Ordinanza collegiale 16 gennaio 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00928/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00960/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 960 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Brigato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa – Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, Ministero dell'Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS-, di rigetto dell'istanza di riconoscimento della causa di servizio del -OMISSIS- e del relativo equo indennizzo per l'infermità: SINDROME POST FLEBITICA ARTOINFERIORE SX IN ESITO A -OMISSIS-, emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Direttore, il -OMISSIS- e notificato il 20.7.23;
- del provvedimento, delibera del -OMISSIS-del Ministero dell'Economia e Finanze Comitato di Verifica per le causa di servizio, del pari notificato il 20.7.23 e allegato al primo provvedimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa LA NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
La ricorrente (attualmente in servizio presso la Scuola -OMISSIS-), con domanda presentata il 01.03.2019, ha chiesto all’Amministrazione di appartenenza il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per la seguente infermità: “ sindrome post-flebitica arto inferiore sx in esito a TVP popliteo-gemellare ”.
Ha riferito che, in data 03.03.2017, mentre si trovava presso l’Accademia Militare in -OMISSIS-, in qualità di Allievo Ufficiale frequentatore del 198 Corso di Applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di -OMISSIS-, durante lo svolgimento di una lezione di metodo e combattimento, avvertiva una fitta dolorosa localizzata nella parte posteriore dell’arto inferiore sinistro, all’altezza del polpaccio.
In data 22.03.2017 si recava presso il P.S. dell’Ospedale di -OMISSIS- dove le venivano effettuati esami (analisi del D-dimero) e veniva inviata a visita cardiologica. A seguito di ecocolordoppler veniva diagnosticata: “ trombosi venosa profonda dell’arto inferiore sx, vena poplitea, vene del complesso gemellare mediale e vena safena parva ”.
In data 01.03.2019 la ricorrente presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della già ricordata patologia.
La Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS- (anche “CMO”), con verbale emesso in data -OMISSIS-, giudicava l’infermità accusata ascrivibile alla Tabella B e indicava come risalente al 22.03.2017 la data di conoscibilità dell’infermità in argomento da parte dell'interessata.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001 l’Amministrazione, in data 27.01.2023, chiedeva al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (d’ora in avanti “CVCS”) il parere in ordine alla dipendenza causale dal servizio dell’infermità sofferta, trasmettendo a corredo, oltre al verbale della CMO, anche la documentazione medico-sanitaria prodotta dall’istante.
Il CVCS, con parere reso in data 30.03.2023, giudicava la patologia in esame non dipendente da causa di servizio osservando che “ che l'infermità SINDROME POST-FLEBITICA ARTO INFERIORE SX IN ESITO A -OMISSIS- NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di forma morbosa consistente in flogosi delle pareti venose, dovuta a cause scatenanti come fattori infettivi, traumi, immobilizzazione ecc. agenti su un sistema venoso già compromesso. Peraltro, sull'insorgenza e decorso dell'affezione, nel caso in esame, gli invocati eventi di servizio, che non evidenziano fattori etiopatogenetico specifici della stessa, non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali determinanti ed efficienti ”.
Il Comando Generale, in conformità al parere del Comitato di Verifica, emetteva il decreto n. -OMISSIS- datato -OMISSIS-, notificato il 21.07.2023, con il quale respingeva la domanda di riconoscimento della causa di servizio per la patologia in oggetto, valorizzando sia il contenuto del parere sia problematiche di decadenza della ricorrente rispetto al momento di conoscibilità dell’infermità.
Avverso il provvedimento negativo, l’interessata proponeva ricorso, con il quale articolava il seguente motivo di impugnazione:
1) - Difetto di motivazione - travisamento dei fatti – contraddittorietà e/o illogicità del processo valutativo – eccesso di potere.
All’udienza pubblica del 16.01.2026 parte resistente si costituiva con memoria di stile e depositava istanza di passaggio in decisione.
Con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS- del 2026, il Collegio disponeva l’acquisizione di documentazione da parte di ambedue le parti, fissando nuova udienza di discussione.
In vista dell’udienza del 15.04.2026 parte resistente depositava memoria con la quale evidenziava, tra l’altro, la mancata proposizione della domanda di riconoscimento entro il termine previsto dall’art. 2 del d.P.R. 461/2001; contestava inoltre gli assunti di cui al ricorso introduttivo e chiedeva l’integrale reiezione delle pretese attoree.
All’udienza del 15.04.2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
RI
Il Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare l’eccezione di decadenza sollevata dalle parti resistenti, che si appalesa fondata ed assorbente.
L’art. 2 comma 1 del d.P.R. 29.10.2001 n. 461 stabilisce che “ il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento ”.
La Commissione Medica Ospedaliera, con il provvedimento di cui al verbale in data -OMISSIS-, individua espressamente il dies a quo ai fini del computo del termine di decadenza, fissando al 22.03.2017 la data di conoscibilità dell’infermità, coincidente con la patologia oggetto di accertamento. Tale circostanza non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della ricorrente e deve pertanto ritenersi pacifica.
Deve inoltre rilevarsi che il CVCS, con parere reso in data -OMISSIS-, ha altresì escluso nel merito la sussistenza di una dipendenza da causa di servizio. Anche sotto tale profilo l’istante non ha fornito elementi idonei a supportare la propria tesi, né ha prodotto le visite mediche richiamate nel ricorso, al fine di comprovare il dedotto nesso causale tra sindrome post-flebitica e l’evento descritto.
Pertanto, la documentazione versata in atti non ha consentito alla parte di assolvere all’onere probatorio, su di essa gravante in virtù dell’art. 2697 c.c. né di contestare l’intervenuta decadenza.
Tale esito resta confermato anche in seguito all’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, con cui questo TAR ha espressamente invitato le parti a integrare la documentazione, sollecitazione rimasta, quanto alla ricorrente, priva di riscontro, con l’effetto che non è neppure stata prospettata una alternativa ricostruzione delle tempistiche ai fini della decadenza.
Alla luce di quanto esposto, l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata dalla ricorrente in data 01.03.2019 risulta tardiva.
Ne consegue la corretta valutazione, tra l’altro di intervenuta decadenza, che si rinviene nel provvedimento impugnato.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € 1500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA NE, Presidente FF, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LA NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.