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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 15952/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. v.g. 15952/2023 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. ARMIERI DANIELA che la rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura in atti
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. MANDARINI FRANCESCA che lo Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: come da memoria conclusionale del 31.10.2024 e da memoria di replica del 18.11.2024 a) Disporre che la minore , venga affidata ad entrambi i genitori in regime di affido Persona_1 condiviso, e collocata presso la residenza della madre, in Trofarello (TO) Via Torino n. 103; b) Disporre che la casa familiare sita in Trofarello (TO) Via Torino n. 103 venga assegnata alla madre che continuerà ad abitarla unitamente alla minore, visto che il padre se ne è già allontanato dal mese di novembre 2022; c) Disporre che il padre liberi il box dell'immobile, da tutti i suoi effetti personali e consegni alla signora le chiavi, per permetterle di parcheggiare l'automobile; Parte_1
d) Disporre che la rata di mutuo di € 658,00 circa, vertente sull'immobile acquistato in comproprietà e sito in Trofarello (TO) Via Torino n. 103, sia posta al 50% a carico di entrambe le parti, così come le spese straordinarie. Il sig. , provvederà a versare la sua quota parte, come già sta facendo, CP_1 alla signora per la copertura della rata di mutuo. Mentre le spese ordinarie della casa Parte_1 quali bollette di utenze, acqua, luce, gas, condominio, saranno a carico della signora Parte_1 in quanto già volturate a suo nome;
e) Disporre che per la vettura targata FA690VE, da sempre utilizzata dalla signora e Parte_1 pagata interamente dalla stessa, ma cointestata con il sig. , venga effettuato passaggio di CP_1 proprietà a favore della signora e a spese di quest'ultima, senza alcuna corresponsione Parte_1 economica a favore del resistente;
f) Disporre che il padre potrà vedere e tenere con se la bambina, nei giorni e orari indicati in sede di CTU, che si richiamano integralmente, ad eccezione dei periodi delle vacanze natalizie (periodo 23/12 – 30/12 con un genitore e 31/12 – 06/01 con l'altro ad anni alterni), vacanze pasquali, ponti connessi (la cui partenza coincide con la chiusura scolastica) per l'intero periodo ad anni alterni con ciascun genitore e per le vacanze estive disporre un periodo di almeno 15 giorni consecutivi da trascorrere con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31/05 di ciascun anno;
g) Disporre che il padre continui a versare alla signora a titolo di mantenimento per Parte_1 Per_
la somma di € 200,00 mensili mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre le spese straordinarie al 50% (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ludico- ricreative, tra le quali a titolo esemplificativo danza ritmica, nuoto, logopedia, mensa scolastica, pre e post scuola, e le successive che saranno di volta in volta concordate tra i genitori e comunicate previamente dalla madre al sig. , oltre quelle rientranti come da protocolli del Tribunale), CP_1 in difetto disporre che per parte resistente l'assegno di mantenimento sia aumentato ad € 250,00 nell'ipotesi in cui in tale importo debba rientrare la rata per la mensa scolastica;
h) Rigettare tutte le richieste avanzate dal sig. , per tutti i motivi già esposti in narrativa e CP_1 nei precedenti scritti difensivi già versati in atti;
i) Con vittoria di competenze e spese di giudizio, nonché disporre che le spese di CTU e CTP vengano poste a carico del sig. , stante le risultanze della ctu. CP_1
Per parte resistente: come da comparsa conclusionale del 4.11.2024 e da memoria di replica del 15.11.2024
“Rigettare tutte le richieste formulate dalla sig.ra per i motivi meglio esposti in Parte_1 atti. - Rigettare in particolare la domanda ex adverso dedotta al punto i) di autorizzare la madre al trasferimento di in altra regione. Persona_1
- Disporre l'affidamento condiviso della minore secondo la calendarizzazione Persona_1 proposta nella CTU -che si richiama integralmente- con l'aggiunta di un pernotto a settimana nella giornata del mercoledì notte. - Stabilire che, entrambi i genitori, dovranno esercitare, in forma congiunta, la responsabilità genitoriale sulla minore, per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia . Persona_1
- Stabilire che ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione.
- Disporre, a carico del sig. , alla luce della drastica riduzione dello stipendio e del CP_1 maggior tempo trascorso con la minore da parte del padre, l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di , la somma di € 150,00 mensili, entro il Persona_1 giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, oltre al versamento del 50% delle spese sanitarie non coperteda SSN e straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino fra Magistrati e Avvocati del 15.03.1016.
- Disporre che , trascorrerà, in modo equo e paritetico, vacanze natalizie, pasquali Persona_1
e ulteriori festività, ove possibile, alternandoli in ragion d'anno (Vigilia di Natale con un genitore e Natale con l'altro, Capodanno e primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta).
- Stabilire che entrambi i genitori potranno tenere con sé la minore, nel periodo estivo, ossia dalla chiusura delle scuole alla riapertura, per due settimane, anche non consecutive, e detto periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore, entro e non oltre il mese di maggio, di ogni anno. - Inoltre, disporre che ciascun genitore, con cui la figlia pernotterà, si impegni a far sentire telefonicamente e-o videochiamare, almeno una volta nella detta giornata, la figlia minore telefonicamente all'altro genitore.
- Disporre che l'assegno unico familiare verrà richiesto e percepito al 50% da ciascuno dei genitori;
pertanto, disporre che la sig.ra comunichi all' -a stretto giro - che ella Parte_1 CP_2 percepirà il 50% del suddetto assegno inserendo i dati del padre. Il genitore collocatario potrà richiedere eventuali ulteriori benefici di stato (a titolo esemplificativo bonus per rette scolastiche, borse di studio…) informando immediatamente l'altro genitore delle dette richieste e concordando con il predetto, se accantonare le dette somme per la minore o utilizzarle per eventuali spese straordinarie per la stessa.
-SPESE LEGALI E DI CTP e CTU Considerate le chiare risultanze della CTU porre a carico della sig.ra tutte le spese, compresi i costi di CTU e CTP in quanto risulta evidente la Parte_1 responsabilità della sig.ra Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio oltre spese forfettarie, e C.P.A. IV. DICHIARAZIONI. In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. 07/08/2023 n. 110, si dichiara che il presente atto introduttivo rispetta i limiti dimensionali e consta di n. 8 pg e meno di 50 mila caratteri esclusi gli spazi.
Per il Pubblico Ministero: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.6.2023, parte ricorrente, ha chiesto al Parte_1
Tribunale, previa ammissione delle istanze istruttorie, di disporre l'affido condiviso della minore
, con residenza e domicilio prevalente presso la madre;
ha chiesto disporsi Persona_1
l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
ha chiesto disporsi che il sig. liberi il box CP_1 auto della casa familiare sita in Trofarello, via Torino n.103; ha chiesto disporsi che la rata del mutuo, pari a 658,00 euro, vertente sulla casa coniugale sia posta a carico di entrambe le parti;
ha chiesto disporsi il passaggio di proprietà a favore della sig.ra della vettura targata FA690VE; Parte_1 ha chiesto, poi, disporsi il calendario di visite padre – minore rappresentato in sede di ricorso introduttivo;
ha chiesto disporsi a carico del sig. un contributo al mantenimento della figlia CP_1 pari a 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha chiesto, inoltre, disporsi che il sig. contribuisca alle spese per il mantenimento del cane;
ha chiesto, infine, disporsi che la CP_1 sig.ra a fronte di esigenze lavorative che comportano un trasferimento, possa portare Parte_1 con sé la minore . A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente ha evidenziato come il sig. Per_1
abbia in più occasioni posto in essere un comportamento scarsamente collaborativo e, in CP_1 ogni caso, incurante dei bisogni della minore.
Si costituiva ritualmente parte resistente, , contestando quanto ricostruito Controparte_1 fattualmente da parte ricorrente e chiedendo, in via riconvenzionale, nonché nel merito di rigettare la richiesta di autorizzare la madre al trasferimento di in altra Regione. Più specificamente, a fronte Per_1 della volontà della sig.ra di coltivare la domanda formulata in punto trasferimento, ha Parte_1 chiesto disporsi, fermo il regime di affidamento condiviso, la residenza anagrafica e collocazione prevalente della stessa presso il padre, con conseguente assegnazione della casa coniugale al sig.
e regime di visite madre – minore. Al contrario, in caso di rinuncia, da parte della sig.ra CP_1
alla domanda di trasferimento di , ha chiesto disporsi la residenza anagrafica e Parte_1 Per_1 collocazione prevalente della stessa presso la madre, con la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
ha chiesto, poi, disporsi a carico del sig. un contributo al mantenimento della minore pari a 200,00 euro mensili, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie. In ogni caso, ha chiesto disporsi che l'Assegno Unico verrà percepito al 50% da entrambi i genitori. Ha, infine, formulato istanza istruttorie. All'udienza del 6.2.2024, le parti sono comparse personalmente e il Giudice ha esperito (con esito negativo) il tentativo di conciliazione;
all'esito, il Giudice ha assegnato alle parti termine di 30 giorni per il deposito di ulteriori note autorizzate di replica, nonché si è riservato in punto nomina di un CTU. Le parti, rispettivamente in data 16.2.2024 e 21.2.2024, hanno deposito ritualmente le note autorizzate di replica, con contestuale nomina di ccttpp. Con ordinanza del 7.2.2024, il Giudice ha rinviato all'udienza cartolare del 27.2.2024 per il conferimento incarico CTU alla dott.ssa (la quale ha accettato l'incarico in data Persona_2
12.2.2024). In data 22.2.2024, parte ricorrente ha depositato in atti istanza di anticipazione del calendario delle operazioni peritali, tenuto conto dell'imminente presa in servizio della sig.ra presso il Parte_1
Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Roma. Con ordinanza del 28.2.2024, il Giudice relatore ha fissato udienza per esame della CTU al 19.6.2024. In data 30.5.2024, il CTU incaricato, dott.ssa ha depositato in atti istanza di Persona_2 proroga delle operazioni peritali;
pertanto, con ordinanza del 4.6.2024, il Giudice relatore ha revocato l'udienza del 19.6.2024 e ha fissato udienza al 24.9.2024. In data 21.9.2024, la dott.ssa ha depositato in atti le risultanze della Consulenza Persona_2
Tecnica d'Ufficio espletata. All'udienza del 24.9.2024, le parti hanno dichiarato di condividere le conclusioni rassegnate in sede di CTU, salvo quanto concordato in punto calendario di visite in sede di udienza;
all'esito, il Giudice relatore ha fissato, ex art. 127 ter c.p.c., udienza al 3.12.2024 ed ha assegnato alle parti termine per il deposito delle memorie conclusive ex art. 473 bis 28 c.p.c. (che sono state ritualmente depositate dalle parti).
*** §§§§§ *** All'esito del deposito della CTU, e in sede di precisazione delle conclusioni definitive, si prende atto che la parte ricorrente non ha più coltivato la domanda di trasferimento con la figlia minore a Per_1
Roma: sulla questione, dunque, nulla si dovrà più dire.
Passando, quindi, alle questioni relative al regime di affidamento e residenza della minore, le parti hanno precisato congiuntamente e quindi si provvede in conformità, ritenendo che corrisponda all'interesse della minore alla luce delle conclusioni della CTU. Ne consegue, altresì, l'assegnazione dell'ex casa familiare alla ricorrente (sita in Trofarello) che vi abiterà insieme alla figlia minore, dando atto che il signor se n'è già allontanato nel 2022. CP_1
Con riferimento al calendario, sia ordinario sia con riferimento alle vacanze e festività, il Tribunale provvede in conformità alle indicazioni fornite all'esito dei lavori peritali, ritenendo che siano adeguate al mantenimento di un rapporto con entrambi i genitori ispirato alla bigenitorialità. Si invitano le parti anche a favorire la relazione della minore con le figure dei nonni, come meglio specificato in di
Circa le questioni economiche, tenuto conto dei redditi delle parti, dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, del fatto che il convenuto dichiara di aver modificato il suo orario di lavoro con ricadute anche sulla retribuzione, si provvede come in dispositivo, anche con riferimento al contributo alle spese straordinarie.
Nulla si può disporre, invece, alle ulteriori domande di parte ricorrente (meglio specificate nei punti c), d) ed e)) perché esulano da questa controversia.
Si invitano le parti a proseguire, infine, tutti gli interventi spontaneamente attivati delle parti, nel superiore interesse della minore e si invitano le stesse ad attivare e7o continuare un percorso di sostegno psicoterapeutico per entrambi alla luce delle risultanze delle rispettive personalità all'esito della CTU.
Le spese di CTU – liquidate con separato decreto collegiale – sono definitivamente poste a carico solidale delle parti, trattandosi si accertamento svolto nel superiore interesse della prole.
Le spese processuali sono compensate tenuto conto delle domande delle parti e trattandosi di accertamenti e decisioni assunte nel superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Dispone che la minore , venga affidata ad entrambi i genitori in regime di affido Persona_1 condiviso, e collocata presso la residenza della madre, in Trofarello (TO) Via Torino n. 103;
Dispone che la casa familiare sita in Trofarello (TO) Via Torino n. 103 venga assegnata alla madre che continuerà ad abitarla unitamente alla minore, visto che il padre se ne è già allontanato dal mese di novembre 2022;
Dispone che, salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con se la bambina, nei giorni e orari indicati in sede di CTU, che si richiamano integralmente, pertanto, starà con il padre: Per_1
- il mercoledì e giovedì con pernottamento sia il mercoledì che il giovedì dall'uscita da scuola alle ore 16.30 con accompagnamento a scuola il venerdì mattino, nella settimana con weekend di competenza materna;
- il mercoledì dall'uscita da scuola compresa la cena con accompagnamento a casa della madre entro le ore 20, nella settimana con weekend di competenza paterna che sarà dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Le vacanze natalizie saranno equamente divise tra i genitori, premesso che la vigilia di Natale o il giorno di Natale siano trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore. Quindi le vacanze saranno suddivise per una settimana ciascuno, a partire dal 23 dicembre al 30 e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'accortezza di scambio, il genitore che non avrà il Natale, il 24 dicembre dalle ore 10 alle ore 10 del 25 dicembre. Le vacanze pasquali saranno suddivise secondo il calendario scolastico, comprendendo ad anni alterni i giorni di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. I ponti scolastici e le vacanze di Carnevale saranno suddivisi tra i genitori ad anni alterni. Le vacanze estive comprenderanno due settimane non consecutive, con ciascun genitore, da comunicare entro fine maggio.
Dà atto che poiché figure dei nonni materni e paterni sono dei riferimenti affettivi molto significativi per , qualora i genitori riuscissero ad accordarsi, la bambina potrebbe trascorrere con i nonni Per_1 materni e paterni una settimana durante l'estate da sola con loro per poi poter essere raggiunta dai genitori.
Dà atto - al fine di mantenere attiva la presenza di entrambi i genitori, che si consiglia una telefonata quotidiana o ancora meglio una videochiamata. Si consiglia che il genitore che ha con sé il minore sia colui che chiamerà l'altro genitore, con il quale interagirà personalmente nella chiamata prima di passare il bambino, per fargli percepire la collaborazione tra genitori. Le chiamate o videochiamate dovranno avere tempi adeguati e non eccessivamente dilatati.
Dispone che il padre continui a versare alla signora a titolo di mantenimento per Parte_1 Per_1 la somma di € 200,00 mensili mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre le spese straordinarie al 50% (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ludico-ricreative, tra le quali a titolo esemplificativo danza ritmica, nuoto, logopedia, mensa scolastica, pre e post scuola, e le successive che saranno di volta in volta concordate tra i genitori e comunicate previamente dalla madre al sig. ) e comunque regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Torino CP_1 del 15.3.2016.
Invita le parti ad intraprendere un sostegno psicoterapeutico per entrambi.
Le spese di CTU – liquidate con separato decreto collegiale – sono definitivamente poste a carico solidale delle parti.
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7 febbraio 2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. v.g. 15952/2023 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. ARMIERI DANIELA che la rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura in atti
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. MANDARINI FRANCESCA che lo Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: come da memoria conclusionale del 31.10.2024 e da memoria di replica del 18.11.2024 a) Disporre che la minore , venga affidata ad entrambi i genitori in regime di affido Persona_1 condiviso, e collocata presso la residenza della madre, in Trofarello (TO) Via Torino n. 103; b) Disporre che la casa familiare sita in Trofarello (TO) Via Torino n. 103 venga assegnata alla madre che continuerà ad abitarla unitamente alla minore, visto che il padre se ne è già allontanato dal mese di novembre 2022; c) Disporre che il padre liberi il box dell'immobile, da tutti i suoi effetti personali e consegni alla signora le chiavi, per permetterle di parcheggiare l'automobile; Parte_1
d) Disporre che la rata di mutuo di € 658,00 circa, vertente sull'immobile acquistato in comproprietà e sito in Trofarello (TO) Via Torino n. 103, sia posta al 50% a carico di entrambe le parti, così come le spese straordinarie. Il sig. , provvederà a versare la sua quota parte, come già sta facendo, CP_1 alla signora per la copertura della rata di mutuo. Mentre le spese ordinarie della casa Parte_1 quali bollette di utenze, acqua, luce, gas, condominio, saranno a carico della signora Parte_1 in quanto già volturate a suo nome;
e) Disporre che per la vettura targata FA690VE, da sempre utilizzata dalla signora e Parte_1 pagata interamente dalla stessa, ma cointestata con il sig. , venga effettuato passaggio di CP_1 proprietà a favore della signora e a spese di quest'ultima, senza alcuna corresponsione Parte_1 economica a favore del resistente;
f) Disporre che il padre potrà vedere e tenere con se la bambina, nei giorni e orari indicati in sede di CTU, che si richiamano integralmente, ad eccezione dei periodi delle vacanze natalizie (periodo 23/12 – 30/12 con un genitore e 31/12 – 06/01 con l'altro ad anni alterni), vacanze pasquali, ponti connessi (la cui partenza coincide con la chiusura scolastica) per l'intero periodo ad anni alterni con ciascun genitore e per le vacanze estive disporre un periodo di almeno 15 giorni consecutivi da trascorrere con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31/05 di ciascun anno;
g) Disporre che il padre continui a versare alla signora a titolo di mantenimento per Parte_1 Per_
la somma di € 200,00 mensili mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre le spese straordinarie al 50% (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ludico- ricreative, tra le quali a titolo esemplificativo danza ritmica, nuoto, logopedia, mensa scolastica, pre e post scuola, e le successive che saranno di volta in volta concordate tra i genitori e comunicate previamente dalla madre al sig. , oltre quelle rientranti come da protocolli del Tribunale), CP_1 in difetto disporre che per parte resistente l'assegno di mantenimento sia aumentato ad € 250,00 nell'ipotesi in cui in tale importo debba rientrare la rata per la mensa scolastica;
h) Rigettare tutte le richieste avanzate dal sig. , per tutti i motivi già esposti in narrativa e CP_1 nei precedenti scritti difensivi già versati in atti;
i) Con vittoria di competenze e spese di giudizio, nonché disporre che le spese di CTU e CTP vengano poste a carico del sig. , stante le risultanze della ctu. CP_1
Per parte resistente: come da comparsa conclusionale del 4.11.2024 e da memoria di replica del 15.11.2024
“Rigettare tutte le richieste formulate dalla sig.ra per i motivi meglio esposti in Parte_1 atti. - Rigettare in particolare la domanda ex adverso dedotta al punto i) di autorizzare la madre al trasferimento di in altra regione. Persona_1
- Disporre l'affidamento condiviso della minore secondo la calendarizzazione Persona_1 proposta nella CTU -che si richiama integralmente- con l'aggiunta di un pernotto a settimana nella giornata del mercoledì notte. - Stabilire che, entrambi i genitori, dovranno esercitare, in forma congiunta, la responsabilità genitoriale sulla minore, per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia . Persona_1
- Stabilire che ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione.
- Disporre, a carico del sig. , alla luce della drastica riduzione dello stipendio e del CP_1 maggior tempo trascorso con la minore da parte del padre, l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di , la somma di € 150,00 mensili, entro il Persona_1 giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, oltre al versamento del 50% delle spese sanitarie non coperteda SSN e straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino fra Magistrati e Avvocati del 15.03.1016.
- Disporre che , trascorrerà, in modo equo e paritetico, vacanze natalizie, pasquali Persona_1
e ulteriori festività, ove possibile, alternandoli in ragion d'anno (Vigilia di Natale con un genitore e Natale con l'altro, Capodanno e primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta).
- Stabilire che entrambi i genitori potranno tenere con sé la minore, nel periodo estivo, ossia dalla chiusura delle scuole alla riapertura, per due settimane, anche non consecutive, e detto periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore, entro e non oltre il mese di maggio, di ogni anno. - Inoltre, disporre che ciascun genitore, con cui la figlia pernotterà, si impegni a far sentire telefonicamente e-o videochiamare, almeno una volta nella detta giornata, la figlia minore telefonicamente all'altro genitore.
- Disporre che l'assegno unico familiare verrà richiesto e percepito al 50% da ciascuno dei genitori;
pertanto, disporre che la sig.ra comunichi all' -a stretto giro - che ella Parte_1 CP_2 percepirà il 50% del suddetto assegno inserendo i dati del padre. Il genitore collocatario potrà richiedere eventuali ulteriori benefici di stato (a titolo esemplificativo bonus per rette scolastiche, borse di studio…) informando immediatamente l'altro genitore delle dette richieste e concordando con il predetto, se accantonare le dette somme per la minore o utilizzarle per eventuali spese straordinarie per la stessa.
-SPESE LEGALI E DI CTP e CTU Considerate le chiare risultanze della CTU porre a carico della sig.ra tutte le spese, compresi i costi di CTU e CTP in quanto risulta evidente la Parte_1 responsabilità della sig.ra Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio oltre spese forfettarie, e C.P.A. IV. DICHIARAZIONI. In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. 07/08/2023 n. 110, si dichiara che il presente atto introduttivo rispetta i limiti dimensionali e consta di n. 8 pg e meno di 50 mila caratteri esclusi gli spazi.
Per il Pubblico Ministero: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.6.2023, parte ricorrente, ha chiesto al Parte_1
Tribunale, previa ammissione delle istanze istruttorie, di disporre l'affido condiviso della minore
, con residenza e domicilio prevalente presso la madre;
ha chiesto disporsi Persona_1
l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
ha chiesto disporsi che il sig. liberi il box CP_1 auto della casa familiare sita in Trofarello, via Torino n.103; ha chiesto disporsi che la rata del mutuo, pari a 658,00 euro, vertente sulla casa coniugale sia posta a carico di entrambe le parti;
ha chiesto disporsi il passaggio di proprietà a favore della sig.ra della vettura targata FA690VE; Parte_1 ha chiesto, poi, disporsi il calendario di visite padre – minore rappresentato in sede di ricorso introduttivo;
ha chiesto disporsi a carico del sig. un contributo al mantenimento della figlia CP_1 pari a 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha chiesto, inoltre, disporsi che il sig. contribuisca alle spese per il mantenimento del cane;
ha chiesto, infine, disporsi che la CP_1 sig.ra a fronte di esigenze lavorative che comportano un trasferimento, possa portare Parte_1 con sé la minore . A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente ha evidenziato come il sig. Per_1
abbia in più occasioni posto in essere un comportamento scarsamente collaborativo e, in CP_1 ogni caso, incurante dei bisogni della minore.
Si costituiva ritualmente parte resistente, , contestando quanto ricostruito Controparte_1 fattualmente da parte ricorrente e chiedendo, in via riconvenzionale, nonché nel merito di rigettare la richiesta di autorizzare la madre al trasferimento di in altra Regione. Più specificamente, a fronte Per_1 della volontà della sig.ra di coltivare la domanda formulata in punto trasferimento, ha Parte_1 chiesto disporsi, fermo il regime di affidamento condiviso, la residenza anagrafica e collocazione prevalente della stessa presso il padre, con conseguente assegnazione della casa coniugale al sig.
e regime di visite madre – minore. Al contrario, in caso di rinuncia, da parte della sig.ra CP_1
alla domanda di trasferimento di , ha chiesto disporsi la residenza anagrafica e Parte_1 Per_1 collocazione prevalente della stessa presso la madre, con la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
ha chiesto, poi, disporsi a carico del sig. un contributo al mantenimento della minore pari a 200,00 euro mensili, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie. In ogni caso, ha chiesto disporsi che l'Assegno Unico verrà percepito al 50% da entrambi i genitori. Ha, infine, formulato istanza istruttorie. All'udienza del 6.2.2024, le parti sono comparse personalmente e il Giudice ha esperito (con esito negativo) il tentativo di conciliazione;
all'esito, il Giudice ha assegnato alle parti termine di 30 giorni per il deposito di ulteriori note autorizzate di replica, nonché si è riservato in punto nomina di un CTU. Le parti, rispettivamente in data 16.2.2024 e 21.2.2024, hanno deposito ritualmente le note autorizzate di replica, con contestuale nomina di ccttpp. Con ordinanza del 7.2.2024, il Giudice ha rinviato all'udienza cartolare del 27.2.2024 per il conferimento incarico CTU alla dott.ssa (la quale ha accettato l'incarico in data Persona_2
12.2.2024). In data 22.2.2024, parte ricorrente ha depositato in atti istanza di anticipazione del calendario delle operazioni peritali, tenuto conto dell'imminente presa in servizio della sig.ra presso il Parte_1
Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Roma. Con ordinanza del 28.2.2024, il Giudice relatore ha fissato udienza per esame della CTU al 19.6.2024. In data 30.5.2024, il CTU incaricato, dott.ssa ha depositato in atti istanza di Persona_2 proroga delle operazioni peritali;
pertanto, con ordinanza del 4.6.2024, il Giudice relatore ha revocato l'udienza del 19.6.2024 e ha fissato udienza al 24.9.2024. In data 21.9.2024, la dott.ssa ha depositato in atti le risultanze della Consulenza Persona_2
Tecnica d'Ufficio espletata. All'udienza del 24.9.2024, le parti hanno dichiarato di condividere le conclusioni rassegnate in sede di CTU, salvo quanto concordato in punto calendario di visite in sede di udienza;
all'esito, il Giudice relatore ha fissato, ex art. 127 ter c.p.c., udienza al 3.12.2024 ed ha assegnato alle parti termine per il deposito delle memorie conclusive ex art. 473 bis 28 c.p.c. (che sono state ritualmente depositate dalle parti).
*** §§§§§ *** All'esito del deposito della CTU, e in sede di precisazione delle conclusioni definitive, si prende atto che la parte ricorrente non ha più coltivato la domanda di trasferimento con la figlia minore a Per_1
Roma: sulla questione, dunque, nulla si dovrà più dire.
Passando, quindi, alle questioni relative al regime di affidamento e residenza della minore, le parti hanno precisato congiuntamente e quindi si provvede in conformità, ritenendo che corrisponda all'interesse della minore alla luce delle conclusioni della CTU. Ne consegue, altresì, l'assegnazione dell'ex casa familiare alla ricorrente (sita in Trofarello) che vi abiterà insieme alla figlia minore, dando atto che il signor se n'è già allontanato nel 2022. CP_1
Con riferimento al calendario, sia ordinario sia con riferimento alle vacanze e festività, il Tribunale provvede in conformità alle indicazioni fornite all'esito dei lavori peritali, ritenendo che siano adeguate al mantenimento di un rapporto con entrambi i genitori ispirato alla bigenitorialità. Si invitano le parti anche a favorire la relazione della minore con le figure dei nonni, come meglio specificato in di
Circa le questioni economiche, tenuto conto dei redditi delle parti, dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, del fatto che il convenuto dichiara di aver modificato il suo orario di lavoro con ricadute anche sulla retribuzione, si provvede come in dispositivo, anche con riferimento al contributo alle spese straordinarie.
Nulla si può disporre, invece, alle ulteriori domande di parte ricorrente (meglio specificate nei punti c), d) ed e)) perché esulano da questa controversia.
Si invitano le parti a proseguire, infine, tutti gli interventi spontaneamente attivati delle parti, nel superiore interesse della minore e si invitano le stesse ad attivare e7o continuare un percorso di sostegno psicoterapeutico per entrambi alla luce delle risultanze delle rispettive personalità all'esito della CTU.
Le spese di CTU – liquidate con separato decreto collegiale – sono definitivamente poste a carico solidale delle parti, trattandosi si accertamento svolto nel superiore interesse della prole.
Le spese processuali sono compensate tenuto conto delle domande delle parti e trattandosi di accertamenti e decisioni assunte nel superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Dispone che la minore , venga affidata ad entrambi i genitori in regime di affido Persona_1 condiviso, e collocata presso la residenza della madre, in Trofarello (TO) Via Torino n. 103;
Dispone che la casa familiare sita in Trofarello (TO) Via Torino n. 103 venga assegnata alla madre che continuerà ad abitarla unitamente alla minore, visto che il padre se ne è già allontanato dal mese di novembre 2022;
Dispone che, salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con se la bambina, nei giorni e orari indicati in sede di CTU, che si richiamano integralmente, pertanto, starà con il padre: Per_1
- il mercoledì e giovedì con pernottamento sia il mercoledì che il giovedì dall'uscita da scuola alle ore 16.30 con accompagnamento a scuola il venerdì mattino, nella settimana con weekend di competenza materna;
- il mercoledì dall'uscita da scuola compresa la cena con accompagnamento a casa della madre entro le ore 20, nella settimana con weekend di competenza paterna che sarà dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Le vacanze natalizie saranno equamente divise tra i genitori, premesso che la vigilia di Natale o il giorno di Natale siano trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore. Quindi le vacanze saranno suddivise per una settimana ciascuno, a partire dal 23 dicembre al 30 e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'accortezza di scambio, il genitore che non avrà il Natale, il 24 dicembre dalle ore 10 alle ore 10 del 25 dicembre. Le vacanze pasquali saranno suddivise secondo il calendario scolastico, comprendendo ad anni alterni i giorni di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. I ponti scolastici e le vacanze di Carnevale saranno suddivisi tra i genitori ad anni alterni. Le vacanze estive comprenderanno due settimane non consecutive, con ciascun genitore, da comunicare entro fine maggio.
Dà atto che poiché figure dei nonni materni e paterni sono dei riferimenti affettivi molto significativi per , qualora i genitori riuscissero ad accordarsi, la bambina potrebbe trascorrere con i nonni Per_1 materni e paterni una settimana durante l'estate da sola con loro per poi poter essere raggiunta dai genitori.
Dà atto - al fine di mantenere attiva la presenza di entrambi i genitori, che si consiglia una telefonata quotidiana o ancora meglio una videochiamata. Si consiglia che il genitore che ha con sé il minore sia colui che chiamerà l'altro genitore, con il quale interagirà personalmente nella chiamata prima di passare il bambino, per fargli percepire la collaborazione tra genitori. Le chiamate o videochiamate dovranno avere tempi adeguati e non eccessivamente dilatati.
Dispone che il padre continui a versare alla signora a titolo di mantenimento per Parte_1 Per_1 la somma di € 200,00 mensili mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre le spese straordinarie al 50% (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ludico-ricreative, tra le quali a titolo esemplificativo danza ritmica, nuoto, logopedia, mensa scolastica, pre e post scuola, e le successive che saranno di volta in volta concordate tra i genitori e comunicate previamente dalla madre al sig. ) e comunque regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Torino CP_1 del 15.3.2016.
Invita le parti ad intraprendere un sostegno psicoterapeutico per entrambi.
Le spese di CTU – liquidate con separato decreto collegiale – sono definitivamente poste a carico solidale delle parti.
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7 febbraio 2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.