Sentenza 11 giugno 2009
Massime • 1
L'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta - e non quello di bancarotta semplice - qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/2009, n. 32173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32173 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 11/06/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 1266
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 10171/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG AR GI, nato il [...];
avverso la Sentenza del 10.12.2008 della Corte d'Appello di Genova;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Sandrelli Gian Giacomo;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Dr. Izzo Gioacchino che ha concluso per il rigetto del ricorso. IN FATTO
La Corte d'Appello di Genova, in data 10.12.2008, ha confermato la condanna inflitta - a seguito di giudizio abbreviato condizionato - a AR AG, quale colpevole di bancarotta fraudolenta aggravata, dal Tribunale di Chiavari in data 28.1.2004.
Si tratta di reato conseguente al fallimento - dichiarato in Chiavari il 31.1.1996 - di una grossa concessionaria di automobili, la AG AUTOMOBILI S.r.l., di cui l'imputato era amministratore: il Curatore dichiarò di non aver rinvenuto alcuna attività, accertò che le scritture erano state omesse sin dal 1993 e che, nell'assenza completa del corredo documentale, era impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, si rilevò condotta di preferenzialità per la restituzione di automobili nuove alla Fiat. Di qui anche addebito di bancarotta semplice per la ritardata richiesta del proprio fallimento (la violazione della L. Fall., art. 220, comma 49, era dichiarata prescritta).
Avverso la sentenza d'appello ha interposto ricorso la difesa del AG che deduce:
- mancanza di motivazione quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale perché dal raffronto del bilancio al 31.12.1992 con le risultanze di chiusura era possibile accertare una diminuzione del gravame passivo, spiegabile soltanto con l'impiego del ricavo per soddisfare ulteriori debiti, e che la residua parte non giustificata era da addebitarsi agli oneri ed interessi maturati sino al 1992;
considerazioni che la sentenza impugnata trascura;
mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale quanto al delitto di bancarotta preferenziale poiché il creditore soddisfatto era privilegiato (per privilegio speciale);
mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale quanto alla bancarotta fraudolenta documentale poiché non si da luogo all'ipotesi criminosa quando si sia integralmente omessa la tenuta delle scritture, attesa la configurazione commissiva del reato e non omissiva;
mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale quanto al mancato apprezzamento in via di prevalenza sulle aggravanti contestate delle circostanze attenuanti generiche, considerate le numerose traversie subite dal ricorrente prima del fallimento;
omessa applicazione dell'indulto.
IN DIRITTO
La mancanza di contabilità non consente di accedere alla tesi difensiva addotta dal ricorrente, quanto alla destinazione della ricchezza risultata mancante. Egli non è stato in grado di dimostrare, con documentazione commerciale, come era suo onere a fronte di un accertato ammanco di beni societari, la vendita a terzi delle automobili che deteneva in magazzino e dei beni strumentali, pertanto le deduzioni articolate nel ricorso risultano sprovviste di sostegno.
Se risponde ad un arresto di questa Corte che il fatto meramente omissivo della mancata tenuta della contabilità interna integra gli estremi della bancarotta semplice e non quelli della bancarotta fraudolenta documentale (cfr. Cass., sez. 5, 25.6.1992, Ruzza), la censura difensiva nel caso di specie non ha pregio, poiché permane la prova che lo scopo dell'omissione fu proprio quello di recare pregiudizio ai creditori. Infatti, la fattispecie non annovera un caso di integrale omissione annotativa, poiché si è riscontrata redazione contabile sino all'esercizio 1993, con una successiva cessazione della stessa, in coincidenza della già conclamata insolvenza. Pertanto, la mancata tenuta delle scritture, come si apprende dalla sentenza impugnata e stando alle stesse considerazioni del ricorso, datò nel periodo corrente tra l'esercizio 1992 e la dichiarazione di fallimento. Si osserva, ancora, che al curatore - così afferma il provvedimento oggetto di ricorso - non venne consegnato alcunché del corredo documentale della società fallita e, quindi, neppure quanto atteneva agli esercizi anteriori al 1993. Così estesa omissione della tenuta contabili è incompatibile con un'ipotesi di trascuratezza colposa, attesa la rilevante dimensione organizzativa dell'impresa gestita dalla società fallita, come ha giustamente osservato la Corte territoriale, rilievo verso cui non vi è replica alcuna nel ricorso. Da tanto discende indiscutibile la prova della consapevole finalità di recare pregiudizio ai creditori, al fine di occultare le proprie condotte gestorie antidoverose. È generico, nella parte in cui non prende in esame la giustificazione resa dalla Corte d'Appello, il motivo relativo alla bancarotta preferenziale: il privilegio di cui all'art. 2762 c.c. attiene piuttosto al rapporto tra concessionario e terzo acquirente dell'automobile. Il AG non ha fornito prova alcuna che le macchine restituite alla casa automobilistica fossero gravate da ulteriore privilegio verso la casa di fabbrica. Nulla viene osservato, infine, sul corretto rilievo della Corte territoriale che la restituzione nel contesto di riserva di proprietà sul bene, ebbe a privare la curatela dell'opzione da essa esercitabile nel maggiore interesse della procedura.
L'impugnata sentenza rende adeguata motivazione sul diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, avuto riguardo alla modestia della sanzione finale a fronte della gravità dei fatti accertati. La discrezionalità (tecnica) della valutazione sanzionatoria non consente ulteriore vaglio al proposito. Quanto all'istanza di applicazione dell'indulto, ad essa può provvedervi il giudice dell'esecuzione sulla base di una complessiva ed esauriente valutazione delle pendenze e dei precedenti del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2009