Versione
2 novembre 1918
2 novembre 1918
Art. 15.
Le funzioni di vigilanza o polizia sulle strade vicinali sono esercitate dal sindaco, a cui spetta ordinare che siano rimossi gli impedimenti all'uso delle strade e all'esecuzione delle opere definitivamente approvate e che siano ridotte nel pristino stato le cose abusivamente alterate.
Per le strade soggette ad uso pubblico, il sindaco dispone l'esecuzione dei lavori occorrenti a spese degli interessati, quando vi sia urgenza, o non si adempia entro il termine prefisso agli ordini ricevuti. La nota di spese e' resa esecutoria dal prefetto, sentiti gli interessati, ed e' riscossa nelle forme e con i privilegi fiscali. Sono altresi' applicabili per queste strade gli articoli 374 a 377 della legge sulle opere pubbliche.
Per le strade non soggette ad uso pubblico il sindaco puo' solo provvedere quando ne sia richiesto, e puo' autorizzare il Consorzio ad eseguire lavori di ripristino anche in pendenza di ricorsi.
Le funzioni di vigilanza o polizia sulle strade vicinali sono esercitate dal sindaco, a cui spetta ordinare che siano rimossi gli impedimenti all'uso delle strade e all'esecuzione delle opere definitivamente approvate e che siano ridotte nel pristino stato le cose abusivamente alterate.
Per le strade soggette ad uso pubblico, il sindaco dispone l'esecuzione dei lavori occorrenti a spese degli interessati, quando vi sia urgenza, o non si adempia entro il termine prefisso agli ordini ricevuti. La nota di spese e' resa esecutoria dal prefetto, sentiti gli interessati, ed e' riscossa nelle forme e con i privilegi fiscali. Sono altresi' applicabili per queste strade gli articoli 374 a 377 della legge sulle opere pubbliche.
Per le strade non soggette ad uso pubblico il sindaco puo' solo provvedere quando ne sia richiesto, e puo' autorizzare il Consorzio ad eseguire lavori di ripristino anche in pendenza di ricorsi.
Giurisprudenza • 8
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 11/04/2025, n. 4964Provvedimento: Sentenza n. 4964/2025 Depositato il 11/04/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 08/04/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica: PROIETTI ROBERTO, Giudice monocratico in data 08/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 8870/2024 depositato il 03/05/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM contro Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_1 Consorzio_1 Di Colle Romito - 80206630586 elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto …Leggi di più...
- sospensione cautelare·
- prova della pretesa tributaria·
- Consorzio_1 di Colle Romito·
- Agenzia delle Entrate Riscossione·
- contributi consortili·
- art. 7 d.lgt. n. 1446/1918·
- legittimazione passiva·
- spese di giudizio·
- mancata costituzione in giudizio