in difformi valutazioni di merito sulla significatività dell'intento dell'imputato di risanare la società, della regolare tenuta della contabilità e del comportamento processuale del OR, elementi valutati nella sentenza impugnata e ritenuti irrilevanti a fronte della considerazione per la quale, pur in presenza di un iniziale programma risanatorio, l'imputato aveva cooperato con il SS nelle operazioni distrattive partecipando alla spoliazione della società.
3. I motivi dedotti dal ricorrente AI sono infondati.
3.1. Sull'affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta patrimoniale, le censure del ricorrente si incentrano nella critica alla ritenuta configurabilità del concorso dell'imputato nel reato, nella sua posizione di componente del consiglio di amministrazione privo di deleghe. Sul punto, si osservava nella sentenza impugnata che il AI partecipava a tutte le riunioni del consiglio nelle quali si discuteva dell'operazione relativa all'erogazione della somma in favore della HLT e disponeva direttamente il relativo bonifico, assumeva in proprio i poteri relativi alla gestione finanziaria della fallita e deteneva la carica di amministratore unico in diverse società del gruppo riferibile al SS;
e si concludeva che dal complesso di questi elementi 14 оч l'imputato appariva in grado di apprezzare la natura distrattiva dei trasferimenti di risorse verso le altre società. Tanto appalesa in primo luogo l'infondatezza della doglianza di omessa motivazione sui dati indicativi della consapevolezza dell'imputato in ordine alle caratteristiche distrattive delle operazioni, per quanto detto invece specificamente menzionati, ed al concorso del AI nelle stesse;
concorso viceversa chiaramente delineato nella materiale partecipazione ad alcune delle condotte, quale il versamento in favore della HLT mediante l'esecuzione del bonifico, e, in generale, nella mancata attivazione, a fronte di inequivocabili segnali di illiceità delle operazioni, dei poteri di controllo inerenti alla carica amministrativa rivestita dall'imputato. Quanto in particolare ad uno degli elementi di cui si tratta, ovvero l'incarico del AI nella gestione finanziaria della società, è altresì infondata la censura per la quale l'esistenza di tale incarico sarebbe oggetto di un'affermazione immotivata. Il relativo passaggio della sentenza impugnata, nell'esame della posizione del AI, richiama infatti implicitamente quanto precedentemente rilevato nella trattazione della posizione del OR in ordine alla circostanza per la quale il 4 dicembre 2002 il consiglio di amministrazione attribuiva fra l'altro al AI il predetto incarico. Gli ulteriori rilievi del ricorrente sulla definizione delle linee strategiche della società in epoca precedente all'ingresso del AI nella compagine amministrativa della AF, e sull'attribuzione delle relative decisioni al SS secondo quanto affermato nella stessa sentenza impugnata, attengono a considerazioni in fatto e comunque ad aspetti irrilevanti rispetto all'impianto motivazionale della sentenza impugnata, nel quale la responsabilità dell'imputato era individuata per quanto detto nella partecipazione all'esecuzione di dette decisioni nella consapevolezza della loro illiceità e, comunque, nella mancata opposizione alle stesse, dolosa in quanto assistita da tale consapevolezza nella posizione amministrativa assunta dall'imputato.
3.2. Sull'affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta documentale, il dedotto vizio di omessa motivazione è insussistente nel momento in cui, a fronte di quanto osservato nella sentenza di primo grado in ordine all'attiva presenza dell'imputato nel consiglio di amministrazione della fallita ed all'astensione del AI dall'esercizio dei doveri di controllo sulla corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari della società, nell'atto di appello era proposto un motivo generico, in quanto espresso in una contestazione della ravvisabilità del reato priva di precise deduzioni sulle argomentazioni dei giudici di merito, e pertanto inammissibile. 15 3.3. Considerazioni analoghe a quelle appena esposte valgono per il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche. Anche a questo proposito, infatti, il corrispondente motivo di appello era generico, e quindi inammissibile, laddove non si confrontava con la motivazione della sentenza di primo grado, articolata nel riferimento all'ingente importo delle distrazioni, alla capacità di ottenere i finanziamenti dai quali provenivano le somme distratte ed alla potenzialità criminale conseguentemente dimostrata, limitandosi a contrapporvi elementi diversi, quali il ruolo esecutivo, l'incensuratezza ed il comportamento processuale dell'imputato, all'evidenza ritenuti irrilevanti dai giudici di merito. I ricorsi del OR e del AI devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché la sentenza di primo grado, limitatamente alla posizione del ricorrente SS. Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per quanto di competenza. Rigetta i ricorsi di OR e AI, che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/09/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Zaza Paolo Antonio Bruno Сили изlul مل ad 02 A IL FUNZIONARIO ши 16