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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 15472/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15472/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORTESI RITA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in STRADA MAGGIORE 29 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. CORTESI RITA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICERONE EMILIO, _1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA ROOSEVELT 4 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
CICERONE EMILIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLINI Controparte_2 C.F._2
MONICA, elettivamente domiciliato in VIA FUCINI 12 40033 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. BARTOLINI MONICA
CONVENUTI
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDI Controparte_3 P.IVA_2
GIANCARLO e dell'avv. CASALI VITTORIO ( ) VIA LODERINGO DEGLI C.F._3 ANDALO', 5/2 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA MANARA N.1 20100 MILANO presso il difensore avv. LOMBARDI GIANCARLO
(P.I. rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDI Controparte_4 P.IVA_3
GIANCARLO e dell'avv. CASALI VITTORIO ( ) MERO DOMCILIATARIO - C.F._3 VIA L. DEGLI ANDALO' 5/2 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in C/O V. CASALI VIA L. DEGLI ANDALO', 5/2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. LOMBARDI GIANCARLO
ER CHIAMATO
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Per Parte_1
A) dichiarare civilmente responsabili nei confronti della società attrice, sia contrattualmente, per violazione degli impegni contrattuali assunti, sia extracontrattualmente, per colpa grave da negligenza, entrambi i convenuti in solido;
e in particolare: 1) l'arch. nella sua ammessa duplice qualità: di progettista architettonico (preliminare, _1 attuativo, definitivo, ed esecutivo) del corpo di ampliamento di un fabbricato, ad uso sanitario polivalente ed ospedale privato, sito in Comune di Pianoro (BO) alla Via Zena n. 117, - di proprietà
-, nonché di incaricato della direzione generale dei lavori progettati. Parte_1
2) il geometra nella sua qualità di coadiutore del direttore generale dei lavori arch. Controparte_2
_1
B) conseguentemente: dichiarare tenuti e condannare, entrambi i convenuti, per quanto di rispettiva responsabilità, al risarcimento di tutti i danni, emergenti e lucro cessanti, patrimoniali ed extrapatrimoniali, subiti dall'attrice e committente in conseguenza dei Parte_1 comportamenti di cui sub A);
C) liquidare detti danni, secondo le risultanze processuali d'istruzione, in quella somma che comunque risulterà di giustizia con gli interessi commerciali a far tempo dalla data della domanda;
D) porre a carico dei convenuti, in base alle rispettive responsabilità, ed a favore dell'attrice
[...]
le spese tutte borsuali ed i compensi professionali di causa, da liquidarsi in base al Parte_1 valore della causa risultante dalla misura di accoglimento della domanda.
Per _1
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: dichiarare improcedibile e/o inammissibile qualsivoglia domanda rivolta nei riguardi dell'architetto in virtù della decadenza e della prescrizione _1 maturata ex art. 2226 co. 2 c.c. con riferimento all'azione contrattuale, nonchè prescrizione del diritto ex art. 2947 c.c. con riferimento all'azione extracontrattuale;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere qualsivoglia domanda di parte attrice nei confronti dell'architetto sia sotto il profilo contrattuale che extracontrattuale in quanto totalmente _1 infondata per tutti i motivi di cui in narrativa dichiarando di non accettare il contraddittorio con riferimento ai procedimenti nei quali il convenuto non ha partecipato per mancata chiamata in causa;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui l'architetto fosse ritenuto responsabile a _1 qualsivoglia titolo nella presente causa e condannato al risarcimento di qualsivoglia danno in favore di parte attrice, condannare la compagnia assicuratrice (ora Controparte_5 [...]
e/o in qualità di cessionaria del portafoglio di quest'ultima, la società NT
, con la Rappresentanza Generale in a Milano via Della Controparte_7 CP_3
Posta n. 7, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore a manlevare integralmente e tenere indenne l'architetto delle somme che fosse obbligato a risarcire;
il tutto con vittoria di _1 spese, diritti e onorari
Per Controparte_2
- rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi dedotti nei precedenti atti difensivi;
- condannare altresì l'attrice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni subiti dal convenuto per la temerarietà della lite, da liquidarsi in via equitativa;
- condannare l'attrice alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come per legge;
pagina 2 di 21 IN VIA RICONVENZIONALE: Accertare che il Geom. vanta un credito verso CP_2 [...] quale corrispettivo non saldato relativo all'incarico professionale sottoscritto Parte_1 in data 04/09/2012, nella misura che verrà accertata in corso di causa;
- Condannare conseguentemente parte attrice al pagamento della suddetta somma, oltre interessi ex D.
Lgs. 231/2002. Vinte le spese di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
PER : Controparte_4
IN VIA PRELIMINARE: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. _1
nei confronti di e, comunque, nei confronti di
[...] NT Controparte_8 in quanto infondata in fatto e in diritto, per intervenuta decadenza degli stessi dal diritto al
[...] riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza di Responsabilità Professionale Responsabilità Civile Professionale “Dual Professioni”, nr. TST-01518-000-13-E per i motivi dedotti in atti. NEL MERITO: rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta dall'arch. nei _1 confronti della terza chiamata e, comunque, nei confronti di NT Controparte_8
, previo rigetto delle domande svolte da nei suoi confronti in quanto
[...] Parte_1 infondate in fatto e in diritto, non sussistendo qualsivoglia responsabilità dell'arch. _1 nell'esercizio dell'attività professionale svolta in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'arch. nei confronti della terza chiamata e, _1 NT comunque, nei confronti di , statuirne la condanna nei limiti dei massimali e Controparte_8 franchigie previste dal contratto di assicurazione prodotto in atti.
Spese e compensi professionali rifusi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A.
Con atto notificato nel settembre 2019 conveniva in giudizio l'Arch. Parte_1
e il Geom. esponendo in fatto quanto segue. _1 Controparte_2
Il 13 settembre 2012 veniva concluso un contratto di appalto tra la medesima, quale committente, e l'impresa , relativo alla realizzazione di importanti lavori edili aventi ad oggetto CP_9 l'ampliamento, mediante costruzione di volume sotterraneo, di un fabbricato ad uso struttura sanitaria e ospedale privato sito in Pianoro. La società veniva suggerita dall'architetto Il CP_9 _1 contratto di appalto prevedeva l'inizio dei lavori al 1° novembre 2012 e la fine per il 30 settembre 2013, entro e non oltre 180 giorni lavorativi dalla data di inizio dei lavori.
A sua volta la committente incaricava, il convenuto, arch. quale direttore lavori nonchè suo _1 vice il geometra Controparte_2
Parte attrice sosteneva che, una volta iniziati i lavori, si susseguivano vari problemi;
in primo luogo, avveniva che il geometra sottoponesse alla leg. Rapp. di ( ) un documento CP_2 Pt_1 Persona_1 per richiedere l'approvazione dei lavori fino ad allora eseguiti e l'autorizzazione al loro proseguimento, il tutto senza però dare ragioni di tale richiesta. Sennonché, da lì a poco, l'attrice apprendeva che il convenuto aveva inviato a una missiva equivalente a denunzia ex art. 1667 secondo _1 CP_9 comma cc, per difformità del progetto e vizi dell'opera, anche in questo caso senza dare alcun avvertimento alla committente;
configurando -ad avviso di quest'ultima- una violazione dei doveri del pagina 3 di 21 mandatario quali previsti dall'articolo 1710 cc.
In secondo luogo, l'attrice si lamentava che la data della missiva dell'arch. risalisse al 25 ottobre _1
2013 e dunque già oltre il termine pattuito per la chiusura dei lavori. Per queste ragioni, la legale rappresentante della rifiutava di firmare la richiesta, supponendo che tutta la vicenda fosse stata Pt_1 costruita a regola d'arte tra il direttore dei lavori, il suo vice e l'appaltatrice, unicamente per rimandare i lavori, che non erano riusciti ad ultimare, così da non risultare inadempienti contrattualmente.
Nonostante la presunta grave scorrettezza, la committente era intenzionata ad evitare rimedi drastici e pertanto disponeva la verifica dei lavori in corso d'opera, ai sensi dell'art 1662 c.c., prima di prendere ogni decisione;
in data 29 ottobre 2013, ovvero quattro giorni dopo la denunzia, parte convenuta e a seguito di una riunione decidevano di proseguire i lavori, ma di tale riunione nel giudizio CP_9 promosso contro la appaltatrice non si era riusciti a dare prova.
Durante i primi giorni di novembre parte attrice provvedeva a far svolgere la verifica dei lavori da alcuni professionisti di fiducia, i quali rilevavano come vi fossero effettivamente dei vizi tecnici, come quelli già denunciati dal direttore dei lavori tant'è che la società appaltante procedeva a recedere _1 unilateralmente dal contratto d'appalto con nonché, alcuni mesi dopo, a revocare l'incarico a CP_9
Anche i pagamenti di tutti i SAL da novembre in poi venivano sospesi e così anche i lavori da _1 novembre 2013 a marzo 2014 subivano una battuta d'arresto.
Vista l'assenza dei pagamenti, aveva intrapreso due iniziative giudiziarie contro un CP_9 Pt_1
ATP diretto a dimostrare che i lavori erano stati ben eseguiti ed un procedimento di ingiunzione per un importo ritenuto non pagato di oltre € 600.000,00. Veniva instaurato così un unico contenzioso con lo scopo di riunire e trattare entrambi i giudizi davanti a questo Tribunale. Nel processo di cognizione, conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da veniva esperita un'ulteriore CTU, CP_9 la quale, allo stesso modo della consulenza dell'ATP, rilevava grandi deficit nella direzione tecnica dei lavori, oltreché nell'opera della società appaltatrice;
tuttavia, nessuna chiamata in causa veniva operata dall'opposta, ovvero da CP_9
Parte attrice inquadrava l'obbligazione dei convenuti nella fattispecie prevista dall'art. 1176 secondo comma c.c., assumendo come la loro responsabilità, in caso di violazione dell'obbligazione stessa, fosse da annoverarsi tanto nei casi previsti dall'articolo 2236 c.c. quanto nella forma della responsabilità aquiliana dell'articolo 2043 cc.
Faceva presente come fosse già pendente il contenzioso nei confronti della società appaltatrice, ritenuta responsabile in solido con gli odierni convenuti (giudizio quest'ultimo ad oggi già definito in appello); in tale giudizio con sentenza n. 2203/2018 veniva respinta la domanda di risoluzione del contratto di appalto e riconosciuto dovuti all'appaltatore € 464.140,80.
La sentenza di appello confermava la sentenza di primo grado, arrivando a maggiorare la somma oggetto di condanna, pari ad € 471.759,48; venivano confermate altresì la legittimità del recesso unilaterale dal contratto e al tempo stesso la non legittimità della risoluzione dello stesso.
In diritto, parte attrice sottolineava le numerose violazioni degli incarichi professionali da parte dei convenuti (ex art. 1659 secondo comma cc, dei doveri del mandatario ex articolo 1710 cc, dell'articolo
1703 cc ed infine la colpa grave per responsabilità extracontrattuale in merito ai danni cagionati), evidenziando che, solo dopo un anno, l'arch. avesse contestato all'impresa la violazione del _1 progetto architettonico dal medesimo presentato, denunciandone la deturpazione, senza informare la committenza;
anche il vicedirettore, geom. veniva ritenuto responsabile, invece, per aver CP_2 accettato ogni decisione del D.L., senza mai segnalare nulla alla committente.
pagina 4 di 21 Sulla natura e l'ammontare dei danni subiti: in primo luogo, veniva riportata la voce del danno da ritardo nell'esecuzione dei lavori, il quale avrebbe comportato l'inadempimento del contratto di Part locazione tra e la società che avrebbe dovuto utilizzare la struttura ospedaliera;
tale danno Pt_1 ammontava ad € 800.000,00, pari al canone di € 50.000 per 16 mesi, che l'attrice avrebbe percepito per la locazione.
Ancora, chiedeva il ristoro degli altri danni subiti, ovvero delle spese necessarie alla rimozione dei vizi recati da e non denunciati da subito, bensì dopo un anno, da parte dei due convenuti odierni. CP_9
Inoltre, chiedeva il risarcimento per il danno non patrimoniale in merito alla lesione della libera iniziativa imprenditoriale subita dall'attrice.
Anche gli acconti già pagati a titolo di SAL, nella somma complessiva di 750.000,00€, venivano classificati a titolo di danno, da meglio determinarsi a seguito di consulenza tecnica nel presente giudizio.
In ultimo, veniva già esposta un'eventuale difesa per possibili eccezioni di prescrizione, facendo presente come l'aver avviato l'azione contro potesse considerarsi valido atto per l'interruzione CP_9 dei termini di prescrizione anche nei confronti di e essendo la prima debitrice _1 CP_2 solidale con gli odierni convenuti.
B)
Il giorno 6 dicembre 2019 si costituiva in giudizio l'arch. contestando in fatto ed in diritto _1 quanto sostenuto da parte attrice.
In particolare, il convenuto sosteneva di essersi recato in cantiere assiduamente durante tutta l'esecuzione dei lavori, contestando alle ditte presenti, tra cui le modifiche/correzioni CP_9 necessarie al fine di realizzare l'opera correttamente. In ragione di ciò, in data 29 ottobre 2013 comunicava a il proprio disappunto sulla realizzazione della facciata, poiché difforme al CP_9 progetto, informando inoltre che avrebbe negato qualsivoglia autorizzazione a procedere;
contestualmente affidava la prosecuzione dell'opera ad un eventuale consenso della committente, vista l'urgenza da quest'ultima manifestata per il completamento dell'appalto. Ulteriormente, in data 29 ottobre 2013, il ribadiva alla nonché alla Committente, la _1 Pt_3 necessità dell'appaltatrice di procedere al completamento della facciata solo con il consenso CP_9 scritto della seconda. In riscontro alle risposte della D.L., dichiarava di sospendere i lavori in CP_9 attesa di autorizzazione di ai fini del completamento della facciata, comunicazione alla quale Pt_1 l'arch. replicava ribadendo il proprio comportamento diligente relativo alla immediata _1 contestazione della facciata controversa.
Sempre in data 29 ottobre 2013, in presenza di , si teneva una riunione con il consulente Persona_1 economico di (Rag. , l'assistente alla direzione dei lavori (geom. Pt_1 Persona_2 [...]
e l'arch. dove si conveniva collegialmente di autorizzare la realizzazione della CP_2 _1 facciata modificata, sollecitando l'avanzamento costruttivo e l'installazione della facciata nei tempi concordati. Di tale riunione veniva data notizia, tramite mail, alla committente ed alla PROMO. A tale mail, replicava la senza negarne lo svolgimento (a differenza di quanto sostenuto da parte Per_1 attrice), precisando che avrebbe acconsentito alle varianti eseguite da entro il termine di due CP_9 giorni, assumendo come obiettivo la diminuzione dei costi e dei tempi realizzativi.
In data 11 dicembre 2013, il convenuto inviava comunicazione a ed alla committente _1 CP_9 in copia conoscenza, sollevando ulteriori contestazioni su quanto realizzato dall'appaltatrice. A tale mail seguivano altre due, sempre dirette alla e alla sulla verifica della tenuta della CP_9 Pt_1
pagina 5 di 21 facciata, sulla non corrispondenza alle normative acustiche dei vetri apposti alla facciata e sulla presenza di infiltrazioni.
In data 7 aprile 2014 la committente formalizzava il proprio recesso dall'incarico conferito al direttore dei lavori.
In diritto, parte convenuta invocava l'art. 2226 co.2 c.c. rilevando come il termine annuale per l'esercizio della denunzia dei vizi e delle difformità fosse prescritto, poiché nessuna contestazione gli era stata mossa, neppure con il recesso dall'incarico datato 7 aprile 2014, cosicché era spirato irrimediabilmente il termine annuale per esercitare l'azione.
L'architetto, in tema di diligenza nell'adempimento dell'incarico professionale, negava la ricostruzione storica dei fatti operata dall'attrice, insistendo sull'avvenuto invio della mail recante le difformità riscontrate sia alla società appaltatrice che a in copia conoscenza. A sostegno di ciò Parte_1 richiamava la lettera del 30 ottobre 2013 (5 giorni dopo la contestazione sollevata dal Pt_1 _1 con cui aveva comunicato all'appaltatore (dal quale aveva ricevuto la lettera di risposta alle contestazioni della D.L.) che avrebbe riservato ogni decisione sull'accettazione della difformità dell'opera solo all'esito delle verifiche.
Il convenuto affermava che non potesse ravvisarsi alcuna colpa professionale né tantomeno la fattispecie ex art. 2236 c.c., allegando il promemoria inviato nel gennaio del 2014 (doc. 10) e le contestazioni all'appaltatore sulla rispondenza dei cristalli ai parametri acustici (alla luce della relazione dell'Istituto Giordano) e della tenuta della facciata all'acqua (doc. 12-14).
Esplicitava che le difformità denunciate potevano verificarsi solo in fase di realizzazione del progetto;
richiamava le conclusioni del CTU, ing. della causa promossa da contro l'impresa e Per_3 Pt_1 la relativa sentenza, in cui si chiariva che “sino al recesso erano in cantiere non solo il direttore tecnico arch. (cui, nonostante i sospetti di “intese” con l'appaltatore, l'incarico è stato revocato solo _1 dopo il 5 aprile), ma anche i nuovi tecnici di fiducia di sicché la possibilità che abbia Pt_1 CP_9 lavorato contro le indicazioni della committente è sostanzialmente inesistente”; pertanto, risultava del tutto irricevibile la contestazione di tardività della denuncia dei vizi.
Inoltre, l'arch. contestava le perizie a firma dell'IN. (ATP) e dell'IN. _1 Persona_4 [...]
(CTU – causa di opposizione a decreto ingiuntivo), sostenendo di non accettare il Per_5 contraddittorio sulle risultanze ottenute, in quanto non era stato parte di causa. Infatti, specificava che la perizia dell'IN. prodotta da parte attrice, non assumeva rilevanza nei confronti del Per_3 convenuto, essendo avvenuta al di fuori del regolare contraddittorio. Procedeva successivamente a contestare nel merito il contenuto di tale perizia, in particolare con riferimento a: progetti esecutivi ed i particolari costruttivi;
negligenza in cantiere o insufficiente sorveglianza;
verde rampicante, pulitura della facciata trasparente e lucernaio;
project management e general contractor.
Eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento derivante da fatto illecito, il quale si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato” (art. 2947 1° comma c.c.), o comunque, secondo l'orientamento della Suprema Corte, nel momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, diventando percepibile e riconoscibile. In ragione di ciò argomentava affermando che al momento della notifica dell'atto di citazione nel settembre dell'anno 2019, il termine quinquennale per l'azione fosse già ampiamente spirato, con conseguente prescrizione del diritto, visto il mancato esperimento dell'azione giudiziale negli anni precedenti nei propri confronti.
Inoltre, rilevava l'assoluta infondatezza delle contestazioni di parte attrice nel merito, asserendo come l'azione denotasse unicamente il tentativo, alla luce dell'esito negativo della causa già conclusa in pagina 6 di 21 primo grado, di far ricadere le colpe ed i relativi costi in capo al direttore dei lavori, dopo che per oltre 5 anni non aveva avanzato alcuna contestazione.
Relativamente al quantum debeatur, veniva eccepita l'assoluta infondatezza delle pretese avanzate, richiamando la sentenza avverso Promo e rilevando quanto segue:
- Ritardo nella consegna: il convenuto sosteneva che i ritardi contestati al direttore dei lavori, _1 riferiti al termine di consegna contrattuale previsto di "180 giorni lavorativi dall'inizio dei lavori", fossero già maturati nell'ottobre 2013. Questo periodo coincideva con il momento in cui aveva Pt_1 cominciato a nutrire dubbi sulla correttezza dell'operato del direttore dei lavori. Tuttavia, non risultava che alcuna contestazione fosse stata formalmente avanzata in quel frangente.
- Spese di demolizione e smaltimento: non poteva essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per la demolizione della facciata e lo smaltimento del materiale. Infatti, i danni derivanti dai vizi delle opere risultavano già integralmente risarciti attraverso i costi calcolati dal CTU, ing. Per_3
Eventuali ulteriori spese erano attribuibili a scelte discrezionali della parte attrice, che non potevano essere imputate all'appaltatrice.
- Rimborso dei costi tecnici: in assenza di elementi precisi che permettessero di distinguere le attività strettamente finalizzate alla verifica dell'opera da quelle orientate al suo completamento, si poteva procedere soltanto ad una stima ragionevole;
a tal fine occorreva basarsi sulla CTU già espletata che aveva accertato i medesimi vizi, risultava già liquidata a favore della parte attrice.
C)
Il giorno 19 dicembre 2019 si costituiva ritualmente in giudizio il geom. esponendo Controparte_2 che l'ampliamento della struttura ospedaliera prevedeva la costruzione di un corpo di fabbrica della superficie in pianta di circa Mq. 800, di 4 piani, 3 piani fuori terra, uno entro terra, il tutto per una superficie complessiva di circa Mq. 2.300, la quale richiedeva una palificazione profonda 20 metri circa e, successivamente, la rimozione di una porzione di collina presente a ridosso della struttura.
Criticava la scelta della committente di organizzare ed appaltare la realizzazione dell'opera con oltre 10 contratti di appalti differenti (dai quali erano derivati ulteriori sub-appalti) ed afferenti a diversi processi di costruzione. Ciò secondo il avrebbe determinato un'interferenza nei lavori e la CP_2 produzione di ritardi. Venivano allegate altresì, sempre a riprova delle circostanze produttive dei ritardi, le numerose modifiche richieste in corso d'opera dalla committente (completa modifica della piscina al piano terra;
della zona sovrastate il blocco tecnologico;
zona blocco operatorio;
spazi interni;
nuovi varchi su pareti strutturali;
eliminazione sistema frangisole;
modifica del sistema del grande lucernaio;
modifica alle vetrate;
modifica alla parete di sostegno della collina).
Sull'incarico professionale affidato al geom. evidenziava che il doc. n. 3 allegato alla CP_2 citazione non afferiva all'incarico conferitogli, essendo un riepilogo di incarichi di Seguiva Pt_1 successivamente un riepilogo delle attività svolte dal in particolare con riferimento alle sue CP_2 funzioni di Coordinatore della Sicurezza, nell'ambito del quale riscontrava in cantiere la presenza di ditte non conosciute, le quali non avevano mai partecipato ad una riunione preliminare di coordinamento prima dell'accesso in cantiere nè avevano preso visione del PSC, sottolineando che la Committente era solita contattare ditte esterne ordinando lavorazioni, senza effettuare alcuna comunicazione al CP_2
A supporto della propria posizione richiamava i docc. 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50, dai quali si evinceva che, reiteratamente, il medesimo avesse segnalato il mancato ottemperamento alle proprie prescrizioni sulla sicurezza ed invitato il Responsabile dei Lavori – – e la D.L. a Persona_6 sospendere i lavori sino alla risoluzione delle criticità segnalate.
pagina 7 di 21 Inoltre, sosteneva la legittimità del proprio recesso, in quanto sorretto da giusta causa, determinata dalla impossibilità di coordinare i lavori del cantiere per via della condotta della Committente e del mancato rapporto di fiducia nei suoi confronti, come emergeva dai verbali delle riunioni allegati (docc. 52-72).
Rilevava che con il contratto d'appalto sottoscritto in data 13/09/2012, a erano stati CP_9 affidati i lavori di:
a) costruzione delle opere di carpenteria metallica dell'edificio;
b) opere di realizzazione della facciata e relativi accessori;
c) opere relative alla costruzione dei lucernai sulla copertura.
Il contratto d'appalto prevedeva l'inizio dei lavori per il giorno 01/11/2012 e la fine entro il 30/09/2013 e, comunque, entro e non oltre i successivi 180 giorni lavorativi, sottolineando come tali tempistiche non si riferivano alle opere affidate successivamente al 09.08.2013; specificava che l'inizio dei lavori datato 15.10.2012 fosse riferito alla sola ditta (fondazioni), la quale doveva Controparte_10 compiere lavori propedeutici a quelli di , che iniziava i lavori (posizionamento delle CP_9 piastre con tirafondi nelle travi di fondazione realizzate da solo in data 13.05.2013, _10 anche a causa del meteo avverso. Pertanto, parte convenuta contestava che i lavori oggetto dell'appalto PROMO avevano potuto iniziare solo il 2 novembre 2012, rilevando, inoltre, che l'originario contratto di appalto fosse stato oggetto di integrazioni;
inoltre, vi era stata la sospensione del 13/05/2013 per la risoluzione di difformità rilevati dalla D.L.. La difesa del geom. sosteneva l'adempimento del proprio compito di gestione del CP_2 cronoprogramma;
a riprova di ciò, allegava le comunicazioni mail (docc. 77,78,79) da cui si evinceva l'intento diligente nell'esercizio delle proprie attribuzioni.
Ribadiva la versione dei fatti riportata dall'arch. affermando di aver inoltrato, la mail alla _1
Committente - (doc. 80) nella medesima giornata. Sul punto, contestava le asserzioni di Persona_1 parte attrice, basate sui docc. 4 e 5 allegati, relative alla sua richiesta di approvare presunte varianti progettuali, alle pressioni esercitate per la firma di documenti non meglio specificati nonché l'accusa relativa all'esistenza di un complotto posto in essere dal medesimo per indurre la CP_2 committente ad autorizzare varianti che in realtà erano vizi.
Contestava che la riunione tra la Committente e la Direzione Lavori, con la sua presenza e del Rag.
non fosse mai avvenuta, allegando comunicazione via email inviata dall'Arch. in data Per_2 _1
30/10/2013, contenente il sunto della riunione, email alla quale seguiva risposta della Committente in cui si riservava di fare valutazioni su quanto discusso (doc. 83). Parte convenuta proseguiva sostenendo come la Committente avesse richiesto proprio in tale occasione la ripresa delle opere di completamento della facciata, come si evinceva dal verbale di cantiere del giorno 30/10/2013 (doc. 66)
– nonché dai verbali successivi - sotto la sorveglianza della D.L. Arch. _1
Contestava che, sin dal novembre 2013, la committente avesse affidato la verifica dei lavori in corso d'opera a professionisti di fiducia, gli IN. e quest'ultimo non avrebbe mai ricevuto _11 Parte_4 incarichi riferiti al cantiere in questione, quanto meno sino ad aprile 2014, mentre l'IN. e _11 l'Arch. assunsero la D.L. a seguito della revoca dell'incarico all'Arch. evidenziava _12 _1 che questi ultimi fossero tutt'altro che estranei alla gestione del cantiere, poichè responsabili già da febbraio 2014, per la loro qualità di coordinatori, o quanto meno da aprile 2014 in poi, allorquando avevano assunto la D.L.. Per quanto atteneva ai SAL, ribadiva di aver formulato, con particolare riferimento al 3° e 4° SAL
(docc. 99 e 100), delle riserve, al cui scioglimento veniva subordinato il pagamento da parte di Pt_1
pagina 8 di 21 in adempimento del proprio compito di tutela della Committente, la quale non aveva provveduto al pagamento dei SAL proprio in attesa delle verifiche suggerite dalle riserve formulate.
Aderiva alla difesa dell'arch. in merito all'inutilizzabilità dei documenti processuali e delle _1 sentenze emesse in giudizi nei quali non risultava parte. Evidenziava che avesse in appalto CP_9 solo il 20/25% dei lavori per la realizzazione dell'intera opera e come, sulla base della stessa documentazione prodotta da controparte, avesse realizzato un'opera sostanzialmente aderente CP_9 al progetto, pur presentando alcuni vizi, per la cui sistemazione sarebbero stati sufficienti circa € 170.000,00, secondo quanto emergeva dalle relazioni dei CTU e dalla sentenza prodotte dall'attrice. però, anziché chiedere l'eliminazione dei vizi, decideva di far smontare interamente la facciata, Pt_1 per farla realizzare ad un'altra impresa ed in modo diverso rispetto al progetto dell'Arch. _1 configurandosi una violazione dei principi giuridici in materia di responsabilità. Quanto ai ritardi, la difesa del ribadiva l'estraneità del ruolo del convenuto rispetto alle cause produttive degli CP_2 stessi.
In punto di responsabilità aquiliana contestava le inadempienze sollevate nei propri confronti, ribadendo i compiti che questi era chiamato a svolgere in qualità di assistente alla D.L.: liquidazione dei lavori, con conseguente controllo contabile;
relazione alla Committente su quanto avveniva in cantiere, attraverso la partecipazione alle riunioni e sopralluoghi periodici;
comunicazioni sia rispetto all'avanzamento lavori, sia rispetto alle difficoltà riscontrate;
Coordinatore per la Sicurezza. Non vi rientrava, invece, quello di organizzare i lavori e di coordinare le attività all'interno del cantiere, se non ai fini della sicurezza, unico compito di coordinamento affidatogli.
Rilevava, inoltre, come la inadempienza della D.L. non determinasse automaticamente un'analoga inadempienza del suo assistente.
Sui presunti danni, rilevava, in primis, come le proprie mansioni non potessero esser assunte come causa dei ritardi;
in secondo luogo, osservava -in punto di danno da perdita del canone di locazione- come le società e fossero parte della medesima attività imprenditoriale, in quanto Pt_3 _13 appartenenti alla famiglia Persona_7
In punto di vizi dell'opera, invece, e sulla presunta responsabilità solidale del con la CP_2
, rilevava, come per quanto atteneva ai danni cagionati da , accertati con la sentenza CP_9 CP_9
n. 2293/2018 del Tribunale di Bologna e quantificati in poco più di € 170.000,00, questi erano già stati decurtati dai corrispettivi ancora dovuti da a . Pertanto, a prescindere dall'imputabilità Pt_1 CP_9 dei danni al Geom. evidenziava come ad oggi, non avesse subito nessun danno CP_2 Pt_1 economico ulteriore, in conseguenza dei vizi accertati.
Quanto alla demolizione della facciata e al conferimento in discarica delle macerie, la convenuta richiamava le risultanze processuali prodotte da controparte, dalle quali emergeva come la demolizione fosse stata una scelta imprenditoriale di non giustificata dai vizi accertati, pertanto non Pt_1 addossabile al medesimo.
Quanto alle spese per i tecnici incaricati a partire dal gennaio 2014, avrebbe dovuto nominarli Pt_1 sin dall'avvio dell'opera, dato che dalle comunicazioni prodotte si rilevava l'assidua presenza in cantiere della la quale impartiva costantemente nuove istruzioni agli appaltatori/prestatori Per_1 d'opera, scavalcando il ruolo della D.L. e creando ulteriore confusione. Respingeva, inoltre, la richiesta risarcitoria per “pregiudizio alla sua libertà d'iniziativa imprenditoriale”, poiché non quantificata.
Quanto, infine, al presunto danno per le somme pagate a in acconto sugli stati d'avanzamento CP_9 lavori (SAL), richiamava la sentenza prodotta dall'attrice, da cui si evinceva come fossero dovuti circa
€ 1.400.000,00, a fronte della liquidazione nei primi 2 SAL di circa € 700.000,00. Quanto al 3° ed il 4° pagina 9 di 21 SAL – che ammetteva di non aver pagato – ribadiva che il mancato pagamento era motivato Pt_1 proprio dalle riserve inserite dal Geom. a tutela della Committente. CP_2
Il convenuto assumeva il carattere temerario della lite e chiedeva la conseguente condanna ex art. 96
c.p.c., con riferimento a:
- erronea qualificazione dell'“incarico” del rispetto a quello che era un mero documento CP_2 riepilogativo degli incarichi che controparte ipotizzava di affidare ed omettendo la produzione dell'incarico vero e proprio, prodotto invece dal convenuto;
- ricostruzione dell'incarico professionale del Geom. in modo difforme da quanto in realtà CP_2 concordato, tentando di assimilarlo alla D.L. ed altresì dichiarando che lo stesso svolgesse anche un ruolo di coordinamento, che in realtà non gli era mai stato affidato, se non rispetto agli adempimenti ex
D. Lgs. 81/2008;
- sul tentativo di sostenere di non essere stata informata di quanto avveniva nel cantiere, evenienza smentita dalla documentazione prodotta dalla difesa del ed avente ad oggetto le CP_2 comunicazioni effettuate in virtù del ruolo svolto;
- tentativo di distorsione degli eventi del 25.10.2013, celando la parte del documento n.4 fascicolo attoreo al fine di non far emergere l'avvenuto inoltro della comunicazione ad opera del convenuto, rispetto alla riunione del 29.10.2013, della quale negava lo svolgimento;
-infine, per la genericità delle formulazioni sui profili risarcitori.
A sua volta, il geom. chiedeva, in via riconvenzionale, il saldo del compenso concordato con CP_2 il medesimo, senza specificarne l'importo e rinviando ad una nota pro forma (doc.103), pur pretendendo l'emissione di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva.
Alla prima udienza del 9 gennaio 2020 il giudice autorizzava la chiamata in causa di , Controparte_3 compagnia assicuratrice dell'arch. _1
D)
Il giorno 15 maggio 2020 si costituiva in giudizio la terza chiamata contestando:
- in primo luogo, l'ammissibilità della domanda nei propri confronti per carenza di legittimazione passiva;
ciò in virtù del fatto che è una agenzia di sottoscrizione di rischi assicurativi, a cui CP_3 veva conferito in via esclusiva (tra gli altri), i poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di CP_6 assicurazione, di gestire le eventuali richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con i brokers, i professionisti, incaricare i periti, sottolineando comunque di non essere una compagnia di assicurazioni. Pertanto, si dichiarava non titolare diretta delle obbligazioni derivanti dal contratto in esame e in particolare della prestazione della garanzia assicurativa e del pagamento del relativo indennizzo. Alla luce di ciò, la sosteneva che nessuna richiesta di prestazione CP_3 assicurativa poteva essere avanzata nei suoi confronti sia in via diretta, che indiretta, che in via solidale.
Nel merito, la difesa di si associava alla comparsa del convenuto ed eccepiva CP_3 _1 l'impossibilità di esaminare la documentazione prodotta in formato cartaceo da poiché Pt_1 coincidente con il periodo della pandemia da COVID19. Chiedeva pertanto istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, cpc, e la fissazione, ai sensi dell'art. 294, comma 2 e 3 cpc, del termine per il deposito di una comparsa integrativa, previa fissazione di una nuova udienza per gli incombenti di cui all'art. 183 cpc. Nella memoria integrativa della comparsa di risposta, la si CP_3 allineava a quanto eccepito dalla CP_6
All'udienza del 3 settembre 2020 , in ordine alla domanda riconvenzionale operata dal Parte_1 geom. dichiarava di aver saldato tutte le fatture. La difesa dell'arch. invece, CP_2 _1 dichiarava di rinunciare agli atti nei confronti di chiedendo contestualmente Controparte_3
pagina 10 di 21 l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di La difesa del geom. si Controparte_5 CP_2 opponeva, mentre chiedeva breve termine per l'accettazione della rinuncia agli atti. Il CP_3 giudice, quindi, autorizzava la chiamata di , riservandosi alla successiva udienza ogni NT decisione in merito alla regolarità della rinuncia. All'udienza del 5 maggio 2021 il giudice estrometteva dal presente giudizio e assegnava Controparte_3 alle restanti parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
E)
Il medesimo giorno si costituiva , avendo acquisito il portafoglio di Controparte_8 [...]
, chiedendo il rigetto della domanda di manleva e garanzia proposta nei confronti di NT
dall'Arch. nonché, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento NT _1 della suddetta domanda, di statuire la condanna nei limiti dei massimali e franchigie previste dal contratto di assicurazione prodotto in atti.
eccepiva preliminarmente la decadenza dell'arch. dal diritto al riconoscimento CP_8 _1 dell'indennizzo assicurativo previsto dalla polizza di Responsabilità Civile Professionale "Dual Professioni" n. TST-01518-000-13-E. La polizza, valida dal 2 maggio 2013 al 2 maggio 2014 e soggetta a tacito rinnovo, operava in regime "claims made", garantendo la copertura per richieste di risarcimento notificate agli assicuratori entro il periodo assicurato o eventuali termini di notifica concessi.
La compagnia evidenziava che le condizioni generali di assicurazione prevedevano, a pena di decadenza, l'obbligo per l'assicurato di comunicare entro 30 giorni qualsiasi richiesta di risarcimento, e anche solo l'intenzione da parte del terzo di ritenere l'assicurato responsabile, o circostanza che potrebbe dare luogo a una richiesta risarcitoria. Nonostante i segnali di conflittualità professionale e le contestazioni sulla difformità dei lavori già evidenti nell'autunno del 2013, l'arch. notificava il _1 sinistro a solo il 3 febbraio 2014, oltre il termine previsto di 30 giorni, violando gli Controparte_3 obblighi contrattuali e comportando la decadenza dal diritto all'indennizzo, con conseguente infondatezza della domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei confronti di _1 CP_6
e .
[...] CP_8
si associava alle argomentazioni di e dell'arch. negando ogni CP_8 Controparte_3 _1 responsabilità professionale dell'architetto, poiché, al contrario di quanto sostenuto da
[...]
le comunicazioni del 25 ottobre 2013 e la successiva riunione del 29 ottobre 2013 erano Parte_1 atti tipici del direttore dei lavori e non configuravano alcuna responsabilità; inoltre, evidenziava che l'assicurazione professionale copriva solo atti colposi connessi all'attività di architetto e non violazioni di obblighi di mandato. Sul ritardo imputato all'arch. la compagnia contestava la posizione di _1 parte attrice, evidenziando che il termine di completamento rientrava nella responsabilità dell'impresa appaltatrice ( e che l'incarico del direttore dei lavori era già stato revocato prima del CP_9 presunto accumulo di ritardi. Infine, contestava la sussistenza di errori esecutivi riconducibili all'architetto, sottolineando che i suoi compiti di vigilanza e controllo erano stati svolti correttamente, come documentato dagli ordini di servizio e dalle contestazioni di inadempimenti dell'impresa; pertanto, riteneva infondata ogni accusa di responsabilità professionale e chiedeva il rigetto delle domande formulate contro il proprio assicurato per mancanza di riscontri probatori e giuridici.
Infatti, neppure offriva una completa quantificazione dei danni imputati all'architetto Parte_1
limitandosi a riferirsi al “danno da ritardo” stimato in sedici mesi per la mancata messa a _1 reddito della struttura, deducendo l'esistenza di un contratto di affitto con con canone di € Pt_3
pagina 11 di 21 50.000 mensili, senza però produrre prova della stipulazione o della risoluzione di tale contratto. Smentiva che il ritardo fosse imputabile a il quale non aveva obblighi contrattuali legati alla _1 tempistica.
Rilevava che entrambe rappresentate dalla stessa persona, avrebbero Controparte_14 potuto evitare di stipulare un contratto di affitto prima del completamento dell'opera.
Inoltre, osservava come non venissero dimostrate le spese per demolizione, smaltimento macerie, nuova direzione tecnica o completamento, né risultassero necessarie se non per arricchire indebitamente l'attrice. Anche le richieste relative ai SAL erano infondate, considerando che Pt_1 aveva già ricevuto un risarcimento da per danni analoghi. CP_9
Pertanto, le domande contro l'architetto si dimostravano infondate sia nell'an sia nel quantum e _1 eventuali condanne di o , in ipotesi, avrebbero in ogni caso dovuto rispettare i CP_6 CP_8 limiti della polizza, compresi franchigia (€ 2.500) e massimale.
All'udienza del 25 ottobre 2021 il giudice sospendeva ex art. 337 co. 2 c.p.c. il giudizio in attesa della definizione presso la Corte di Appello di Bologna del procedimento pendente tra e la Parte_1
(n. 3947/18 RG). CP_9
Con decreto del 15 maggio 2023 il giudice fissava l'udienza del 14 giugno 2023, nella quale il giudice onorario si riservava sulle richieste contenute all'interno delle memorie. Con ordinanza del 26 luglio 2023, a scioglimento della riserva precedentemente assunte, il giudice ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio incaricando l'IN. , il quale accettava l'incarico e Per_8 prestava il giuramento di rito alla successiva udienza del 20 settembre 2023. All'udienza del 16 aprile 2024 parte attrice contestava che il consulente d'ufficio non avesse calcolato i danni arrecati;
il giudice, disponeva l'acquisizione dell'ATP e rinviava a successiva udienza del 8 maggio 2024 in cui disponeva l'integrazione della consulenza.
All'udienza del 10 settembre 2024 parte attrice contestava l'integrazione dell'elaborato peritale chiedendo la rinnovazione della consulenza;
si opponevano tutte le altre parti ritenendola esaustiva. Il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10 ottobre 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Sui ruoli rivestiti dalle parti
Preliminarmente, è necessario chiarire il ruolo specifico di ciascun soggetto coinvolto nel progetto di ampliamento della residenza sanitaria polivalente – via Zena 117, Pianoro, per Parte_5 comprendere meglio le dinamiche e le responsabilità relative alla vicenda oggetto del giudizio.
in quanto committente dei lavori, aveva la responsabilità principale di finanziare il Parte_1 progetto e di selezionare i professionisti e le imprese coinvolte nell'opera. Tuttavia, oltre a questo ruolo di committenza, aveva anche il compito di supervisionare l'andamento generale del progetto, pur Pt_1 non essendo direttamente coinvolta nella progettazione o nell'esecuzione delle opere.
La supervisione era in capo alla signora legale rappresentante della società, in virtù del Persona_6 art. 90 d.lgs 81/2008, che qualifica espressamente il committente come responsabile dei lavori, il quale assume un ruolo centrale nella gestione della sicurezza, con ampie responsabilità che vanno dalla pianificazione e organizzazione delle fasi lavorative alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese coinvolte, garantendo il rispetto delle normative attraverso designazioni, controlli e pagina 12 di 21 comunicazioni obbligatorie. Il compito di supervisione includeva l'assicurarsi che il progetto fosse eseguito secondo quanto concordato, che venissero rispettati i tempi e i costi previsti e le normative.
Tuttavia, tale supervisione non significava che avesse un controllo diretto sulle scelte tecniche o Pt_1 sulle decisioni esecutive che spettavano ai professionisti incaricati (come l'architetto, il progettista esecutivo e l'impresa appaltatrice).
Pertanto, aveva un ruolo di supervisione più generale, non potendo ingerirsi direttamente nella Pt_1 gestione del cantiere o nelle questioni tecniche e progettuali quotidiane, che rientravano invece nelle competenze di altre figure professionali, come la (che si occupava della progettazione esecutiva CP_9
e dell'esecuzione dei lavori) e l'architetto (responsabile della progettazione architettonica e della _1 supervisione del progetto in ambito architettonico).
A sua volta, era l'impresa incaricata della progettazione esecutiva e del coordinamento _15 tecnico, aveva il compito di realizzare materialmente il progetto architettonico definitivo, curando la fase esecutiva e dettagliata del progetto;
attraverso il progetto esecutivo, traduceva le indicazioni generali fornite dal progettista (l'architetto , adattandole alla realtà del cantiere e a _1 quanto previsto dalle normative tecniche.
È opportuno chiarire che gli incarichi per cui è causa devono essere considerati come incarichi professionali distinti in termini di responsabilità.
I compiti del geometra come indicato nella proposta iniziale del 2010 e successivamente CP_2 modificata nel 2012 (doc. 2 convenuta), comprendevano principalmente l'assistenza tecnica nelle fasi di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori. Tra le attività figuravano: supporto alle gare d'appalto, supervisione in cantiere, verifica delle liquidazioni, partecipazione alle riunioni di cantiere e relazioni sull'avanzamento dei lavori. Successivamente, si aggiunsero la redazione del computo metrico, del capitolato d'appalto e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, escludendo il ruolo di Responsabile dei lavori.
Il geometra, il cui ruolo era principalmente di responsabile della sicurezza, aveva il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinare gli aspetti tecnici legati alla stessa. Oltre a supervisionare le pratiche burocratiche, il geometra era anche tenuto a verificare che la realizzazione dell'opera fosse conforme alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Tuttavia, non si occupava direttamente della progettazione architettonica o delle scelte stilistiche, ma solo della gestione e supervisione tecnica in cantiere. Non aveva un potere decisionale sulle modifiche progettuali, né sulle operazioni legate alla realizzazione delle opere.
L'architetto invece, ha svolto il ruolo di progettista architettonico e supervisore tecnico, seppur _1 in un contesto limitato e circoscritto a determinate aree del progetto;
il suo compito era di sviluppare e supervisionare la parte progettuale, in particolare per quanto riguardava gli aspetti architettonici ed estetici elaborati dalla aveva, inoltre, la responsabilità di fornire consulenza sul design, curando CP_9 la qualità estetica e funzionale degli spazi progettati e rispondendo in tal senso alle esigenze della committente.
Si evidenzia che non risulta esser mai stato sottoscritto un vero e proprio disciplinare di incarico, in cui siano stati definiti i rapporti prestazionali e le relative modalità; risulta prodotto soltanto il riepilogo delle attività svolte da ciascun professionista (doc. 1 doc. 3 datato 13 settembre 2012 e _1 Pt_1 sottoscritto da Committente e professionisti vari in cui sono state definite le prestazioni da espletare. Sulla scorta di tale documento si evince che all'arch. siano state attribuite, oltre alle prestazioni _1 urbanistiche, alla progettazione esecutiva architettonica ed alla direzione generale dei lavori, anche la funzione di assistenza ai collaudi e di 'coordinamento' tra i vari professionisti coinvolti pure in fase di pagina 13 di 21 esecuzione dei lavori;
tale coordinamento si ritiene possa essere ricompreso già nel termine di 'direzione generale' dei lavori. In altre parole, i professionisti specialisti incaricati (ad esempio strutturista, impiantista, etc.) rispondevano in via esclusiva di eventuali errori professionali da loro commessi nella prestazione specialistica, mentre il coordinatore/direttore generale dei lavori rispondeva del mancato coordinamento tra la sua prestazione e quella degli specialisti, finalizzato a garantire la congruità tra progetto architettonico e progettazioni specialistiche.
In sintesi, i ruoli di ciascuno erano ben distinti: in qualità di Responsabile dei Lavori, Pt_1 supervisionava il cantiere e il rispetto delle tempistiche e normative, curava la parte _15 esecutiva e tecnica del progetto, il geometra si occupava degli aspetti legati alla sicurezza e alla documentazione, mentre l'architetto supervisionava la parte progettuale architettonica e aveva il _1 compito di direttore generale dei lavori;
a sua volta l'IN. doveva curare la parte strutturale dei Per_9 progetti. In questo contesto, l'architetto era responsabile come D.L. dei problemi tecnici o _1 esecutivi emersi durante l'attuazione del progetto, unitamente alle imprese coinvolte.
Come affermato anche dal CTU, IN. , il progetto di ampliamento della struttura aveva adottato, Per_8 in accordo con la committenza, una soluzione architettonica molto prestigiosa e ardita, che avrebbe richiesto maggiori costi costruttivi rispetto ad una soluzione tradizionale, alcune penalizzazioni nell'uso degli spazi interni e la necessità di una complessa progettazione tecnica della facciata da parte di una ditta specializzata, . CP_9
Si riporta l'osservazione dell'ing. CTU nella causa di merito n.17123/2014 RG tra e Per_3 Pt_1
: “per interventi di una certa consistenza e complessità, come quello oggetto della perizia – CP_9 rectius l'opera di ampliamento della struttura sanitaria – non si dovrebbe prescindere dall'approntamento del progetto multidisciplinare integrato e di un organo preposto alla gestione della commessa… non si può non notare che nel presente caso tali concetti sono clamorosamente sfuggiti: il progetto multidisciplinare integrato è sfuggito – almeno per quanto riguarda le opere di facciata – tanto al progettista quanto al committente, ed il concetto di gestione, coordinamento e controllo sia della fase progettuale che di quella esecutiva sia sfuggita alla committente”.
Dalle considerazioni riportate emerge chiaramente come vi sia stata una mala gestio da parte della committenza, che ha valuto adottare scelte architettoniche prestigiose e complesse senza predisporre un'adeguata gestione del progetto e del coordinamento multidisciplinare, necessario per un intervento di tale portata. La committenza, nonostante le sue responsabilità nella definizione delle linee guida e nella supervisione generale, sembra voler ora addossare le conseguenze delle proprie carenze organizzative e decisionali sugli altri professionisti coinvolti, ignorando il proprio ruolo determinante nell'origine delle difficoltà riscontrate.
D'altronde, la stessa relazione tecnica dell'IN. ha evidenziato che “l'opera realizzata da Per_3
di cui preme sottolineare l'estrema complessità realizzativa, risulta in generale eseguita a CP_9 regola d'arte”, riscontrando solo un minimo inadempimento, confermando così che le principali doglianze derivano dalle carenze organizzative e decisionali della committenza.
Ciò detto, si evidenzia che la scrivente condivide integralmente le conclusioni raggiunte dall'IN.
confermate anche dall'IN. (su cui infra), i quali hanno svolto il proprio incarico con Per_3 Per_8 professionalità e rigore, adottando un approccio razionale e metodico nel pieno contraddittorio delle parti. Le valutazioni effettuate si basano su criteri tecnici precisi e consolidati, ampiamente motivati e pienamente coerenti con la documentazione acquisita e con gli elementi emersi nel corso del procedimento. Tale impostazione, caratterizzata da trasparenza e chiarezza espositiva, rende le conclusioni del CTU meritevoli di condivisione, come verrà illustrato ulteriormente.
pagina 14 di 21 Sulla denuncia del 25 ottobre 2013
Nessuna responsabilità può essere attribuita all'arch. e al geom. sulla denunzia dei _1 CP_2 vizi/difformità della facciata comunicata all'appaltatrice, del 25 ottobre 2013 (doc. 2 difesa . _1
Parte attrice sostiene strenuamente che fosse responsabilità dei due professionisti il coordinamento di tutti gli appalti che la committenza aveva concluso per l'ampliamento della struttura, come Pt_1 previsto dalle norme codicistiche sull'appalto.
Brevemente, il contratto di appalto (art.1655 c.c.) è definito come l'accordo mediante il quale una parte
(l'appaltatore) si obbliga, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a compiere un'opera o un servizio a favore di un'altra parte (il committente), dietro un corrispettivo in denaro. L'appaltatrice ( aveva assunto l'obbligo di eseguire la realizzazione della facciata CP_9 secondo il progetto concordato e assumendosi i rischi organizzativi e operativi, mentre la committente aveva l'obbligo di fornire indicazioni chiare e tempestive per l'esecuzione dei lavori.
La committente, ai sensi dell'art. 1662 c.c., ha il diritto di controllare lo stato dei lavori e di verificarne la conformità al contratto, ma senza intralciare il regolare svolgimento delle attività.
La committente ha esercitato il suo diritto di intervento mediante la direzione lavori (architetto , _1 contestando le difformità rilevate. Tuttavia, la modifica delle decisioni già prese durante la riunione del 30 ottobre 2013 ha introdotto elementi di incertezza e ritardi nella prosecuzione dell'opera.
Infatti, ai sensi dell'art. 1664 c.c., se durante l'esecuzione dei lavori emergono difficoltà impreviste o variazioni necessarie, l'appaltatore ha diritto a un equo compenso per eventuali maggiori oneri, purché tali modifiche siano approvate dal committente. La realizzazione della facciata aveva subito varianti rispetto al progetto originario.
Pertanto, l'operato dell'architetto deve ritenersi pienamente legittimo e conforme agli obblighi _1 derivanti dal ruolo di direttore dei lavori, nonché alle disposizioni codicistiche in materia di appalto ed in particolare l'art. 1659 c.c. Infatti, di fronte alle difformità riscontrate nella realizzazione della facciata rispetto al progetto approvato, l'architetto ha correttamente adempiuto al proprio dovere di vigilanza e denuncia, comunicando tempestivamente alla committente e all'appaltatrice la necessità di un consenso scritto per proseguire i lavori. Tale richiesta non solo era finalizzata a garantire la conformità del progetto e la tutela degli interessi della committente, ma aveva anche lo scopo di evitare l'insorgere di responsabilità a suo carico, in linea con l'art. 1667 c.c., che impone alla committenza (e, per estensione, ai professionisti incaricati) di segnalare tempestivamente eventuali difformità o vizi.
agendo in conformità a tali obblighi, ha inviato una comunicazione formale sia alla _1 committente sia all'appaltatrice, non solo per segnalare le difformità, ma anche per tutelarsi da eventuali responsabilità derivanti dall'esecuzione di lavori non conformi al progetto approvato. La richiesta di consenso scritto al proseguimento dei lavori era, dunque, una misura necessaria e prudente, non una violazione dei doveri del mandatario ex art. 1710 c.c..
Inoltre, l'art. 1664 c.c. stabilisce che le modifiche al progetto richiedano l'espresso consenso del committente e il ha agito esattamente in tal senso, richiedendo un'autorizzazione formale per _1 proseguire l'opera. La sospensione dei lavori e le ulteriori comunicazioni dimostrano come il direttore dei lavori abbia operato con diligenza e trasparenza, rispettando il proprio ruolo e prevenendo potenziali contestazioni future. Dunque, non solo l'architetto non può essere ritenuto responsabile per le difformità riscontrate, ma appare evidente che la loro gestione ricade primariamente sulla committente, la quale ha assunto decisioni tardive e incoerenti che hanno inciso negativamente sull'esecuzione dei lavori.
pagina 15 di 21 Questo anche alla luce del fatto che dall'indagine peritale svolta nel presente giudizio “non è possibile, per quanto in atti, ricostruire la esatta tempistica di consegna da parte di a per la CP_9 _1 doverosa approvazione dei disegni di progetto esecutivo di dettaglio della facciata contrattualmente previsto a carico della ”, non potendo quindi ricadere sull'Architetto la relativa responsabilità. CP_9 Ancora, il “C.T.U. ritiene che, per quanto potuto evincere dalla documentazione in atti e/o potuta consultare, non sia emersa oggettivazione della lamentata mancata tempestiva denuncia dei vizi/deturpazione della facciata”
A proposito di tale questione si richiama ancora la relazione tecnica la quale a pag. 52 afferma: Per quanto riguarda poi la posizione di circa l'accettazione o meno della facciata definita Pt_1 'deturpante' nella sua comunicazione alla (sola) , posizione che la si era CP_9 Pt_1 Pt_6 riservata di comunicare a entro due giorni dal 30/10/2013, e di cui non si è trovato Persona_10 cenno in atti, si è dell'opinione che il consenso a procedere sia stato poi fornito, se non altro per fatti concludenti, tra cui la comunicazione del 6/12/2013. Pt_1
Il mancato raggiungimento della prova da parte dell'attrice impedisce di qualificare come fondata la pretesa di addossare al D.L. di essersi reso tardivamente conto delle difformità di quanto realizzato rispetto al progetto adottato. In assenza di elementi oggettivi e documentali che possano suffragare tali affermazioni, viene meno uno dei presupposti essenziali per accertare eventuali responsabilità.
L'onere della prova in questo caso risulta non assolto, sia in relazione alla ricostruzione della tempistica di consegna dei progetti da parte di (che impedisce di individuare un addebito certo CP_9 nei confronti di , sia in relazione alla tempestiva denuncia dei vizi o della deturpazione della _1 facciata.
Al contrario, dal giudicato esterno formatosi nel giudizio ordinario tra la committente e l'appaltatore emerge che non sia stato riconosciuto alcun ritardo da parte della seconda nei confronti della prima tenuto conto che la denuncia dei difetti non può certo rappresentare una causa dei ritardi.
Parimenti può dirsi per il Geometra il quale ha diligentemente inoltrato alla committente le CP_2 contestazioni del D.L. (doc. 8 geom. . CP_2
Sulla Responsabilità dell'Arch. _1
Preliminarmente si individuano con precisione le fonti di responsabilità riconducibili all'architetto analizzando nel dettaglio i lavori da lui eseguiti, la loro conformità rispetto agli obblighi _1 contrattuali assunti e alle norme tecniche di settore applicabili. Sostanzialmente le inadempienze che il C.T.U. ha riconosciuto all'arch. sono due: _1
1) Eccessiva pendenza della rampa di collegamento tra gli edifici.
1. Sulla progettazione non a norma dei collegamenti tra struttura esistente ed ampliamento (passaggio con rampa di raccordo, punto 6.2.2.1. della relazione): “il C.T.U. ritiene che la rampa di cui trattasi dovesse essere prevista progettualmente, e poi eseguita, con una pendenza massima del 8%, come da normativa del D.M 236/1989 (…) Effettuando una misura in scale, quindi non estremamente precisa, si ricava che la lunghezza in pianta della rampa risulta pari a circa 4,05 metri, da cui si ricava una pendenza della rampa pari a 0,40/4,05 = 9.9% circa, quindi eccedente il valore massimo cogente di norma, anche al netto di una qualche imprecisione della misura in scala” (il massimo consentito è l'8%).
Scrive ancora il CTU: “D'altra parte, in occasione del suddetto sopralluogo si e provveduto a misurare strumentalmente il dislivello tra i due fabbricati in corrispondenza del corridoio di collegamento
pagina 16 di 21 (dislivello non mutato rispetto a quanto originariamente realizzato), riscontrando che lo stesso e pari non a 0,40 metri, ma e pari a 0,46 metri, per cui la lunghezza della rampa, per risultare conforme alla normativa, avrebbe dovuto essere pari ad almeno 4,6 / 0,08 = 5,75 metri. In conclusione, il sottoscritto
C.T.U. ritiene ragionevolmente probabile la sussistenza di una mancata diligenza professionale da parte dell'arch. nella sua qualità di progettista e/o direttore lavori architettonico e generale. _1
Ai fini della valutazione del danno si evidenzia che in occasione del sopralluogo di C.T.U. del 8/2/2024 il CT di Parte Attrice, ing. , ha riferito che la rampa progettata dall'arch. non era stata _11 _1 ancora realizzata (con riferimento alla data di risoluzione dell'incarico di direttore dei lavori).”
Va evidenziato che lo stato dei luoghi attuale, rilevato alla data dell'8 febbraio 2024, risulta modificato rispetto all'originaria progettazione;
di conseguenza, non è stato possibile accertare con precisione quale fosse la lunghezza della rampa originariamente prevista. Inoltre, risulta che la rampa progettata dall'architetto non era stata ancora realizzata al momento della revoca del suo incarico. _1
Ciò non toglie che, nonostante siano emerse responsabilità dirette a carico dell'architetto in _1 relazione alle difformità o problematiche rilevate nello stato attuale dei luoghi, abbia subito un Pt_1 pregiudizio economico “derivante alla necessità di riverificare e riprogettare la suddetta rampa”. Tale pregiudizio è riconducibile alla necessità di procedere con una riprogettazione della rampa, che ha comportato un costo che il Consulente ritiene di quantificare forfettariamente in 900,00 euro, oltre accessori di legge (pag. 85 relaz.).
2) Mancanza (parziale) accessibilità per disabili a n. 3 camere di degenza a due letti (punto 6.2.3 della relazione): Sulla base del sopralluogo effettuato in data 8 febbraio 2024, “la camera “3” doppia, con la presenza delle sporgenze dei pilastri del progetto non sarebbe conforme alla normativa per _1 insufficiente lunghezza (profondità) della camera in corrispondenza del pilastro di progetto.” Il consulente evidenzia che la camera n.“3” a due letti oggetto del rilievo metrico, qualora non fosse stato eliminato il pilatro del progetto non sarebbe conforme alla normativa per l'accessibilità di cui _1 al D.M. 236/1989, mentre lo sarebbe se la suddetta camera fosse utilizzata come camera ad un solo letto. A differenza, invece della camera singola che, anche qualora non fosse stato eliminato il pilastro del progetto sarebbe stata conforme alla normativa sull'accessibilità. _1
“Dalle verifiche effettuate è emerso che tre delle quattro camere di degenza a due letti al piano secondo sono risultate – secondo le previsioni del progetto arch. - non accessibili ai disabili, e _1 quindi devono essere 'declassate' a camere ad un solo letto. Dalle verifiche effettuate è emerso altresì che le medesime tre camere a due letti, a seguito della eliminazione dei pilastri posti tra le due finestre realizzate secondo il progetto a rimedio ing. , risultano accessibili ai disabili (per camere a _11 due letti).”
Appurato ciò, il consulente, non avendo trovato nella documentazione allegata dall'attrice una quantificazione puntuale dei danni da questa lamentati, ha ritenuto di valutare il pregiudizio economico
“mediante utilizzo di prezziari, in mancanza di prezzi unitari all'interno delle fatture prodotte in atti e considerando che, per quanto in atti, l'opera risulterebbe eseguita a seguito delle modifiche dei pilastri di cui sopra”.
Il pregiudizio economico subito da per l'eliminazione di n. 3 pilastri nelle tre camere doppie non Pt_1 accessibili è stato quantificato in € 17.300,00 oltre accessori di legge, corrispondente ai costi delle attività necessarie alla modifica dei pilastri e relativa progettazione dell'intervento e, in particolare:
1. Quota di 3/14 (n.3 pilastri su n.148 pilastri oggetto di intervento) delle spese di cui ai punti a) e b) che precedono relativi al doc.36 in atti di Parte Attrice per complessivi € 10.800,00 oltre IVA (€
pagina 17 di 21 46.980,00 + € 3.300,00 = € 50.280,00 / 14 x 3 = € 10.774,28 arrotondato in € 10.800,00);
2. Maggior onere per opere di cartongesso e protezione pilastri REI mediante realizzazione di partizioni antincendio costituite da tre lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/mc, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio (Rif. Prezziario RER 2015 art. A09053b €/mq 119,64 oltre IVA) per una superficie di circa 8,00 mq/cad zona intervento. Così per un costo complessivo per n.3 pilastri pari ad € 3.300,00 oltre IVA (mq 8,00 x €/mq 119,64 = 957,12 x n.3 pilastri = € 2.871,36 + 15% imprevisti e vari = € 3.302,06 arrotondato a € 3.300,00);
3. Maggiori oneri tecnici di riprogettazione e DL per opere di cui ai punti che precedono calcolati con riferimento al calcolo dei compensi di cui al D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 per complessivi € 3.200,00 oltre accessori di Legge.
Nessun danno da ritardo può essere riconosciuto da parte attrice, mancandone i relativi riscontri, come illustrato dal CTU: La richiesta di danni per il ritardo, attribuito alla necessità di riprogettare gli interventi e rimediare a presunti errori progettuali dell'Arch. e del Geom. non _1 CP_2 risulta chiaramente determinata. Nella seconda memoria dell'attrice (pag. 30) si menziona genericamente la necessità di stabilire il “ritardo temporale” senza fornire dati utili o quantificazioni specifiche. Inoltre, le opere in questione sono state ripristinate nell'ambito di un intervento più ampio che comprendeva la riprogettazione e il rifacimento complessivo della facciata e dell'ampliamento, su richiesta del committente, il quale avendo richiesto numerose varianti potrebbe aver contribuito al verificarsi dei ritardi.
Sulla responsabilità del geom. CP_2
Nessuna responsabilità può essere attribuita al geom. ne consegue che nessun pregiudizio CP_2 economico può dirsi arrecato dallo stesso e subito dalla committente per le seguenti ragioni.
Le contestazioni rivolte al geometra erano sostanzialmente due: CP_2
1. Aver contribuito a carpire dalla committenza un consenso scritto autorizzativo delle variazioni e difformità dei lavori rispetto al progetto. Sul punto il consulente condivide le stesse considerazioni del CTU IN. in particolare, la committenza in data 6 dicembre 2013, invitava a procedere con a Per_3 massima celerità nell'esecuzione dei lavori affidati. “Detto invito, a parere dello scrivente C.T.U., conferma – come affermato dall'IN. la volontà di prosecuzione dell'appalto anche della Per_3 facciata, nonostante la stessa fosse stata definita 'deturpante' dall'arch. nella sua nota del _1
25/10/2013”.
2. Il mancato coordinamento delle imprese operanti in cantiere.
Dalla lettura dei verbali delle riunioni di cantiere emergono responsabilità e ritardi da parte delle imprese anche – ma non solo - a causa di ritardate definizioni dei lavori da parte dei professionisti impiantistici incaricati, queste causate in parte – secondo gli stessi professionisti – da decisioni di variazioni apportate direttamente in cantiere dalla Committenza. Tali modifiche, introdotte senza una preventiva e adeguata analisi progettuale, hanno generato senza dubbio un effetto a catena, ritardando l'esecuzione delle opere e influendo negativamente sulla coordinazione tra le diverse figure professionali coinvolte nel progetto, ma non sull'operato del geom.
come dallo stesso evidenziato ripetutamente alla committenza, in pendenza di incarico sulla CP_2 scorta di quelli che erano i compiti oggetto del contratto sottoscritto.
Il consulente, infatti, ha ritenuto che non sussista alcun responsabilità nei confronti del geom.
pagina 18 di 21 “vice” del direttore dei lavori, né alcun pregiudizio economico. CP_2
3. Danni da mancata locazione
La difesa di parte attrice pretende altresì di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del canone mensile di locazione di euro cinquantamila/00 per un anno a causa del ritardo nel completamento dell'appalto; assume altresì di dover rifondere al conduttore il pregiudizio per Parte_3 il mancato sfruttamento dei locali ampliati. La pretesa non è fondata e non merita accoglimento.
Il mancato guadagno lamentato non sussiste, in quanto il contratto di locazione è stato sottoscritto in data 1° settembre 2014 (e registrato il 1°ottobre 2014), allorquando i professionisti in causa erano già da mesi sollevati dai propri incarichi, con la conseguenza che non può farsi cadere sui predetti la mancata consegna dell'immobile al conduttore, che interverrà solo l'anno dopo, tenuto conto che l'inaugurazione è avvenuta in data 15 novembre 2015.
Si osserva inoltre che, sebbene e siano formalmente dotate di distinta soggettività Pt_1 Parte_3 giuridica, entrambe le società fanno capo alla famiglia e che riveste in Persona_7 Persona_1 Part entrambe la qualifica di legale rappresentante (ed è socia di maggioranza di possedendo un terzo delle quote e l'usufrutto di un altro terzo, come confermato dalle visure camerali allegate dal geom.
– doc. 101 e 102). Di fatto, le due società costituiscono un'articolazione della medesima CP_2 attività imprenditoriale, circostanza che incide direttamente sulla fondatezza della pretesa di mancato guadagno, non potendo il conduttore ignorare le condizioni del cantiere (a tal fine vedasi gran parte della corrispondenza inviata anche alla medesima per conoscenza).
Inoltre, visto l'art. 1227 c.c. il creditore – rectius in qualità di committenza e responsabile dei Pt_1 lavori - che abbia contribuito al verificarsi del danno non può pretendere un risarcimento integrale. Nel caso in esame, essendo la gestione delle due società riconducibile a un unico soggetto (la signora legale rappresentante e socia di maggioranza), si deve escludere la possibilità di lamentare un Per_1 mancato guadagno come effetto esclusivo del comportamento altrui.
In conclusione, va riconosciuto a parte attrice e a carico dell'arch. il risarcimento del danno _1 come sopra determinato in € 18.200,00, oltre accessori di legge;
detto importo è stato calcolato all'attualità da parte del CTU per cui non spetta la rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. a far data dalla domanda.
Sulla domanda di Manleva proposta dall'Arch. verso _1 CP_6
L'eccezione di decadenza sollevata dalla compagnia ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali del contratto, la quale impone l'obbligo dell'assicurato di comunicare all'assicuratore, tramite l'intermediario, per iscritto entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui l'assicurato è venuto a conoscenza di richieste di risarcimento, o anche solo qualsiasi intenzione di ritenerlo responsabile di un atto illecito o di qualsiasi circostanza che possa ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento, è inammissibile in quanto formulata nella comparsa di risposta depositata telematicamente in data 5.5.2021, il giorno prima dell'udienza fissata per il giorno 6.5.2021 a seguito di autorizzazione alla chiamata in causa richiesta dall'Arch. _1
Non vi è dubbio che la decadenza costituisca un'eccezione in senso stretto soggetta al rigore dell'art.167 comma secondo c.c.
La domanda di manleva va quindi accolta, con condanna dell'assicurazione a tenere indenne il professionista, tenuto conto della franchigia contrattuale.
Sulla domanda riconvenzionale del Geom. CP_2 pagina 19 di 21 La questione si inscrive all'interno di una cornice fattuale da ritenersi pacifica poiché non oggetto di specifica contestazione tra le parti. E' incontroverso - oltre che documentato - che:
a) il 4 settembre 2012 il Geom. ha definito insieme alla rappresentante legale di la CP_2 Pt_1 proposta tecnico-economico relativa alla propria prestazione professionale nell'ambito l'intervento di ampliamento della residenza sanitaria Parte_5
b) Il compenso pattuito per la propria attività ammontava ad €110.000,00, oltre accessori di legge;
c) è stata pagata solo una parte di quanto pattuito, dimostrato dalle fatture saldate per un totale di
€55.200; ne consegue che il credito residuo del convenuto ammonta ad € 69.530,24 lordi di cui
€54.800,00 per compensi, oltre 4% Cassa Geometri ed Iva;
La domanda del geom. è fondata, mentre va respinta l'eccezione di prescrizione presuntiva CP_2 avanzata dall'attrice ai sensi dell'art. 2956 c.c.
Alla luce delle disposizioni normative di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c., e del consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, è corretto ritenere che l'eccezione di prescrizione del diritto azionato in via riconvenzionale doveva essere sollevata da al più Parte_1 tardi nella prima udienza di trattazione, essendo questa una preclusione posta a garanzia della certezza del "thema decidendum" e della concentrazione processuale, ovvero nella prima memoria ex art 183 co.
6 c.p.c. con la conseguenza che l'eccezione sollevata per la prima volta nell'udienza del 3 settembre
2020 risulta tardiva e quindi inammissibile.
Sul tema del termine prescrizionale applicabile in materia di incarico professionale, è fondata la tesi secondo cui, in presenza di un accordo scritto, come quello richiamato dal Geom. il termine CP_2 di prescrizione non può essere quello breve presuntivo di tre anni previsto dall'art. 2956 c.c., ma quello ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Tale conclusione è coerente con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la quale esclude l'applicabilità delle prescrizioni presuntive nei casi in cui il credito trovi origine in un rapporto formalizzato per iscritto, essendo tali prescrizioni concepite per rapporti svolti senza formalità e nei quali il pagamento avviene abitualmente senza dilazioni o quietanze scritte.
Nel caso di specie, il compenso del Geom. è chiaramente disciplinato da un documento CP_2 sottoscritto nel settembre 2012 dalla legale rappresentante di , documento che, Parte_1 in mancanza di contestazioni tempestive da parte attrice, deve ritenersi rappresentare pienamente l'accordo tra le parti. Di conseguenza, il termine prescrizionale è quello ordinario di dieci anni e il diritto al pagamento del saldo richiesto con la nota pro forma del 12 maggio 2014 risulta ancora esercitabile.
In ogni caso, sulla base dei principi che governano l'onere probatorio, il debitore (in questo caso, Pt_1 che aveva assunto l'impegno contrattuale) ha l'onere di dimostrare di aver pagato ed allegare la prova del pagamento ai sensi dell'art. 1199 c,c,.
Non essendo il debitore – rectius - riuscito a provare il pagamento, il geometra ha diritto a Pt_1 pretendere il compenso concordato.
va pertanto condannata al pagamento di € 54.800,00 oltre accessori come per legge;
Parte_1 su tale importo vanno calcolati gli interessi dalla domanda al saldo ex art.1284 comma 4 c.c.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno addossate come segue: il convenuto in quanto soccombente in misura prevalente, deve rimborsare le spese di lite a _1 pagina 20 di 21 parte attrice come liquidate in dispositivo sulla base del danno accertato (€ 18.200); il convenuto risultando del tutto vittorioso, ha diritto alle spese da parte dell'attrice sulla CP_2 base della domanda risarcitoria, che viene rigettata e che aveva un valore indeterminato;
a ciò va sommata la domanda riconvenzionale;
il compenso va quindi liquidato sommando l'importo del danno accertato (anche se a carico del D.L.) e del residuo dovuto (18.200+54.800=73.000)
Le spese dell'arch. vanno poste a carico della compagnia assicuratrice e liquidate sull'importo _1 della condanna subita.
Si applicano i valori medi della tabella n.2 del D.M. 147/2022 per tutte le fasi del giudizio.
A parte attrice spetta anche il rimborso delle anticipazioni sostenute, da porsi a carico del convenuto e determinate in € 545,00 come da nota spese prodotta, mentre non può accogliersi la richiesta _1 di pagamento del CT IN. , in quanto non risulta prodotta alcuna fattura;
al convenuto _11 spetta anche il rimborso del contributo unificato corrisposto per la domanda riconvenzionale. CP_2
Le spese di CTU, liquidate con decreto in data odierna, vanno poste a carico del convenuto con _1 obbligo di manleva da parte della compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara tenuto e condanna a versare a parte attrice l'importo di € 18.200,00, oltre IVA _1 se dovuta ed oltre gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. a far data dalla domanda.
Dichiara tenuta e condanna a tenere indenne l'assicurato da quanto sarà tenuto a Controparte_8 versare a parte attrice;
Condanna al pagamento in favore del Geom. l'importo di € 54.800,00 oltre Parte_1 CP_2 accessori come per legge ed oltre gli interessi dalla domanda al saldo ex art.1284 comma 4 c.c.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € _1
545,00 per anticipazioni, € 5.077,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Geom. che si Parte_1 CP_2 liquidano in € 518,00 per anticipazioni, € 14.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
Condanna a tenere indenne l'assicurato da quanto sarà tenuto a versare a parte Controparte_8 attrice anche a titolo di spese di lite e a rimborsare le spese di lite dell'assicurato, liquidate in €
5.077,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, oltre ad € 3740,80 quale rimborso del CT;
Pone definitivamente a carico della compagnia assicuratrice le spese di CTU, liquidate come da decreto in data odierna.
Bologna, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15472/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORTESI RITA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in STRADA MAGGIORE 29 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. CORTESI RITA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICERONE EMILIO, _1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA ROOSEVELT 4 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
CICERONE EMILIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLINI Controparte_2 C.F._2
MONICA, elettivamente domiciliato in VIA FUCINI 12 40033 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. BARTOLINI MONICA
CONVENUTI
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDI Controparte_3 P.IVA_2
GIANCARLO e dell'avv. CASALI VITTORIO ( ) VIA LODERINGO DEGLI C.F._3 ANDALO', 5/2 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA MANARA N.1 20100 MILANO presso il difensore avv. LOMBARDI GIANCARLO
(P.I. rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDI Controparte_4 P.IVA_3
GIANCARLO e dell'avv. CASALI VITTORIO ( ) MERO DOMCILIATARIO - C.F._3 VIA L. DEGLI ANDALO' 5/2 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in C/O V. CASALI VIA L. DEGLI ANDALO', 5/2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. LOMBARDI GIANCARLO
ER CHIAMATO
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Per Parte_1
A) dichiarare civilmente responsabili nei confronti della società attrice, sia contrattualmente, per violazione degli impegni contrattuali assunti, sia extracontrattualmente, per colpa grave da negligenza, entrambi i convenuti in solido;
e in particolare: 1) l'arch. nella sua ammessa duplice qualità: di progettista architettonico (preliminare, _1 attuativo, definitivo, ed esecutivo) del corpo di ampliamento di un fabbricato, ad uso sanitario polivalente ed ospedale privato, sito in Comune di Pianoro (BO) alla Via Zena n. 117, - di proprietà
-, nonché di incaricato della direzione generale dei lavori progettati. Parte_1
2) il geometra nella sua qualità di coadiutore del direttore generale dei lavori arch. Controparte_2
_1
B) conseguentemente: dichiarare tenuti e condannare, entrambi i convenuti, per quanto di rispettiva responsabilità, al risarcimento di tutti i danni, emergenti e lucro cessanti, patrimoniali ed extrapatrimoniali, subiti dall'attrice e committente in conseguenza dei Parte_1 comportamenti di cui sub A);
C) liquidare detti danni, secondo le risultanze processuali d'istruzione, in quella somma che comunque risulterà di giustizia con gli interessi commerciali a far tempo dalla data della domanda;
D) porre a carico dei convenuti, in base alle rispettive responsabilità, ed a favore dell'attrice
[...]
le spese tutte borsuali ed i compensi professionali di causa, da liquidarsi in base al Parte_1 valore della causa risultante dalla misura di accoglimento della domanda.
Per _1
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: dichiarare improcedibile e/o inammissibile qualsivoglia domanda rivolta nei riguardi dell'architetto in virtù della decadenza e della prescrizione _1 maturata ex art. 2226 co. 2 c.c. con riferimento all'azione contrattuale, nonchè prescrizione del diritto ex art. 2947 c.c. con riferimento all'azione extracontrattuale;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere qualsivoglia domanda di parte attrice nei confronti dell'architetto sia sotto il profilo contrattuale che extracontrattuale in quanto totalmente _1 infondata per tutti i motivi di cui in narrativa dichiarando di non accettare il contraddittorio con riferimento ai procedimenti nei quali il convenuto non ha partecipato per mancata chiamata in causa;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui l'architetto fosse ritenuto responsabile a _1 qualsivoglia titolo nella presente causa e condannato al risarcimento di qualsivoglia danno in favore di parte attrice, condannare la compagnia assicuratrice (ora Controparte_5 [...]
e/o in qualità di cessionaria del portafoglio di quest'ultima, la società NT
, con la Rappresentanza Generale in a Milano via Della Controparte_7 CP_3
Posta n. 7, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore a manlevare integralmente e tenere indenne l'architetto delle somme che fosse obbligato a risarcire;
il tutto con vittoria di _1 spese, diritti e onorari
Per Controparte_2
- rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi dedotti nei precedenti atti difensivi;
- condannare altresì l'attrice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni subiti dal convenuto per la temerarietà della lite, da liquidarsi in via equitativa;
- condannare l'attrice alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come per legge;
pagina 2 di 21 IN VIA RICONVENZIONALE: Accertare che il Geom. vanta un credito verso CP_2 [...] quale corrispettivo non saldato relativo all'incarico professionale sottoscritto Parte_1 in data 04/09/2012, nella misura che verrà accertata in corso di causa;
- Condannare conseguentemente parte attrice al pagamento della suddetta somma, oltre interessi ex D.
Lgs. 231/2002. Vinte le spese di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
PER : Controparte_4
IN VIA PRELIMINARE: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. _1
nei confronti di e, comunque, nei confronti di
[...] NT Controparte_8 in quanto infondata in fatto e in diritto, per intervenuta decadenza degli stessi dal diritto al
[...] riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza di Responsabilità Professionale Responsabilità Civile Professionale “Dual Professioni”, nr. TST-01518-000-13-E per i motivi dedotti in atti. NEL MERITO: rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta dall'arch. nei _1 confronti della terza chiamata e, comunque, nei confronti di NT Controparte_8
, previo rigetto delle domande svolte da nei suoi confronti in quanto
[...] Parte_1 infondate in fatto e in diritto, non sussistendo qualsivoglia responsabilità dell'arch. _1 nell'esercizio dell'attività professionale svolta in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'arch. nei confronti della terza chiamata e, _1 NT comunque, nei confronti di , statuirne la condanna nei limiti dei massimali e Controparte_8 franchigie previste dal contratto di assicurazione prodotto in atti.
Spese e compensi professionali rifusi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A.
Con atto notificato nel settembre 2019 conveniva in giudizio l'Arch. Parte_1
e il Geom. esponendo in fatto quanto segue. _1 Controparte_2
Il 13 settembre 2012 veniva concluso un contratto di appalto tra la medesima, quale committente, e l'impresa , relativo alla realizzazione di importanti lavori edili aventi ad oggetto CP_9 l'ampliamento, mediante costruzione di volume sotterraneo, di un fabbricato ad uso struttura sanitaria e ospedale privato sito in Pianoro. La società veniva suggerita dall'architetto Il CP_9 _1 contratto di appalto prevedeva l'inizio dei lavori al 1° novembre 2012 e la fine per il 30 settembre 2013, entro e non oltre 180 giorni lavorativi dalla data di inizio dei lavori.
A sua volta la committente incaricava, il convenuto, arch. quale direttore lavori nonchè suo _1 vice il geometra Controparte_2
Parte attrice sosteneva che, una volta iniziati i lavori, si susseguivano vari problemi;
in primo luogo, avveniva che il geometra sottoponesse alla leg. Rapp. di ( ) un documento CP_2 Pt_1 Persona_1 per richiedere l'approvazione dei lavori fino ad allora eseguiti e l'autorizzazione al loro proseguimento, il tutto senza però dare ragioni di tale richiesta. Sennonché, da lì a poco, l'attrice apprendeva che il convenuto aveva inviato a una missiva equivalente a denunzia ex art. 1667 secondo _1 CP_9 comma cc, per difformità del progetto e vizi dell'opera, anche in questo caso senza dare alcun avvertimento alla committente;
configurando -ad avviso di quest'ultima- una violazione dei doveri del pagina 3 di 21 mandatario quali previsti dall'articolo 1710 cc.
In secondo luogo, l'attrice si lamentava che la data della missiva dell'arch. risalisse al 25 ottobre _1
2013 e dunque già oltre il termine pattuito per la chiusura dei lavori. Per queste ragioni, la legale rappresentante della rifiutava di firmare la richiesta, supponendo che tutta la vicenda fosse stata Pt_1 costruita a regola d'arte tra il direttore dei lavori, il suo vice e l'appaltatrice, unicamente per rimandare i lavori, che non erano riusciti ad ultimare, così da non risultare inadempienti contrattualmente.
Nonostante la presunta grave scorrettezza, la committente era intenzionata ad evitare rimedi drastici e pertanto disponeva la verifica dei lavori in corso d'opera, ai sensi dell'art 1662 c.c., prima di prendere ogni decisione;
in data 29 ottobre 2013, ovvero quattro giorni dopo la denunzia, parte convenuta e a seguito di una riunione decidevano di proseguire i lavori, ma di tale riunione nel giudizio CP_9 promosso contro la appaltatrice non si era riusciti a dare prova.
Durante i primi giorni di novembre parte attrice provvedeva a far svolgere la verifica dei lavori da alcuni professionisti di fiducia, i quali rilevavano come vi fossero effettivamente dei vizi tecnici, come quelli già denunciati dal direttore dei lavori tant'è che la società appaltante procedeva a recedere _1 unilateralmente dal contratto d'appalto con nonché, alcuni mesi dopo, a revocare l'incarico a CP_9
Anche i pagamenti di tutti i SAL da novembre in poi venivano sospesi e così anche i lavori da _1 novembre 2013 a marzo 2014 subivano una battuta d'arresto.
Vista l'assenza dei pagamenti, aveva intrapreso due iniziative giudiziarie contro un CP_9 Pt_1
ATP diretto a dimostrare che i lavori erano stati ben eseguiti ed un procedimento di ingiunzione per un importo ritenuto non pagato di oltre € 600.000,00. Veniva instaurato così un unico contenzioso con lo scopo di riunire e trattare entrambi i giudizi davanti a questo Tribunale. Nel processo di cognizione, conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da veniva esperita un'ulteriore CTU, CP_9 la quale, allo stesso modo della consulenza dell'ATP, rilevava grandi deficit nella direzione tecnica dei lavori, oltreché nell'opera della società appaltatrice;
tuttavia, nessuna chiamata in causa veniva operata dall'opposta, ovvero da CP_9
Parte attrice inquadrava l'obbligazione dei convenuti nella fattispecie prevista dall'art. 1176 secondo comma c.c., assumendo come la loro responsabilità, in caso di violazione dell'obbligazione stessa, fosse da annoverarsi tanto nei casi previsti dall'articolo 2236 c.c. quanto nella forma della responsabilità aquiliana dell'articolo 2043 cc.
Faceva presente come fosse già pendente il contenzioso nei confronti della società appaltatrice, ritenuta responsabile in solido con gli odierni convenuti (giudizio quest'ultimo ad oggi già definito in appello); in tale giudizio con sentenza n. 2203/2018 veniva respinta la domanda di risoluzione del contratto di appalto e riconosciuto dovuti all'appaltatore € 464.140,80.
La sentenza di appello confermava la sentenza di primo grado, arrivando a maggiorare la somma oggetto di condanna, pari ad € 471.759,48; venivano confermate altresì la legittimità del recesso unilaterale dal contratto e al tempo stesso la non legittimità della risoluzione dello stesso.
In diritto, parte attrice sottolineava le numerose violazioni degli incarichi professionali da parte dei convenuti (ex art. 1659 secondo comma cc, dei doveri del mandatario ex articolo 1710 cc, dell'articolo
1703 cc ed infine la colpa grave per responsabilità extracontrattuale in merito ai danni cagionati), evidenziando che, solo dopo un anno, l'arch. avesse contestato all'impresa la violazione del _1 progetto architettonico dal medesimo presentato, denunciandone la deturpazione, senza informare la committenza;
anche il vicedirettore, geom. veniva ritenuto responsabile, invece, per aver CP_2 accettato ogni decisione del D.L., senza mai segnalare nulla alla committente.
pagina 4 di 21 Sulla natura e l'ammontare dei danni subiti: in primo luogo, veniva riportata la voce del danno da ritardo nell'esecuzione dei lavori, il quale avrebbe comportato l'inadempimento del contratto di Part locazione tra e la società che avrebbe dovuto utilizzare la struttura ospedaliera;
tale danno Pt_1 ammontava ad € 800.000,00, pari al canone di € 50.000 per 16 mesi, che l'attrice avrebbe percepito per la locazione.
Ancora, chiedeva il ristoro degli altri danni subiti, ovvero delle spese necessarie alla rimozione dei vizi recati da e non denunciati da subito, bensì dopo un anno, da parte dei due convenuti odierni. CP_9
Inoltre, chiedeva il risarcimento per il danno non patrimoniale in merito alla lesione della libera iniziativa imprenditoriale subita dall'attrice.
Anche gli acconti già pagati a titolo di SAL, nella somma complessiva di 750.000,00€, venivano classificati a titolo di danno, da meglio determinarsi a seguito di consulenza tecnica nel presente giudizio.
In ultimo, veniva già esposta un'eventuale difesa per possibili eccezioni di prescrizione, facendo presente come l'aver avviato l'azione contro potesse considerarsi valido atto per l'interruzione CP_9 dei termini di prescrizione anche nei confronti di e essendo la prima debitrice _1 CP_2 solidale con gli odierni convenuti.
B)
Il giorno 6 dicembre 2019 si costituiva in giudizio l'arch. contestando in fatto ed in diritto _1 quanto sostenuto da parte attrice.
In particolare, il convenuto sosteneva di essersi recato in cantiere assiduamente durante tutta l'esecuzione dei lavori, contestando alle ditte presenti, tra cui le modifiche/correzioni CP_9 necessarie al fine di realizzare l'opera correttamente. In ragione di ciò, in data 29 ottobre 2013 comunicava a il proprio disappunto sulla realizzazione della facciata, poiché difforme al CP_9 progetto, informando inoltre che avrebbe negato qualsivoglia autorizzazione a procedere;
contestualmente affidava la prosecuzione dell'opera ad un eventuale consenso della committente, vista l'urgenza da quest'ultima manifestata per il completamento dell'appalto. Ulteriormente, in data 29 ottobre 2013, il ribadiva alla nonché alla Committente, la _1 Pt_3 necessità dell'appaltatrice di procedere al completamento della facciata solo con il consenso CP_9 scritto della seconda. In riscontro alle risposte della D.L., dichiarava di sospendere i lavori in CP_9 attesa di autorizzazione di ai fini del completamento della facciata, comunicazione alla quale Pt_1 l'arch. replicava ribadendo il proprio comportamento diligente relativo alla immediata _1 contestazione della facciata controversa.
Sempre in data 29 ottobre 2013, in presenza di , si teneva una riunione con il consulente Persona_1 economico di (Rag. , l'assistente alla direzione dei lavori (geom. Pt_1 Persona_2 [...]
e l'arch. dove si conveniva collegialmente di autorizzare la realizzazione della CP_2 _1 facciata modificata, sollecitando l'avanzamento costruttivo e l'installazione della facciata nei tempi concordati. Di tale riunione veniva data notizia, tramite mail, alla committente ed alla PROMO. A tale mail, replicava la senza negarne lo svolgimento (a differenza di quanto sostenuto da parte Per_1 attrice), precisando che avrebbe acconsentito alle varianti eseguite da entro il termine di due CP_9 giorni, assumendo come obiettivo la diminuzione dei costi e dei tempi realizzativi.
In data 11 dicembre 2013, il convenuto inviava comunicazione a ed alla committente _1 CP_9 in copia conoscenza, sollevando ulteriori contestazioni su quanto realizzato dall'appaltatrice. A tale mail seguivano altre due, sempre dirette alla e alla sulla verifica della tenuta della CP_9 Pt_1
pagina 5 di 21 facciata, sulla non corrispondenza alle normative acustiche dei vetri apposti alla facciata e sulla presenza di infiltrazioni.
In data 7 aprile 2014 la committente formalizzava il proprio recesso dall'incarico conferito al direttore dei lavori.
In diritto, parte convenuta invocava l'art. 2226 co.2 c.c. rilevando come il termine annuale per l'esercizio della denunzia dei vizi e delle difformità fosse prescritto, poiché nessuna contestazione gli era stata mossa, neppure con il recesso dall'incarico datato 7 aprile 2014, cosicché era spirato irrimediabilmente il termine annuale per esercitare l'azione.
L'architetto, in tema di diligenza nell'adempimento dell'incarico professionale, negava la ricostruzione storica dei fatti operata dall'attrice, insistendo sull'avvenuto invio della mail recante le difformità riscontrate sia alla società appaltatrice che a in copia conoscenza. A sostegno di ciò Parte_1 richiamava la lettera del 30 ottobre 2013 (5 giorni dopo la contestazione sollevata dal Pt_1 _1 con cui aveva comunicato all'appaltatore (dal quale aveva ricevuto la lettera di risposta alle contestazioni della D.L.) che avrebbe riservato ogni decisione sull'accettazione della difformità dell'opera solo all'esito delle verifiche.
Il convenuto affermava che non potesse ravvisarsi alcuna colpa professionale né tantomeno la fattispecie ex art. 2236 c.c., allegando il promemoria inviato nel gennaio del 2014 (doc. 10) e le contestazioni all'appaltatore sulla rispondenza dei cristalli ai parametri acustici (alla luce della relazione dell'Istituto Giordano) e della tenuta della facciata all'acqua (doc. 12-14).
Esplicitava che le difformità denunciate potevano verificarsi solo in fase di realizzazione del progetto;
richiamava le conclusioni del CTU, ing. della causa promossa da contro l'impresa e Per_3 Pt_1 la relativa sentenza, in cui si chiariva che “sino al recesso erano in cantiere non solo il direttore tecnico arch. (cui, nonostante i sospetti di “intese” con l'appaltatore, l'incarico è stato revocato solo _1 dopo il 5 aprile), ma anche i nuovi tecnici di fiducia di sicché la possibilità che abbia Pt_1 CP_9 lavorato contro le indicazioni della committente è sostanzialmente inesistente”; pertanto, risultava del tutto irricevibile la contestazione di tardività della denuncia dei vizi.
Inoltre, l'arch. contestava le perizie a firma dell'IN. (ATP) e dell'IN. _1 Persona_4 [...]
(CTU – causa di opposizione a decreto ingiuntivo), sostenendo di non accettare il Per_5 contraddittorio sulle risultanze ottenute, in quanto non era stato parte di causa. Infatti, specificava che la perizia dell'IN. prodotta da parte attrice, non assumeva rilevanza nei confronti del Per_3 convenuto, essendo avvenuta al di fuori del regolare contraddittorio. Procedeva successivamente a contestare nel merito il contenuto di tale perizia, in particolare con riferimento a: progetti esecutivi ed i particolari costruttivi;
negligenza in cantiere o insufficiente sorveglianza;
verde rampicante, pulitura della facciata trasparente e lucernaio;
project management e general contractor.
Eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento derivante da fatto illecito, il quale si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato” (art. 2947 1° comma c.c.), o comunque, secondo l'orientamento della Suprema Corte, nel momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, diventando percepibile e riconoscibile. In ragione di ciò argomentava affermando che al momento della notifica dell'atto di citazione nel settembre dell'anno 2019, il termine quinquennale per l'azione fosse già ampiamente spirato, con conseguente prescrizione del diritto, visto il mancato esperimento dell'azione giudiziale negli anni precedenti nei propri confronti.
Inoltre, rilevava l'assoluta infondatezza delle contestazioni di parte attrice nel merito, asserendo come l'azione denotasse unicamente il tentativo, alla luce dell'esito negativo della causa già conclusa in pagina 6 di 21 primo grado, di far ricadere le colpe ed i relativi costi in capo al direttore dei lavori, dopo che per oltre 5 anni non aveva avanzato alcuna contestazione.
Relativamente al quantum debeatur, veniva eccepita l'assoluta infondatezza delle pretese avanzate, richiamando la sentenza avverso Promo e rilevando quanto segue:
- Ritardo nella consegna: il convenuto sosteneva che i ritardi contestati al direttore dei lavori, _1 riferiti al termine di consegna contrattuale previsto di "180 giorni lavorativi dall'inizio dei lavori", fossero già maturati nell'ottobre 2013. Questo periodo coincideva con il momento in cui aveva Pt_1 cominciato a nutrire dubbi sulla correttezza dell'operato del direttore dei lavori. Tuttavia, non risultava che alcuna contestazione fosse stata formalmente avanzata in quel frangente.
- Spese di demolizione e smaltimento: non poteva essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per la demolizione della facciata e lo smaltimento del materiale. Infatti, i danni derivanti dai vizi delle opere risultavano già integralmente risarciti attraverso i costi calcolati dal CTU, ing. Per_3
Eventuali ulteriori spese erano attribuibili a scelte discrezionali della parte attrice, che non potevano essere imputate all'appaltatrice.
- Rimborso dei costi tecnici: in assenza di elementi precisi che permettessero di distinguere le attività strettamente finalizzate alla verifica dell'opera da quelle orientate al suo completamento, si poteva procedere soltanto ad una stima ragionevole;
a tal fine occorreva basarsi sulla CTU già espletata che aveva accertato i medesimi vizi, risultava già liquidata a favore della parte attrice.
C)
Il giorno 19 dicembre 2019 si costituiva ritualmente in giudizio il geom. esponendo Controparte_2 che l'ampliamento della struttura ospedaliera prevedeva la costruzione di un corpo di fabbrica della superficie in pianta di circa Mq. 800, di 4 piani, 3 piani fuori terra, uno entro terra, il tutto per una superficie complessiva di circa Mq. 2.300, la quale richiedeva una palificazione profonda 20 metri circa e, successivamente, la rimozione di una porzione di collina presente a ridosso della struttura.
Criticava la scelta della committente di organizzare ed appaltare la realizzazione dell'opera con oltre 10 contratti di appalti differenti (dai quali erano derivati ulteriori sub-appalti) ed afferenti a diversi processi di costruzione. Ciò secondo il avrebbe determinato un'interferenza nei lavori e la CP_2 produzione di ritardi. Venivano allegate altresì, sempre a riprova delle circostanze produttive dei ritardi, le numerose modifiche richieste in corso d'opera dalla committente (completa modifica della piscina al piano terra;
della zona sovrastate il blocco tecnologico;
zona blocco operatorio;
spazi interni;
nuovi varchi su pareti strutturali;
eliminazione sistema frangisole;
modifica del sistema del grande lucernaio;
modifica alle vetrate;
modifica alla parete di sostegno della collina).
Sull'incarico professionale affidato al geom. evidenziava che il doc. n. 3 allegato alla CP_2 citazione non afferiva all'incarico conferitogli, essendo un riepilogo di incarichi di Seguiva Pt_1 successivamente un riepilogo delle attività svolte dal in particolare con riferimento alle sue CP_2 funzioni di Coordinatore della Sicurezza, nell'ambito del quale riscontrava in cantiere la presenza di ditte non conosciute, le quali non avevano mai partecipato ad una riunione preliminare di coordinamento prima dell'accesso in cantiere nè avevano preso visione del PSC, sottolineando che la Committente era solita contattare ditte esterne ordinando lavorazioni, senza effettuare alcuna comunicazione al CP_2
A supporto della propria posizione richiamava i docc. 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50, dai quali si evinceva che, reiteratamente, il medesimo avesse segnalato il mancato ottemperamento alle proprie prescrizioni sulla sicurezza ed invitato il Responsabile dei Lavori – – e la D.L. a Persona_6 sospendere i lavori sino alla risoluzione delle criticità segnalate.
pagina 7 di 21 Inoltre, sosteneva la legittimità del proprio recesso, in quanto sorretto da giusta causa, determinata dalla impossibilità di coordinare i lavori del cantiere per via della condotta della Committente e del mancato rapporto di fiducia nei suoi confronti, come emergeva dai verbali delle riunioni allegati (docc. 52-72).
Rilevava che con il contratto d'appalto sottoscritto in data 13/09/2012, a erano stati CP_9 affidati i lavori di:
a) costruzione delle opere di carpenteria metallica dell'edificio;
b) opere di realizzazione della facciata e relativi accessori;
c) opere relative alla costruzione dei lucernai sulla copertura.
Il contratto d'appalto prevedeva l'inizio dei lavori per il giorno 01/11/2012 e la fine entro il 30/09/2013 e, comunque, entro e non oltre i successivi 180 giorni lavorativi, sottolineando come tali tempistiche non si riferivano alle opere affidate successivamente al 09.08.2013; specificava che l'inizio dei lavori datato 15.10.2012 fosse riferito alla sola ditta (fondazioni), la quale doveva Controparte_10 compiere lavori propedeutici a quelli di , che iniziava i lavori (posizionamento delle CP_9 piastre con tirafondi nelle travi di fondazione realizzate da solo in data 13.05.2013, _10 anche a causa del meteo avverso. Pertanto, parte convenuta contestava che i lavori oggetto dell'appalto PROMO avevano potuto iniziare solo il 2 novembre 2012, rilevando, inoltre, che l'originario contratto di appalto fosse stato oggetto di integrazioni;
inoltre, vi era stata la sospensione del 13/05/2013 per la risoluzione di difformità rilevati dalla D.L.. La difesa del geom. sosteneva l'adempimento del proprio compito di gestione del CP_2 cronoprogramma;
a riprova di ciò, allegava le comunicazioni mail (docc. 77,78,79) da cui si evinceva l'intento diligente nell'esercizio delle proprie attribuzioni.
Ribadiva la versione dei fatti riportata dall'arch. affermando di aver inoltrato, la mail alla _1
Committente - (doc. 80) nella medesima giornata. Sul punto, contestava le asserzioni di Persona_1 parte attrice, basate sui docc. 4 e 5 allegati, relative alla sua richiesta di approvare presunte varianti progettuali, alle pressioni esercitate per la firma di documenti non meglio specificati nonché l'accusa relativa all'esistenza di un complotto posto in essere dal medesimo per indurre la CP_2 committente ad autorizzare varianti che in realtà erano vizi.
Contestava che la riunione tra la Committente e la Direzione Lavori, con la sua presenza e del Rag.
non fosse mai avvenuta, allegando comunicazione via email inviata dall'Arch. in data Per_2 _1
30/10/2013, contenente il sunto della riunione, email alla quale seguiva risposta della Committente in cui si riservava di fare valutazioni su quanto discusso (doc. 83). Parte convenuta proseguiva sostenendo come la Committente avesse richiesto proprio in tale occasione la ripresa delle opere di completamento della facciata, come si evinceva dal verbale di cantiere del giorno 30/10/2013 (doc. 66)
– nonché dai verbali successivi - sotto la sorveglianza della D.L. Arch. _1
Contestava che, sin dal novembre 2013, la committente avesse affidato la verifica dei lavori in corso d'opera a professionisti di fiducia, gli IN. e quest'ultimo non avrebbe mai ricevuto _11 Parte_4 incarichi riferiti al cantiere in questione, quanto meno sino ad aprile 2014, mentre l'IN. e _11 l'Arch. assunsero la D.L. a seguito della revoca dell'incarico all'Arch. evidenziava _12 _1 che questi ultimi fossero tutt'altro che estranei alla gestione del cantiere, poichè responsabili già da febbraio 2014, per la loro qualità di coordinatori, o quanto meno da aprile 2014 in poi, allorquando avevano assunto la D.L.. Per quanto atteneva ai SAL, ribadiva di aver formulato, con particolare riferimento al 3° e 4° SAL
(docc. 99 e 100), delle riserve, al cui scioglimento veniva subordinato il pagamento da parte di Pt_1
pagina 8 di 21 in adempimento del proprio compito di tutela della Committente, la quale non aveva provveduto al pagamento dei SAL proprio in attesa delle verifiche suggerite dalle riserve formulate.
Aderiva alla difesa dell'arch. in merito all'inutilizzabilità dei documenti processuali e delle _1 sentenze emesse in giudizi nei quali non risultava parte. Evidenziava che avesse in appalto CP_9 solo il 20/25% dei lavori per la realizzazione dell'intera opera e come, sulla base della stessa documentazione prodotta da controparte, avesse realizzato un'opera sostanzialmente aderente CP_9 al progetto, pur presentando alcuni vizi, per la cui sistemazione sarebbero stati sufficienti circa € 170.000,00, secondo quanto emergeva dalle relazioni dei CTU e dalla sentenza prodotte dall'attrice. però, anziché chiedere l'eliminazione dei vizi, decideva di far smontare interamente la facciata, Pt_1 per farla realizzare ad un'altra impresa ed in modo diverso rispetto al progetto dell'Arch. _1 configurandosi una violazione dei principi giuridici in materia di responsabilità. Quanto ai ritardi, la difesa del ribadiva l'estraneità del ruolo del convenuto rispetto alle cause produttive degli CP_2 stessi.
In punto di responsabilità aquiliana contestava le inadempienze sollevate nei propri confronti, ribadendo i compiti che questi era chiamato a svolgere in qualità di assistente alla D.L.: liquidazione dei lavori, con conseguente controllo contabile;
relazione alla Committente su quanto avveniva in cantiere, attraverso la partecipazione alle riunioni e sopralluoghi periodici;
comunicazioni sia rispetto all'avanzamento lavori, sia rispetto alle difficoltà riscontrate;
Coordinatore per la Sicurezza. Non vi rientrava, invece, quello di organizzare i lavori e di coordinare le attività all'interno del cantiere, se non ai fini della sicurezza, unico compito di coordinamento affidatogli.
Rilevava, inoltre, come la inadempienza della D.L. non determinasse automaticamente un'analoga inadempienza del suo assistente.
Sui presunti danni, rilevava, in primis, come le proprie mansioni non potessero esser assunte come causa dei ritardi;
in secondo luogo, osservava -in punto di danno da perdita del canone di locazione- come le società e fossero parte della medesima attività imprenditoriale, in quanto Pt_3 _13 appartenenti alla famiglia Persona_7
In punto di vizi dell'opera, invece, e sulla presunta responsabilità solidale del con la CP_2
, rilevava, come per quanto atteneva ai danni cagionati da , accertati con la sentenza CP_9 CP_9
n. 2293/2018 del Tribunale di Bologna e quantificati in poco più di € 170.000,00, questi erano già stati decurtati dai corrispettivi ancora dovuti da a . Pertanto, a prescindere dall'imputabilità Pt_1 CP_9 dei danni al Geom. evidenziava come ad oggi, non avesse subito nessun danno CP_2 Pt_1 economico ulteriore, in conseguenza dei vizi accertati.
Quanto alla demolizione della facciata e al conferimento in discarica delle macerie, la convenuta richiamava le risultanze processuali prodotte da controparte, dalle quali emergeva come la demolizione fosse stata una scelta imprenditoriale di non giustificata dai vizi accertati, pertanto non Pt_1 addossabile al medesimo.
Quanto alle spese per i tecnici incaricati a partire dal gennaio 2014, avrebbe dovuto nominarli Pt_1 sin dall'avvio dell'opera, dato che dalle comunicazioni prodotte si rilevava l'assidua presenza in cantiere della la quale impartiva costantemente nuove istruzioni agli appaltatori/prestatori Per_1 d'opera, scavalcando il ruolo della D.L. e creando ulteriore confusione. Respingeva, inoltre, la richiesta risarcitoria per “pregiudizio alla sua libertà d'iniziativa imprenditoriale”, poiché non quantificata.
Quanto, infine, al presunto danno per le somme pagate a in acconto sugli stati d'avanzamento CP_9 lavori (SAL), richiamava la sentenza prodotta dall'attrice, da cui si evinceva come fossero dovuti circa
€ 1.400.000,00, a fronte della liquidazione nei primi 2 SAL di circa € 700.000,00. Quanto al 3° ed il 4° pagina 9 di 21 SAL – che ammetteva di non aver pagato – ribadiva che il mancato pagamento era motivato Pt_1 proprio dalle riserve inserite dal Geom. a tutela della Committente. CP_2
Il convenuto assumeva il carattere temerario della lite e chiedeva la conseguente condanna ex art. 96
c.p.c., con riferimento a:
- erronea qualificazione dell'“incarico” del rispetto a quello che era un mero documento CP_2 riepilogativo degli incarichi che controparte ipotizzava di affidare ed omettendo la produzione dell'incarico vero e proprio, prodotto invece dal convenuto;
- ricostruzione dell'incarico professionale del Geom. in modo difforme da quanto in realtà CP_2 concordato, tentando di assimilarlo alla D.L. ed altresì dichiarando che lo stesso svolgesse anche un ruolo di coordinamento, che in realtà non gli era mai stato affidato, se non rispetto agli adempimenti ex
D. Lgs. 81/2008;
- sul tentativo di sostenere di non essere stata informata di quanto avveniva nel cantiere, evenienza smentita dalla documentazione prodotta dalla difesa del ed avente ad oggetto le CP_2 comunicazioni effettuate in virtù del ruolo svolto;
- tentativo di distorsione degli eventi del 25.10.2013, celando la parte del documento n.4 fascicolo attoreo al fine di non far emergere l'avvenuto inoltro della comunicazione ad opera del convenuto, rispetto alla riunione del 29.10.2013, della quale negava lo svolgimento;
-infine, per la genericità delle formulazioni sui profili risarcitori.
A sua volta, il geom. chiedeva, in via riconvenzionale, il saldo del compenso concordato con CP_2 il medesimo, senza specificarne l'importo e rinviando ad una nota pro forma (doc.103), pur pretendendo l'emissione di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva.
Alla prima udienza del 9 gennaio 2020 il giudice autorizzava la chiamata in causa di , Controparte_3 compagnia assicuratrice dell'arch. _1
D)
Il giorno 15 maggio 2020 si costituiva in giudizio la terza chiamata contestando:
- in primo luogo, l'ammissibilità della domanda nei propri confronti per carenza di legittimazione passiva;
ciò in virtù del fatto che è una agenzia di sottoscrizione di rischi assicurativi, a cui CP_3 veva conferito in via esclusiva (tra gli altri), i poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di CP_6 assicurazione, di gestire le eventuali richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con i brokers, i professionisti, incaricare i periti, sottolineando comunque di non essere una compagnia di assicurazioni. Pertanto, si dichiarava non titolare diretta delle obbligazioni derivanti dal contratto in esame e in particolare della prestazione della garanzia assicurativa e del pagamento del relativo indennizzo. Alla luce di ciò, la sosteneva che nessuna richiesta di prestazione CP_3 assicurativa poteva essere avanzata nei suoi confronti sia in via diretta, che indiretta, che in via solidale.
Nel merito, la difesa di si associava alla comparsa del convenuto ed eccepiva CP_3 _1 l'impossibilità di esaminare la documentazione prodotta in formato cartaceo da poiché Pt_1 coincidente con il periodo della pandemia da COVID19. Chiedeva pertanto istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, cpc, e la fissazione, ai sensi dell'art. 294, comma 2 e 3 cpc, del termine per il deposito di una comparsa integrativa, previa fissazione di una nuova udienza per gli incombenti di cui all'art. 183 cpc. Nella memoria integrativa della comparsa di risposta, la si CP_3 allineava a quanto eccepito dalla CP_6
All'udienza del 3 settembre 2020 , in ordine alla domanda riconvenzionale operata dal Parte_1 geom. dichiarava di aver saldato tutte le fatture. La difesa dell'arch. invece, CP_2 _1 dichiarava di rinunciare agli atti nei confronti di chiedendo contestualmente Controparte_3
pagina 10 di 21 l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di La difesa del geom. si Controparte_5 CP_2 opponeva, mentre chiedeva breve termine per l'accettazione della rinuncia agli atti. Il CP_3 giudice, quindi, autorizzava la chiamata di , riservandosi alla successiva udienza ogni NT decisione in merito alla regolarità della rinuncia. All'udienza del 5 maggio 2021 il giudice estrometteva dal presente giudizio e assegnava Controparte_3 alle restanti parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
E)
Il medesimo giorno si costituiva , avendo acquisito il portafoglio di Controparte_8 [...]
, chiedendo il rigetto della domanda di manleva e garanzia proposta nei confronti di NT
dall'Arch. nonché, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento NT _1 della suddetta domanda, di statuire la condanna nei limiti dei massimali e franchigie previste dal contratto di assicurazione prodotto in atti.
eccepiva preliminarmente la decadenza dell'arch. dal diritto al riconoscimento CP_8 _1 dell'indennizzo assicurativo previsto dalla polizza di Responsabilità Civile Professionale "Dual Professioni" n. TST-01518-000-13-E. La polizza, valida dal 2 maggio 2013 al 2 maggio 2014 e soggetta a tacito rinnovo, operava in regime "claims made", garantendo la copertura per richieste di risarcimento notificate agli assicuratori entro il periodo assicurato o eventuali termini di notifica concessi.
La compagnia evidenziava che le condizioni generali di assicurazione prevedevano, a pena di decadenza, l'obbligo per l'assicurato di comunicare entro 30 giorni qualsiasi richiesta di risarcimento, e anche solo l'intenzione da parte del terzo di ritenere l'assicurato responsabile, o circostanza che potrebbe dare luogo a una richiesta risarcitoria. Nonostante i segnali di conflittualità professionale e le contestazioni sulla difformità dei lavori già evidenti nell'autunno del 2013, l'arch. notificava il _1 sinistro a solo il 3 febbraio 2014, oltre il termine previsto di 30 giorni, violando gli Controparte_3 obblighi contrattuali e comportando la decadenza dal diritto all'indennizzo, con conseguente infondatezza della domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei confronti di _1 CP_6
e .
[...] CP_8
si associava alle argomentazioni di e dell'arch. negando ogni CP_8 Controparte_3 _1 responsabilità professionale dell'architetto, poiché, al contrario di quanto sostenuto da
[...]
le comunicazioni del 25 ottobre 2013 e la successiva riunione del 29 ottobre 2013 erano Parte_1 atti tipici del direttore dei lavori e non configuravano alcuna responsabilità; inoltre, evidenziava che l'assicurazione professionale copriva solo atti colposi connessi all'attività di architetto e non violazioni di obblighi di mandato. Sul ritardo imputato all'arch. la compagnia contestava la posizione di _1 parte attrice, evidenziando che il termine di completamento rientrava nella responsabilità dell'impresa appaltatrice ( e che l'incarico del direttore dei lavori era già stato revocato prima del CP_9 presunto accumulo di ritardi. Infine, contestava la sussistenza di errori esecutivi riconducibili all'architetto, sottolineando che i suoi compiti di vigilanza e controllo erano stati svolti correttamente, come documentato dagli ordini di servizio e dalle contestazioni di inadempimenti dell'impresa; pertanto, riteneva infondata ogni accusa di responsabilità professionale e chiedeva il rigetto delle domande formulate contro il proprio assicurato per mancanza di riscontri probatori e giuridici.
Infatti, neppure offriva una completa quantificazione dei danni imputati all'architetto Parte_1
limitandosi a riferirsi al “danno da ritardo” stimato in sedici mesi per la mancata messa a _1 reddito della struttura, deducendo l'esistenza di un contratto di affitto con con canone di € Pt_3
pagina 11 di 21 50.000 mensili, senza però produrre prova della stipulazione o della risoluzione di tale contratto. Smentiva che il ritardo fosse imputabile a il quale non aveva obblighi contrattuali legati alla _1 tempistica.
Rilevava che entrambe rappresentate dalla stessa persona, avrebbero Controparte_14 potuto evitare di stipulare un contratto di affitto prima del completamento dell'opera.
Inoltre, osservava come non venissero dimostrate le spese per demolizione, smaltimento macerie, nuova direzione tecnica o completamento, né risultassero necessarie se non per arricchire indebitamente l'attrice. Anche le richieste relative ai SAL erano infondate, considerando che Pt_1 aveva già ricevuto un risarcimento da per danni analoghi. CP_9
Pertanto, le domande contro l'architetto si dimostravano infondate sia nell'an sia nel quantum e _1 eventuali condanne di o , in ipotesi, avrebbero in ogni caso dovuto rispettare i CP_6 CP_8 limiti della polizza, compresi franchigia (€ 2.500) e massimale.
All'udienza del 25 ottobre 2021 il giudice sospendeva ex art. 337 co. 2 c.p.c. il giudizio in attesa della definizione presso la Corte di Appello di Bologna del procedimento pendente tra e la Parte_1
(n. 3947/18 RG). CP_9
Con decreto del 15 maggio 2023 il giudice fissava l'udienza del 14 giugno 2023, nella quale il giudice onorario si riservava sulle richieste contenute all'interno delle memorie. Con ordinanza del 26 luglio 2023, a scioglimento della riserva precedentemente assunte, il giudice ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio incaricando l'IN. , il quale accettava l'incarico e Per_8 prestava il giuramento di rito alla successiva udienza del 20 settembre 2023. All'udienza del 16 aprile 2024 parte attrice contestava che il consulente d'ufficio non avesse calcolato i danni arrecati;
il giudice, disponeva l'acquisizione dell'ATP e rinviava a successiva udienza del 8 maggio 2024 in cui disponeva l'integrazione della consulenza.
All'udienza del 10 settembre 2024 parte attrice contestava l'integrazione dell'elaborato peritale chiedendo la rinnovazione della consulenza;
si opponevano tutte le altre parti ritenendola esaustiva. Il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10 ottobre 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Sui ruoli rivestiti dalle parti
Preliminarmente, è necessario chiarire il ruolo specifico di ciascun soggetto coinvolto nel progetto di ampliamento della residenza sanitaria polivalente – via Zena 117, Pianoro, per Parte_5 comprendere meglio le dinamiche e le responsabilità relative alla vicenda oggetto del giudizio.
in quanto committente dei lavori, aveva la responsabilità principale di finanziare il Parte_1 progetto e di selezionare i professionisti e le imprese coinvolte nell'opera. Tuttavia, oltre a questo ruolo di committenza, aveva anche il compito di supervisionare l'andamento generale del progetto, pur Pt_1 non essendo direttamente coinvolta nella progettazione o nell'esecuzione delle opere.
La supervisione era in capo alla signora legale rappresentante della società, in virtù del Persona_6 art. 90 d.lgs 81/2008, che qualifica espressamente il committente come responsabile dei lavori, il quale assume un ruolo centrale nella gestione della sicurezza, con ampie responsabilità che vanno dalla pianificazione e organizzazione delle fasi lavorative alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese coinvolte, garantendo il rispetto delle normative attraverso designazioni, controlli e pagina 12 di 21 comunicazioni obbligatorie. Il compito di supervisione includeva l'assicurarsi che il progetto fosse eseguito secondo quanto concordato, che venissero rispettati i tempi e i costi previsti e le normative.
Tuttavia, tale supervisione non significava che avesse un controllo diretto sulle scelte tecniche o Pt_1 sulle decisioni esecutive che spettavano ai professionisti incaricati (come l'architetto, il progettista esecutivo e l'impresa appaltatrice).
Pertanto, aveva un ruolo di supervisione più generale, non potendo ingerirsi direttamente nella Pt_1 gestione del cantiere o nelle questioni tecniche e progettuali quotidiane, che rientravano invece nelle competenze di altre figure professionali, come la (che si occupava della progettazione esecutiva CP_9
e dell'esecuzione dei lavori) e l'architetto (responsabile della progettazione architettonica e della _1 supervisione del progetto in ambito architettonico).
A sua volta, era l'impresa incaricata della progettazione esecutiva e del coordinamento _15 tecnico, aveva il compito di realizzare materialmente il progetto architettonico definitivo, curando la fase esecutiva e dettagliata del progetto;
attraverso il progetto esecutivo, traduceva le indicazioni generali fornite dal progettista (l'architetto , adattandole alla realtà del cantiere e a _1 quanto previsto dalle normative tecniche.
È opportuno chiarire che gli incarichi per cui è causa devono essere considerati come incarichi professionali distinti in termini di responsabilità.
I compiti del geometra come indicato nella proposta iniziale del 2010 e successivamente CP_2 modificata nel 2012 (doc. 2 convenuta), comprendevano principalmente l'assistenza tecnica nelle fasi di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori. Tra le attività figuravano: supporto alle gare d'appalto, supervisione in cantiere, verifica delle liquidazioni, partecipazione alle riunioni di cantiere e relazioni sull'avanzamento dei lavori. Successivamente, si aggiunsero la redazione del computo metrico, del capitolato d'appalto e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, escludendo il ruolo di Responsabile dei lavori.
Il geometra, il cui ruolo era principalmente di responsabile della sicurezza, aveva il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinare gli aspetti tecnici legati alla stessa. Oltre a supervisionare le pratiche burocratiche, il geometra era anche tenuto a verificare che la realizzazione dell'opera fosse conforme alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Tuttavia, non si occupava direttamente della progettazione architettonica o delle scelte stilistiche, ma solo della gestione e supervisione tecnica in cantiere. Non aveva un potere decisionale sulle modifiche progettuali, né sulle operazioni legate alla realizzazione delle opere.
L'architetto invece, ha svolto il ruolo di progettista architettonico e supervisore tecnico, seppur _1 in un contesto limitato e circoscritto a determinate aree del progetto;
il suo compito era di sviluppare e supervisionare la parte progettuale, in particolare per quanto riguardava gli aspetti architettonici ed estetici elaborati dalla aveva, inoltre, la responsabilità di fornire consulenza sul design, curando CP_9 la qualità estetica e funzionale degli spazi progettati e rispondendo in tal senso alle esigenze della committente.
Si evidenzia che non risulta esser mai stato sottoscritto un vero e proprio disciplinare di incarico, in cui siano stati definiti i rapporti prestazionali e le relative modalità; risulta prodotto soltanto il riepilogo delle attività svolte da ciascun professionista (doc. 1 doc. 3 datato 13 settembre 2012 e _1 Pt_1 sottoscritto da Committente e professionisti vari in cui sono state definite le prestazioni da espletare. Sulla scorta di tale documento si evince che all'arch. siano state attribuite, oltre alle prestazioni _1 urbanistiche, alla progettazione esecutiva architettonica ed alla direzione generale dei lavori, anche la funzione di assistenza ai collaudi e di 'coordinamento' tra i vari professionisti coinvolti pure in fase di pagina 13 di 21 esecuzione dei lavori;
tale coordinamento si ritiene possa essere ricompreso già nel termine di 'direzione generale' dei lavori. In altre parole, i professionisti specialisti incaricati (ad esempio strutturista, impiantista, etc.) rispondevano in via esclusiva di eventuali errori professionali da loro commessi nella prestazione specialistica, mentre il coordinatore/direttore generale dei lavori rispondeva del mancato coordinamento tra la sua prestazione e quella degli specialisti, finalizzato a garantire la congruità tra progetto architettonico e progettazioni specialistiche.
In sintesi, i ruoli di ciascuno erano ben distinti: in qualità di Responsabile dei Lavori, Pt_1 supervisionava il cantiere e il rispetto delle tempistiche e normative, curava la parte _15 esecutiva e tecnica del progetto, il geometra si occupava degli aspetti legati alla sicurezza e alla documentazione, mentre l'architetto supervisionava la parte progettuale architettonica e aveva il _1 compito di direttore generale dei lavori;
a sua volta l'IN. doveva curare la parte strutturale dei Per_9 progetti. In questo contesto, l'architetto era responsabile come D.L. dei problemi tecnici o _1 esecutivi emersi durante l'attuazione del progetto, unitamente alle imprese coinvolte.
Come affermato anche dal CTU, IN. , il progetto di ampliamento della struttura aveva adottato, Per_8 in accordo con la committenza, una soluzione architettonica molto prestigiosa e ardita, che avrebbe richiesto maggiori costi costruttivi rispetto ad una soluzione tradizionale, alcune penalizzazioni nell'uso degli spazi interni e la necessità di una complessa progettazione tecnica della facciata da parte di una ditta specializzata, . CP_9
Si riporta l'osservazione dell'ing. CTU nella causa di merito n.17123/2014 RG tra e Per_3 Pt_1
: “per interventi di una certa consistenza e complessità, come quello oggetto della perizia – CP_9 rectius l'opera di ampliamento della struttura sanitaria – non si dovrebbe prescindere dall'approntamento del progetto multidisciplinare integrato e di un organo preposto alla gestione della commessa… non si può non notare che nel presente caso tali concetti sono clamorosamente sfuggiti: il progetto multidisciplinare integrato è sfuggito – almeno per quanto riguarda le opere di facciata – tanto al progettista quanto al committente, ed il concetto di gestione, coordinamento e controllo sia della fase progettuale che di quella esecutiva sia sfuggita alla committente”.
Dalle considerazioni riportate emerge chiaramente come vi sia stata una mala gestio da parte della committenza, che ha valuto adottare scelte architettoniche prestigiose e complesse senza predisporre un'adeguata gestione del progetto e del coordinamento multidisciplinare, necessario per un intervento di tale portata. La committenza, nonostante le sue responsabilità nella definizione delle linee guida e nella supervisione generale, sembra voler ora addossare le conseguenze delle proprie carenze organizzative e decisionali sugli altri professionisti coinvolti, ignorando il proprio ruolo determinante nell'origine delle difficoltà riscontrate.
D'altronde, la stessa relazione tecnica dell'IN. ha evidenziato che “l'opera realizzata da Per_3
di cui preme sottolineare l'estrema complessità realizzativa, risulta in generale eseguita a CP_9 regola d'arte”, riscontrando solo un minimo inadempimento, confermando così che le principali doglianze derivano dalle carenze organizzative e decisionali della committenza.
Ciò detto, si evidenzia che la scrivente condivide integralmente le conclusioni raggiunte dall'IN.
confermate anche dall'IN. (su cui infra), i quali hanno svolto il proprio incarico con Per_3 Per_8 professionalità e rigore, adottando un approccio razionale e metodico nel pieno contraddittorio delle parti. Le valutazioni effettuate si basano su criteri tecnici precisi e consolidati, ampiamente motivati e pienamente coerenti con la documentazione acquisita e con gli elementi emersi nel corso del procedimento. Tale impostazione, caratterizzata da trasparenza e chiarezza espositiva, rende le conclusioni del CTU meritevoli di condivisione, come verrà illustrato ulteriormente.
pagina 14 di 21 Sulla denuncia del 25 ottobre 2013
Nessuna responsabilità può essere attribuita all'arch. e al geom. sulla denunzia dei _1 CP_2 vizi/difformità della facciata comunicata all'appaltatrice, del 25 ottobre 2013 (doc. 2 difesa . _1
Parte attrice sostiene strenuamente che fosse responsabilità dei due professionisti il coordinamento di tutti gli appalti che la committenza aveva concluso per l'ampliamento della struttura, come Pt_1 previsto dalle norme codicistiche sull'appalto.
Brevemente, il contratto di appalto (art.1655 c.c.) è definito come l'accordo mediante il quale una parte
(l'appaltatore) si obbliga, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a compiere un'opera o un servizio a favore di un'altra parte (il committente), dietro un corrispettivo in denaro. L'appaltatrice ( aveva assunto l'obbligo di eseguire la realizzazione della facciata CP_9 secondo il progetto concordato e assumendosi i rischi organizzativi e operativi, mentre la committente aveva l'obbligo di fornire indicazioni chiare e tempestive per l'esecuzione dei lavori.
La committente, ai sensi dell'art. 1662 c.c., ha il diritto di controllare lo stato dei lavori e di verificarne la conformità al contratto, ma senza intralciare il regolare svolgimento delle attività.
La committente ha esercitato il suo diritto di intervento mediante la direzione lavori (architetto , _1 contestando le difformità rilevate. Tuttavia, la modifica delle decisioni già prese durante la riunione del 30 ottobre 2013 ha introdotto elementi di incertezza e ritardi nella prosecuzione dell'opera.
Infatti, ai sensi dell'art. 1664 c.c., se durante l'esecuzione dei lavori emergono difficoltà impreviste o variazioni necessarie, l'appaltatore ha diritto a un equo compenso per eventuali maggiori oneri, purché tali modifiche siano approvate dal committente. La realizzazione della facciata aveva subito varianti rispetto al progetto originario.
Pertanto, l'operato dell'architetto deve ritenersi pienamente legittimo e conforme agli obblighi _1 derivanti dal ruolo di direttore dei lavori, nonché alle disposizioni codicistiche in materia di appalto ed in particolare l'art. 1659 c.c. Infatti, di fronte alle difformità riscontrate nella realizzazione della facciata rispetto al progetto approvato, l'architetto ha correttamente adempiuto al proprio dovere di vigilanza e denuncia, comunicando tempestivamente alla committente e all'appaltatrice la necessità di un consenso scritto per proseguire i lavori. Tale richiesta non solo era finalizzata a garantire la conformità del progetto e la tutela degli interessi della committente, ma aveva anche lo scopo di evitare l'insorgere di responsabilità a suo carico, in linea con l'art. 1667 c.c., che impone alla committenza (e, per estensione, ai professionisti incaricati) di segnalare tempestivamente eventuali difformità o vizi.
agendo in conformità a tali obblighi, ha inviato una comunicazione formale sia alla _1 committente sia all'appaltatrice, non solo per segnalare le difformità, ma anche per tutelarsi da eventuali responsabilità derivanti dall'esecuzione di lavori non conformi al progetto approvato. La richiesta di consenso scritto al proseguimento dei lavori era, dunque, una misura necessaria e prudente, non una violazione dei doveri del mandatario ex art. 1710 c.c..
Inoltre, l'art. 1664 c.c. stabilisce che le modifiche al progetto richiedano l'espresso consenso del committente e il ha agito esattamente in tal senso, richiedendo un'autorizzazione formale per _1 proseguire l'opera. La sospensione dei lavori e le ulteriori comunicazioni dimostrano come il direttore dei lavori abbia operato con diligenza e trasparenza, rispettando il proprio ruolo e prevenendo potenziali contestazioni future. Dunque, non solo l'architetto non può essere ritenuto responsabile per le difformità riscontrate, ma appare evidente che la loro gestione ricade primariamente sulla committente, la quale ha assunto decisioni tardive e incoerenti che hanno inciso negativamente sull'esecuzione dei lavori.
pagina 15 di 21 Questo anche alla luce del fatto che dall'indagine peritale svolta nel presente giudizio “non è possibile, per quanto in atti, ricostruire la esatta tempistica di consegna da parte di a per la CP_9 _1 doverosa approvazione dei disegni di progetto esecutivo di dettaglio della facciata contrattualmente previsto a carico della ”, non potendo quindi ricadere sull'Architetto la relativa responsabilità. CP_9 Ancora, il “C.T.U. ritiene che, per quanto potuto evincere dalla documentazione in atti e/o potuta consultare, non sia emersa oggettivazione della lamentata mancata tempestiva denuncia dei vizi/deturpazione della facciata”
A proposito di tale questione si richiama ancora la relazione tecnica la quale a pag. 52 afferma: Per quanto riguarda poi la posizione di circa l'accettazione o meno della facciata definita Pt_1 'deturpante' nella sua comunicazione alla (sola) , posizione che la si era CP_9 Pt_1 Pt_6 riservata di comunicare a entro due giorni dal 30/10/2013, e di cui non si è trovato Persona_10 cenno in atti, si è dell'opinione che il consenso a procedere sia stato poi fornito, se non altro per fatti concludenti, tra cui la comunicazione del 6/12/2013. Pt_1
Il mancato raggiungimento della prova da parte dell'attrice impedisce di qualificare come fondata la pretesa di addossare al D.L. di essersi reso tardivamente conto delle difformità di quanto realizzato rispetto al progetto adottato. In assenza di elementi oggettivi e documentali che possano suffragare tali affermazioni, viene meno uno dei presupposti essenziali per accertare eventuali responsabilità.
L'onere della prova in questo caso risulta non assolto, sia in relazione alla ricostruzione della tempistica di consegna dei progetti da parte di (che impedisce di individuare un addebito certo CP_9 nei confronti di , sia in relazione alla tempestiva denuncia dei vizi o della deturpazione della _1 facciata.
Al contrario, dal giudicato esterno formatosi nel giudizio ordinario tra la committente e l'appaltatore emerge che non sia stato riconosciuto alcun ritardo da parte della seconda nei confronti della prima tenuto conto che la denuncia dei difetti non può certo rappresentare una causa dei ritardi.
Parimenti può dirsi per il Geometra il quale ha diligentemente inoltrato alla committente le CP_2 contestazioni del D.L. (doc. 8 geom. . CP_2
Sulla Responsabilità dell'Arch. _1
Preliminarmente si individuano con precisione le fonti di responsabilità riconducibili all'architetto analizzando nel dettaglio i lavori da lui eseguiti, la loro conformità rispetto agli obblighi _1 contrattuali assunti e alle norme tecniche di settore applicabili. Sostanzialmente le inadempienze che il C.T.U. ha riconosciuto all'arch. sono due: _1
1) Eccessiva pendenza della rampa di collegamento tra gli edifici.
1. Sulla progettazione non a norma dei collegamenti tra struttura esistente ed ampliamento (passaggio con rampa di raccordo, punto 6.2.2.1. della relazione): “il C.T.U. ritiene che la rampa di cui trattasi dovesse essere prevista progettualmente, e poi eseguita, con una pendenza massima del 8%, come da normativa del D.M 236/1989 (…) Effettuando una misura in scale, quindi non estremamente precisa, si ricava che la lunghezza in pianta della rampa risulta pari a circa 4,05 metri, da cui si ricava una pendenza della rampa pari a 0,40/4,05 = 9.9% circa, quindi eccedente il valore massimo cogente di norma, anche al netto di una qualche imprecisione della misura in scala” (il massimo consentito è l'8%).
Scrive ancora il CTU: “D'altra parte, in occasione del suddetto sopralluogo si e provveduto a misurare strumentalmente il dislivello tra i due fabbricati in corrispondenza del corridoio di collegamento
pagina 16 di 21 (dislivello non mutato rispetto a quanto originariamente realizzato), riscontrando che lo stesso e pari non a 0,40 metri, ma e pari a 0,46 metri, per cui la lunghezza della rampa, per risultare conforme alla normativa, avrebbe dovuto essere pari ad almeno 4,6 / 0,08 = 5,75 metri. In conclusione, il sottoscritto
C.T.U. ritiene ragionevolmente probabile la sussistenza di una mancata diligenza professionale da parte dell'arch. nella sua qualità di progettista e/o direttore lavori architettonico e generale. _1
Ai fini della valutazione del danno si evidenzia che in occasione del sopralluogo di C.T.U. del 8/2/2024 il CT di Parte Attrice, ing. , ha riferito che la rampa progettata dall'arch. non era stata _11 _1 ancora realizzata (con riferimento alla data di risoluzione dell'incarico di direttore dei lavori).”
Va evidenziato che lo stato dei luoghi attuale, rilevato alla data dell'8 febbraio 2024, risulta modificato rispetto all'originaria progettazione;
di conseguenza, non è stato possibile accertare con precisione quale fosse la lunghezza della rampa originariamente prevista. Inoltre, risulta che la rampa progettata dall'architetto non era stata ancora realizzata al momento della revoca del suo incarico. _1
Ciò non toglie che, nonostante siano emerse responsabilità dirette a carico dell'architetto in _1 relazione alle difformità o problematiche rilevate nello stato attuale dei luoghi, abbia subito un Pt_1 pregiudizio economico “derivante alla necessità di riverificare e riprogettare la suddetta rampa”. Tale pregiudizio è riconducibile alla necessità di procedere con una riprogettazione della rampa, che ha comportato un costo che il Consulente ritiene di quantificare forfettariamente in 900,00 euro, oltre accessori di legge (pag. 85 relaz.).
2) Mancanza (parziale) accessibilità per disabili a n. 3 camere di degenza a due letti (punto 6.2.3 della relazione): Sulla base del sopralluogo effettuato in data 8 febbraio 2024, “la camera “3” doppia, con la presenza delle sporgenze dei pilastri del progetto non sarebbe conforme alla normativa per _1 insufficiente lunghezza (profondità) della camera in corrispondenza del pilastro di progetto.” Il consulente evidenzia che la camera n.“3” a due letti oggetto del rilievo metrico, qualora non fosse stato eliminato il pilatro del progetto non sarebbe conforme alla normativa per l'accessibilità di cui _1 al D.M. 236/1989, mentre lo sarebbe se la suddetta camera fosse utilizzata come camera ad un solo letto. A differenza, invece della camera singola che, anche qualora non fosse stato eliminato il pilastro del progetto sarebbe stata conforme alla normativa sull'accessibilità. _1
“Dalle verifiche effettuate è emerso che tre delle quattro camere di degenza a due letti al piano secondo sono risultate – secondo le previsioni del progetto arch. - non accessibili ai disabili, e _1 quindi devono essere 'declassate' a camere ad un solo letto. Dalle verifiche effettuate è emerso altresì che le medesime tre camere a due letti, a seguito della eliminazione dei pilastri posti tra le due finestre realizzate secondo il progetto a rimedio ing. , risultano accessibili ai disabili (per camere a _11 due letti).”
Appurato ciò, il consulente, non avendo trovato nella documentazione allegata dall'attrice una quantificazione puntuale dei danni da questa lamentati, ha ritenuto di valutare il pregiudizio economico
“mediante utilizzo di prezziari, in mancanza di prezzi unitari all'interno delle fatture prodotte in atti e considerando che, per quanto in atti, l'opera risulterebbe eseguita a seguito delle modifiche dei pilastri di cui sopra”.
Il pregiudizio economico subito da per l'eliminazione di n. 3 pilastri nelle tre camere doppie non Pt_1 accessibili è stato quantificato in € 17.300,00 oltre accessori di legge, corrispondente ai costi delle attività necessarie alla modifica dei pilastri e relativa progettazione dell'intervento e, in particolare:
1. Quota di 3/14 (n.3 pilastri su n.148 pilastri oggetto di intervento) delle spese di cui ai punti a) e b) che precedono relativi al doc.36 in atti di Parte Attrice per complessivi € 10.800,00 oltre IVA (€
pagina 17 di 21 46.980,00 + € 3.300,00 = € 50.280,00 / 14 x 3 = € 10.774,28 arrotondato in € 10.800,00);
2. Maggior onere per opere di cartongesso e protezione pilastri REI mediante realizzazione di partizioni antincendio costituite da tre lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/mc, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio (Rif. Prezziario RER 2015 art. A09053b €/mq 119,64 oltre IVA) per una superficie di circa 8,00 mq/cad zona intervento. Così per un costo complessivo per n.3 pilastri pari ad € 3.300,00 oltre IVA (mq 8,00 x €/mq 119,64 = 957,12 x n.3 pilastri = € 2.871,36 + 15% imprevisti e vari = € 3.302,06 arrotondato a € 3.300,00);
3. Maggiori oneri tecnici di riprogettazione e DL per opere di cui ai punti che precedono calcolati con riferimento al calcolo dei compensi di cui al D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 per complessivi € 3.200,00 oltre accessori di Legge.
Nessun danno da ritardo può essere riconosciuto da parte attrice, mancandone i relativi riscontri, come illustrato dal CTU: La richiesta di danni per il ritardo, attribuito alla necessità di riprogettare gli interventi e rimediare a presunti errori progettuali dell'Arch. e del Geom. non _1 CP_2 risulta chiaramente determinata. Nella seconda memoria dell'attrice (pag. 30) si menziona genericamente la necessità di stabilire il “ritardo temporale” senza fornire dati utili o quantificazioni specifiche. Inoltre, le opere in questione sono state ripristinate nell'ambito di un intervento più ampio che comprendeva la riprogettazione e il rifacimento complessivo della facciata e dell'ampliamento, su richiesta del committente, il quale avendo richiesto numerose varianti potrebbe aver contribuito al verificarsi dei ritardi.
Sulla responsabilità del geom. CP_2
Nessuna responsabilità può essere attribuita al geom. ne consegue che nessun pregiudizio CP_2 economico può dirsi arrecato dallo stesso e subito dalla committente per le seguenti ragioni.
Le contestazioni rivolte al geometra erano sostanzialmente due: CP_2
1. Aver contribuito a carpire dalla committenza un consenso scritto autorizzativo delle variazioni e difformità dei lavori rispetto al progetto. Sul punto il consulente condivide le stesse considerazioni del CTU IN. in particolare, la committenza in data 6 dicembre 2013, invitava a procedere con a Per_3 massima celerità nell'esecuzione dei lavori affidati. “Detto invito, a parere dello scrivente C.T.U., conferma – come affermato dall'IN. la volontà di prosecuzione dell'appalto anche della Per_3 facciata, nonostante la stessa fosse stata definita 'deturpante' dall'arch. nella sua nota del _1
25/10/2013”.
2. Il mancato coordinamento delle imprese operanti in cantiere.
Dalla lettura dei verbali delle riunioni di cantiere emergono responsabilità e ritardi da parte delle imprese anche – ma non solo - a causa di ritardate definizioni dei lavori da parte dei professionisti impiantistici incaricati, queste causate in parte – secondo gli stessi professionisti – da decisioni di variazioni apportate direttamente in cantiere dalla Committenza. Tali modifiche, introdotte senza una preventiva e adeguata analisi progettuale, hanno generato senza dubbio un effetto a catena, ritardando l'esecuzione delle opere e influendo negativamente sulla coordinazione tra le diverse figure professionali coinvolte nel progetto, ma non sull'operato del geom.
come dallo stesso evidenziato ripetutamente alla committenza, in pendenza di incarico sulla CP_2 scorta di quelli che erano i compiti oggetto del contratto sottoscritto.
Il consulente, infatti, ha ritenuto che non sussista alcun responsabilità nei confronti del geom.
pagina 18 di 21 “vice” del direttore dei lavori, né alcun pregiudizio economico. CP_2
3. Danni da mancata locazione
La difesa di parte attrice pretende altresì di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del canone mensile di locazione di euro cinquantamila/00 per un anno a causa del ritardo nel completamento dell'appalto; assume altresì di dover rifondere al conduttore il pregiudizio per Parte_3 il mancato sfruttamento dei locali ampliati. La pretesa non è fondata e non merita accoglimento.
Il mancato guadagno lamentato non sussiste, in quanto il contratto di locazione è stato sottoscritto in data 1° settembre 2014 (e registrato il 1°ottobre 2014), allorquando i professionisti in causa erano già da mesi sollevati dai propri incarichi, con la conseguenza che non può farsi cadere sui predetti la mancata consegna dell'immobile al conduttore, che interverrà solo l'anno dopo, tenuto conto che l'inaugurazione è avvenuta in data 15 novembre 2015.
Si osserva inoltre che, sebbene e siano formalmente dotate di distinta soggettività Pt_1 Parte_3 giuridica, entrambe le società fanno capo alla famiglia e che riveste in Persona_7 Persona_1 Part entrambe la qualifica di legale rappresentante (ed è socia di maggioranza di possedendo un terzo delle quote e l'usufrutto di un altro terzo, come confermato dalle visure camerali allegate dal geom.
– doc. 101 e 102). Di fatto, le due società costituiscono un'articolazione della medesima CP_2 attività imprenditoriale, circostanza che incide direttamente sulla fondatezza della pretesa di mancato guadagno, non potendo il conduttore ignorare le condizioni del cantiere (a tal fine vedasi gran parte della corrispondenza inviata anche alla medesima per conoscenza).
Inoltre, visto l'art. 1227 c.c. il creditore – rectius in qualità di committenza e responsabile dei Pt_1 lavori - che abbia contribuito al verificarsi del danno non può pretendere un risarcimento integrale. Nel caso in esame, essendo la gestione delle due società riconducibile a un unico soggetto (la signora legale rappresentante e socia di maggioranza), si deve escludere la possibilità di lamentare un Per_1 mancato guadagno come effetto esclusivo del comportamento altrui.
In conclusione, va riconosciuto a parte attrice e a carico dell'arch. il risarcimento del danno _1 come sopra determinato in € 18.200,00, oltre accessori di legge;
detto importo è stato calcolato all'attualità da parte del CTU per cui non spetta la rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. a far data dalla domanda.
Sulla domanda di Manleva proposta dall'Arch. verso _1 CP_6
L'eccezione di decadenza sollevata dalla compagnia ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali del contratto, la quale impone l'obbligo dell'assicurato di comunicare all'assicuratore, tramite l'intermediario, per iscritto entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui l'assicurato è venuto a conoscenza di richieste di risarcimento, o anche solo qualsiasi intenzione di ritenerlo responsabile di un atto illecito o di qualsiasi circostanza che possa ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento, è inammissibile in quanto formulata nella comparsa di risposta depositata telematicamente in data 5.5.2021, il giorno prima dell'udienza fissata per il giorno 6.5.2021 a seguito di autorizzazione alla chiamata in causa richiesta dall'Arch. _1
Non vi è dubbio che la decadenza costituisca un'eccezione in senso stretto soggetta al rigore dell'art.167 comma secondo c.c.
La domanda di manleva va quindi accolta, con condanna dell'assicurazione a tenere indenne il professionista, tenuto conto della franchigia contrattuale.
Sulla domanda riconvenzionale del Geom. CP_2 pagina 19 di 21 La questione si inscrive all'interno di una cornice fattuale da ritenersi pacifica poiché non oggetto di specifica contestazione tra le parti. E' incontroverso - oltre che documentato - che:
a) il 4 settembre 2012 il Geom. ha definito insieme alla rappresentante legale di la CP_2 Pt_1 proposta tecnico-economico relativa alla propria prestazione professionale nell'ambito l'intervento di ampliamento della residenza sanitaria Parte_5
b) Il compenso pattuito per la propria attività ammontava ad €110.000,00, oltre accessori di legge;
c) è stata pagata solo una parte di quanto pattuito, dimostrato dalle fatture saldate per un totale di
€55.200; ne consegue che il credito residuo del convenuto ammonta ad € 69.530,24 lordi di cui
€54.800,00 per compensi, oltre 4% Cassa Geometri ed Iva;
La domanda del geom. è fondata, mentre va respinta l'eccezione di prescrizione presuntiva CP_2 avanzata dall'attrice ai sensi dell'art. 2956 c.c.
Alla luce delle disposizioni normative di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c., e del consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, è corretto ritenere che l'eccezione di prescrizione del diritto azionato in via riconvenzionale doveva essere sollevata da al più Parte_1 tardi nella prima udienza di trattazione, essendo questa una preclusione posta a garanzia della certezza del "thema decidendum" e della concentrazione processuale, ovvero nella prima memoria ex art 183 co.
6 c.p.c. con la conseguenza che l'eccezione sollevata per la prima volta nell'udienza del 3 settembre
2020 risulta tardiva e quindi inammissibile.
Sul tema del termine prescrizionale applicabile in materia di incarico professionale, è fondata la tesi secondo cui, in presenza di un accordo scritto, come quello richiamato dal Geom. il termine CP_2 di prescrizione non può essere quello breve presuntivo di tre anni previsto dall'art. 2956 c.c., ma quello ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Tale conclusione è coerente con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la quale esclude l'applicabilità delle prescrizioni presuntive nei casi in cui il credito trovi origine in un rapporto formalizzato per iscritto, essendo tali prescrizioni concepite per rapporti svolti senza formalità e nei quali il pagamento avviene abitualmente senza dilazioni o quietanze scritte.
Nel caso di specie, il compenso del Geom. è chiaramente disciplinato da un documento CP_2 sottoscritto nel settembre 2012 dalla legale rappresentante di , documento che, Parte_1 in mancanza di contestazioni tempestive da parte attrice, deve ritenersi rappresentare pienamente l'accordo tra le parti. Di conseguenza, il termine prescrizionale è quello ordinario di dieci anni e il diritto al pagamento del saldo richiesto con la nota pro forma del 12 maggio 2014 risulta ancora esercitabile.
In ogni caso, sulla base dei principi che governano l'onere probatorio, il debitore (in questo caso, Pt_1 che aveva assunto l'impegno contrattuale) ha l'onere di dimostrare di aver pagato ed allegare la prova del pagamento ai sensi dell'art. 1199 c,c,.
Non essendo il debitore – rectius - riuscito a provare il pagamento, il geometra ha diritto a Pt_1 pretendere il compenso concordato.
va pertanto condannata al pagamento di € 54.800,00 oltre accessori come per legge;
Parte_1 su tale importo vanno calcolati gli interessi dalla domanda al saldo ex art.1284 comma 4 c.c.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno addossate come segue: il convenuto in quanto soccombente in misura prevalente, deve rimborsare le spese di lite a _1 pagina 20 di 21 parte attrice come liquidate in dispositivo sulla base del danno accertato (€ 18.200); il convenuto risultando del tutto vittorioso, ha diritto alle spese da parte dell'attrice sulla CP_2 base della domanda risarcitoria, che viene rigettata e che aveva un valore indeterminato;
a ciò va sommata la domanda riconvenzionale;
il compenso va quindi liquidato sommando l'importo del danno accertato (anche se a carico del D.L.) e del residuo dovuto (18.200+54.800=73.000)
Le spese dell'arch. vanno poste a carico della compagnia assicuratrice e liquidate sull'importo _1 della condanna subita.
Si applicano i valori medi della tabella n.2 del D.M. 147/2022 per tutte le fasi del giudizio.
A parte attrice spetta anche il rimborso delle anticipazioni sostenute, da porsi a carico del convenuto e determinate in € 545,00 come da nota spese prodotta, mentre non può accogliersi la richiesta _1 di pagamento del CT IN. , in quanto non risulta prodotta alcuna fattura;
al convenuto _11 spetta anche il rimborso del contributo unificato corrisposto per la domanda riconvenzionale. CP_2
Le spese di CTU, liquidate con decreto in data odierna, vanno poste a carico del convenuto con _1 obbligo di manleva da parte della compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara tenuto e condanna a versare a parte attrice l'importo di € 18.200,00, oltre IVA _1 se dovuta ed oltre gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. a far data dalla domanda.
Dichiara tenuta e condanna a tenere indenne l'assicurato da quanto sarà tenuto a Controparte_8 versare a parte attrice;
Condanna al pagamento in favore del Geom. l'importo di € 54.800,00 oltre Parte_1 CP_2 accessori come per legge ed oltre gli interessi dalla domanda al saldo ex art.1284 comma 4 c.c.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € _1
545,00 per anticipazioni, € 5.077,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Geom. che si Parte_1 CP_2 liquidano in € 518,00 per anticipazioni, € 14.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
Condanna a tenere indenne l'assicurato da quanto sarà tenuto a versare a parte Controparte_8 attrice anche a titolo di spese di lite e a rimborsare le spese di lite dell'assicurato, liquidate in €
5.077,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, oltre ad € 3740,80 quale rimborso del CT;
Pone definitivamente a carico della compagnia assicuratrice le spese di CTU, liquidate come da decreto in data odierna.
Bologna, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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