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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/11/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 02.5.2025, da
1) Parte_1
nato/a COMO il 27.06.1970
cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Marcella Bitonte
e
2) Parte_3
nato/a DESIO il 01.02.1970
cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._2
1 residente in [...]
con l'Avv. Luca Guerrazzi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Como, in data 02.09.1995, (anno 1995, atto n. 8, reg. Como,
parte II , serie C);
SEPARAZIONE:
x separati consensualmente con verbale in data 21.07.2020 omologato con decreto del 31.07.2020 dpositato in data 18.08.2020
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...]; Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
-Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B 9 della Legge 1dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 Parte_3
competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- disporre che il sig. continuerà a farsi carico del mantenimento indiretto del figlio per la Pt_3 Per_1
somma di euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, sino al raggiungimento della indipendenza economica del figlio, con decorrenza dal 15novembre 2025, oltre al riconoscimento del 70%
delle spese straordinarie per il figlio come da protocollo del Tribunale di Como che si intende integralmente riportato;
- disporre che il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno divorzile la somma di euro Pt_3 Pt_1
200 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, con decorrenza dal 15 novembre 2025 e nel momento in cui il figlio iventerà economicamente indipendente, l'assegno divorzile sarà aumentato Per_1
in euro 350,00 mensili;
2 - disporre che il sig. fino ad aprile 2027 data di scadenza del finanziamento già acceso presso Banca Pt_3
intesa, ed attualmente in corso con Findomestic, il sig. decurterà dal mantenimento dovuto alla sig.ra Pt_3
la somma di euro 97,53; Pt_1
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di e hanno dichiarato di non Parte_4
volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e in Parte_3 Parte_1
data 02.09.1995, in Como con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como (anno 1995, atto n. 8, reg. Comune di Como, parte II, Serie C),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3 3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 21.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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