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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/09/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2243/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio iscritto al n. r.g. 2243/2024, conseguente all'ordinanza della
Corte di Cassazione n.19404/24 (pronunciata su ricorso n.25669/21 RG), che ha cassato con rinvio la sentenza di questa Corte d'Appello n.600/21, pronunciata in diversa composi- zione, promosso
DA
, con sede in , Piazza Sa- Parte_1 Pt_1
limbeni n. 3, in persona della procuratrice speciale, (CF Parte_2 C.F._1
), giusta procura speciale ai rogiti Dott. Notaio in , in data 18
[...] Persona_1 Pt_1
aprile 2023, repertorio n. 42423, raccolta n. 21712, rappresentata e difesa dall'Avv. Ales- sandro Lepri del Foro di (Cod. Fisc. , Pec: Pt_1 CodiceFiscale_2 [...]
Fax. 0577 285072; Mail: , Email_1 Email_2
elettivamente domiciliata presso il di lui studio in , Piazza del Sale n. 9, giusta procura Pt_1 alle liti allegata telematicamente all'atto di riassunzione.
1 ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
già per effet- Controparte_1 Controparte_2
to di fusione per incorporazione di Controparte_2 Controparte_3
e in con effetto dall'1/01/2025), Controparte_4 Controparte_5 CP_1
con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale dott.ssa
[...]
domiciliata per la carica presso la sede della in base CP_6 Controparte_1
ai poteri conferitile con procura speciale a rogito Notaio rep. 98670, Persona_2 racc. n. 13276, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Cicero, C.F.
[...]
, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione nel C.F._3
giudizio riassunto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Milano,
Via San Gregorio n. 53.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice in riassunzione (già appellata): “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Firenze: In riassunzione ed in conformità dei principi di diritto formulati nell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19404/2024 pubblicata il 15/7/2024 nella cau- sa avente n. 25669/2021 RG, contrariis reictis, accogliere le presenti domande e per
l'effetto confermare integralmente la sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Siena n.
723/2015, e conseguentemente: A) Nel merito disattesa ogni domanda, tesi ed eccezione svolta in causa ed in particolare in sede di gravame dall'appellante Parte_3
(già ed in precedenza
[...] Controparte_7 [...]
) perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi Controparte_8
esposti in narrativa, confermare in ogni sua parte la sentenza inter partes n. 723/2015 del
Tribunale di Siena. B) Condannare la lla refusione del- Controparte_1
le spese di lite del secondo grado dinanzi alla Corte di Appello di Firenze (definito con sentenza n. 600/2021), oltre a quelle per la causa dinanzi alla Corte di Cassazione la cui liquidazione è stata differita al giudice del rinvio. C) Con vittoria di spese e di onorari per il presente grado di giudizio”.
2 Per la convenuta in riassunzione (già appellante): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adi- to, contrariis reiectis: In via principale: dichiarare e riconoscere la responsabilità di
[...] per aver monetizzato l'assegno di cui è causa in palese Controparte_9 violazione dell'art. 43 L.A. e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Siena n. 723/15 del 13/08/2015, condannarla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro
6.064,20 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di ac- coglimento, anche parziale, delle domande avversariamente proposte, accertare
l'eventuale concorso di colpa delle parti, graduando le rispettive responsabilità nella mi- sura maggioritaria a carico dell'istituto negoziatore. Con il favore delle spese di lite del presente giudizio di rinvio, comprensive delle spese del giudizio di legittimità, oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese generali come per legge”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. La Compagnia di Assicurazioni di Milano S.p.A. (poi divenuta Controparte_10
citò in giudizio (d'ora in avanti,
[...] Parte_1
Contr breviter, anche innanzi al Tribunale di Siena, chiedendone, previa declaratoria di re- sponsabilità, la condanna al pagamento della somma di € 6.064,20, oggetto di un assegno di traenza con clausola “non trasferibile” emesso da Banca S.A.I. all'ordine di , Persona_3
che fu negoziato da Banca Agricola NA s.p.a. (poi divenuta Controparte_12
e fu pagato a persona diversa dal legittimo beneficiario, in asserita violazio-
[...]
ne dell'art. 43 legge assegni. Contr
2. Costituitasi che contestò l'avversa pretesa, con la sentenza n.723/15 l'adito tribunale respinse la domanda dell'attrice, mandando esente la banca negoziatrice da ogni responsabilità sull'assunto che la banca avesse correttamente adempiuto ai propri obblighi.
3. L'appello proposto dalla parte soccombente avverso tale decisione fu accolto dall'adita Corte di appello di Firenze, con sentenza del 12 marzo 2021, n. 600, pronunciata Contr nel contraddittorio con la quale ritenne responsabile l'appellata per non avere la stes- sa fornito la prova di avere osservato la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, cod. civ. Inoltre, negò la configurabilità di una concorrente responsabilità, ex art. 3 1227, comma 1, cod. civ., della compagnia d'assicurazione per avere spedito l'assegno pre- detto al beneficiario mediante il servizio postale ordinario, ritenendo, sul punto, che il dan- no lamentato dall'appellante era stato determinato soltanto dal comportamento colposo del- la banca, consistito nell'aver messo all'incasso il titolo senza aver proceduto alla diligente identificazione del prenditore: circostanza, questa, sopravvenuta all'inserimento del titolo stesso nella corrispondenza ordinaria e ritenuta idonea ad interrompere il nesso di causalità tra tale condotta e l'evento dannoso (id est, il pagamento a soggetto non legittimato). In ri-
Contr forma della sentenza impugnata, condannò al pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 6.064,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, Parte_4
nonché alla refusione delle spese del doppio grado.
Contr 4.- Per la cassazione di tale decisione presentò ricorso affidandosi a due moti- vi, così riassunti nella stessa ordinanza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso:
“I) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1218
e 1176 c.c., in relazione alla fattispecie di cui all'art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933, n. Contr 1736». Si contesta alla corte distrettuale di avere ravvisato la responsabilità di mal- grado quest'ultima avesse dedotto e dimostrato la piena diligenza, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., del proprio concreto operato nella negoziazione dell'assegno de quo. Rileva, in proposito, la ricorrente che la norma dell'art. 43 legge assegni viene a delineare una ipote- si di responsabilità per mancata diligenza, non già di tratto oggettivo. Fissata in tal modo la prospettiva di inquadramento del tema, assume, sostanzialmente, che l'operatore banca- rio ha, da una parte, svolto un attento esame circa l'autenticità del titolo e ha verificato
l'assenza di segni di contraffazione e quindi di irregolarità o alterazioni;
dall'altra, ha veri- ficato l'identità della persona a favore della quale, in conformità al contenuto del titolo, veniva resa disponibile la somma da esso portata;
II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'art. 1227
c.c. in relazione alla fattispecie di cui all'art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, ed agli artt. 83-84 del d.P.R. 29 marzo 1973». Si ascrive alla corte fiorentina di aver escluso la configurabilità del concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., malgrado l'avvenuta, incauta spedizione, da parte sua, del titolo suddetto tramite la posta ordinaria noncurante che lo stesso arrivasse nelle mani del creditore”.
4 All'esito del relativo giudizio, con l'ordinanza n.19404/24, la Corte di legittimità ha cassato la sentenza di appello con rinvio a questa Corte d'appello in diversa composizione.
5.- La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, affermando quan- to segue.
a) In ordine al primo, richiamati i principi elaborati dalle Sezioni Unite della stessa
Corte sulla responsabilità del banchiere in materia di negoziazione degli assegni, ed appli- cati gli stessi al caso in decisione, ha affermato: “Va premesso che la giurisprudenza di le- gittimità, nella citata sentenza n. 34107 del 2019, ha già rilevato che l'attività di identifica- zione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento
d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le at- tività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattua- le che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che una regola di condotta, che imponga prudenzialmente ulteriori accertamenti, non è rin- tracciabile neanche negli standards valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all'inter- no dell'ordinamento positivo. Resta da dire che, come già specificamente sancito da questa
Corte, tra i parametri di valutazione della diligenza dell'intermediario non rientra la rac- comandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale pre- scrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standards valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avvie- ne normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (cfr. Cass. n.
35755 del 2023; Cass. nn. 38110 e 35821 del 2022; Cass. n. 34107 del 2019).
2.5.2. Deve osservarsi, altresì, che proprio nei rapporti tra intermediari e clientela - e non vi è dubbio che quello in esame rientri proprio in questa tipologia, essendo pacifico in causa che
l'abusivo prenditore del titolo, prima di provvedere al suo incasso, aveva aperto un conto corrente su cui poi aveva versato l'assegno - l'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2007 (cd. legge
5 antiriciclaggio), avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1, lett. a), che l'identificazione e la verifica della clientela debbano essere svolte, in presenza del cliente, con il semplice controllo del docu- mento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. È impo- sto, invece, alla lett. b), che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvengano mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricor- so a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi.
2.5.3. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identifica- zione dei correntisti. Ne consegue che l'impostazione della corte d'appello di non ritenere in alcun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione con documento di identità
– tenuto conto, peraltro, che dalla sentenza impugnata non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione – si pone in contrasto con i principi dell'ordi- namento e con gli standards valutativi esistenti nella realtà sociale (cfr. in tal senso, Cass. nn. 3649 e 12573 del 2021; Cass. nn. 3078, 6356, 15638, 15643, 15651, 15818, 16781 e
16782 del 2022; Cass. nn. 12861 e 35755 del 2023; Cass. nn. 209, 10711 e 12802 del
2024).
b) In ordine al secondo, ha così deciso: “l'assunto del giudice di appello che ha escluso la configurabilità del concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., malgrado l'avvenuta, incauta spedizione, da parte sua, dei titoli suddetti tramite la posta ordinaria noncurante che gli stessi arrivassero nelle mani dei creditori, non è coe- rente con quanto recentemente affermato da Cass., SU, n. 9769 del 2020, secondo cui «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibili- tà, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non le- gittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla discipli- na del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quel- lo consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preser- vare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come
6 un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore» (cfr., in senso con- forme, le successive Cass. n. 25873 del 2020 e Cass. n. 34201 del 2021; Cass. n. 15642 del
2022).
6.- ha provveduto alla tempestiva riassunzio- Parte_1
ne del giudizio, concludendo come in epigrafe trascritto.
7.- che ha incorporato con effetto dal 1.1.2025, Controparte_1 [...]
si è costituita in giudizio, concludendo come sopra trascritto. Controparte_13
8.- La causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 12-6-
2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di tratta- zione scritta, con la concessione di termini ridotti (25+20) per lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche.
Motivi della decisione
9.- Va osservato, anzitutto, che le difese di attengono prevalentemente a pro- CP_1
fili di censura dell'ordinanza di cassazione con rinvio, come tali inammissibili in questa se- de.
In particolare, sono inammissibili tutti gli argomenti e le considerazioni volti, in di- spregio dei principi di diritto affermati nell'ordinanza di rinvio, a prevedere a carico della banca negoziatrice dell'assegno, nell'attività di identificazione della persona che si presenta per l'apertura del conto corrente bancario e la contestuale negoziazione dell'assegno, il ri- spetto di standard di diligenza diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati come sufficienti nella ordinanza de qua (ovvero l'identificazione mediante documento di riconoscimento –
C.I., passaporto o patente – in corso di validità).
In questo senso, incorrono nel rilievo di inammissibilità:
(a) tutte le deduzioni (svolte a pag.
2-4 della comparsa di costituzione) fondate su ri- chiami a pronunce della stessa corte di cassazione, antecedenti a quella in esame, con cui si assume, fra l'altro, che “ l'attività della banca dovrà volgersi in via elettiva all'effettuazione di un controllo dei documenti di identità sopra indicati;
tuttavia, poiché la questione del rispetto della diligenza professionale attiene, per propria natura, non tanto alla quantità di verifiche effettuate, quanto piuttosto alla qualità delle stesse, la Corte ha
7 dedotto che la positiva effettuazione di un controllo tramite il mero riscontro documentale non esaurisce completamente la tematica […] (cfr. sul punto anche Cass., 7 marzo 2019, n.
6710; Cass., 20 maggio 2019, n. 13568; Cass., 1° luglio 2019, n. 17641). L'ordinanza della
Corte 9842 del 14 aprile 2021 ha individuato, in particolare, i seguenti fattori di sospetto:
i) il soggetto che chiede l'incasso non risulta essere cliente abituale della banca;
ii)
l'apertura di un libretto postale e la richiesta di riscossione della somma avvengono in un brevissimo arco temporale, ovvero contestualmente;
iii) l'ufficio postale utilizzato per compiere le operazioni risulta molto distante rispetto alla residenza rappresentata dal pre- teso beneficiario”;
b) tutti gli argomenti tesi a dimostrare che la normativa antiriciclaggio, a dispetto di quanto indicato nell'ordinanza di cassazione con rinvio, imporrebbe che i documenti usati per l'identificazione del cliente vengano poi verificati in qualche modo, quando il cliente è occasionale, o a contestare la stessa applicabilità del decreto legislativo 231/2007 alla vi- cenda per cui è causa (relativa a negoziazione di assegno avvenuta nell'anno 2005);
c) tutti gli argomenti fondati “sul richiamo alle direttive comunitarie che facevano capo alle Raccomandazioni GAFI interamente ispirate agli standard adottati nel corso degli anni per affrontare le criticità riscontrate nelle valutazioni dei sistemi antiriciclaggio nazio- nali e nell'evoluzione dei rischi, raccomandazioni con cui viene adottato un approccio basa- to sul rischio (risk-based approach): ovvero la considerazione del rischio che informa l'as- setto regolamentare, l'azione delle Autorità e la compliance dei soggetti obbligati, e cioè niente di meno di quello che fa la circolare ABI del 2001 prodotta in atti”, disattesa dalla corte di cassazione (v. pag.5 e ss. della comparsa di costituzione nel giudizio riassunto).
10.- Ciò premesso, è opportuno richiamate brevemente la fattispecie portata all'attenzione di questa Corte, così sintetizzabile: una compagnia d'assicurazione liquida un sinistro e invia, per il pagamento del dovuto, alla beneficiaria per mezzo posta un assegno bancario con clausola non trasferibile;
l'assegno viene trafugato durante la consegna, senza che nessuno si accorga dell'accaduto se non dopo i fatti di causa, e viene messo all'incasso da chi si presenta apparentemente come la beneficiaria (c.d. furto di identità), che provvede ad aprire un conto corrente bancario e a versare l'assegno sullo stesso, salvo nei successivi
8 giorni disporre mediante bonifici e ricariche di carte prepagate di tutte le somme, lasciando anche un saldo debitore di poco più di 400,00 euro. Contr Dovendosi valutare la diligenza di alla luce del principio di diritto affermato
Contr nell'ordinanza de qua, occorre allora considerare che non è contestato che abbia provveduto ad identificare il cliente, al momento dell'apertura del conto corrente e del ver- samento dell'assegno, mediante C.I. rilasciata dal Comune di Trezzano sul Naviglio e C.F.
(in atti è presente la fotocopia dei documenti esibiti dal cliente, con annotazione su di essi anche del numero di cellulare della cliente;
v. doc. 5, 6, 11).
Secondo l'assunto di parte attrice/appellante, tale condotta non sarebbe tuttavia suf- ficiente ai fini del combinato disposto degli artt.43 L.Ass. e 1176 c.c.
La banca avrebbe dovuto procedere ad ulteriori verifiche mediante, ad esempio, ri- chiesta di informazioni al Comune di Trezzano sul Naviglio. Se la banca avesse fatto tali verifiche, mediante un semplice fax di richiesta di informazioni, così come aveva fatto essa appellante (v. doc.4 allegato alla memoria ex art.183, co.6 n. 1 cpc), sarebbe emersa la fal- sità dei documenti.
Inoltre, secondo l'appellante la banca avrebbe dovuto insospettirsi dall'andamento anomalo del conto corrente, che aperto il 7.12.2005 era stato chiuso a gennaio 2006.
Infine, la banca avrebbe dovuto insospettirsi sulla base del fatto che intercorreva una notevole distanza tra luogo di emissione e di pagamento del titolo e tra luogo di rilascio del documento identificativo e luogo della filiale presso cui il titolo è stato presentato.
Ora, tali assunti sono privi di fondamento.
Anzitutto, nei termini formulati il primo rilievo collide ancora una volta con il prin- cipio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione. Per potersi sostenere l'esistenza di one- ri ulteriori a carico della banca, sarebbe stato necessario dedurre l'esistenza di elementi di fatto, in ordine alle caratteristiche dei documenti d'identità prodotti, dai quali la banca avrebbe dovuto desumere (o quantomeno insospettirsi) della falsità dei documenti. Invece, sul punto, niente di specifico è dedotto in giudizio. E l'esame di tali documenti non eviden- zia niente di insolito che avrebbe dovuto insospettire la banca. D'altro canto, com'è noto, nelle truffe più sofisticate i truffatori utilizzano finanche documenti originali (in bianco e poi riempiti allo scopo) trafugati presso gli enti comunali.
9 Il secondo rilievo è privo di pregio.
Le valutazioni in ordine alla diligenza tenuta dalla banca negoziatrice dell'assegno vanno rapportate al momento dell'apertura del conto corrente e del versamento dell'assegno, peraltro di modesto importo (poco più di 6 mila euro). Non è possibile una valutazione sulla base di fatti accaduti successivamente. D'altro canto, se anche in ipotesi si volesse seguire il ragionamento dell'attrice/appellante, certo sarebbe che quando si manife- starono i segni dell'asserito andamento anomalo del conto corrente, questo era stato già svuotato dal cliente.
Il terzo rilievo è anch'esso infondato.
Il conto corrente de quo fu aperto presso una filiale di Trezzano Sul Naviglio, da chi apparentemente, sulla base della C.I. e del C.F., risiedeva in quel Comune (v. estratto conto della filiale e copia dei predetti documenti). Non si capisce, quindi, cosa avrebbe dovuto in- sospettire la banca.
Sotto altro profilo, la distanza tra luogo di emissione e luogo di pagamento del titolo
è elemento del tutto irrilevante ai fini de quibus, essendo inidoneo a far sorgere sospetti sull'operazione. Ogni giorno il sistema degli intermediari finanziari compie, infatti, mi- gliaia di operazioni di pagamento in cui il beneficiario del pagamento si trova in un luogo diverso da quello di chi ha emesso il titolo o ha dato l'ordine di pagamento.
In conclusione, facendo applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di
Cassazione, come sopra riprodotto, va confermato il giudizio espresso dal tribunale di Siena che ha mandato esente la banca da responsabilità, tenuto conto che questa ha diligentemen- te verificato l'identità personale del soggetto che apriva il conto e versava sullo stesso l'assegno, sulla base di documenti di identità che, pur rilevatisi successivamente falsi, non presentavano elementi di apparente contraffazione.
Resta assorbita la questione del concorso di colpa del danneggiato per avere spedito l'assegno per mezzo posta.
11.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, esso sono liquidate in dispositivo, ri- proponendo l'importo già riconosciuto nella sentenza del tribunale di Siena, conforme al
DM 55/2014.
10 Le spese del giudizio di cassazione, nonché quelle del giudizio di rinvio e d'appello, sono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 e ss. mod., scaglione da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00, con utilizzo dei parametri medi per il giudizio di appello e quello di rinvio per le fasi 1, 2, 4 e del parametro minimo per la fase 3, in presenza di sola attività di trattazione, e dei parametri medi per il giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così provvede:
- respinge l'azione di danni da responsabilità contrattuale proposta da
[...]
nei confronti di;
Parte_5 Parte_1
- condanna a pagare a Controparte_1 Controparte_14
le spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in euro
[...]
3.235,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese generali (15% sul compenso), all'IVA e al CPA come per legge;
- condanna a pagare a Controparte_1 Controparte_14
le spese degli ulteriori gradi di giudizio e di quello di rinvio, che si li-
[...]
quidano:
- (i) quanto al giudizio d'appello, in euro 4.888,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e della spesa viva di euro 262,00 per la registrazione della cassata sentenza di appello, nonché al rimborso degli ac- cessori fiscali e previdenziali, se dovuti;
- (ii) quanto al giudizio di cassazione, in euro 3.083,00 per compenso professiona- le, oltre al rimborso del CU, delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali, se dovuti;
- (iii) quanto al giudizio di rinvio, in euro 4.888,00 per compenso professionale,
oltre al rimborso del CU, delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali, se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio del 8-9-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
11 Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
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La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio iscritto al n. r.g. 2243/2024, conseguente all'ordinanza della
Corte di Cassazione n.19404/24 (pronunciata su ricorso n.25669/21 RG), che ha cassato con rinvio la sentenza di questa Corte d'Appello n.600/21, pronunciata in diversa composi- zione, promosso
DA
, con sede in , Piazza Sa- Parte_1 Pt_1
limbeni n. 3, in persona della procuratrice speciale, (CF Parte_2 C.F._1
), giusta procura speciale ai rogiti Dott. Notaio in , in data 18
[...] Persona_1 Pt_1
aprile 2023, repertorio n. 42423, raccolta n. 21712, rappresentata e difesa dall'Avv. Ales- sandro Lepri del Foro di (Cod. Fisc. , Pec: Pt_1 CodiceFiscale_2 [...]
Fax. 0577 285072; Mail: , Email_1 Email_2
elettivamente domiciliata presso il di lui studio in , Piazza del Sale n. 9, giusta procura Pt_1 alle liti allegata telematicamente all'atto di riassunzione.
1 ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
già per effet- Controparte_1 Controparte_2
to di fusione per incorporazione di Controparte_2 Controparte_3
e in con effetto dall'1/01/2025), Controparte_4 Controparte_5 CP_1
con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale dott.ssa
[...]
domiciliata per la carica presso la sede della in base CP_6 Controparte_1
ai poteri conferitile con procura speciale a rogito Notaio rep. 98670, Persona_2 racc. n. 13276, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Cicero, C.F.
[...]
, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione nel C.F._3
giudizio riassunto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Milano,
Via San Gregorio n. 53.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice in riassunzione (già appellata): “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Firenze: In riassunzione ed in conformità dei principi di diritto formulati nell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19404/2024 pubblicata il 15/7/2024 nella cau- sa avente n. 25669/2021 RG, contrariis reictis, accogliere le presenti domande e per
l'effetto confermare integralmente la sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Siena n.
723/2015, e conseguentemente: A) Nel merito disattesa ogni domanda, tesi ed eccezione svolta in causa ed in particolare in sede di gravame dall'appellante Parte_3
(già ed in precedenza
[...] Controparte_7 [...]
) perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi Controparte_8
esposti in narrativa, confermare in ogni sua parte la sentenza inter partes n. 723/2015 del
Tribunale di Siena. B) Condannare la lla refusione del- Controparte_1
le spese di lite del secondo grado dinanzi alla Corte di Appello di Firenze (definito con sentenza n. 600/2021), oltre a quelle per la causa dinanzi alla Corte di Cassazione la cui liquidazione è stata differita al giudice del rinvio. C) Con vittoria di spese e di onorari per il presente grado di giudizio”.
2 Per la convenuta in riassunzione (già appellante): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adi- to, contrariis reiectis: In via principale: dichiarare e riconoscere la responsabilità di
[...] per aver monetizzato l'assegno di cui è causa in palese Controparte_9 violazione dell'art. 43 L.A. e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Siena n. 723/15 del 13/08/2015, condannarla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro
6.064,20 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di ac- coglimento, anche parziale, delle domande avversariamente proposte, accertare
l'eventuale concorso di colpa delle parti, graduando le rispettive responsabilità nella mi- sura maggioritaria a carico dell'istituto negoziatore. Con il favore delle spese di lite del presente giudizio di rinvio, comprensive delle spese del giudizio di legittimità, oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese generali come per legge”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. La Compagnia di Assicurazioni di Milano S.p.A. (poi divenuta Controparte_10
citò in giudizio (d'ora in avanti,
[...] Parte_1
Contr breviter, anche innanzi al Tribunale di Siena, chiedendone, previa declaratoria di re- sponsabilità, la condanna al pagamento della somma di € 6.064,20, oggetto di un assegno di traenza con clausola “non trasferibile” emesso da Banca S.A.I. all'ordine di , Persona_3
che fu negoziato da Banca Agricola NA s.p.a. (poi divenuta Controparte_12
e fu pagato a persona diversa dal legittimo beneficiario, in asserita violazio-
[...]
ne dell'art. 43 legge assegni. Contr
2. Costituitasi che contestò l'avversa pretesa, con la sentenza n.723/15 l'adito tribunale respinse la domanda dell'attrice, mandando esente la banca negoziatrice da ogni responsabilità sull'assunto che la banca avesse correttamente adempiuto ai propri obblighi.
3. L'appello proposto dalla parte soccombente avverso tale decisione fu accolto dall'adita Corte di appello di Firenze, con sentenza del 12 marzo 2021, n. 600, pronunciata Contr nel contraddittorio con la quale ritenne responsabile l'appellata per non avere la stes- sa fornito la prova di avere osservato la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, cod. civ. Inoltre, negò la configurabilità di una concorrente responsabilità, ex art. 3 1227, comma 1, cod. civ., della compagnia d'assicurazione per avere spedito l'assegno pre- detto al beneficiario mediante il servizio postale ordinario, ritenendo, sul punto, che il dan- no lamentato dall'appellante era stato determinato soltanto dal comportamento colposo del- la banca, consistito nell'aver messo all'incasso il titolo senza aver proceduto alla diligente identificazione del prenditore: circostanza, questa, sopravvenuta all'inserimento del titolo stesso nella corrispondenza ordinaria e ritenuta idonea ad interrompere il nesso di causalità tra tale condotta e l'evento dannoso (id est, il pagamento a soggetto non legittimato). In ri-
Contr forma della sentenza impugnata, condannò al pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 6.064,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, Parte_4
nonché alla refusione delle spese del doppio grado.
Contr 4.- Per la cassazione di tale decisione presentò ricorso affidandosi a due moti- vi, così riassunti nella stessa ordinanza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso:
“I) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1218
e 1176 c.c., in relazione alla fattispecie di cui all'art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933, n. Contr 1736». Si contesta alla corte distrettuale di avere ravvisato la responsabilità di mal- grado quest'ultima avesse dedotto e dimostrato la piena diligenza, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., del proprio concreto operato nella negoziazione dell'assegno de quo. Rileva, in proposito, la ricorrente che la norma dell'art. 43 legge assegni viene a delineare una ipote- si di responsabilità per mancata diligenza, non già di tratto oggettivo. Fissata in tal modo la prospettiva di inquadramento del tema, assume, sostanzialmente, che l'operatore banca- rio ha, da una parte, svolto un attento esame circa l'autenticità del titolo e ha verificato
l'assenza di segni di contraffazione e quindi di irregolarità o alterazioni;
dall'altra, ha veri- ficato l'identità della persona a favore della quale, in conformità al contenuto del titolo, veniva resa disponibile la somma da esso portata;
II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'art. 1227
c.c. in relazione alla fattispecie di cui all'art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, ed agli artt. 83-84 del d.P.R. 29 marzo 1973». Si ascrive alla corte fiorentina di aver escluso la configurabilità del concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., malgrado l'avvenuta, incauta spedizione, da parte sua, del titolo suddetto tramite la posta ordinaria noncurante che lo stesso arrivasse nelle mani del creditore”.
4 All'esito del relativo giudizio, con l'ordinanza n.19404/24, la Corte di legittimità ha cassato la sentenza di appello con rinvio a questa Corte d'appello in diversa composizione.
5.- La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, affermando quan- to segue.
a) In ordine al primo, richiamati i principi elaborati dalle Sezioni Unite della stessa
Corte sulla responsabilità del banchiere in materia di negoziazione degli assegni, ed appli- cati gli stessi al caso in decisione, ha affermato: “Va premesso che la giurisprudenza di le- gittimità, nella citata sentenza n. 34107 del 2019, ha già rilevato che l'attività di identifica- zione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento
d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le at- tività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattua- le che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che una regola di condotta, che imponga prudenzialmente ulteriori accertamenti, non è rin- tracciabile neanche negli standards valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all'inter- no dell'ordinamento positivo. Resta da dire che, come già specificamente sancito da questa
Corte, tra i parametri di valutazione della diligenza dell'intermediario non rientra la rac- comandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale pre- scrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standards valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avvie- ne normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (cfr. Cass. n.
35755 del 2023; Cass. nn. 38110 e 35821 del 2022; Cass. n. 34107 del 2019).
2.5.2. Deve osservarsi, altresì, che proprio nei rapporti tra intermediari e clientela - e non vi è dubbio che quello in esame rientri proprio in questa tipologia, essendo pacifico in causa che
l'abusivo prenditore del titolo, prima di provvedere al suo incasso, aveva aperto un conto corrente su cui poi aveva versato l'assegno - l'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2007 (cd. legge
5 antiriciclaggio), avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1, lett. a), che l'identificazione e la verifica della clientela debbano essere svolte, in presenza del cliente, con il semplice controllo del docu- mento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. È impo- sto, invece, alla lett. b), che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvengano mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricor- so a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi.
2.5.3. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identifica- zione dei correntisti. Ne consegue che l'impostazione della corte d'appello di non ritenere in alcun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione con documento di identità
– tenuto conto, peraltro, che dalla sentenza impugnata non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione – si pone in contrasto con i principi dell'ordi- namento e con gli standards valutativi esistenti nella realtà sociale (cfr. in tal senso, Cass. nn. 3649 e 12573 del 2021; Cass. nn. 3078, 6356, 15638, 15643, 15651, 15818, 16781 e
16782 del 2022; Cass. nn. 12861 e 35755 del 2023; Cass. nn. 209, 10711 e 12802 del
2024).
b) In ordine al secondo, ha così deciso: “l'assunto del giudice di appello che ha escluso la configurabilità del concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., malgrado l'avvenuta, incauta spedizione, da parte sua, dei titoli suddetti tramite la posta ordinaria noncurante che gli stessi arrivassero nelle mani dei creditori, non è coe- rente con quanto recentemente affermato da Cass., SU, n. 9769 del 2020, secondo cui «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibili- tà, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non le- gittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla discipli- na del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quel- lo consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preser- vare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come
6 un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore» (cfr., in senso con- forme, le successive Cass. n. 25873 del 2020 e Cass. n. 34201 del 2021; Cass. n. 15642 del
2022).
6.- ha provveduto alla tempestiva riassunzio- Parte_1
ne del giudizio, concludendo come in epigrafe trascritto.
7.- che ha incorporato con effetto dal 1.1.2025, Controparte_1 [...]
si è costituita in giudizio, concludendo come sopra trascritto. Controparte_13
8.- La causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 12-6-
2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di tratta- zione scritta, con la concessione di termini ridotti (25+20) per lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche.
Motivi della decisione
9.- Va osservato, anzitutto, che le difese di attengono prevalentemente a pro- CP_1
fili di censura dell'ordinanza di cassazione con rinvio, come tali inammissibili in questa se- de.
In particolare, sono inammissibili tutti gli argomenti e le considerazioni volti, in di- spregio dei principi di diritto affermati nell'ordinanza di rinvio, a prevedere a carico della banca negoziatrice dell'assegno, nell'attività di identificazione della persona che si presenta per l'apertura del conto corrente bancario e la contestuale negoziazione dell'assegno, il ri- spetto di standard di diligenza diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati come sufficienti nella ordinanza de qua (ovvero l'identificazione mediante documento di riconoscimento –
C.I., passaporto o patente – in corso di validità).
In questo senso, incorrono nel rilievo di inammissibilità:
(a) tutte le deduzioni (svolte a pag.
2-4 della comparsa di costituzione) fondate su ri- chiami a pronunce della stessa corte di cassazione, antecedenti a quella in esame, con cui si assume, fra l'altro, che “ l'attività della banca dovrà volgersi in via elettiva all'effettuazione di un controllo dei documenti di identità sopra indicati;
tuttavia, poiché la questione del rispetto della diligenza professionale attiene, per propria natura, non tanto alla quantità di verifiche effettuate, quanto piuttosto alla qualità delle stesse, la Corte ha
7 dedotto che la positiva effettuazione di un controllo tramite il mero riscontro documentale non esaurisce completamente la tematica […] (cfr. sul punto anche Cass., 7 marzo 2019, n.
6710; Cass., 20 maggio 2019, n. 13568; Cass., 1° luglio 2019, n. 17641). L'ordinanza della
Corte 9842 del 14 aprile 2021 ha individuato, in particolare, i seguenti fattori di sospetto:
i) il soggetto che chiede l'incasso non risulta essere cliente abituale della banca;
ii)
l'apertura di un libretto postale e la richiesta di riscossione della somma avvengono in un brevissimo arco temporale, ovvero contestualmente;
iii) l'ufficio postale utilizzato per compiere le operazioni risulta molto distante rispetto alla residenza rappresentata dal pre- teso beneficiario”;
b) tutti gli argomenti tesi a dimostrare che la normativa antiriciclaggio, a dispetto di quanto indicato nell'ordinanza di cassazione con rinvio, imporrebbe che i documenti usati per l'identificazione del cliente vengano poi verificati in qualche modo, quando il cliente è occasionale, o a contestare la stessa applicabilità del decreto legislativo 231/2007 alla vi- cenda per cui è causa (relativa a negoziazione di assegno avvenuta nell'anno 2005);
c) tutti gli argomenti fondati “sul richiamo alle direttive comunitarie che facevano capo alle Raccomandazioni GAFI interamente ispirate agli standard adottati nel corso degli anni per affrontare le criticità riscontrate nelle valutazioni dei sistemi antiriciclaggio nazio- nali e nell'evoluzione dei rischi, raccomandazioni con cui viene adottato un approccio basa- to sul rischio (risk-based approach): ovvero la considerazione del rischio che informa l'as- setto regolamentare, l'azione delle Autorità e la compliance dei soggetti obbligati, e cioè niente di meno di quello che fa la circolare ABI del 2001 prodotta in atti”, disattesa dalla corte di cassazione (v. pag.5 e ss. della comparsa di costituzione nel giudizio riassunto).
10.- Ciò premesso, è opportuno richiamate brevemente la fattispecie portata all'attenzione di questa Corte, così sintetizzabile: una compagnia d'assicurazione liquida un sinistro e invia, per il pagamento del dovuto, alla beneficiaria per mezzo posta un assegno bancario con clausola non trasferibile;
l'assegno viene trafugato durante la consegna, senza che nessuno si accorga dell'accaduto se non dopo i fatti di causa, e viene messo all'incasso da chi si presenta apparentemente come la beneficiaria (c.d. furto di identità), che provvede ad aprire un conto corrente bancario e a versare l'assegno sullo stesso, salvo nei successivi
8 giorni disporre mediante bonifici e ricariche di carte prepagate di tutte le somme, lasciando anche un saldo debitore di poco più di 400,00 euro. Contr Dovendosi valutare la diligenza di alla luce del principio di diritto affermato
Contr nell'ordinanza de qua, occorre allora considerare che non è contestato che abbia provveduto ad identificare il cliente, al momento dell'apertura del conto corrente e del ver- samento dell'assegno, mediante C.I. rilasciata dal Comune di Trezzano sul Naviglio e C.F.
(in atti è presente la fotocopia dei documenti esibiti dal cliente, con annotazione su di essi anche del numero di cellulare della cliente;
v. doc. 5, 6, 11).
Secondo l'assunto di parte attrice/appellante, tale condotta non sarebbe tuttavia suf- ficiente ai fini del combinato disposto degli artt.43 L.Ass. e 1176 c.c.
La banca avrebbe dovuto procedere ad ulteriori verifiche mediante, ad esempio, ri- chiesta di informazioni al Comune di Trezzano sul Naviglio. Se la banca avesse fatto tali verifiche, mediante un semplice fax di richiesta di informazioni, così come aveva fatto essa appellante (v. doc.4 allegato alla memoria ex art.183, co.6 n. 1 cpc), sarebbe emersa la fal- sità dei documenti.
Inoltre, secondo l'appellante la banca avrebbe dovuto insospettirsi dall'andamento anomalo del conto corrente, che aperto il 7.12.2005 era stato chiuso a gennaio 2006.
Infine, la banca avrebbe dovuto insospettirsi sulla base del fatto che intercorreva una notevole distanza tra luogo di emissione e di pagamento del titolo e tra luogo di rilascio del documento identificativo e luogo della filiale presso cui il titolo è stato presentato.
Ora, tali assunti sono privi di fondamento.
Anzitutto, nei termini formulati il primo rilievo collide ancora una volta con il prin- cipio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione. Per potersi sostenere l'esistenza di one- ri ulteriori a carico della banca, sarebbe stato necessario dedurre l'esistenza di elementi di fatto, in ordine alle caratteristiche dei documenti d'identità prodotti, dai quali la banca avrebbe dovuto desumere (o quantomeno insospettirsi) della falsità dei documenti. Invece, sul punto, niente di specifico è dedotto in giudizio. E l'esame di tali documenti non eviden- zia niente di insolito che avrebbe dovuto insospettire la banca. D'altro canto, com'è noto, nelle truffe più sofisticate i truffatori utilizzano finanche documenti originali (in bianco e poi riempiti allo scopo) trafugati presso gli enti comunali.
9 Il secondo rilievo è privo di pregio.
Le valutazioni in ordine alla diligenza tenuta dalla banca negoziatrice dell'assegno vanno rapportate al momento dell'apertura del conto corrente e del versamento dell'assegno, peraltro di modesto importo (poco più di 6 mila euro). Non è possibile una valutazione sulla base di fatti accaduti successivamente. D'altro canto, se anche in ipotesi si volesse seguire il ragionamento dell'attrice/appellante, certo sarebbe che quando si manife- starono i segni dell'asserito andamento anomalo del conto corrente, questo era stato già svuotato dal cliente.
Il terzo rilievo è anch'esso infondato.
Il conto corrente de quo fu aperto presso una filiale di Trezzano Sul Naviglio, da chi apparentemente, sulla base della C.I. e del C.F., risiedeva in quel Comune (v. estratto conto della filiale e copia dei predetti documenti). Non si capisce, quindi, cosa avrebbe dovuto in- sospettire la banca.
Sotto altro profilo, la distanza tra luogo di emissione e luogo di pagamento del titolo
è elemento del tutto irrilevante ai fini de quibus, essendo inidoneo a far sorgere sospetti sull'operazione. Ogni giorno il sistema degli intermediari finanziari compie, infatti, mi- gliaia di operazioni di pagamento in cui il beneficiario del pagamento si trova in un luogo diverso da quello di chi ha emesso il titolo o ha dato l'ordine di pagamento.
In conclusione, facendo applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di
Cassazione, come sopra riprodotto, va confermato il giudizio espresso dal tribunale di Siena che ha mandato esente la banca da responsabilità, tenuto conto che questa ha diligentemen- te verificato l'identità personale del soggetto che apriva il conto e versava sullo stesso l'assegno, sulla base di documenti di identità che, pur rilevatisi successivamente falsi, non presentavano elementi di apparente contraffazione.
Resta assorbita la questione del concorso di colpa del danneggiato per avere spedito l'assegno per mezzo posta.
11.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, esso sono liquidate in dispositivo, ri- proponendo l'importo già riconosciuto nella sentenza del tribunale di Siena, conforme al
DM 55/2014.
10 Le spese del giudizio di cassazione, nonché quelle del giudizio di rinvio e d'appello, sono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 e ss. mod., scaglione da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00, con utilizzo dei parametri medi per il giudizio di appello e quello di rinvio per le fasi 1, 2, 4 e del parametro minimo per la fase 3, in presenza di sola attività di trattazione, e dei parametri medi per il giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così provvede:
- respinge l'azione di danni da responsabilità contrattuale proposta da
[...]
nei confronti di;
Parte_5 Parte_1
- condanna a pagare a Controparte_1 Controparte_14
le spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in euro
[...]
3.235,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese generali (15% sul compenso), all'IVA e al CPA come per legge;
- condanna a pagare a Controparte_1 Controparte_14
le spese degli ulteriori gradi di giudizio e di quello di rinvio, che si li-
[...]
quidano:
- (i) quanto al giudizio d'appello, in euro 4.888,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e della spesa viva di euro 262,00 per la registrazione della cassata sentenza di appello, nonché al rimborso degli ac- cessori fiscali e previdenziali, se dovuti;
- (ii) quanto al giudizio di cassazione, in euro 3.083,00 per compenso professiona- le, oltre al rimborso del CU, delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali, se dovuti;
- (iii) quanto al giudizio di rinvio, in euro 4.888,00 per compenso professionale,
oltre al rimborso del CU, delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali, se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio del 8-9-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
11 Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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