Cass. civ., sez. II, sentenza 23/06/1972, n. 2104
CASS
Sentenza 23 giugno 1972

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In materia di compossesso (e di condetenzione), quando il convenuto nel giudizio di reintegrazione, anziche contestare il fatto attribuitogli, assume di averlo compiuto nel legittimo Esercizio del suo diritto (feci sed iure feci) il giudice deve prendere necessariamente in considerazione, sia pure ai soli fini del possesso, i titoli dedotti, per delibare l'esistenza o meno del diritto che si allega e per stabilire, quindi, se il mutamento dello stato di fatto denunciato sia lesivo o meno del compossesso altrui. ( V 1807'68, mass n 333726).*

L'Azione di reintegrazione non e giuridicamente configurabile nell'ipotesi in cui, per il venir meno dell'oggetto dello spoglio, si renda impossibile il riacquisto del possesso della cosa a favore del soggetto che ne abbia subita la privazione. Cio, tuttavia, si verifica solo quando la cosa oggetto dello spoglio cessi di esistere e piu non sia in rerum natura, si che la recuperabilita del possesso della medesima non sia neppure da concepirsi, ma non anche quando si tratti di mera modificazione, di per se reversibile, apportata dallo spogliatore alla cosa sottratta all'altrui possesso, come, in particolare, nel caso di innovazione relativa ad un bene immobile, che e sempre suscettibile di rimessione in pristino. ( Conf 258'70, mass n 345107).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/06/1972, n. 2104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2104
    Data del deposito : 23 giugno 1972

    Testo completo