Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2009, n. 30072
CASS
Sentenza 24 marzo 2009

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Massime1

Il decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari non vale ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, poiché la chiusura delle indagini (art. 160, comma primo, cod. proc. pen.), che segna il limite di efficacia del decreto di irreperibilità emesso nel corso di esse, coincide non già con la notificazione del decreto di citazione a giudizio, ma con la emissione di quest'ultimo da parte del pubblico ministero; ne consegue che, ai fini della "vocatio in iudicium", che segna l'inizio della fase del giudizio e si realizza con la notificazione del provvedimento, è necessario un nuovo decreto di irreperibilità e che la sua omissione determina la nullità del decreto di citazione a giudizio e, nella specie, la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado nonché di quella di secondo grado.

Commentario1

  • 1Bancarotta fraudolenta, infedeltà patrimoniale, esimente dei vantaggi compensativi, benefici indirettiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2009, n. 30072
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30072
Data del deposito : 24 marzo 2009

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