TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/05/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 411/2023 tra le seguenti parti:
nata a [...] il [...] (c.f. ), come E_ C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferdinando De Giosa e Tosello Patrizia, come da procura in atti;
contro
- attrice
, nato a [...] il [...] (c.f. come Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Brignone, come da procura in atti;
- Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE: 1) - accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, in via preliminare, dichiarare e pronunciare - con sentenza non definitiva o parziale - l'annullamento, per incapacità, per violenza, per dolo, per errore, per presupposizione e, comunque, per le ragioni e le causali di cui alla parte narrativa, nonché la nullità, l'invalidità e l'inefficacia, per difetto di causa, per causa illecita e per motivo illecito, oltre che per contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, della "scrittura privata di transazione" sottoscritta inter partes in data 3 agosto 2021; 2)- all'esito, sempre in accoglimento della domanda attorea, annullare il testamento pubblico di
del 30 gennaio 2014 per incapacità di intendere e di volere della testatrice e/o per la sussistenza di vizi della volontà Persona_1 della testatrice (errore sul motivo e/o captazione della volontà della defunta a opera del beneficiario delle disposizioni testamentarie) e, comunque, dichiarare la nullità del predetto testamento pubblico per contrasto con norme imperative e, per l'effetto, dichiarare aperta la successione di in virtù del testamento olografo del 17 marzo 2007, ovvero ex lege, con riconoscimento della qualità di Persona_1 erede anche in capo a;
3)- annullare, altresì, la donazione del 2 luglio 2014 effettuata da in favore E_ Persona_1 di per incapacità d'intendere e di volere della donante e/o per errore sul motivo della donazione e/o per vizio Parte_2 del consenso e, comunque, dichiarare la nullità della predetta donazione per contrasto con norme imperative e, conseguentemente, dichiarare caduti in successione i beni oggetto della donazione medesima, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellare le relative trascrizioni effettuate da e di procedere alle conseguenti annotazioni, cancellazioni e Parte_2 trascrizioni, con esonero di costui da ogni e qualsiasi responsabilità; 4)- dichiarare, inoltre, la nullità delle donazioni in denaro indicate
1 in narrativa e/o risultanti dalla richiesta CTU per difetto di forma, ovvero, gradatamente, annullare le medesime donazioni per incapacità d'intendere e di volere della donante e/o per vizio del consenso e, in ogni caso, dichiararne la nullità per contrasto con norme imperative e, conseguentemente, condannare alla restituzione all'asse ereditario delle predette somme;
5) - disporre Parte_2 la divisione della massa ereditaria così come ricostituita, con scioglimento della comunione e attribuzione ai condividenti delle loro rispettive quote in forza del predetto testamento olografo del 17.3.2007, ovvero, subordinatamente, ex lege;
6)- in via istruttoria, ci si riserva di articolare, richiedere e dedurre mezzi di prova con le memorie ex art. 183, co. 6, nn. 1-2-3, cpc.; 7) - condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite.
PER PARTE CONVENUTA: In via preliminare e di gradato subordine Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione della transazione sottoscritta in data 3 agosto 2021 ex art. 1972 c.c. attesa l'acclarata conoscenza delle dedotte
“cause di nullità” della transazione sopraindicata ed il conseguente difetto di interesse ad agire Nel merito In via principale Accertare e dichiarare la validità e l'efficacia della transazione stipulata inter partes e per l'effetto respingere tutte le domande avversarie relative all'invalidità e/o inefficacia o comunque dirette e involgenti la caducazione della transazione stipulata inter partes in data 3 agosto 2021, in quanto inammissibili e infondate. In via di subordine, nel denegato di accoglimento dell'impugnazione avversaria della predetta transazione, - Accertare e dichiarare tenuta la sig.ra a restituire all'esponente l'importo di € 235.000,00 con interessi E_ e rivalutazione dalla data dell'incasso, oltre all'anello - Accertare e dichiarare la prescrizione delle domande ex adverso CP_1 proposte per l'invalidità, l'inefficacia o comunque la caducazione del testamento della sig.ra pubblicato il 21 gennaio Persona_1
2015 e degli altri atti di disposizione effettuati in vita (indicati nell'atto di citazione avversario) e risalenti tutti al 2014, essendo decorso il termine quinquennale per esercitare il diritto - Accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del testamento soprindicato e per l'effetto respingere l'avversaria domanda di impugnazione, in quanto inammissibile e infondata. Rigettare le domanda di impugnazione della donazione del 2 luglio 2014 in quanto inammissibile e infondata - Rigettare la domanda di accertamento delle pretese donazioni in denaro in quanto inammissibile e infondata - Preso atto della temerarietà della lite instaurata da controparte, condannare la sig.ra ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni tutti subiti dal sig. ed in particolare alla rifusione E_ Parte_2 del costo del mutuo contratto dal medesimo per l'adempimento della transazione come verrà accertato in corso di causa o per somma che verrà disposta dal Giudice in via equitativa e che si propone non inferiore a € 10.000. Con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato adiva questo Tribunale per E_ conseguire l'annullamento della "scrittura privata di transazione" del 3.08.2021 (doc. c) con la quale i germani , definendo una lite sorta con riguardo alla eredità della loro zia Per_1 Per_1
disposta da quest'ultima in via testamentaria, riceveva dal fratello la somma di €
[...]
235.000,00 oltre ad un anello " appartenuto alla de cujus, in cambio dell'abbandono CP_1 definitivo della controversia da essa instaurata per l'annullamento del predetto testamento.
1.2 In particolare, l'attrice asseriva di aver sofferto in quel periodo di “notevoli quote di ansia sia libera che somatizzata, tensione, difficoltà nella concentrazione e nella memoria, sentimenti di tristezza, infelicità, disperazione, rimuginazione su pensieri negativi, apatia, insonnia: Marcate somatizzazioni come cefalea
e disturbi gastroenterologici” e “di aver vissuto una vita gravata da eventi avversativi e da problemi e conflitti nei rapporti familiari” necessitando di terapia farmacologica e psicoterapeutica come da documentazione medica del 12/10/2022 (doc. d);
1.3 L'istante precisava, altresì, di aver subito in quel periodo forti pressioni dalla famiglia, ed in particolare dalla propria madre che l'aveva minacciata di essere escomiata Parte_3
2 dall'immobile che la madre le aveva concesso in comodato a fini abitativi, circostanza che si verificava poco tempo dopo l'estinzione di quel giudizio.
1.4 Secondo la tesi di parte attrice, le pressioni ricevute dalla famiglia e le perenni minacce di abbandono e di allontanamento l'avevano indotta ad accettare una soluzione transattiva completamente iniqua, anche tenuto conto del valore complessivo dell'asse ereditario (oltre €
4.000.000,00 rispetto a quanto conseguito), e avevano inciso in maniera determinante sulla propria libertà di autodeterminazione, o comunque essendo stata raggirata dai propri stretti parenti, che le avevano nascosto le loro reali intenzioni. In altri termini, l'istante asseriva di esser stata vittima di una vera e propria circonvenzione di incapace, vertendo essa in uno stato di grave turbamento psichico.
1.5 In via subordinata, l'attrice riteneva che la transazione così conclusa fosse da risolversi per il mancato avverarsi di una presupposizione, o comunque fosse da dichiararsi nulla per difetto di causa, per causa o motivo illecito, o comunque per contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico.
1.6. Di conseguenza, l'attrice riproponeva quanto già dedotto con la causa incardinata nel
2019 aggredendo la validità delle donazioni e del testamento posto in essere dalla de cuius.
2. Si costituiva tempestivamente , il quale, in primo luogo eccepiva Parte_2 la carenza di interesse ad agire per intervenuta prescrizione delle domande di annullamento della donazione del 2014 e del testamento pubblicato nel 2015, azioni sottese che si vorrebbero far rivivere.
3. Nel merito, il convenuto deduceva che la dedotta incapacità naturale fosse del tutto insussistente e costruita allo scopo di aggirare il divieto di cui all'art. 1972 c.c., la quale norma consente di far valere la nullità di una transazione solo alla parte che ignorava la causa di nullità del titolo, circostanza che sarebbe stata smentita dalla conscia proposizione della domanda da parte della stessa istante.
3.1 In particolare, il convenuto asseriva che le patologie e le cause della incapacità della sorella fossero del tutto generiche, pretestuose e volontariamente non collocate nello spazio e nel tempo, e che comunque la controparte si era determinata ad agire in giudizio nonostante la zia avesse disposto dei suo patrimonio in coscienza e lucidità, nutrendo un sentimento di Per_1 amarezza nei confronti della propria OT per l'attaccamento che le aveva mostrato sui propri beni.
3 3.2 La causa era istruita documentalmente e attraverso l'audizione di testimoni. All'esito dell'istruttoria, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa veniva introitata in decisione, previo scambio di scritti conclusivi.
4. Ciò posto, preliminarmente ed in rito occorre procedere all'esame della eccezione di carenza di interesse ad agire in quanto pregiudiziale di rito. Ebbene, si ritiene che, alla luce della normativa invocata dalla attrice, essa non sia fondata.
4.1 Ed infatti, la notifica dell'atto di citazione rappresenta una domanda giudiziale idonea ad interrompere la prescrizione, con la conseguenza che i termini di prescrizione dell'azione iniziano a decorrere ex novo, ai sensi dell'art. 2945, co.2, c.c. L'eccezione deve quindi essere disattesa.
4.1.1 Si ritiene, inoltre, infondata l'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1972 c.c., in quanto, con la presente azione, l'odierna attrice ha impugnato la transazione per diversi motivi di nullità/annullabilità – variamente articolati – afferenti alla transazione stessa e non al titolo ad essa sotteso. Pertanto, una volta reimmesse le parti nello stato anteriore per caducazione della transazione stessa, ciascuna può conseguire nuovamente quanto ebbe a concedere dovendo restituire quanto da loro fu concesso per effetto dell'accordo, non ricadendo questa ipotesi fra le limitazione previste dall'art. 1972 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 07/07/1981, n.4414).
5. Occorre ora esaminare la domanda di impugnazione per violenza e dolo della transazione, ed in particolare il dedotto stato di incapacità che, secondo la tesi attorea, avrebbe costituito il terreno fertile sul quale si sarebbero innestate tali condotte.
5.1 A tal riguardo, occorre evidenziare che l'incapacità naturale di cui all'art. 428 c.c. e la circonvenzione di incapaci di cui all'art. 643 c.p., anche se trovano alcuni punti di contatto e di continenza, hanno presupposti diversi che non necessariamente si sovrappongono, l'ipotesi più grave delle quali presuppone pur sempre uno stato di inferiorità mentale. In particolare, “Mentre
l'articolo 428 del Cc richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere
e di volere, ai fini dell'articolo 643 del Cp è sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione
e induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio” (cfr. Cass. civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7081). La condotta costituente reato, secondo la più recente giurisprudenza sarebbe causa di nullità del contratto stesso (cfr. Cass. civ., sez. III, sent.
4 25.04.2016, n. 7785) a condizione che vi sia stata una vera e propria opera di “suggestione” e di
“induzione a contrarre” nei confronti del soggetto instabile e mentalmente fragile, mentre la dedotta incapacità naturale sarebbe causa di annullamento della transazione di per sé – ovvero a prescindere dalla condotta tenuta dalla controparte – anche se l'art. 428, co.2, c.c. richiede, come verifica ulteriore in caso di contratti, che per il tipo di contratto o per il pregiudizio che ne sia scaturito o altrimenti risulti la mala fede dell'altro contraente.
5.1.1 Con specifico riferimento a quest'ultima fattispecie – che testualmente presuppone che l'incapacità di intendere, anche solo transitoria, debba sussistere “al momento in cui gli atti sono stati compiuti” – occorre chiarire che, se da un lato la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che possono rilevare varie figure di alterazione, anche sindromi depressive o stati di ansia
(cfr. Cass. civ., I sez., 1.10.2012, n. 16674), dall'altro è però necessario che tale situazione di stress emotivo non si sostanzi in una semplice suggestionabilità o debolezza ma abbia affievolito gravemente la capacità di autodeterminazione al momento del compimento dell'atto (cfr. Cass. civ., sez. II, 13/11/1991, n. 12117; Trib. Milano, 04/04/2022, n.2913); così come è possibile che vi sia una distanza cronologica fra il periodo in cui si accerta l'esistenza di una patologia e il contratto che si intende invalidare, ma, a quel punto, è necessario verificare che si tratti di una alterazione grave, permanente e irreversibile, nel qual caso sarà onere di chi sostiene la validità dell'atto quello di provare la riviviscenza di una stato di lucidità o una regressione della patologia al momento del compimento dello stesso (cfr. Cass. civ., sez. II, 28/02/2022, n. 6598).
5.1.2 In altri termini, quanto più ci si allontana cronologicamente dall'atto negoziale impugnato, tanto più grave e permanente dovrà risultare la situazione di instabilità mentale successivamente verificata e di cui l'interessato si duole.
5.2 Ebbene, si ritiene che gli esiti dell'istruttoria e la documentazione presente agli atti di causa non dimostrino l'esistenza del presupposto oggettivo richiesto da entrambe le fattispecie.
5.3. In primo luogo, si ritiene che le certificazioni attestanti lo stato di forte stress emotivo e i conseguenti disagi psicofisici patiti dall'odierna attrice, unilateralmente accertati solo alla fine dell'anno 2022 (ci si riferisce, in particolare, alle certificazioni mediche versate in atti, cfr. doc. D
e D1 fascicolo telematico parte attrice, docc. 2 e 3 di parte convenuta), siano state redatte a distanza di oltre un anno dalla transazione per cui vi è causa e non possano né rappresentare la prova di uno stato di permanente alterazione psicofisica e di incapacità di autodeterminazione “al momento del compimento dell'atto”, né tantomeno rivelare una condizione patologica grave,
5 pregressa e permanente (conclusione poi confortata dalla revoca dell'ADS versata in atti dalla stessa attrice, cfr. doc. del 20.11.2023)
5.4 Inoltre – e questo dato lo si ritiene dirimente – si rileva che l'odierna istante, con la presente impugnativa, aggredisce l'atto transattivo sottoscritto contestualmente fra le parti in data
3.08.2021 ma non tiene conto di quanto sei mesi prima ricevuto dal Giudice all'udienza del
17.02.2021. In quest'ultima il Giudicante – che, lo si rammenta, nel momento in cui verbalizza quanto dinanzi a lui dichiarato assume le vesti di P.U. – sentendo le parti presenti personalmente verbalizzava: “ dichiara che sarebbe disposta a concludere bonariamente la vertenza mediante E_ il riconoscimento da parte del fratello della proprietà dell'appartamento ristrutturato di via Ghilini 30 a Loano,
l'anello Damiani della zia, e la corresponsione della somma complessiva di euro 50.000,00 nelle modalità da concordare con il fratello” mentre “I procuratori del sig. chiedono un termine per poter valutare con il Per_1 proprio assistito la proposta formulata dalla controparte” doc. 8 parte convenuta). Siffatto documento dimostra non solo l'assenza di un'opera di “induzione” del convenuto e della madre di lui
(rilevante ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 643 c.p.), ma anche che E_ si era resa parte attiva nella trattativa che ha poi visto definirsi il giudizio con la transazione in questa sede impugnata, fra l'altro migliorativa rispetto a quanto da essa stessa era stato proposto.
6. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la domanda di accertamento dell'incapacità naturale al momento della formazione del contratto non possa essere accolta. Di conseguenza, devono essere esaminate tutte le ulteriori e distinte domande di annullamento per vizio del consenso sul presupposto della piena capacità della attrice al momento della stipula della transazione.
6.1 Ebbene, innanzitutto si ritiene che non sussista alcuna violenza morale, causa di annullamento del contratto per vizio della volontà, ex art. 1434 c.c. Si rammenta che essa, sotto il profilo eziologico, deve essere “specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa” (Cass. civile sez. I, 16/09/2022, n.27323). Nel caso di specie, al netto di espressioni generiche e non collocate in uno spazio temporale specifico (basti pensare al dedotto “stato di soggezione e violenza morale patito dall'attrice dalla tenera infanzia sino alla ricezione della lettera di risoluzione del contratto di comodato, che finalmente ha fatto cadere il velo di amore materno che le aveva coperto gli occhi”, cfr. comparsa conclusionale, pag. 8), non sono stati allegati specifici episodi di minaccia o violenza, immediatamente antecedenti al negozio
6 ed eziologicamente significativi, che possano aver coartato la volontà della attrice, né sono stati dedotti capitoli di prova a riguardo.
7. Anche l'annullabilità del più volte citato contratto transattivo per dolo – specie alla luce della ritenuta capacità di intendere e di volere della attrice – non è tesi sostenibile. Occorre rammentare, in primo luogo, che le menzogne e gli artifizi impiegati devono comportare la determinazione del consenso, ovvero provocare una falsa rappresentazione della realtà tale che deve essere certo che, senza quella condotta, il raggirato non avrebbe stipulato il contratto (cfr.
Cass. civile, sez. III, 25/05/2006, n. 12424; Cass. civ., Sez. VI, ord. 4 novembre 2021, n. 31731;
Cass. civ, sez. II, 01/07/2024, n. 17988; Cass. civ, sez. III, 19/03/2025, n. 7336).
7.1 In secondo luogo, i raggiri impiegati, così come le omissioni e i comportamenti reticenti, devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se essi erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza o colpevole ignoranza (cfr. Cass. civ., sez. III, 23/06/2015, n.12892; Cass. civ., sez.
III, 27/10/2004, n.20792; Cass. civ., sez. III, 23/06/2009, n.14628).
7.2 Ed invero, dalle asserzioni formulate dalla stessa parte attrice e dagli esiti dell'istruttoria orale si ricava che le ostilità endofamiliari e i dissidi aventi ad oggetto l'immobile concesso in comodato, che comunque vedono protagoniste e la madre E_ [...]
esistevano fin dai primi anni di matrimonio dell'odierna attrice (2007-2008) e la Pt_3 precarietà della situazione abitativa, ovvero la possibilità che la avrebbe prima o poi potuto Pt_3 esercitare il suo diritto al rilascio dell'immobile, era circostanza ampiamente nota alla stessa.
7.2.1 Inoltre, si ritiene che, in assenza della dedotta opera di persuasione avente ad oggetto il comodato precario, l'istante – come si è detto, da ritenersi emotivamente coinvolta ma lucida e capace di autodeterminarsi al momento della conclusione del contratto – verosimilmente avrebbe comunque transatto la lite ma a condizioni diverse.
7.3 Quanto appena concluso appare confortato dalla testimonianza di TE
, ex coniuge dell'attrice, il quale ha dichiarato: “premetto che la madre di abitava
[...] Pt_1 nell'appartamento immediatamente sopra di noi;
vedevo che qualsiasi cosa chiedesse a sua madre la madre Pt_1 non rispondeva o rispondeva male: per me non era un rapporto normale tra madre e figlia;
aggiungo che a volte si mandavano anche a quel paese;
[…] mia suocera effettivamente mi chiese di pagare, oltre alle bollette di cui già mi facevo carico, anche l'ulteriore somma di euro 500 corrispondente al canone che pagava per Parte_2
l'appartamento dove lui viveva;
mia suocera mi disse che così non sarebbe stato gravato da tale onere;
Parte_2
7 io però ho rifiutato di pagare anche tale somma;
ricordo che dissi che, diversamente, me ne sarei andato di casa.
Adr: se non ricordo male eravamo nel 2007 ma non riesco ad essere più preciso;
senz'altro però eravamo prima del 2009 perchè dopo di allora me ne sono andato a Finale Ligure;
anche in questa occasione eravamo presenti solo io, e mia suocera” (cfr. verbale di udienza del 01.07.2024). Pt_1
7.3.1 Inoltre, si ritiene che l'attrice – si badi, pur sempre assistita dai propri difensori – ben avrebbe potuto concludere una transazione generale e di più ampio respiro essendo perfettamente a conoscenza dei pessimi rapporti esistenti fra di essa e i propri parenti e delle discussioni insorte nel tempo proprio con riferimento al comodato (circostanza che ha reso irrilevante l'ammissione del capitolo di prova C1, n.9, di cui alla seconda memoria di parte attrice, che, se confermata, non avrebbe indotto questo Tribunale ad una diversa conclusione).
8. Devono, inoltre, essere rigettate le subordinate domande di accertamento della nullità per difetto di causa e per illiceità della stessa, oltre che per violazione di norme imperative e/o contrarietà all'ordine pubblico, potendosi discutere, al più, di meri motivi e riserve mentali delle parti che, tuttavia, non appaiono illeciti, né tantomeno contrari a norme imperative o all'ordine pubblico come genericamente dedotto dalla attrice. Parimenti, la “presupposizione” è figura giuridica impropriamente citata dalla istante, non sussistendo alcun elemento esterno indipendente dalla volontà delle parti, implicito e noto alle stesse, che abbia spinto le stesse a contrarre (cfr. da ultimo Cass. civile sez. III, 28/01/2025, n. 1995). La domanda così come complessivamente formulata deve, quindi, essere respinta.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tabella 2 (tutte le fasi ai valori medi) in € 7.616,00 per soli compensi professionali, oltre IVA e
CPA se dovuti, come per legge, nonché rimborso forfettario al 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
1. RIGETTA la domanda complessivamente spiegata da E_
2. CONDANNA quest'ultima alla refusione integrale delle spese di lite sopportate dal resistente, che qui si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge e al rimborso forfettario pari al 15% per spese generali.
Così è deciso. 8 Si comunichi.
Savona, 28.05.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
9