Sentenza 24 marzo 2009
Massime • 1
Il decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari non vale ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, poiché la chiusura delle indagini (art. 160, comma primo, cod. proc. pen.), che segna il limite di efficacia del decreto di irreperibilità emesso nel corso di esse, coincide non già con la notificazione del decreto di citazione a giudizio, ma con la emissione di quest'ultimo da parte del pubblico ministero; ne consegue che, ai fini della "vocatio in iudicium", che segna l'inizio della fase del giudizio e si realizza con la notificazione del provvedimento, è necessario un nuovo decreto di irreperibilità e che la sua omissione determina la nullità del decreto di citazione a giudizio e, nella specie, la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado nonché di quella di secondo grado.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2009, n. 30072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30072 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 24/03/2009
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 713
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 001618/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE EL N. IL 30/10/1950;
avverso SENTENZA del 24/04/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIZZUTI GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. del P.G. Dott. Geraci Vincenzo (rigetto del ricorso);
sentito il difensore dell'imputato avv. Lavelli Stefano. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 24.4.2008 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Piacenza in data 15.2.2001, dichiarava non doversi procedere nei confronti di CE AN in ordine ai reati di cui all'art. 614 c.p., comma 2 e art. 594 c.p., perché estinti per prescrizione, e confermava le statuizioni civili della decisione di primo grado (condanna del medesimo CE al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, cui era stata assegnata una provvisionale nella misura di L. 5.000.000=). Avverso la summenzionata sentenza della Corte d'appello di Bologna il difensore del CE proponeva ricorso per cassazione, deducendo:
1) nullità del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, in relazione alla notificazione di tale decreto con il rito degli irreperibili, senza l'emissione di un nuovo decreto di irreperibilità dell'imputato, in violazione degli artt. 159 e 160 c.p.p.;
2) mancanza di motivazione, in relazione alla ritenuta validità, per la notificazione del decreto di citazione a giudizio, del decreto di irreperibilità emesso dal p.m. nel corso delle indagini preliminari;
3) mancanza di motivazione, in relazione all'identificazione dell'imputato come la persona che aveva partecipato ai fatti di cui al capo di imputazione;
4) illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla conferma delle statuizioni civili per i fatti di cui agli artt.614 e 594 c.p.. 1 primi due motivi di ricorso, assorbenti rispetto agli altri motivi, sono fondati.
Invero, nella specie, il p.m. ha utilizzato, per la notificazione del decreto di citazione a giudizio, il decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari. Il medesimo p.m. non ha disposto nuove ricerche dell'imputato, ne' ha emesso un nuovo decreto di irreperibilità dello stesso imputato.
In proposito, è stato chiarito che il decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari non vale ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, poiché la chiusura delle indagini (art. 160 c.p.p., comma 1), che segna il limite di efficacia del decreto di irreperibilità emesso nel corso di esse, coincide non già con la notificazione del decreto di citazione a giudizio, ma con la emissione di quest'ultimo decreto da parte di p.m. (Cass. Pen. Sez. 1^, 13.7.2005, n. 29226, CED 232100), sicché, ai fini della vocatio in iudicium, che segna l'inizio della fase del giudizio e si realizza con la notificazione del provvedimento, è necessario un nuovo decreto di irreperibilità (Cass. Pen. Sez. 1^, 28.1.2003, n. 5698, CED 223312). L'omessa emissione di quest'ultimo ha determinato, nel caso in esame, la nullità del decreto di citazione, del giudizio e della sentenza di primo grado, nonché della sentenza di secondo grado. Tale nullità deve essere comunque rilevata, riflettendosi sulla validità delle statuizioni civili.
Pertanto, deve provvedersi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, la sentenza di primo grado, nonché il decreto di citazione per il giudizio di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 24 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2009