TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14754.24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Sig. , CF , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...] con l'avv. Luca Folegani ( )con C.F._2 studio in Legnano in via Cattaneo n. 89 dove ha eletto domiclio
e
2) l a S i g . r a , C F , nata a [...] il 03 Dicembre Parte_2 C.F._3
1978, e residente in [...]on l'avv. Luca Folegani
) con studio in Legnano in via Cattaneo n. 89 dove ha eletto domicilio C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (anno 2004 atto n. 0210 reg. 01 parte 2 serie A)
In separazione dei beni con i seguenti figli: nata il [...], maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente, e nato il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.24 ed integrato il 1°.
4.2025 con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e pagina 1 di 4 degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà del marito viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti.
3. E' fatto salvo il diritto di abitazione della moglie nella casa coniugale anche al momento del raggiungimento della maggiore età dei figli e dell'autosufficienza economica degli stessi;
4. Il marito si è allontanerà dalla casa coniugale al momento dell'omologa della separazione in esame.
5. Il figlio minorenne è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e Per_2 residenza principale presso la madre nella casa coniugale.
6. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
7. Il figlio minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio trascorrerà con il padre:
• i fine settimana alternati, dalle ore 9 del sabato alle ore 21 della domenica;
• per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
• per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
8. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento deli figli, verserà all'altro genitore entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200 per ciascun figlio da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT; contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. (e volendo a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate) nonché ad ogni altra spesa straordinaria come da protocollo del Tribunale di Milano.
9. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pagina 2 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_2 Parte_1 hanno contratto matrimonio in Milano il 15.5.04.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 23.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4