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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/09/2025, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°2633 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata il [...] a [...] Parte_1
York, U.S.A.); nata l'[...] a Parte_2
Danbury (Connecticut, U.S.A.); , nato il Controparte_1
23 giugno 1994 a Syracuse (New York, U.S.A.); Parte_3
, nato il [...] a [...], U.S.A.);
[...]
nata il [...] a [...], Parte_4
U.S.A.); , nato il [...] Parte_5
a RE (Virgina, U.S.A.); , nata Parte_1 Parte_6
il 10 agosto 2003 nata a [...], U.S.A.); Parte_7
, nato l'[...] a [...], U.S.A.);
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. VALENTINA AMATO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA SEGESTA, 6, PALERMO, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (alias Persona_1 Per_2
Per_
o o ), nata in data [...] a [...] (cfr. Per_3 Persona_4
docc. 1 e 4 fascicolo dei ricorrenti). La stessa si trasferiva negli Stati Uniti
d'America ove si naturalizzava cittadina statunitense in data 24 aprile 1944
(cfr. doc. 3).
si sposava in data 8 febbraio 1923 a Brooklyn (New York, Persona_1
(cfr. doc. 2), nato a [...] il [...] CP_4 Persona_6
(cfr. doc.5), naturalizzatosi cittadino statunitense in data 3 ottobre 1933 (cfr.
doc.6).
Dall'unione dei coniugi, nasceva in data 9 maggio 1937, a Brooklyn (New
York, , detta anche (cfr. doc. 9), la CP_4 Controparte_5 Parte_8
quale si sposava in data 17 febbraio 1957, a Long Island City (New York,
U.S.A.), con nato il [...] a [...] Persona_7
(New York, (cfr. doc.13), nato negli Stati Uniti D'America un anno CP_4
dopo la naturalizzazione del padre, (cfr. docs.7 e 8). Controparte_6
Dall'unione coniugale tra e Controparte_5 Persona_7 nascevano i ricorrenti e Parte_1 Parte_3
(cfr. docs. 14 e 27).
a) dopo un primo matrimonio ed un divorzio, Parte_3
contraeva nozze, in data 12 ottobre 1997, in Oyster Bay (New York, CP_4
(cfr. doc. 17), con : dal loro matrimonio, nascevano quattro Controparte_7
figli: Parte_4 Parte_5 Persona_8
e (cfr. docc. 19, 21, 23, 25).
[...] Parte_7
b) La Sig.ra in data 31 luglio 1988 in Manhasset Parte_1
(New York, , si sposava con il Sig. (cfr. docs. 28): CP_4 Controparte_8
dall'unione nascevano due figli: e Controparte_1 Parte_2
(cfr. docs. 30 e 32).
[...]
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_2
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 3 luglio 2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c.,
con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies,
ultimo comma c.p.c..
***
Trova riscontro in atti che l'ava italiana degli odierni ricorrenti, ER
. si è naturalizzata cittadina statunitense il 24 aprile 1944 esternando una
[...]
espressa e formale richiesta in tal senso e di conseguenza ha perso la cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sulla figlia minore
[...]
(nata il [...]) e si è quindi arrestata la catena genealogica CP_5
necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Va, infatti, rammentato che l'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912 - secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore
esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9,
che non ricorrono nel caso di specie.
Sul punto, con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione
ha avuto modo di precisare che “ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, i
figli minori di persona che abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo
spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la
propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana (art. 12, comma
3 stessa legge del 1912), non rilevando l'esistenza di una valida
consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana
mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore
età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa
legge.” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161)
La stessa Corte ha ulteriormente ribadito che “la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice
civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto,
per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la
cittadinanza per effetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore
età.” (Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la linea di discendenza si sia interrotta poiché ha perso la Controparte_5
cittadinanza italiana a seguito della rinuncia alla stessa cittadinanza da parte della madre, , mentre era ancora minorenne, e non l'ha Persona_1
riacquistata al compimento della maggiore età non essendosi verificato alcuno dei casi di cui agli artt. 3 e 9, legge n.555/1912.
Le spese di lite possono essere compensate giacché parte resistente non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 2.09.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°2633 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata il [...] a [...] Parte_1
York, U.S.A.); nata l'[...] a Parte_2
Danbury (Connecticut, U.S.A.); , nato il Controparte_1
23 giugno 1994 a Syracuse (New York, U.S.A.); Parte_3
, nato il [...] a [...], U.S.A.);
[...]
nata il [...] a [...], Parte_4
U.S.A.); , nato il [...] Parte_5
a RE (Virgina, U.S.A.); , nata Parte_1 Parte_6
il 10 agosto 2003 nata a [...], U.S.A.); Parte_7
, nato l'[...] a [...], U.S.A.);
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. VALENTINA AMATO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA SEGESTA, 6, PALERMO, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (alias Persona_1 Per_2
Per_
o o ), nata in data [...] a [...] (cfr. Per_3 Persona_4
docc. 1 e 4 fascicolo dei ricorrenti). La stessa si trasferiva negli Stati Uniti
d'America ove si naturalizzava cittadina statunitense in data 24 aprile 1944
(cfr. doc. 3).
si sposava in data 8 febbraio 1923 a Brooklyn (New York, Persona_1
(cfr. doc. 2), nato a [...] il [...] CP_4 Persona_6
(cfr. doc.5), naturalizzatosi cittadino statunitense in data 3 ottobre 1933 (cfr.
doc.6).
Dall'unione dei coniugi, nasceva in data 9 maggio 1937, a Brooklyn (New
York, , detta anche (cfr. doc. 9), la CP_4 Controparte_5 Parte_8
quale si sposava in data 17 febbraio 1957, a Long Island City (New York,
U.S.A.), con nato il [...] a [...] Persona_7
(New York, (cfr. doc.13), nato negli Stati Uniti D'America un anno CP_4
dopo la naturalizzazione del padre, (cfr. docs.7 e 8). Controparte_6
Dall'unione coniugale tra e Controparte_5 Persona_7 nascevano i ricorrenti e Parte_1 Parte_3
(cfr. docs. 14 e 27).
a) dopo un primo matrimonio ed un divorzio, Parte_3
contraeva nozze, in data 12 ottobre 1997, in Oyster Bay (New York, CP_4
(cfr. doc. 17), con : dal loro matrimonio, nascevano quattro Controparte_7
figli: Parte_4 Parte_5 Persona_8
e (cfr. docc. 19, 21, 23, 25).
[...] Parte_7
b) La Sig.ra in data 31 luglio 1988 in Manhasset Parte_1
(New York, , si sposava con il Sig. (cfr. docs. 28): CP_4 Controparte_8
dall'unione nascevano due figli: e Controparte_1 Parte_2
(cfr. docs. 30 e 32).
[...]
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_2
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 3 luglio 2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c.,
con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies,
ultimo comma c.p.c..
***
Trova riscontro in atti che l'ava italiana degli odierni ricorrenti, ER
. si è naturalizzata cittadina statunitense il 24 aprile 1944 esternando una
[...]
espressa e formale richiesta in tal senso e di conseguenza ha perso la cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sulla figlia minore
[...]
(nata il [...]) e si è quindi arrestata la catena genealogica CP_5
necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Va, infatti, rammentato che l'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912 - secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore
esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9,
che non ricorrono nel caso di specie.
Sul punto, con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione
ha avuto modo di precisare che “ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, i
figli minori di persona che abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo
spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la
propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana (art. 12, comma
3 stessa legge del 1912), non rilevando l'esistenza di una valida
consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana
mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore
età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa
legge.” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161)
La stessa Corte ha ulteriormente ribadito che “la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice
civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto,
per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la
cittadinanza per effetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore
età.” (Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la linea di discendenza si sia interrotta poiché ha perso la Controparte_5
cittadinanza italiana a seguito della rinuncia alla stessa cittadinanza da parte della madre, , mentre era ancora minorenne, e non l'ha Persona_1
riacquistata al compimento della maggiore età non essendosi verificato alcuno dei casi di cui agli artt. 3 e 9, legge n.555/1912.
Le spese di lite possono essere compensate giacché parte resistente non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 2.09.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.