TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 5569/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Adriana De MA Giudice dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato da
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Giovannelli 66L (CF C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente in [...]di Fiemme – Fraz. Carano Parte_2
(TN), via Giovannelli 66L (CF ) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marta Luchini (C.F.: ; P.E.C.: C.F._3
e domiciliati presso il suo studio in Cavalese (TN), via Matteotti Email_1
14 giusta delega trasmessa telematicamente in copia autenticata con firma digitale su atto separato ex art. 83 co. III c.p.c. e allegato al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 09.12.2024, così come successivamente confermate all'udienza del
16 dicembre 2024, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n.
149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 09 dicembre 2024, nonché, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al predetto ricorso.
All'udienza del 15 gennaio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
“1. pronunciare con sentenza la separazione dei coniugi dal matrimonio concordatario contratto in data 10.09.2011 e trascritto negli atti del Comune di Carano (TN) al N. 1, parte II, serie A, anno
2011 e conseguentemente autorizzare i coniugi a proseguire a vivere separatamente.
2. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ville di
Fiemme – fraz. Carano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. I coniugi si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti.
4. Disporre l'affidamento condiviso dei figli MA ed ed il loro collocamento presso il domicilio materno.
5. Le decisioni più Per_1 importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute, alla scelta della residenza abituale di MA ed dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, i quali si Per_1
impegnano in ogni caso a tenere conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Sarà onere di ciascun genitore tenere informato l'altro su tutte le questioni relative ai figli. Entrambi avranno diritto di esercitare la potestà separatamente per le questioni attinenti all'ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
6. Disporre il seguente protocollo di visite:
a. Il padre avrà diritto di avere MA ed con sé a fine settimana alternati dalle ore 8 Per_1
del sabato mattina alle ore 21 della domenica sera, quando riaccompagnerà i bambini a casa della madre;
b. Il padre terrà i figli con sé il giovedì pomeriggio dopo la scuola sino alle ore 21 nel periodo scolastico;
il giovedì dalla mattina alle ore 8 sino alle ore 21 nel periodo extrascolastico quando poi riaccompagnerà i figli a casa della madre.
c. I genitori stabiliranno in piena libertà quando trascorrere le vacanze estive con i propri figli, purché il periodo venga individuato previo accordo fra gli stessi e con un preavviso all'altro genitore di almeno 30 giorni.
d. Disporre che ciascun genitore sarà tenuto a fornire le indicazioni esatte delle località dove si trascorreranno le vacanze nonché le date di partenza e di ritorno. Relativamente a possibili viaggi in Europa o in territorio extra Eu con i figli minori, entrambi i genitori si impegnano a valutarne assieme l'opportunità.
e. Disporre che nel periodo estivo i minori potranno trascorrere 2 settimane (anche non continuative) con ciascun genitore.
f. Per quanto riguarda le festività Natalizie e Pasquali ed in genere tutte le altre festività, i genitori si avvicenderanno in modo tale che i minori possano festeggiare con i genitori ad anni alterni le varie ricorrenze. Il calendario dovrà necessariamente essere condiviso un mese prima della festività stessa. Per quanto riguarda nello specifico le festività natalizie i minori trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre il quale li riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 24.00. I minori trascorreranno il 25 dicembre con la madre. Le restanti vacanze invernali potranno essere trascorse una settimana ciascuno con i figli alternando le festività del 31 dicembre e del 1 gennaio.
g. I figli trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con ciascuno di loro.
7. Disporre che il sig. corrisponda la somma di euro 550,00- ciascuno (totale Parte_2
1.100,00- euro) a titolo di mantenimento dei figli MA ed sino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese. L'importo è soggetto a rivalutazione ISTAT, con prima rivalutazione gennaio 2025.
8. Disporre che le spese straordinarie per MA ed siano a carico dei genitori nella misura Per_1
del 70% a carico del padre mentre il 30% a carico della madre. Le spese andranno dettagliate secondo il protocollo emanato dal C.N.F., da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, ossia:
a. spese extra assegno obbligatorie rispetto per le quali non è richiesta la previa concertazione sono: materiale scolastico di inizio anno, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti dal medico ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
b. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambe i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
ii. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la partecipazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
iii. spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisti e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata;
iv. spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
v. spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. vi. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
9.Tutte le spese di importo superiore ad € 100 dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come assenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato dette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
10. Disporre che le parti usufruiscano delle detrazioni di imposta per i figli al 50%.
11. Disporre che avrà diritto a percepire per intero l'assegno unico, l'assegno Parte_1
regionale e qualsiasi altro pubblico sussidio erogato in favore dei figli. A tal fine si Parte_2
impegna a fornire eventuale documentazione necessaria per la presentazione di detta domanda.
12. Disporre che corrisponda la somma una tantum di euro 10.000,00- in favore di Parte_2
da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario al seguente IBAN Parte_1
[...] entro e non oltre la data del 31.12.2026.
13. Disporre l'assegnazione della casa familiare in favore della signora piena Parte_1 proprietaria dell'immobile.
14. Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di aver provveduto a regolare definitivamente i rapporti economici tutti derivanti e conseguenti dal matrimonio e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo nemmeno quale contributo ordinario al mantenimento. 15. I ricorrenti dichiarano che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse salvo quello di cui in premessa. 16. Parte_2
possiede il 20 % delle quote della società SE EE RL (doc. 20) 17. La signora Pt_1
dichiara di non possedere quote sociali di società. 18. è proprietaria della p.ed. 614 Parte_1
p.m. 1 C.C. Carano. 19. Daprà non possiede beni immobili. 20. La signora è titolare Pt_2 Pt_1
di due conti correnti uno c/o la Cassa Rurale Val di Fiemme e uno c/o la OL (giacenze medie degli ultimi tre anni doc. 5-6-7-8-9-10); 21. Il sig. è titolare di un conto corrente c/o la Cassa Pt_2
Rurale Val di Fassa (giacenze medie ultimi tre anni doc. 11-12-13). 22. Le spese legali della presente procedura sono a carico pro quota di entrambi i coniugi”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
La causa, inoltre, rilevata l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale
11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023, va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, avendo le parti avanzato contestuale domanda di divorzio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 09 dicembre 2024, come riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 10.09.2011 a Carano, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Carano al n.
1 - P. II- Serie A, Anno 2011);
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi