Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 01/04/2026, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00702/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00424/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 424 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Menegatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’accertamento
previa adozione di idonee misure cautelari ,
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 presentata dal ricorrente in data 19 dicembre 2025;
- dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere sulla richiesta di accoglienza presentata dal ricorrente con conseguente condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi sulla predetta istanza e a riconoscere al ricorrente, richiedente asilo senza dimora, l’immediato accesso al sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. EA De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, entrato in Italia nel giugno del 2023 e titolare di un permesso di soggiorno provvisorio rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- il 19 gennaio 2026, ha chiesto in data 19 dicembre 2025 di essere inserito nel sistema di accoglienza per i richiedenti la protezione internazionale disciplinato dal d.lgs. n. 142/2015.
2. La Prefettura di -OMISSIS- non ha riscontrato l’istanza.
3. Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2026, il ricorrente, lamentando il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, ha chiesto al Tribunale, previa adozione di idonee misure cautelari, di dichiarare l’illegittimità della condotta omissiva della Prefettura di -OMISSIS- e di ordinare a quest’ultima di provvedere sull’istanza, disponendo immediatamente il proprio ingresso nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015.
4. Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio con atto di mera forma, ha depositato in data 20 marzo 2026 copia del provvedimento con cui il ricorrente è stato ammesso - a decorrere dall’8 marzo 2026 - a fruire delle misure di accoglienza presso un CAS della provincia di -OMISSIS-. La stessa Amministrazione con memoria depositata il 21 marzo 2026 ha insistito per il rigetto della domanda cautelare, sollecitando in subordine una pronuncia dichiarativa della cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese.
5. Con istanza di passaggio in decisione depositata in data 23 marzo 2026 il difensore del ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna di controparte al pagamento delle spese del presente giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è passata in decisione, previo avviso in ordine alla possibile decisione della controversia in forma semplificata.
7. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ricorrendo tutte le condizioni ivi previste.
8. Passando al merito, tenuto conto delle dichiarazioni delle parti e del provvedimento sopravvenuto, versato in atti dal Ministero, con cui il ricorrente è stato ammesso a fruire delle misure di accoglienza presso un CAS della provincia di -OMISSIS-, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, risultando integralmente soddisfatta la pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente medesimo.
9. Quanto alle spese di lite - che in applicazione della regola della soccombenza dovrebbero essere poste a carico dell’Amministrazione - il Collegio osserva che, essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con decreto della competente Commissione n. 36 del 2026), l’Amministrazione dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 del n. 115 del 2002, secondo il quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato” . Tuttavia, secondo la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162), l’art. 133 del n. 115 del 2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, qual è il Ministero dell’Interno, sicché nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
Invece, con riferimento all’istanza di liquidazione dei compensi presentata in data 23 marzo 2026 dall’avvocato Valentina Menegatti, per l’attività svolta a favore del ricorrente a titolo di patrocinio a spese dello Stato, il Collegio osserva che - tenuto conto della semplicità e della serialità del contenzioso, dell’immediatezza della pronuncia - l’istanza può essere accolta e, per l’effetto, al difensore del ricorrente, che ha già patrocinato cause analoghe ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 116/2025), può essere liquidato l’importo richiesto, pari ad €-OMISSIS-), già dimidiato, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla spese.
Ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida in favore dell’avvocato Valentina Menegatti, la somma richiesta di € -OMISSIS-), a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA LI, Presidente
EA De Col, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA De Col | CA LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.