Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00901/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01649/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1649 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Palma, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza n.-OMISSIS-, emessa dal Tribunale di Palermo, sez. III^ civile il 18.2.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa FA SA SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale civile di Palermo ha condannato il Ministero della Salute al pagamento, in favore di -OMISSIS-, della somma di € 193.286,15, e in favore di -OMISSIS-, della somma di € 201.876,64 ciascuno, tutti oltre interessi legali dalla data della pronuncia fino al soddisfo.
Alla camera di consiglio del 5 febbraio 2026, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta esecuzione del titolo in epigrafe indicato; la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tenuto conto di quanto dichiarato in camera di consiglio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In virtù del principio della soccombenza virtuale, ritenuto che il ricorso è stato ritualmente proposto e che il pagamento è intervenuto solo in pendenza di lite, deve essere disposta la condanna alle spese del presente giudizio a carico del Ministero della Salute, liquidandole nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero della Salute alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 5.378,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
FA SA SO, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA SA SO | RO NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.