Articolo 32 della Legge 11 giugno 1954, n. 409
Articolo 31Articolo 33
Versione
27 luglio 1954
Art. 32.
A favore dei titolari di duplice trattamento di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, i miglioramenti previsti dai precedenti articoli dal 25 al 30 si applicano solo sul trattamento di quiescenza piu' elevato oppure, nel caso di piu' trattamenti uguali, su uno solo di essi.
Entrata in vigore il 27 luglio 1954