Articolo 1 della Legge 15 marzo 1956, n. 238
Articolo 2
Versione
29 aprile 1956
Art. 1.
Il versamento delle ritenute per imposte e tassa, da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, sara' effettuato, anziche' alle attuali scadenze, al la fine dell'esercizio finanziario, quando l'ammontare delle ritenute stesse, da versare a carico di ciascun capitolo di spesa e per ogni tributo, sia inferiore alle lire cinquantamila.
Qualora alla fine dell'esercizio, l'ammontare dei versamenti da effettuare per ciascun capitolo di spesa sia inferiore, per ciascun tributo, alle lire cinquemila, le Amministrazioni non eseguiranno i versamenti stessi e l'importo relativo costituira' economia.
Entrata in vigore il 29 aprile 1956