Sentenza 19 dicembre 1997
Massime • 2
Ai fini della sussistenza del reato di associazione di tipo mafioso l'intimidazione interna al sodalizio, pur se rilevante sotto il profilo dell'estrinsecazione del metodo mafioso, non può prescindere dall'intimidazione esterna, poiché elemento caratteristico dell'associazione in questione è il riverbero, la proiezione esterna, il radicamento nel territorio in cui essa vive; assoggettamento ed omertà devono pertanto riferirsi non ai componenti interni , essendo siffatti caratteri presenti in ogni consorteria, ma ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, essendo i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa convinzione della loro esposizione a pericolo, in stato di soggezione di fronte alla forza dei "prevaricanti". Quanto alla diffusività di tale forza intimidatrice, essa non può essere virtuale, e cioè limitata al programma dell'associazione, ma deve essere effettuale, siccome manifestazione della condotta, essendo la diffusività un carattere essenziale della forza intimidatrice, con la conseguente necessità che di essa l'associazione si avvalga in concreto, cioè in modo effettivo.
Per determinare il tempo della prescrizione il giudice non può non tenere conto del bilanciamento delle circostanze, onde nell'ipotesi in cui con la sentenza di annullamento venga confermato il reato-base ma rinviata al giudice di merito la valutazione sulle circostanze, non può dirsi che il fatto reato nella sua interezza abbia ormai autorità di giudicato, stante la connessione essenziale tra il reato base e le circostanze. Pertanto, qualora il giudice del rinvio, investito sul punto dalla sentenza di annullamento, ritenga l'esistenza delle attenuanti o la loro prevalenza sulle aggravanti, e, per tale ragione, si concretizzi il tempo della prescrizione, è tenuto a dichiarare estinto il reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/1997, n. 4307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4307 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Vittorio PALMISANO Presidente del 19/12/1997
1.Dott. Franco MARRONE Consigliere SENTENZA
2. " IO TOTH Consigliere N. 1780
3. " FO AMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Sandro OCCHIONERO Consigliere N. 24393/97 + 24282/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: P.G. e NE RM nato a [...] il [...], AC AN nato a [...] il [...], IG EN nato a [...] il [...], TO IO nato a [...] il [...], NT VA nato a [...] il [...], PO UG nato a [...] il [...], SS OM a Casciago l'11.10.1929, IN RC TU nato a [...] il [...], LL AN nato a [...] il [...], AR CA RA nata a [...] il [...], OR TA nato a [...] il [...], EA LV nato a [...] il [...], MO IU nato a [...] il [...], TO IU nato a [...] l'[...], LE IR nato a [...] l'[...], LE IO nato a [...] il [...], LI LL nato a [...] il [...], ER CH nato a [...] il [...], NI PI nato a [...] il [...], AV IO nato a [...] il [...]
avverso le sentenze 25.6.96 corte d'appello LA Visti gli atti, le sentenze denunziate ed i ricorsi, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. A. Amato
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G. Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G.. Rigetto ricorsi SS, NT, AR, LE V., IG, ER, LE I., NI, IN, TO, OR, LL, AV, AC, PO. Rigetto ricorso NE. Ann.to s.r. per LI, MO, EA. Ann.to c.r. per TO. Udito, per la parte civile, l'Avv. R. Moroni
Uditi, per gli imputati, i difensori: avv. P. Corso, R. Console, M. Murgo, R. Della Valle, S. Catalano, I. Reina, M. AN, G. Azzali, A. Roggero, G.B. Mazzuca, S. Romanelli, E. Gaito, L. Colaleo, F. Galliano, G. Volo in sostituzione avv. O. Dominioni, D. Siracusano, G. Pecorella, M. Krogh, G. Berni, P. Ferrari, A. Ferraro, G. Calvi, G. Aricò, G. Carboni, A. IN.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di LA, con sentenza 27.7.90, condannava NE RM, AC AN, AN OB, TR VI, GA ON, LA FO, AV NC, OV DI, AN AN, IG EN, TO IO, NT VA e PO UG per il delitto di corruzione (art. 319 e 321 c.p.);
condannava SS OM, LE IR, NI IE IG, IN M. TU, AR E. RA, TO IU, ER CH, OR TA, LE IO, LL AN, AV IO e PO UG per il delitto ex art. 416 bis c.p. (capo A);
- assolveva da tale reato (capo A) AC, AN, TO, IG, NT e TA TO;
- assolveva dalla medesima imputazione (capo L1) ON IU, ET LLAC RG, EA LV, EP LO, MO IU e LI LE con ampia formula liberatoria. - Proponevano appello il p.m. quanto all'assoluzione del TA dal reato sub A) ed a quella pronunciata in ordine al capo L1, oltre agli imputati in atti indicati.
- In data 23.2.93 la corte d'appello dichiarava inammissibile per omessa presentazione dei motivi l'impugnazione del NE;
affermava la responsabilità degli imputati gravati dall'imputazione di cui al capo L1; escludeva l'aggravante di cui all'art. 319 cpv n.1 cp (nella formulazione anteriore alla l. n. 86/90) nei confronti di alcuni appellanti, quelle ipotizzate dal 3^ e 4^ cpv art. 416 bis cp nei confronti di altri e riduceva la pena.
Si tratta di una vicenda risalente all'anno 1983 e riguardante persone che gestivano il casinò di Campione o gravitavano intorno a quello di S. Vincent e che, come gruppi contrapposti, si contendevano la concessione dell'appalto del casinò di Sanremo.
Secondo i giudici di merito, si trattava di due associazioni criminose, già operanti nel settore delle case da gioco: la prima esercitava il controllo del casinò di campione e intendeva estenderlo su quello della città ligure mediante la spa Sit Sanremo;
la seconda era stata costituita allo stesso scopo, perseguito mediante la ERs Paradise spa.
Agli imputati di entrambe erano stati contestati i due distinti reati di cui agli art. 416 e 416 bis cp, nel quale ultimo il primo era stato dichiarato assorbito.
Addivenuti alla privatizzazione del casinò, gli amministratori nominarono l'AN presidente della commissione incaricata della redazione del capitolato di appalto;
GA, AV, OV, TR membri della stessa.
Una trama corruttiva fu sviluppata da entrambe le parti. L'appalto fu aggiudicato, con lo sconcerto degli stessi amministratori, alla ERs , e in proposito si sono formulate ipotesi su tale esito ("tradimento" degli impegni presi dall'AC, che aveva svolto un ruolo di raccordo determinante fra la Sit e il partito della DC e nella ideazione stessa del piano, ovvero un suo mutamento per l'intimidazione patita da parte di personaggi del gruppo rivale).
Con successiva delibera (4.3.83) la Giunta, ritenendo che la società non possedesse alcuni requisiti, proponeva al ministero l'annullamento dell'ammissione alla licitazione privata della aggiudicataria;
l'8.8.83 la Giunta conferiva l'appalto alla Sit - Sanremo, ribadito con delibera 23.8.83, approvata dal consiglio comunale nell'ottobre successivo. Ma il Ministero dell'Interno non approvava le delibera dell'agosto ed autorizzava il Comune a gestire la Casa da gioco per sei mesi, a causa delle irregolarità riscontrate.
Non veniva stipulato alcun contratto ed alla delibera di assegnazione della gestione alla Sit si pervenne in seguito ad una transazione tra le due società concorrenti, conclusa davanti al tribunale della cittadina.
- Avverso la decisione della Corte d'Appello di LA ricorrevano gli imputati. La S. C. , con sent.
8.7.95 annullava limitatamente ai capi A e L1, specificando ripetutamente in motivazione che la statuizione ineriva il solo requisito specializzante del carattere mafioso dell'associazione, non già l'esistenza di questa e la partecipazione ad essa del singolo imputato. La Corte chiariva che irrilevanti sono i contatti di membri con personaggi di cui sia già stata acclarata la appartenenza a sodalizi mafiosi (è il caso del TA) o che dell'associazione facciano parte (è il caso della imputazione L1) soggetti di forte e riconosciuta levatura criminale (come l'EP); osservava che non erano state evidenziate condotte rivelatrici del metodo che qualifica l'associazione ex art.416 bis cp;
successivamente alla data del 29.9.82; che era insufficiente che l'associazione avesse programmato di avvalersi dell'intimidazione, essendo necessario che se ne sia avvalsa in concreto e dopo la data anzidetta.
Annullava pure nei confronti di AC, AN, TR, IG, ER, TO e NT (e per l'effetto estensivo anche nei confronti di AN e PO) limitatamente all'aggravante di cui all'art. 319 cpv. n. 1 cp, rinviando per nuovo esame sulla concessione delle generiche, sul giudizio di bilanciamento delle circostanze e sulla determinazione della pena.
Annullava con rinvio nei confronti di GA, EL, AV e OV, limitatamente al giudizio di comparazione delle circostanze. Annullava senza rinvio quanto al NE, rimettendo gli atti ad altra sezione della corte d'appello di LA.
- Il giudice di rinvio giudicava separatamente il NE, e ritenute le generiche equivalenti all'aggravante ex art. 112, n. 1 cp, riduceva la pena inflittagli per il reato sub E1.
Dichiarava con altra decisione, nella stessa data, ndp nei confronti di ON, per la preclusione ex art. 90 cpp;
ndp nei confronti di PO e ET rispettivamente in ordine ai reati sub A e reati sub L1, qualificati come associazione semplice, per prescrizione. Riduceva la pena inflitta al PO in relazione al reato sub E1 (corruzione), riconosciuta la prevalenza delle generiche. Concesse all'AN, al AN, nonché al TR, al GA, al LA, al OV le generiche prevalenti sull'aggravante ex art.112, n. 1 cp, dichiarava n.d.p. nei confronti degli stessi in ordine al reato sub F1, poiché estinto per prescrizione. Riconosciuta, infine, l'equivalenza delle stesse attenuanti in ordine alla medesima imputazione per AC, TO e NT, riduceva la pena. Riduceva pure la pena per SS, OR, LE I. e V., NI. Pur riconoscendo in via di principio la validità dell'indirizzo secondo cui in caso di annullamento parziale da parte della S.C. in ordine a statuizioni diverse da quelle riguardanti il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, il c.d. giudicato parziale osta a che il giudice di rinvio riconosca cause estintive del reato, la corte di LA se ne discostava, stabilendo che la prescrizione intervenuta in virtù del giudizio di comparazione delle circostanze opera se intervenuta prima della formazione del giudicato parziale, anche se la relativa declaratoria sia eseguita posteriormente. Tanto sulla premessa dell'inscindibile connessione o logica fra l'attribuzione di responsabilità e la valutazione delle circostanze. In tal modo il secondo giudice di appello dichiarava la prescrizione del reato sub F1 nei confronti come detto innanzi di AN, AN, TR, GA, LA, OV, AV, oltre che di ET e PO in ordine al reato ex art. 416 cp. Tale esito veniva, invece, escluso per il PO quanto al reato di corruzione (capo E1), poiché l'effetto estensivo dell'annullamento in ordine all'aggravante di cui all'art. 319 cpv n. 1 cp non poteva sortire "a posteriori" effetti estintivi su un reato definitivamente accertato, essendo la modifica del giudizio di valenza delle circostanze determinata da una situazione di carattere personale. A favore di tale soluzione, che sembra ridimensionare l'effetto del giudicato parziale, così come delineatosi nella giurisprudenza di legittimità, la corte milanese sottolinea che l'art. 152 cpp 1930 (che si applica nella specie) si riferisce, diversamente dall'art.129 cpp vigente, al procedimento quale ambito della declaratoria della causa estintiva del reato.
Quanto al reato associativo, la corte territoriale conviene col "decisum" della S.C. nel senso che non sia stata raggiunta la prova che l'intimidazione abbia operato per ciò che concerne la prima parte della "scalata al casinò" di Sanremo. Muta, peraltro, la sua visione prospettica delle vicende criminali implicate e della contestazione. Ed infatti rileva che oggetto dell'imputazione sono anche le condotte poste in essere dal sodalizio in occasione dell'attività di prestiti usurari ai giocatori del casinò di Campione. Ed a questo proposito, non potrebbe pretendersi l'esecuzione, dopo il 29.9.82, di uno specifico atto di violenza o intimidazione, poiché la riscossione dei crediti per i prestiti ai giocatori si fonda sulla perpetuazione di un clima di intimidazione e sopraffazione già da tempo instaurato. Ne farebbero fede i contatti degli associati con personaggi di riconosciuta valenza criminale, le dichiarazioni degli stessi interessati alla vicenda e di numerosi testi.
Quanto all'imputazione L1, pur non potendosi desumere, come affermato dalla SC, argomenti a sostegno dell'intimidazione dai rapporti interni al sodalizio, non v'è dubbio che la minaccia nei confronti del ET è comunque significativa, quale estrinsecazione del metodo che connota l'associazione (v. p. 62 sentenza S.C,: il coinvolgimento del ET era strumentale all'obiettivo di "copertura del sistema di esazione dei crediti ed è sintomatico della diffusività dell'intimidazione").
Proponevano ricorso il p.g. nei confronti di AN, AN, TR, GA, LA, LI, OV, PO, ET e ON nonché gli imputati AC, IG, TO, NT, PO, SS, IN, LL, AR, OR, EA, TO, MO, LE L. e LE V., LI, ER, NI, AV e NE, il cui procedimento è stato riunito all'altro all'odierna udienza.
La corte d'appello dichiarava nel marzo '97 l'inammissibilita' del ricorso del p.g. nei confronti del ET, poiché proposto secondo il nuovo rito.
- L'ufficio ricorrente lamenta che la declaratoria di estinzione per effetto della prescrizione in ordine al capo F1 e in ordine al capo A per il PO si pone in netto contrasto con l'orientamento giurisprudenziale consolidato;
denuncia la carenza di motivazione e travisamento del fatto quanto alla posizione del PO, essendo stata erroneamente ritenuta la partecipazione all'associazione semplice anziché a quella di stampo mafioso (per i rapporti con il LE e il OR ed il contributo alla intimidazione dopo l'esito negativo dalla gara d'appalto); deduce infine che illegittima è la declaratoria di improc.tà ex art. 90 cpp nei confronti del ON, con riferimento alla sentenza della corte assise Palermo 3.7.91, essendo stata la relativa preclusione considerata inesistente dalla S.C., che si è limitata nei confronti dell'imputato ad annullare circa l'elemento specializzante del metodo mafioso.
- A sostegno del ricorso del pg, in ordine alla statuizione concernente il capo F1, il Comune di Sanremo, costituito parte civile, ha fatto pervenire un'ampia memoria con la quale, col supporto delle decisioni salienti di questa Corte in materia, si confutano le argomentazioni con le quali il giudice di rinvio è pervenuto alla declaratoria di estinzione per prescrizione previo giudizio di bilanciamento delle circostanze, malgrado la formazione del giudicato parziale, a seguito della pronuncia 8.7.95 della S.C.. Altre memorie sono state presentate, per contrastare il ricorso del pg, dalla difesa dell'AN e del AN, che hanno sottolineato la connessione essenziale fra la parte annullata e il giudizio di valenza delle circ.ze, che implica un'indagine sulla sussistenza del reato e sull'attribuibilità al giudicabile. Non diversamente, per il OV è stata rappresentata l'inscindibile connessione tra reato, sanzione e giudizio di responsabilità, quale riflesso del principio di legalità, tanto più che quando la S.C. indicava la circostanza attenuante o la sua rilevanza comparativa, i presupposti temporali dell'effetto prescrittivo erano già in atto, sicché la connessione logica fra la sentenza e l'estinzione del reato appariva inderogabile.
Quanto agli imputati, AC, TO, IG e NT lamentano il diniego di prevalenza delle generiche, con la conseguente estinzione del reato sub F1.
In ordine al reato associativo, alcuni imputati hanno dedotto la mancanza dello stesso giudicato parziale circa l'esistenza del sodalizio e la partecipazione ad esso del singolo imputato, sostenendo che nella specie il dispositivo della sentenza della S.C. è di tenore inequivocabile, nel senso che l'annullamento travolge "in toto" la motivazione circa i capi A e L1 (non già unicamente in ordine all'attuazione del metodo mafioso dopo il 29.9.82). Il diverso significato, non meno trasparente, offerto dalla motivazione, contrassegna, dunque, un contrasto fra le due parti che compongono la decisione, che deve risolversi mediante la prevalenza del dispositivo, legittima essendo l'integrazione fra esse parti solo quando la formulazione del secondo sia poco chiara.
In tal modo si prospetta l'omessa motivazione da parte del giudice di rinvio circa l'esistenza dell'associazione e la partecipazione ad essa del singolo imputato ricorrente.
- Altri e numerosi imputati, pur non contestando la formazione del giudicato parziale, denunciano la violazione degli art. 544ss cpp a causa dell'elusione dei limiti istituzionali stabiliti dalla normativa per il giudice di rinvio, che ne vincola e limita la potestà cognitiva e decisoria, e riguarda ogni principio interpretativo di diritto processuale e sostanziale. Il giudice di rinvio può dare differente soluzione alle questioni di diritto solo ove pervenga ad una ricostruzione del fatto diversa da quella ritenuta in precedenza, a seguito di assunzione di ulteriori mezzi di prova o di una diversa valutazione di esse. Ma ciò non è possibile, ove si tratti di questioni di fatto costituenti il presupposto della questione di diritto, sicché ogni valutazione o rivalutazione è preclusa, per essere già stata esaminata e risolta dalla SC.
Nel caso di specie la sentenza di quest'ultima stabilisce un inderogabile principio di diritto e, nel contempo, addita le parti della motivazione inadeguate sotto il profilo argomentativo. La decisione della corte d'appello di LA, si pone in contrasto con la statuizione di legittimità, dal momento che riutilizza alcuni elementi probatori acquisiti, li valuta sotto una prospettiva in parte diversa, con una tecnica combinatoria, omettendo di rispettare il vincolo derivante dalla pronuncia 8.7.95 che esigeva risposta inequivoca circa l'attuazione del metodo mafioso.
Sono stati infranti i cardini del giudicato parziale, indebitamente rivisitato ed adattato, laddove esso doveva essere considerato intangibile, per non rendere contraddittorio l'accertamento progressivo.
- Di qui anche il vizio di illogicità della motivazione, laddove si sostiene che la persistenza della esazione dei crediti vantati nei confronti dei giocatori del casinò di Campione dimostrerebbe di per sè l'attualità dell'intimidazione (in via congetturale) e che l'associazione per delinquere può definirsi mafiosa anche se sia riscontrata la mera intenzione di avvalersi della forza intimidatrice dimostrata in altro contesto.
La prova della sussistenza del reato fine non vale a fornire, di per sè, quella del reato associativo. Chè anzi, quando violenza e minaccia siano elementi tipici dei reati - fine contestati, esse non bastano a provare che l'associazione si è avvalsa della forza intimidatrice.
Si è sottolineato che la riscossione dei crediti, attività certamente secondaria nel programma criminoso, non poteva conseguire lo scopo primario del controllo del casinò, bensì, poteva, se mai, esserne la conseguenza.
- Sempre nell'ambito del reato di cui all'art. 416 bis cp (capo di imputazione L1) si sostiene essere stato travisato il significato della transazione del ET, erroneamente considerato vittima. Non si comprende come egli abbia potuto essere ad un tempo membro dell'associazione (peraltro semplice) e vittima di quella qualificata. Si tratta di una forzatura logica utilizzata per sorreggere il cd elemento specializzante della intimidazione mafiosa, che si pretende esercitata nei suoi confronti.
D'altra parte, la diffusività della condotta, elemento qualificante della fattispecie, non può rinvenirsi all'interno della compagine, dovendo necessariamente proiettarsi all'esterno di questa. - In ogni caso, così motivando in ordine alle imputazioni A e L1, il secondo giudice di appello avrebbe violato l'art. 477 cpp, ossia il principio di correlazione fra l'accusa e la sentenza. Le conclusioni cui è pervenuta la corte di merito per affermare la sussistenza del cd elemento specializzante comportano lo stravolgimento delle imputazioni, nel momento in cui si fa assurgere ad elemento focale del sodalizio la gestione del prestito ai giocatori, anziché la gestione e il controllo della casa da gioco sanremese e si traspone, per giunta, tale attività esercitata dagli imputati indicati, nel primo capo ed interessati al casinò di Campione, a quelli dell'altra ipotesi associativa. Altre censure di merito attengono al diniego delle generiche ovvero della prevalenza di esse (che avrebbe consentito ad AC, IG, TO e vento di beneficiare della prescrizione), ovvero ancora alla determinazione della pena o al travisamento del fatto relativamente alla partecipazione del singolo all'associazione criminosa o all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 416 bis c.p.. - Il NE deduce la nullità del giudizio d'appello (come si vedrà meglio appresso), sostiene che le dazioni di denaro al ER rientrano in una normale operazione di finanziamento e non in una trama corruttiva e lamenta il diniego della prevalenza delle generiche.
- Il LL denuncia che, essendo stato condannato per il delitto associativo e per reati fallimentari, avvinti in continuazione, il giudice di merito ha individuato nel primo illecito la violazione più grave, trascurando che la gravità va rapportata alla pena edittale.
- PO denuncia violazione di legge in ordine all'imputazione E1. Una volta esclusa l'aggravante ex art. 319 cpv n. 1 cp e riconosciute le generiche prevalenti, nel rispetto della pronuncia rescindente, il giudice di merito sarebbe dovuto pervenire .alla declaratoria di estinzione per prescrizione. In ogni caso, sarebbe stato violato l'art. 597, 4^ c.cpp (applicabile in virtù dell'art. 245 disp. att. nuovo codice di rito), poiché la pena base per il meno grave reato di cui agli art. 319-321 cp., residuato dopo l'estinzione di quello ex art. 416 cp, doveva essere inferiore a quella stabilita agli stessi fini dal primo giudice.
- SS lamenta che l'attività delittuosa sia stata ritenuta protratta fino all'inizio dell'estate '83, sulla scorta delle dichiarazioni di LE V., mentre gli elementi probatori (quale quello relativo all'ultima operazione sul conto corrente del LE, per il quale aveva potere di firma) la individuano, anticipandola di un anno.
Analoga doglianza formula il OR.
- EA invoca in questa sede, e per la prima volta, la preclusione derivante da precedente giudicato, allegando la sentenza della corte d'assise d'appello di Palermo 22.2.91, divenuta irrevocabile (procedimento Alfieri P.+16).
- ON deduce l'inammissibilita' del ricorso del p.g. per difetto di notifica.
Alcuni ricorrenti deducono nullità afferenti al relativo rapporto processuale:
a) NE prospetta la violazione dell'art. 185, c. 2 cpp., poiché alla udienza 23.5.96, decisa la separazione del procedimento nei suoi confronti e disposto il rinvio a nuovo ruolo, fu dato l'avviso orale ex art. 166, penult. c. cpp per la fissazione della successiva udienza 24.6.96, avviso che però non venne trasfuso nel processo verbale di dibattimento, secondo quanto statuito dalle Sez. Un.(sent. 23.10.76, Pinto).
b) ER denuncia nullità del giudizio di appello poiché, pur essendo presente, non fu sottoposto ad interrogatorio (art. 441, I^ c. e 518 cpp). Tale nullità, tempestivamente dedotta, sarebbe di carattere insanabile.
c) LI articola una duplice doglianza, lamentando, in primo luogo il vizio inficiante la notifica del decreto di citazione per l'udienza 24.6.96, effettuata al precedente domicilio, alla via Cervetti di S. Margherita, anziché a quello presso l'avv. Mascia in Rapallo, comunicato a modifica del precedente alla corte d'appello di LA, con atto depositato nella cancelleria della pretura di Rapallo il 24.5. e, pervenuto a quella della corte di merito il 29.5.96.
Secondariamente, egli denuncia l'omessa declaratoria di contumacia, poiché dal processo verbale di udienza risulta la dicitura "ass." come assente, oltre al difetto di notifica dell'estratto contumaciale, ai sensi dell'art. 500 cpp. d) PO deduce l'inammissibilità del ricorso del pg nei suoi confronti, in dipendenza dalla nullità della notifica dello stesso, avvenuta il 4.7.96 a mani di Saidu Barrie, addetto alla casa come guardiano, alla via Ariosto, in Sanremo, presso la figlia MA, anziché presso il nuovo domicilio alla via Primavera, presso la stessa figlia, colà trasferitasi. La comunicazione della modifica del domicilio è stata attuata contestualmente alla proposizione del ricorso presso la pretura di Sanremo il 27.6.96. Non v'era, dunque ragione, per non effettuare la notifica al nuovo domicilio, ne' in ogni caso può dirsi rituale la consegna al Saidu Barrie, sedicente guardiano.
Sono stati formulati motivi aggiunti nell'interesse di IN, AR, LE IO e IR., LI, LO e NI;
sono pervenute memorie dai ricorrenti PO, AV, IG, TO e EL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del P.G.
Il Procuratore Generale di LA ha impugnato il capo n. 1 della sentenza della Corte di Appello col quale è stato dichiarato estinto per prescrizione il delitto di corruzione contestato sub F1) all'AN ed al AN (previa concessione delle attenuanti generiche valutate prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 112 n.1 c.p.) e al TR, al GA, al LA, al AV e al OV
(previa dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche già concesse).
La Corte di Appello era stata investita della questione, a seguito della esclusione dell'aggravante dell'art. 319 cpv n. 1 c.p., che aveva indotto questa Corte, con la sentenza 8.7.95 ad annullare la decisione dei giudici di appello nei confronti dell'AN e del AN sui punti riguardanti la concessione delle attenuanti generiche e sulla comparazione delle stesse con la residua aggravante di cui all'art. 112 c.p.; e nei confronti degli altri imputati (ai quali le attenuanti erano già state concesse) per un nuovo giudizio di comparazione.
Sostengono il P.G. e la parte Civile (Comune di Sanremo, che ha depositato una motivata memoria il 22.7.1997) che:
- avendo la Corte Suprema accertato l'esistenza del fatto e la responsabilità degli imputati per quel fatto con la relativa definizione giuridica, sui punti, si era formato il giudicato;
- perciò, il giudice del rinvio, poteva concedere le generiche a chi non le avesse ottenute in precedenza e compiere diversa valutazione comparativa delle stesse rispetto all'unica aggravante, anche rispetto a chi già ne avesse fruito;
ma non poteva rilevare (ed applicare) una causa estintiva del reato (prescrizione) perché ciò contrastava con l'invalicabilità del giudicato.
La tesi pur suggestiva, non può essere condivisa. Essa si richiama alla teoria del giudicato progressivo elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte sotto l'impero del vecchio codice di rito e riconfermata anche in relazione al codice di procedura vigente. Il principio (soggetto a continue puntualizzazioni, mano a mano che emergono risvolti nuovi, come dimostrano i ripetuti interventi delle Sezioni Unite di questa Corte, accuratamente citati anche nella memoria della Parte civile) è stato così definito nelle decisioni delle Sezioni Unite: anche nel giudizio penale il giudicato può avere un formulazione non simultanea, bensì progressiva, e ciò avviene sia quando la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, sia quando la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato ed ad un solo capo di imputazione, ché anche in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate (Sez. Un. 23 novembre 1990, Agnese, 11 maggio 1993, Ligresti, 9.10.1996, Vitale).
Per quel che riguarda la questione "sub iudice" (che concerne un solo capo d'imputazione) il principio della formazione progressiva del giudicato, non è applicabile. Infatti, l'art. 624, 1 c.p.c. stabilisce espressamente che in caso di annullamento parziale hanno autorità di cosa giudicata quelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.
A chiarire tale espressione sono dovute intervenire ancora una volta le Sezioni Unite di questa Corte che con la sentenza 19.1.1994, Cellerini, hanno precisato che: per parti non annullate della sentenza devono intendersi quelle in ordine alle quelli si è ormai del tutto esaurita ogni possibilità di decisione del giudice di merito e, contestualmente, completato l'iter processuale e che hanno, così, acquistato, perché definitive, autorità di cosa giudicata, mentre il rapporto di "connessione essenziale" tra le parti annullate e le parti non annullate della sentenza deve intendersi, fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 45 stesso codice, come necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti suddette, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata.
Nel caso in esame non può certo dirsi esaurita ogni possibilità di decisione del giudice di merito, dato che ai giudici del rinvio è stata rimessa non solo la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche, ma anche quella sul bilanciamento delle circostanze.
Nè vale osservare - come fa la parte civile - che l'esistenza del fatto storico (inteso come fattispecie autonoma) della corruzione era stato ormai definitivamente e penalmente accertato (in quanto escluso dall'annullamento); quel che conta nel diritto penale, almeno ai fini della prescrizione, è il fatto-reato valutato globalmente (la c.d. fattispecie penale complessa) comprensivo sia della fattispecie tipica (qui la corruzione), sia delle circostanze.
La tesi accusatoria pur astrattamente sostenibile, in concreto urta contro l'espresso disposto dell'art. 157, 2^ cpv cod. pen. per il quale, per determinare il tempo necessario a prescrivere, nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti, vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 69 c.p., che riguardano proprio il bilanciamento delle circostanze.
Quindi, per determinare il tempo della prescrizione, il giudice non può non tenere conto del bilanciamento delle circostanze, onde nell'ipotesi in cui con la sentenza di annullamento venga confermato il reato-base, ma rinviata al giudice del merito la valutazione sulle circostanze, non può dirsi che il fatto-reato nella sua interezza abbia ormai autorità di giudicato, stante la connessione essenziale (come tale riconosciuta dalla norma, ai fini della prescrizione) tra il reato-base e le circostanze. Consegue che, qualora il giudice del rinvio investito sul punto dalla sentenza di annullamento ritenga l'esistenza delle attenuanti o la loro prevalenza sulle aggravanti, e per tale ragione si concretizzi il tempo della prescrizione, è tenuto a dichiarare il reato estinto.
Del resto, sia pure implicitamente, tale soluzione è stata già adottata - come giustamente rilevato dai giudici del merito - dalle Sezioni Unite quando con la sentenza 19.1.1994 n. 1260, pur affermando l'operatività della prescrizione per le parti della sentenza non annullate e quelle connesse, ha però riconosciuto nei confronti di un imputato la prescrizione del reato di contrabbando a seguito della esclusione dell'aggravante speciale di cui all'art. 295 legge doganale, che coinvolgeva anche le statuizioni relative alla sussistenza del fatto e all'affermazione delle responsabilità dell'imputato.
Pertanto, il ricorso del P.G. in ordine al capo F1 va rigettato. - Infondate sono anche le doglianze riguardanti il PO: la prima, relativa al connotato della mafiosità della partecipazione associativa, poiché basata su elementi di fatto che non possono qui essere delibati;
la seconda, inerente la declaratoria di estinzione del reato ex art. 416 cp, in quanto la prescrizione è maturata - come rettamente evidenzia il giudice di merito - prima che si formasse il giudicato circa la responsabilità per tale fatto. - Inammissibile è il ricorso nei confronti del ON, cui esso non risulta notificato.
I RICORSI DEGLI IMPUTATI
- Alcuni imputati denunciano nullità afferenti il rapporto processuale. Tali censure non hanno pregio. Quanto a quella formulata dal ER, non v'è ragione per discostarsi dal consolidato orientamento secondo il quale l'omesso interrogatorio dell'imputato nel giudizio di appello si risolve in una nullità relativa che, se non dedotta nel corso del dibattimento, resta sanata ai sensi dell'art. 471 cpp (v. Cass. sez. V, 19.11.90, n. 15192, Carretta;
sez. VI, 10.2.90, n. 1852, Costa;
sez. V, 7.12.83, n. 10529, Beltrame).
- Inconsistente è l'eccezione del NE, posto che la sentenza Pinto, resa dalle Sezioni Unite di questa Corte, si riferisce all'avviso orale (dato alle parti circa la nuova udienza), di cui va fatta menzione nel processo verbale redatto in dibattimento. Nella specie l'avviso è contenuto in una ordinanza (datata 23.5.96), di cui è stata data rituale lettura, e che costituisce parte integrante del processo verbale di udienza.
- Quanto al LI, va osservato: a) la comunicazione della revoca dell'avvocato Mazzucca e della contestuale nomina dell'avv. Mascia, effettuata il 24.5.96 presso la pretura di Rapallo, è pervenuta alla corte d'appello di LA il 29.5.96, mentre la notifica al domicilio originario presso il primo difensore reca la data 28.5.96. Correttamente, pertanto, l'eccezione è stata respinta dalla corte territoriale.
b) La dichiarazione di contumacia non è soggetta a formule sacramentali e, purché risulti che sono state verificate le condizioni volute dalla legge, alcuna rilevanza può avere il fatto che il segretario che assiste il giudice abbia erroneamente indicato nel verbale di udienza l'imputato come assente, anziché contumace. ogni provvedimento del giudice, d'altro canto, va definito secondo il suo contenuto complessivo, alla stregua dei fatti, così come delineati e svolti in sede processuale.
Anche di recente è stato ribadito che l'omissione della formale dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non prevista dall'ordinamento processuale;
ne' può essere ricompresa nell'ambito delle nullità di ordine generale, poiché non comporta alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato (Cass., 27.6.95, Michelutti). c) La notifica dell'estratto contumaciale ex art. 500 cpp è stata effettuata al domicilio eletto presso l'avv. C. Bovio, in LA. Detta notifica è rituale, essendo stati portati a conoscenza dell'interessato gli elementi essenziali che individuano la sentenza e il suo contenuto decisorio, ossia l'epigrafe recante gli estremi del procedimento e i nomi degli imputati e il dispositivo, sede della "voluntas iudicis".
È irrilevante che il modulo allegato designi la notifica come avvenuta ex art. 151 cpp, riguardante l'avviso di deposito della sentenza. Essenziale, ai fini del rispetto della garanzia di cui all'art. 500 cpp, è che la notifica contenga, in sintesi, gli elementi indefettibili per la individuazione del provvedimento adottato nei confronti dell'imputato destinatario. Infine, va rilevato che la nullità (non verificatasi, come detto, nella specie) è sanata dal conseguimento dello scopo dell'atto ex art. 187 CPP, quando risulta che l'imputato è a conoscenza della motivazione della sentenza o dell'avvenuto deposito di essa. - Al PO va obiettato che l'art. 171, 3^ c cpp dispone che le notifiche in corso di esecuzione all'atto della dichiarazione di mutamento di domicilio sono validamente effettuate. Nel caso in esame il mutamento è stato comunicato il 27.6.97, contestualmente alla proposizione del ricorso, presso la pretura di Sanremo, e la dichiarazione e pervenuta alcuni giorni dopo alla corte d'appello. Ciò è tanto vero che il successivo avviso di deposito della sentenza ex art. 151 cpp è stato regolarmente notificato presso il nuovo domicilio, come lo stesso ricorrente riconosce. Le notifiche presso il domicilio sono rituali anche se l'atto viene consegnato a persona non convivente, purché presente per ragioni non arbitrarie o illegali, essendo le stesse notifiche soggette alle meno rigorose prescrizioni dell'art. 171 cpp;
come affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia (Cass. sez. II, 16.2.85, n. 1681, Amante;
sez. VI, 15.10.82, n. 2491, Romano;
sez. II, 15.10.70, n. 1044, Piazzese, e pluribus). Nè va taciuto che la contestazione della qualifica di convivente del consegnatario è sfornita nella specie di ogni elemento di conforto. - Passando al merito dei ricorsi, taluni imputati in riferimento al reato associativo, sul presupposto di un preteso contrasto fra il dispositivo e la motivazione della sentenze 8.7.95 della S.C., affermano che l'annullamento del giudice di legittimità travolge "in toto" i capi A e L1, per inferirne l'insussistenza del giudicato parziale ed il conseguente difetto di motivazione riscontrabile nella sentenza 25.6.96 della corte milanese in ordine all'associazione per delinquere ed alla partecipazione del singolo imputato alla stessa. Il rilievo è fallace, poiché basato su presupposto inesistente. Non esiste alcun contrasto fra dispositivo e motivazione della pronuncia suindicata, potendosi solo riscontrare nel primo una mancanza di perspicuità, agevolmente ovviabile mediante l'integrazione con la seconda.
Ciò perché la S.C., dopo avere annullato la sentenza di merito limitatamente ai reati di cui ai capi A e L1 della rubrica, ha disposto il rinvio "per nuovo giudizio sui punti anzidetti", così ingenerando il dubbio circa la reale portata della statuizione adottata. È noto, infatti, che per "capo" della decisione si intende la parte corrispondente ciascun reato, oggetto di un distinto rapporto processuale, mentre per "punto" si intende ogni statuizione in fatto e in diritto, suscettibile di autonoma considerazione. Doveroso, dunque, è il ricorso alla consolidata regola della integrazione fra le due parti di cui consta la sentenza, poiché il dispositivo va chiarito in correlazione con la motivazione, che ne costituisce la premessa.
Non v'è dubbio che il dispositivo possa essere interpretato con l'ausilio della motivazione, idonea a rendere più comprensibile l'atto da interpretare (Cass. 21.9.93, Coppola, m. 195718); (Cass.21.II.86., Forino).
La motivazione assolve, dunque, se necessario, anche un compito di chiarificazione e interpretazione di espressioni o termini suscettibili di lettura non inequivoca (v. cass. 3.3.86, Arena;
cass.20.10.85, Paterniti, n. 203520).
Nella specie l'ambito di estensione dell'annullamento è agevolmente definibile sulla scorta delle argomentazioni svolte nella parte motiva dalla S.C. e ribadite più volte in riferimento alla posizione di ciascuno dei ricorrenti gravati dall'imputazione di associazione per delinquere.
Orbene, la SC ha significato espressamente e senza ombra di equivoci che l'annullamento va limitato al requisito dell'elemento specializzante del carattere mafioso dell'associazione e non si estende all'esistenza di questa e alla partecipazione ad essa del singolo imputato.
Sicché la corretta integrazione fra dispositivo e motivazione impone di affermare che l'annullamento non travolge i capi A e L1, ma unicamente il punto relativo all'attuazione del metodo dal quale l'associazione mutua il suo carattere.
- Per contro, coglie nel segno la censura, sempre in tema di reato associativo, formulata dai ricorrenti in relazione alla violazione degli art. 544, 5^ c. e 546, 1^ c. cpp, che definiscono il c.d. vincolo decisorio per il giudice di rinvio.
Questi, com'è pacifico, è tenuto ad attenersi alla sentenza di cassazione solo per quanto attiene alle questioni di diritto (art. 546, I^ c.cpp); per quanto attiene alla motivazione, invece, egli ha pieno ed autonomo potere di accertamento dei fatti, e deve solo evitare di ripetere i vizi e i difetti della pronuncia annullata, non essendo vincolato alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente circa la scelta dei mezzi più adatti alla formazione del proprio convincimento.
Quando il vizio che determina l'annullamento riguarda la motivazione, il giudice di rinvio mantiene integri i poteri di accertamento e di valutazione, indipendentemente da eventuali elementi di fatto e valutazione contenuti nella pronuncia di annullamento, che rilevano come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio stesso, ma non come dati che si impongono per la decisione demandatagli (Cass. sez. V, 12.5.92, n. 5539, Florio;
sez. II, 16.3.92, n. 2812, De Maio). A parziale temperamento di tale indirizzo si riscontra un orientamento secondo cui il giudice di rinvio è tenuto a giudicare anche sulle "tracce di fatto" indicate dalla S.C., poiché il suo obbligo di uniformarsi alla decisione implicherebbe l'intangibilità degli elementi che costituiscono il presupposto della pronuncia di annullamento (v. S.U., 18.2.88. Rabito, in Cass. pen., 1988, p. 1343 SS).
Pertanto, è stato affermato che la Corte di Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il suo convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una particolare indagine o, ancora, all'esame di specifiche istanze difensive. Ciò non significa, tuttavia, che egli non sia libero di compiere un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato, alla stregua dell'art. 544, I^ c.cpp 1930 (art. 627, 2^ c.cpp 1988), in virtù del quale egli decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, con l'unico limite di non ripetere gli stessi vizi rilevatì (v. Cass., sez. VI, 27.4.95, n. 4614, Grande;
Cass. 3.11.92, n. 3337, Fornaro). Orbene, nella specie la violazione del vincolo decisorio da parte del giudice di rinvio non discende tanto dalla "rivisitazione" del fatto sulla scorta degli elementi probatori già acquisiti, per effetto di quello che potrebbe definirsi un mutamento prospettico dell'imputazione, in ragione dei principi suesposti nonché del fatto che anche l'attività di coartazione al fine di esigere i crediti usurari nei confronti dei giocatori del casinò costituisce oggetto, pur se non primario, della contestazione. La violazione deriva, piuttosto, dalla sostanziale elusione del principio di diritto enucleabile dalla sentenza di annullamento, operante in maniera speculare su due versanti.
Essendo la consumazione del reato associativo iniziata in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 416 bis cp, la SC ha stabilito che ai fini dell'operatività di tale norma occorre che gli elementi costitutivi del reato siano stati posti in essere dopo il 29.9.82.
È, dunque, implicato il principio di irretroattività della norma penale (art. 25, 2^ c. Cost. n. 2, l^ c. c.p.), punto nodale del moderno Stato di diritto, che costituisce il logico corollario del principio della riserva di legge e di quello di tassatività. Nello stesso momento, la S.C. ha statuito che ai fini della configurabilità della figura criminosa di cui all'art. 416 bis cp è necessaria l'esplicazione, dopo la data anzidetta, di una concreta attività intimidatoria.
Con il che si offre un'indeclinabile opzione esegetica, come quella che rifiuta la prospettazione dell'aura di timore ed assoggettamento promanante dal vincolo associativo come di un elemento virtuale inerente al programma, non necessariamente estrinsecato in concrete determinazioni fattuali.
Contravvenendo al dictum della S.C., il giudice di rinvio ha sostenuto la tesi del c.d. avviamento mafioso, ossia del patrimonio di relazioni con personaggi mafiosi che, contrassegnando l'associazione sub A), avrebbe reso superflua la commissione di specifici episodi di violenza o minaccia da parte degli accoliti. Nel solco di tale impostazione è stato altresì affermato che non occorre che le manifestazioni di violenza e minaccia siano coeve allo stato di soggezione diffusa, imposta dal sodalizio, ne' che esse siano perpetrate dagli affiliati. Sarebbe, invece, sufficiente che costoro si siano assicurati l'avviamento determinato da pregressi comportamenti, perché possa dirsi che essi si sono avvalsi della forza di intimidazione propria del vincolo associativo. In tal modo è stato infranto il vincolo decisorio posto dalla sentenza rescindente, che in termini ineludibili esige la prova che l'associazione si è avvalsa di quella forza dopo l'entrata in vigore dell'art. 416 bis c.p.. Onde non è qui dato discettare, com'è avvenuto nei primi tempi dell'applicazione di quella norma, se la locuzione "si avvalgono", riferita ai sodali abbia privilegiato nella descrizione normativa il momento dinamico dell'esteriorizzazione (anziché quello statuito del vincolo associativo), senza peraltro richiedere l'attuazione della forza intimidatrice.
La questione è stata risolta dalla S.C. con la pronuncia 8.7.95, alla ottemperanza della quale al giudice di rinvio non è dato sottrarsi.
Sicché, pur se non occorre che tutti i membri del sodalizio operino in concreto atti di intimidazione, è necessario e sufficiente che la violenza o la minaccia di uno o di alcuni di essi si riconduca alla compagine come emanazione e prova della sua esistenza ovvero che emerga e sia dimostrato un clima di diffusa intimidazione del quale gli associati si avvantaggino per perseguire i loro fini. Senza trascurare la collocazione temporale di quegli atti, più volte ribadita dalla S.C.
Non meno evidente è il vizio in cui incorre il giudice di rinvio a proposito dell'imputazione associativa sub L1.
Qui, infatti, la corte di merito, ponendosi in contrasto con il consolidato orientamento elaborato in tema di reato di cui all'art.416 bis cp, desume dalla intimidazione fatta al ET (ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416 cp) quel carattere di diffusività che connota la forza intimidatrice, asserendo nel contempo che tale requisito deve caratterizzare il programma dell'associazione e non essersi in concreto materializzato. L'assunto è doppiamente fallace. In primo luogo, va sottolineato che l'intimidazione interna al sodalizio, pur se rilevante sotto il profilo dell'estrinsecazione del metodo mafioso, può coniugarsi con l'intimidazione esterna, ma non può prescinderne, poiché il "proprium" dell'associazione è, per l'appunto, il riverbero, la proiezione esterna, il radicamento nel territorio in cui essa vive. È stato - è vero - talvolta sostenuto che l'assoggettamento e l'omertà possono collocarsi anche all'interno di un contesto mafioso, derivando l'uno dalla forza di intimidazione allo interno del gruppo o dalla consapevole accettazione dei valori e delle gerarchie criminali, l'altra dalla inderogabile disciplina, in forza della quale l'associato "appartiene" al gruppo cui ha aderito, operando un'irrevocabile scelta di vita.
È preferibile, però, ritenere che assoggettamento e omertà sono effetti psicologici che si producono esclusivamente all'esterno della realtà associativa di mafia o di camorra, riverberati e proiettati nell'ambiente circostante, mentre la succubanza e l'omertà degli accoliti, dovute ad intimidazione o ad una specifica subcultura, sono solo eventuali ed attengono al profilo criminologico e sociologico del fenomeno, più che a quello strettamente giuridico. Nè è condivisibile la designazione della diffusività della forza di intimidazione come elemento inerente al programma, e dunque virtuale, anziché effettuale, siccome manifestazione della condotta. La tesi della corte milanese, funzionale a quella dell'avviamento dell'impresa mafiosa, è recisamente smentita dai consolidati indirizzi interpretativi espressi da questa Corte. Quest'ultima, infatti, ha ripetutamente, anche di recente, stabilito che per qualificare un'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 bis, non è sufficiente che essa abbia programmato di avvalersi della forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, ma è necessario che se ne sia avvalsa in concreto (vale a dire in modo effettivo) nell'ambiente circostante, essendo la diffusività un carattere essenziale della forza intimidatrice (v., e pluribus, cass. sez. I, 18.10.95, n. 10371, Costioli;
sez. VI, 27.3.95, n. 2164, Imerti). È stato deciso in tal senso che assoggettamento ed omertà devono riferirsi non ai componenti interni - essendo siffatti caratteri presenti in ogni consorteria - ma ai soggetti nei cui confronti si dirige razione delittuosa, essendo i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa convinzione della loro esposizione ad un concreto ed ineludibile pericolo, di fronte alla forza dei "prevaricanti", in uno stato di soggezione (cass. sez. I, 7.4.92, n. 4153, Barbieri). La sentenza impugnata, dunque, va annullata limitatamente ai capi A e L1, in ordine alla sussistenza dell'elemento specializzante che qualifica l'associazione per delinquere di stampo mafioso, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di LA per nuovo esame. - Restano assorbiti i motivi concernenti il diniego delle generiche, della prevalenza delle stesse nell'ambito del giudizio di bilanciamento delle circostanze, il trattamento sanzionatorio, il dolo costitutivo della fattispecie di cui all'art. 416 bis cp, l'aggravante ex art. 416 bis, 6^ c. cp. Sono inammissibili le doglianze relative al ruolo svolto in seno alla compagine criminosa, in quanto "coperte", dal giudicato formatosi sull'esistenza dell'associazione e sulla partecipazione ad essa dei singoli imputati.
Vanno rigettati i ricorsi di AC, IG, TO e NT, essendo sorretto il giudizio di equivalenza delle circostanze da congrua motivazione, rinvenibile non solo nella parte finale della stessa, ma anche nel corso della narrazione processuale della vicenda. Il diniego della invocata prevalenza è correttamente giustificato dal rilievo, di negativa pregnanza, del ruolo determinante svolto dal primo, esponente della D.C., nella tessitura della trama corruttiva, di quello primario degli altri, che se ne assunsero consapevolmente la responsabilità, nella qualità di assessori comunali (il secondo e il terzo) e di sindaco (il quarto). - Infondata è pure la doglianza, di analogo tenore, del NE. La motivazione sul punto, pur se non del tutto limpida, si sottrae ad ogni censura, dal momento che si basa correttamente sulla considerazione del ruolo svolto dall'imputato come protagonista della vicenda, esaurientemente chiarito nel corso di tutta la parte motiva, e non solo in quella finale, ove il giudizio ex art. 69 cp figura compiuto. L'ulteriore motivo di ricorso, volto a contestare la sussistenza del reato, mediante la diversa interpretazione delle prove, costituisce censura in fatto ed è, come tale, inammissibile. - Va respinta la doglianza del PO relativa al diniego di declaratoria di estinzione del reato sub E1.
La corte d'appello ha chiarito che per l'imputato, beneficiario dell'effetto estensivo dell'imputazione, è stato ripetuto con esito favorevole il giudizio di comparazione delle circostanze, con la conseguente diminuzione della pena. La portata dell'effetto estensivo, peraltro, non può esplicare effetti in ordine alla valutazione dei termini di prescrizione, poiché la prevalenza delle attenuanti è basata su ragioni di carattere esclusivamente personale.
- L'altra doglianza (v. innanzi) è inammissibile, posto che la pensa base per il residuo reato sub E1 è stata ridotta nel massimo per effetto delle generiche prevalenti, onde non può dirsi eluso il dettato dell'art. 597, C c.cpp, che impone la diminuzione della pena in misura corrispondente all'accoglimento della impugnazione. - Priva di fondamento è la richiesta dell'EA, che invoca col ricorso l'applicazione della preclusione di cui all'art. 90 cpp. Ed infatti la sentenza n. 51/90 in data 22.2.91, della Corte d'Assise d'appello di Palermo riguarda altro contesto associativo (quello di "Cosa Nostra") di cui il ricorrente ha fatto parte, con lo scopo di commettere delitti relativi al traffico di stupefacenti. Essa non contiene alcuna menzione, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, ne' dell'associazione rubricata sub L1 del presente procedimento, ne' di attività illecite poste in esser per l'acquisizione dello appalto della gestione del casinò di Sanremo e il condizionamento del ET.
I ricorrenti NE, AC, TO, IG e NT sono condannati al pagamento delle spese processuali. Gli stessi, ad eccezione del NE, vanno condannati, unitamente al PO, alla rifusione delle spese in favore del Comune di Sanremo, costituito parte civile, che liquida in complessive L. 4.500.000, di cui L.
4.000.000 per onorario.
P.T.M.
- Rigetta il ricorso del p.g. nei confronti di AN, AN, TR, GA, LA, AV e OV in riferimento al capo F1, nei confronti del PO in ordine al capo A. Dichiara inammissibile il ricorso stesso nei confronti del ON. - In accoglimento dei ricorsi di SS, IN, LL, AR, OR, TO, LE IO, LE IR, LO, NI, AV, EA, MO e LI, annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi A e L1 in ordine alla sussistenza dell'elemento specializzante che qualifica l'associazione per delinquere di stampo mafioso, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di LA, per nuovo esame.
Restano assorbiti i motivi concernenti l'aggravante di cui all'art. 416 bis, 6^ c.cp, il diniego delle generiche e della prevalenza delle stesse e l'entità della pena.
- Rigetta i ricorsi di NE, AC, TO, IG, NT e PO, nonché quello dell'EA quanto alla preclusione di cui all'art. 90 cpp. - Condanna NE, AC, TO, IG e NT al pagamento delle spese del procedimento.
- Condanna gli stessi, escluso il NE, unitamente al PO, alla rifusione delle spese in favore del Comune di Sanremo costituito parte civile, che liquida in complessive L. 4.500.000, di cui L.
4.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1998