Articolo 15 del Decreto-legge luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446
Articolo 14Articolo 16
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2 novembre 1918
Art. 15.


Le funzioni di vigilanza o polizia sulle strade vicinali sono esercitate dal sindaco, a cui spetta ordinare che siano rimossi gli impedimenti all'uso delle strade e all'esecuzione delle opere definitivamente approvate e che siano ridotte nel pristino stato le cose abusivamente alterate.

Per le strade soggette ad uso pubblico, il sindaco dispone l'esecuzione dei lavori occorrenti a spese degli interessati, quando vi sia urgenza, o non si adempia entro il termine prefisso agli ordini ricevuti. La nota di spese e' resa esecutoria dal prefetto, sentiti gli interessati, ed e' riscossa nelle forme e con i privilegi fiscali. Sono altresi' applicabili per queste strade gli articoli 374 a 377 della legge sulle opere pubbliche.

Per le strade non soggette ad uso pubblico il sindaco puo' solo provvedere quando ne sia richiesto, e puo' autorizzare il Consorzio ad eseguire lavori di ripristino anche in pendenza di ricorsi.

Entrata in vigore il 2 novembre 1918
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