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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 26 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2325/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 procura in atti dall'Avv. Toni De Simone
APPELLANTE
E
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_1
– P. VA ), in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv. Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina – Sezione Lavoro
– n. 361/2023
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma della sentenza impugnata, accertare/dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 20 ottobre 2020 e l'inesistenza del credito vantato dall' nei CP_2 CP_2 confronti dell'appellante. Con condanna dell' al pagamento alle spese di liti del CP_2
doppio grado
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: rigettare l'appello e, per l'effetto confermare, la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, il sig. vedovo della sig.ra Parte_1 Pt_2
titolare della pensione cat. INVCIV n. 07050361 deceduta il 10.9.2014, agiva nei
[...]
CP_ confronti dell' al fine di far accertare l'illegittimità della richiesta di restituzione di €
12.420,76 a titolo di indebito percepito dalla de cuius per il periodo 1.8.2011-30.9.2013.
CP_ L' si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e chiarendo che l'indebito afferiva alle somme erogate alla a titolo di indennità di Pt_2
accompagnamento, titolo erroneamente riconosciuto alla per errore materiale Pt_2
unitamente alla pensione giustamente spettantele.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha accolto la domanda del Vaudo limitatamente alla domanda che contestava l'imputazione a sé soltanto (e non anche ai CP_ coeredi) del debito in questione (pronunzia che l' costituendosi in appello, non ha impugnato).
Il ha impugnato la sentenza ribadendo il vizio di carenza di motivazione e Pt_1 deducendo l'erroneo convincimento del Tribunale circa l'ammissione del ricorre sulla effettiva percezione delle somme a titolo di indennità di accompagnamento da parte della
CP_ de cuius, e sostenendo che resterebbe ancora in piedi e insoddisfatto l'onere dell' di provare tale essenziale presupposto della ripetizione dell'indebito.
2 CP_ L' si è costituto anche in appello, condividendo la sentenza appellata, della quale ha chiesto la conferma.
All'udienza del 19.3.2025 nessuno è comparso.
La causa è stata quindi rinviata con ordinanza comunicata alle parti il 19.3.2025.
Anche alla successiva udienza del 26.3.2025 nessuno è comparso.
La causa è stata quindi definita con separato dispositivo di seguito trascritto.
Osserva la Corte che è consolidato principio di diritto quello secondo cui "Il regime dettato nel rito ordinario per l'inattività delle parti è applicabile anche al rito del lavoro
e, ove tale inattività si verifichi nell'udienza prevista dall'art. 437 cpc, deve farsi riferimento, rispettivamente, agli artt. 181 (richiamato nel giudizio di secondo grado dal successivo art. 359) e 348 cpc, a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato; restando esclusa in entrambe le ipotesi
l'immediata decisione della causa, che deve invece essere rinviata ad una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi dell'indicato difetto di comparizione comporta, nella prima ipotesi, la cancellazione della causa dal ruolo e, nella seconda, la dichiarazione d'improcedibilità dell'impugnazione.” (Cass. n.
5238/2011, n. 5643/2009, n. 20460/2004, n. 12358/2003, n. 17368/2018).
Osserva altresì la Corte che l'art. 181, co. 1 cpc, richiamato dall'art. 309 cpc, prevede -nel testo novellato dall'art. 50 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008- che in caso d'inattività delle parti sia disposta la cancellazione della causa dal ruolo e sia altresì contestualmente dichiarata l'estinzione del giudizio. Questa disposizione è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto;
quindi, a far data dal 25 giugno
2008 (Cass. n. 4721/2014).
Ai sensi dell'art. 307, u.c. cpc, la declaratoria di estinzione deve essere pronunciata dal Collegio con sentenza. In tema, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “L'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio ha il contenuto decisorio di una sentenza …; di conseguenza, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura
3 di sentenza (cfr. Cass. n. 19124 del 23 settembre 2004; Cass. n. 8002 del 2 aprile 2009).
Peraltro, lo stesso, ove sia sottoscritto dal solo Presidente che non ne risulti anche relatore o estensore, è viziato da inesistenza giuridica, per l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, terzo comma, cpc (cfr. in tal senso Cass. n. 3128 dell'8 febbraio 2008 nonché la già citata Cass. n. 19124/2004)” (Cass. n. 2816/2015).
Tutto ciò considerato, il presente giudizio di appello deve essere dichiarato estinto.
Le spese di lite del processo di appello restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Le spese di lite del processo di appello restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 26 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2325/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 procura in atti dall'Avv. Toni De Simone
APPELLANTE
E
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_1
– P. VA ), in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv. Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina – Sezione Lavoro
– n. 361/2023
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma della sentenza impugnata, accertare/dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 20 ottobre 2020 e l'inesistenza del credito vantato dall' nei CP_2 CP_2 confronti dell'appellante. Con condanna dell' al pagamento alle spese di liti del CP_2
doppio grado
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: rigettare l'appello e, per l'effetto confermare, la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, il sig. vedovo della sig.ra Parte_1 Pt_2
titolare della pensione cat. INVCIV n. 07050361 deceduta il 10.9.2014, agiva nei
[...]
CP_ confronti dell' al fine di far accertare l'illegittimità della richiesta di restituzione di €
12.420,76 a titolo di indebito percepito dalla de cuius per il periodo 1.8.2011-30.9.2013.
CP_ L' si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e chiarendo che l'indebito afferiva alle somme erogate alla a titolo di indennità di Pt_2
accompagnamento, titolo erroneamente riconosciuto alla per errore materiale Pt_2
unitamente alla pensione giustamente spettantele.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha accolto la domanda del Vaudo limitatamente alla domanda che contestava l'imputazione a sé soltanto (e non anche ai CP_ coeredi) del debito in questione (pronunzia che l' costituendosi in appello, non ha impugnato).
Il ha impugnato la sentenza ribadendo il vizio di carenza di motivazione e Pt_1 deducendo l'erroneo convincimento del Tribunale circa l'ammissione del ricorre sulla effettiva percezione delle somme a titolo di indennità di accompagnamento da parte della
CP_ de cuius, e sostenendo che resterebbe ancora in piedi e insoddisfatto l'onere dell' di provare tale essenziale presupposto della ripetizione dell'indebito.
2 CP_ L' si è costituto anche in appello, condividendo la sentenza appellata, della quale ha chiesto la conferma.
All'udienza del 19.3.2025 nessuno è comparso.
La causa è stata quindi rinviata con ordinanza comunicata alle parti il 19.3.2025.
Anche alla successiva udienza del 26.3.2025 nessuno è comparso.
La causa è stata quindi definita con separato dispositivo di seguito trascritto.
Osserva la Corte che è consolidato principio di diritto quello secondo cui "Il regime dettato nel rito ordinario per l'inattività delle parti è applicabile anche al rito del lavoro
e, ove tale inattività si verifichi nell'udienza prevista dall'art. 437 cpc, deve farsi riferimento, rispettivamente, agli artt. 181 (richiamato nel giudizio di secondo grado dal successivo art. 359) e 348 cpc, a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato; restando esclusa in entrambe le ipotesi
l'immediata decisione della causa, che deve invece essere rinviata ad una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi dell'indicato difetto di comparizione comporta, nella prima ipotesi, la cancellazione della causa dal ruolo e, nella seconda, la dichiarazione d'improcedibilità dell'impugnazione.” (Cass. n.
5238/2011, n. 5643/2009, n. 20460/2004, n. 12358/2003, n. 17368/2018).
Osserva altresì la Corte che l'art. 181, co. 1 cpc, richiamato dall'art. 309 cpc, prevede -nel testo novellato dall'art. 50 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008- che in caso d'inattività delle parti sia disposta la cancellazione della causa dal ruolo e sia altresì contestualmente dichiarata l'estinzione del giudizio. Questa disposizione è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto;
quindi, a far data dal 25 giugno
2008 (Cass. n. 4721/2014).
Ai sensi dell'art. 307, u.c. cpc, la declaratoria di estinzione deve essere pronunciata dal Collegio con sentenza. In tema, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “L'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio ha il contenuto decisorio di una sentenza …; di conseguenza, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura
3 di sentenza (cfr. Cass. n. 19124 del 23 settembre 2004; Cass. n. 8002 del 2 aprile 2009).
Peraltro, lo stesso, ove sia sottoscritto dal solo Presidente che non ne risulti anche relatore o estensore, è viziato da inesistenza giuridica, per l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, terzo comma, cpc (cfr. in tal senso Cass. n. 3128 dell'8 febbraio 2008 nonché la già citata Cass. n. 19124/2004)” (Cass. n. 2816/2015).
Tutto ciò considerato, il presente giudizio di appello deve essere dichiarato estinto.
Le spese di lite del processo di appello restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Le spese di lite del processo di appello restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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