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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/08/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) ing. Michele Fabio Ruffo Giudice esperto,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa iscritta al n. 717/2023 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
27 aprile 1993 (c.f. ), , nato a C.F._2 Parte_3
Campobello di Mazara (TP) il 28 ottobre 1957 (c.f. ), C.F._3
nata a [...] il [...] Parte_4
(c.f. ), e , nato a [...] C.F._4 Parte_5
(TP) il 24 gennaio 1965 (c.f. ), tutti rappresentati e difesi C.F._5 dall'avv. Maria Grazia Cannata ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Caccamo, sito in Palermo, via Giotto n. 10 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
ricorrenti,
e
1 presso la Controparte_1
Presidenza della Regione Sicilia (c.f.: ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 15 aprile 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente, con note depositate in data 29 marzo 2025, ha così concluso:
“1) Ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 cc e in subordine ex art. 2043 cc degli eventi dannosi indicati in premessa l'autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico Della Sicilia - Dipartimento Della Presidenza della Regione Siciliana in persona del legale rapp.te pt. 2) Per l'effetto condannare l'Autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico Della Sicilia - Dipartimento Della Presidenza della Regione Sicilia in persona del legale rapp.te pt al risarcimento in favore di , Parte_2 Parte_3 Parte_6
e di tutti i danni patrimoniali subiti nonché di tutti i Parte_4 Parte_5 danni patrimoniali subendi a seguito dell'esondazione del Fiume Modione e così quantificati:
- Parte_7 emergente 3.118,00 euro Lucro cessante 3.054,60 euro Complessivamente 6.172,60
[...] euro
- e Parte_4 Parte_8 emergente 5.195,00 euro cessante 6.458,60 euro Complessivamente
[...] Pt_9
11.653,60 euro
- Parte_2
Danno emergente 6.041,00 euro cessante 6.585,00 euro Complessivamente Pt_9
12.626,00 euro
- Danno emergente 3700 euro cessante 2927,00 euro Parte_3 Pt_9
Complessivamente euro 6.627,00 euro
2 così come accertati e quantificati nella consulenza tecnica d'ufficio e nelle nota sulle osservazioni delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio redatte dai CCTTUU Dott. Persona_1
e Ing. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento Persona_2 per cui è causa fino all'effettivo soddisfo. 3) condannare, l' Del Distretto Idrografico Della Sicilia - Dipartimento Controparte_1
Della Presidenza della Regione Siciliana in persona del legale rapp.te pt. a pagare le spese processuali ed i compensi di difesa, nella misura di legge con distrazione in favore dell'Avv.to Maria Grazia Cannata e che dichiara di aver anticipato e non riscosso e con rimborso delle somme pagate dai ricorrenti per il contributo unificato, per la consulenza tecnica d'ufficio, così come di seguito specificate:
1) € 1241,00 (contributo unificato e marca da bollo quali spese per l'introduzione del presente giudizio),
2) € 7261,00 di cui €7.000,00 per compensi, oltre IVA e Cassa se dovute, ed €261,00 per spese in favore dei CCTTU Ing. e Dott. ed il cui Persona_2 Persona_1 pagamento delle suddette somme è stato provvisoriamente posto a carico delle parti in solido e che sono state pagate dai ricorrenti stante la richiesta fatta dai periti nei confronti dei ricorrenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 aprile 2023, , Parte_1 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 evocavano in giudizio l' , Controparte_1 esponendo di essere proprietari e conduttori di alcuni fondi – meglio identificati in ricorso – ubicati nel territorio del Comune di TE, c/da Margio- Latomie, e chiedendo il risarcimento per i danni loro causati dall'esondazione del fiume Modione, avvenuta in seguito alle precipitazioni verificatesi nei giorni 10 e 11 novembre 2021 a causa della condizione di degrado in cui versava il corso d'acqua, mai oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria ed il cui alveo, notevolmente ridotto ed a tratti inesistente, risultava infestato da fitta vegetazione e materiale solido depositatosi nel tempo sul fondo e sulle sponde, con conseguente limitazione delle sezioni di deflusso delle acque meteoriche.
Assumendo la natura demaniale del menzionato corso d'acqua, i ricorrenti ne imputavano all'amministrazione convenuta l'omessa manutenzione, ordinaria e straordinaria, e la conseguente responsabilità ex art. 2051 o, in subordine, 2043
3 c.c.
Si costituiva in giudizio l' , la quale chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda – deducendo, sotto vari aspetti, l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti alla morfologia dello stato dei luoghi ed al carattere straordinario degli eventi meteorici di cui trattasi – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
Le domande non meritano accoglimento.
Risultano documentate in capo ai ricorrenti la proprietà o la conduzione degli appezzamenti di terreno meglio identificati in ricorso. Più nello specifico, risulta:
- in capo ad , la proprietà del fondo identificato al foglio n. Parte_1
122 del Catasto del Comune di TE (TP), p.lla n. 182 (compravendita in notar del 15/06/ 1967 e rep. 25.360. Come evidenziato dal Persona_3
c.t.p. , la p.lla 182 deriverebbe dalla p.lla 91); CP_2
- in capo a la conduzione in comodato d'uso gratuito del Parte_4 fondo, di proprietà del coniuge , indicato in ricorso – meglio Parte_5 identificato al foglio di mappa n. 122 del catasto del Comune di TE (TP), p.lle n. 91 e 174 – ed esteso per complessivi 1.16.00 ettari. (donazione in notar del 21/07/2021 rep. 26.791/racc. 16.085); Persona_4
- in capo a , la proprietà, con patto di riservato dominio Parte_2
a favore della , dei tre appezzamenti di terreni indicati in ricorso, così CP_3 meglio identificati: il primo, iscritto in catasto del Comune di TE (TP) al foglio di mappa n. 123, p.lle n. 54, 234, 237, 239, 241, 245, 246, 341; il
4 secondo, iscritto in catasto del Comune di TE (TP) al foglio di mappa n. 123, p.lle n. 113, 114, 247, 248, 343, 344, 345, 346; il terzo, iscritto in catasto del Comune di TE (TP) al foglio di mappa n. 123, p.lla n. 52 – la cui superficie complessiva è di 8.45.98 ettari (atto di compravendita in notar
[...] el 7/03/2017 rep. 53.797/ racc. 16.654); Per_5
- in capo a , la conduzione in affitto del fondo, di proprietà Parte_3 della sig.ra , indicato in ricorso – meglio identificato al foglio di Parte_10 mappa n. 137 del catasto del Comune di TE (TP), p.lle n. 21, 97 e 131 – esteso per complessivi 3.37.60 ettari (contratto di locazione del 09/08/2019, della durata di due anni, tacitamente prorogato al 7/08/2023, registrato il 04.03.2022. Tra le particelle indicate nell'atto di registrazione non si fa riferimento alcuno alla n. 131).
Secondo la descrizione fornita dai c.t.u., i fondi oggetto di ricorso sono tutti ubicati nel territorio di TE (TP), nella contrada Margio-Latomie. Da un punto di vista agronomico, si tratta di terreni a giacitura pianeggiante (terreni ed in parte , o leggermente inclinati (proprietà e Parte_3 Pt_2 Pt_5
, posti ad una quota altimetrica che va dai 28 ai 37 metri s.l.m.. Pt_4
Sulla scorta di quanto riferito ed appurato in sede di sopralluogo, nonché tenuto conto delle consulenze tecniche di parte, in atti, a firma del dott. agr.
[...]
, le aree oggetto di ricorso sono prevalentemente coltivate ad Persona_6 oliveto, kaki mela e melograno.
Dal punto di vista idrografico, i suddetti fondi ricadono nel bacino del fiume Modione, noto anche come Selino o Rivo del Molinazzo o Fiume di Santa Ninfa ed iscritto nell'elenco delle acque pubbliche nel territorio della nella CP_1 provincia di Trapani al numero 138.
La circostanza dell'avvenuto straripamento del corso d'acqua e della conseguente inondazione dei fondi dei ricorrenti, oltre che in quanto direttamente constato in sede di sopralluogo (ove sono risultati ancora evidenti alcuni segni dell'alluvione), ha trovato poi conferma all'esito delle analisi idrologiche condotte.
Infatti, il collegio peritale, ai fini della ricostruzione dello stato dei luoghi prima e dopo l'evento alluvionale per cui è causa, si è avvalso, oltre che delle
5 osservazioni in campo, anche della fotointerpretazione, secondo la metodologia del telerilevamento (o remote sensing), delle ortofoto satellitari (Sentinel 2 e Geosat 2), nonché delle ulteriori indicazioni riportate nella relazione di c.t.p. del dott. agr. . Persona_6
I c.t.u. hanno ricostruito l'evento meteorico occorso tra il 10 e l'11 novembre 2021, calcolando tempi di corrivazione e ritorno ed accertando, in ultimo, le cause dell'allagamento.
In particolare, gli ausiliari, hanno affermato che:
- l'esondazione delle acque è stata frutto dell'eccezionale portata di massima piena e dell'insufficienza idraulica della sezione del fiume Modione, prodotta dai processi di meandrizzazione, sovralluvionamento e dalla fitta e diffusa vegetazione infestante, nonché dai processi erosivi delle sponde;
- la presenza della strada provinciale SP56, la quale attraversa il corso d'acqua ed è posta a quota maggiore rispetto ai terreni limitrofi di monte, ha costituito uno sbarramento al regolare fluire delle acque.
In definitiva, tenuto conto della condizione dei fondi dei ricorrenti al momento del sopralluogo, gli esperti hanno ricondotto la verificazione dell'evento esondativo alla fisionomia curvilinea del corso d'acqua, alla presenza della limitrofa SP 56, nonché alla mancata manutenzione nel tempo del corso d'acqua, non in grado di convogliare le portate di piena conseguenti alle piogge verificatesi il 10 e 11 novembre 2021 (cfr. pag. 16 della relazione di c.t.u.: “La tracimazione delle acque è quindi di fatto facilmente avvenuta in diversi tratti a monte ed in corrispondenza dei terreni dei Ricorrenti a causa dell'ingente portata di piena in relazione alle caratteristiche dell'alveo, sovralluvionamento e privo di manutenzione, nonché alla presenza della SP56, che trovandosi a quota maggiore rispetto a terreni limitrofi di monte ha costituito uno sbarramento al fluire delle acque;
quest'ultimo è stato ostacolato dall'occlusione determinatasi in corrispondenza del ponte a causa dell'ingente portata e della presenza di numerosi corpi trascinati nel volume liquido (vegetazione, rami, bidoni teli di plastica, ecc..), corpi che lungo il moto nel flusso idrico hanno incrementato la formazione di vortici e turbolenze e si sono impigliati in corrispondenza del ponte determinando una riduzione della sezione di passaggio delle acque fino a raggiungere durante il picco massimo di piena un vero e proprio sbarramento che ha prodotto l'innalzamento del tirante idrico a monte agevolando la tracimazione delle acque…”).
6 Evidenziata l'impossibilità di attribuire ad ognuna delle componenti causali summenzionate una percentuale esatta di incidenza sulla produzione dei danni lamentati, gli ausiliari hanno concluso affermando che: “L'attenta, costante ed accurata manutenzione dell'alveo avrebbe indubbiamente consentito il recupero della capacità di deflusso del corso d'acqua e certamente, anche in presenza di un evento di natura eccezionale, come quello studiato, quantomeno limitato i danni subiti”. (cfr. pagina 41 c.t.u.).
Quanto detto consentirebbe, di per sé, di attribuire alla - Controparte_1 pubblica amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ” – la responsabilità per i danni CP_1 cagionati, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto custodi del corso d'acqua, causa della esondazione, in virtù delle sue condizioni, sui terreni dei ricorrenti.
In proposito, va anche richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Né rileverebbe, in questa sede, una ipotetica corresponsabilità del soggetto custode della SP 56, posto che, vertendosi in una fattispecie di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., opererebbe il principio secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoriaanche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei
7 confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 5475/2023; sez. III, n. 6391/2023).
Ancora, non ricorre nel caso in esame una ipotesi di caso fortuito, invocato dalla convenuta sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Ed invero, sebbene i c.t.u. – utilizzando i dati registrati dalla vicina stazione pluviografica di TE, gestita dalla rete in telemisure della Regione Siciliana, nei tempi di 1h, 3h, 6h, 12h e 24h – abbiano rilevato la sussistenza di un tempo di ritorno “per la durata di 12 e 24 ore” superiore a 200 anni (e, dunque, secondo il parametro utilizzato dalla Corte, ossia il D. Lgs. n. 49/2010
- Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, di natura eccezionale), la Autorità convenuta, cui incombeva, come detto, il relativo onere, non ha dato prova del fatto che i danni si siano verificati in tale più esteso lasso di tempo e non, invece, nei minori intervalli temporali in cui, invece, il tempo di ritorno è risultato anche sensibilmente inferiore (“il tempo di ritorno dell'evento è inferiore a 50 anni per tutte le durate di pioggia, eccezion fatta per la durata di 12 ore il cui tempo di ritorno dell'evento è compreso tra i 50 ed i 100 anni e per la durata di 24 ore il cui tempo di ritorno dell'evento è superiore a 200 anni”).
Osta, invece, all'accoglimento delle domande la circostanza, accertata dai consulenti tecnici, per cui i terreni coltivati dai ricorrenti, oggetto delle esondazioni, ricadono nelle fasce di pertinenza previste dall'art. 96, lett. f, R.D. n. 523/1904, norma che così dispone: “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: … f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”.
Gli ausiliari hanno ripetutamente evidenziato (pagg. 20, 31 e 42 della relazione) come i ricorrenti abbiano coltivato i loro terreni all'interno della fascia di
8 pertinenza idraulica del Fiume Modione, con ciò non rispettando quanto previsto dall'art. 96 lettera f del R. D. 523/1904, ed hanno chiarito di avere ugualmente proceduto alla quantificazione dei danni solo al fine di fornire al giudicante tutti gli elementi utili per la decisione.
Secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causalesull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. ... quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., SS.UU., n. 20943/2022, nonché le successive pronunce, tra cui sez. III, n. 27648/2023 e sez. III, n. 29821/2024, che hanno precisato come l'equiparazione fortuito - fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, posto che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 c.p., dato che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di "cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento" (art. 41 c.p., comma 2), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno).
Nel caso di specie, il comportamento dei danneggiati, i quali hanno eseguito le proprie coltivazioni in aree in cui ciò era espressamente vietato da una norma primaria, appare contrario ad ogni ragionevole dovere di cautela e posto, colposamente, in essere nonostante la agevole prevedibilità del pericolo di patire il pregiudizio poi effettivamente sofferto (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 13921/2024; sez. III, n. 9487/2024; sez. III, n. 2376/2024).
9 Ciò tanto più ove si consideri che il divieto di cui all'art. 96 lett f) citato trae origine proprio dall'esigenza di consentire il libero deflusso delle acque in caso di esondazione, oltre che di agevolare l'accesso agli argini in caso di necessità (ex plurimis: Cass. Civ., SS.UU., n. 3807/2020).
Tale comportamento, pertanto, ha costituito, secondo i principi in precedenza espressi, causa sopravvenuta idonea a escludere il rapporto di causalità, perché da sola sufficiente a determinare l'evento, degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno.
Per quanto detto, le domande devono essere rigettate.
*****
I ricorrenti, soccombenti, vanno condannati alla rifusione, nei confronti della convenuta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €, di cui €11.200,00 per compensi (scaglione valore da €260.000,01 a €520.000,00;
€2.500,00 per la fase di studio della controversia, €2.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €3.000,00 per la fase trattazione/istruttoria ed
€3.700,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente interamente a carico dei ricorrenti soccombenti.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 nei confronti della Controparte_1 presso la Presidenza della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- rigetta le domande;
10 - condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in solido, alla rifusione, nei Parte_4 Parte_5 confronti dell' Controparte_1 presso la Presidenza della Regione Sicilia, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €11.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico dei ricorrenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
11
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) ing. Michele Fabio Ruffo Giudice esperto,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa iscritta al n. 717/2023 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
27 aprile 1993 (c.f. ), , nato a C.F._2 Parte_3
Campobello di Mazara (TP) il 28 ottobre 1957 (c.f. ), C.F._3
nata a [...] il [...] Parte_4
(c.f. ), e , nato a [...] C.F._4 Parte_5
(TP) il 24 gennaio 1965 (c.f. ), tutti rappresentati e difesi C.F._5 dall'avv. Maria Grazia Cannata ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Caccamo, sito in Palermo, via Giotto n. 10 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
ricorrenti,
e
1 presso la Controparte_1
Presidenza della Regione Sicilia (c.f.: ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 15 aprile 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente, con note depositate in data 29 marzo 2025, ha così concluso:
“1) Ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 cc e in subordine ex art. 2043 cc degli eventi dannosi indicati in premessa l'autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico Della Sicilia - Dipartimento Della Presidenza della Regione Siciliana in persona del legale rapp.te pt. 2) Per l'effetto condannare l'Autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico Della Sicilia - Dipartimento Della Presidenza della Regione Sicilia in persona del legale rapp.te pt al risarcimento in favore di , Parte_2 Parte_3 Parte_6
e di tutti i danni patrimoniali subiti nonché di tutti i Parte_4 Parte_5 danni patrimoniali subendi a seguito dell'esondazione del Fiume Modione e così quantificati:
- Parte_7 emergente 3.118,00 euro Lucro cessante 3.054,60 euro Complessivamente 6.172,60
[...] euro
- e Parte_4 Parte_8 emergente 5.195,00 euro cessante 6.458,60 euro Complessivamente
[...] Pt_9
11.653,60 euro
- Parte_2
Danno emergente 6.041,00 euro cessante 6.585,00 euro Complessivamente Pt_9
12.626,00 euro
- Danno emergente 3700 euro cessante 2927,00 euro Parte_3 Pt_9
Complessivamente euro 6.627,00 euro
2 così come accertati e quantificati nella consulenza tecnica d'ufficio e nelle nota sulle osservazioni delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio redatte dai CCTTUU Dott. Persona_1
e Ing. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento Persona_2 per cui è causa fino all'effettivo soddisfo. 3) condannare, l' Del Distretto Idrografico Della Sicilia - Dipartimento Controparte_1
Della Presidenza della Regione Siciliana in persona del legale rapp.te pt. a pagare le spese processuali ed i compensi di difesa, nella misura di legge con distrazione in favore dell'Avv.to Maria Grazia Cannata e che dichiara di aver anticipato e non riscosso e con rimborso delle somme pagate dai ricorrenti per il contributo unificato, per la consulenza tecnica d'ufficio, così come di seguito specificate:
1) € 1241,00 (contributo unificato e marca da bollo quali spese per l'introduzione del presente giudizio),
2) € 7261,00 di cui €7.000,00 per compensi, oltre IVA e Cassa se dovute, ed €261,00 per spese in favore dei CCTTU Ing. e Dott. ed il cui Persona_2 Persona_1 pagamento delle suddette somme è stato provvisoriamente posto a carico delle parti in solido e che sono state pagate dai ricorrenti stante la richiesta fatta dai periti nei confronti dei ricorrenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 aprile 2023, , Parte_1 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 evocavano in giudizio l' , Controparte_1 esponendo di essere proprietari e conduttori di alcuni fondi – meglio identificati in ricorso – ubicati nel territorio del Comune di TE, c/da Margio- Latomie, e chiedendo il risarcimento per i danni loro causati dall'esondazione del fiume Modione, avvenuta in seguito alle precipitazioni verificatesi nei giorni 10 e 11 novembre 2021 a causa della condizione di degrado in cui versava il corso d'acqua, mai oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria ed il cui alveo, notevolmente ridotto ed a tratti inesistente, risultava infestato da fitta vegetazione e materiale solido depositatosi nel tempo sul fondo e sulle sponde, con conseguente limitazione delle sezioni di deflusso delle acque meteoriche.
Assumendo la natura demaniale del menzionato corso d'acqua, i ricorrenti ne imputavano all'amministrazione convenuta l'omessa manutenzione, ordinaria e straordinaria, e la conseguente responsabilità ex art. 2051 o, in subordine, 2043
3 c.c.
Si costituiva in giudizio l' , la quale chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda – deducendo, sotto vari aspetti, l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti alla morfologia dello stato dei luoghi ed al carattere straordinario degli eventi meteorici di cui trattasi – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
Le domande non meritano accoglimento.
Risultano documentate in capo ai ricorrenti la proprietà o la conduzione degli appezzamenti di terreno meglio identificati in ricorso. Più nello specifico, risulta:
- in capo ad , la proprietà del fondo identificato al foglio n. Parte_1
122 del Catasto del Comune di TE (TP), p.lla n. 182 (compravendita in notar del 15/06/ 1967 e rep. 25.360. Come evidenziato dal Persona_3
c.t.p. , la p.lla 182 deriverebbe dalla p.lla 91); CP_2
- in capo a la conduzione in comodato d'uso gratuito del Parte_4 fondo, di proprietà del coniuge , indicato in ricorso – meglio Parte_5 identificato al foglio di mappa n. 122 del catasto del Comune di TE (TP), p.lle n. 91 e 174 – ed esteso per complessivi 1.16.00 ettari. (donazione in notar del 21/07/2021 rep. 26.791/racc. 16.085); Persona_4
- in capo a , la proprietà, con patto di riservato dominio Parte_2
a favore della , dei tre appezzamenti di terreni indicati in ricorso, così CP_3 meglio identificati: il primo, iscritto in catasto del Comune di TE (TP) al foglio di mappa n. 123, p.lle n. 54, 234, 237, 239, 241, 245, 246, 341; il
4 secondo, iscritto in catasto del Comune di TE (TP) al foglio di mappa n. 123, p.lle n. 113, 114, 247, 248, 343, 344, 345, 346; il terzo, iscritto in catasto del Comune di TE (TP) al foglio di mappa n. 123, p.lla n. 52 – la cui superficie complessiva è di 8.45.98 ettari (atto di compravendita in notar
[...] el 7/03/2017 rep. 53.797/ racc. 16.654); Per_5
- in capo a , la conduzione in affitto del fondo, di proprietà Parte_3 della sig.ra , indicato in ricorso – meglio identificato al foglio di Parte_10 mappa n. 137 del catasto del Comune di TE (TP), p.lle n. 21, 97 e 131 – esteso per complessivi 3.37.60 ettari (contratto di locazione del 09/08/2019, della durata di due anni, tacitamente prorogato al 7/08/2023, registrato il 04.03.2022. Tra le particelle indicate nell'atto di registrazione non si fa riferimento alcuno alla n. 131).
Secondo la descrizione fornita dai c.t.u., i fondi oggetto di ricorso sono tutti ubicati nel territorio di TE (TP), nella contrada Margio-Latomie. Da un punto di vista agronomico, si tratta di terreni a giacitura pianeggiante (terreni ed in parte , o leggermente inclinati (proprietà e Parte_3 Pt_2 Pt_5
, posti ad una quota altimetrica che va dai 28 ai 37 metri s.l.m.. Pt_4
Sulla scorta di quanto riferito ed appurato in sede di sopralluogo, nonché tenuto conto delle consulenze tecniche di parte, in atti, a firma del dott. agr.
[...]
, le aree oggetto di ricorso sono prevalentemente coltivate ad Persona_6 oliveto, kaki mela e melograno.
Dal punto di vista idrografico, i suddetti fondi ricadono nel bacino del fiume Modione, noto anche come Selino o Rivo del Molinazzo o Fiume di Santa Ninfa ed iscritto nell'elenco delle acque pubbliche nel territorio della nella CP_1 provincia di Trapani al numero 138.
La circostanza dell'avvenuto straripamento del corso d'acqua e della conseguente inondazione dei fondi dei ricorrenti, oltre che in quanto direttamente constato in sede di sopralluogo (ove sono risultati ancora evidenti alcuni segni dell'alluvione), ha trovato poi conferma all'esito delle analisi idrologiche condotte.
Infatti, il collegio peritale, ai fini della ricostruzione dello stato dei luoghi prima e dopo l'evento alluvionale per cui è causa, si è avvalso, oltre che delle
5 osservazioni in campo, anche della fotointerpretazione, secondo la metodologia del telerilevamento (o remote sensing), delle ortofoto satellitari (Sentinel 2 e Geosat 2), nonché delle ulteriori indicazioni riportate nella relazione di c.t.p. del dott. agr. . Persona_6
I c.t.u. hanno ricostruito l'evento meteorico occorso tra il 10 e l'11 novembre 2021, calcolando tempi di corrivazione e ritorno ed accertando, in ultimo, le cause dell'allagamento.
In particolare, gli ausiliari, hanno affermato che:
- l'esondazione delle acque è stata frutto dell'eccezionale portata di massima piena e dell'insufficienza idraulica della sezione del fiume Modione, prodotta dai processi di meandrizzazione, sovralluvionamento e dalla fitta e diffusa vegetazione infestante, nonché dai processi erosivi delle sponde;
- la presenza della strada provinciale SP56, la quale attraversa il corso d'acqua ed è posta a quota maggiore rispetto ai terreni limitrofi di monte, ha costituito uno sbarramento al regolare fluire delle acque.
In definitiva, tenuto conto della condizione dei fondi dei ricorrenti al momento del sopralluogo, gli esperti hanno ricondotto la verificazione dell'evento esondativo alla fisionomia curvilinea del corso d'acqua, alla presenza della limitrofa SP 56, nonché alla mancata manutenzione nel tempo del corso d'acqua, non in grado di convogliare le portate di piena conseguenti alle piogge verificatesi il 10 e 11 novembre 2021 (cfr. pag. 16 della relazione di c.t.u.: “La tracimazione delle acque è quindi di fatto facilmente avvenuta in diversi tratti a monte ed in corrispondenza dei terreni dei Ricorrenti a causa dell'ingente portata di piena in relazione alle caratteristiche dell'alveo, sovralluvionamento e privo di manutenzione, nonché alla presenza della SP56, che trovandosi a quota maggiore rispetto a terreni limitrofi di monte ha costituito uno sbarramento al fluire delle acque;
quest'ultimo è stato ostacolato dall'occlusione determinatasi in corrispondenza del ponte a causa dell'ingente portata e della presenza di numerosi corpi trascinati nel volume liquido (vegetazione, rami, bidoni teli di plastica, ecc..), corpi che lungo il moto nel flusso idrico hanno incrementato la formazione di vortici e turbolenze e si sono impigliati in corrispondenza del ponte determinando una riduzione della sezione di passaggio delle acque fino a raggiungere durante il picco massimo di piena un vero e proprio sbarramento che ha prodotto l'innalzamento del tirante idrico a monte agevolando la tracimazione delle acque…”).
6 Evidenziata l'impossibilità di attribuire ad ognuna delle componenti causali summenzionate una percentuale esatta di incidenza sulla produzione dei danni lamentati, gli ausiliari hanno concluso affermando che: “L'attenta, costante ed accurata manutenzione dell'alveo avrebbe indubbiamente consentito il recupero della capacità di deflusso del corso d'acqua e certamente, anche in presenza di un evento di natura eccezionale, come quello studiato, quantomeno limitato i danni subiti”. (cfr. pagina 41 c.t.u.).
Quanto detto consentirebbe, di per sé, di attribuire alla - Controparte_1 pubblica amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ” – la responsabilità per i danni CP_1 cagionati, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto custodi del corso d'acqua, causa della esondazione, in virtù delle sue condizioni, sui terreni dei ricorrenti.
In proposito, va anche richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Né rileverebbe, in questa sede, una ipotetica corresponsabilità del soggetto custode della SP 56, posto che, vertendosi in una fattispecie di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., opererebbe il principio secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoriaanche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei
7 confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 5475/2023; sez. III, n. 6391/2023).
Ancora, non ricorre nel caso in esame una ipotesi di caso fortuito, invocato dalla convenuta sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Ed invero, sebbene i c.t.u. – utilizzando i dati registrati dalla vicina stazione pluviografica di TE, gestita dalla rete in telemisure della Regione Siciliana, nei tempi di 1h, 3h, 6h, 12h e 24h – abbiano rilevato la sussistenza di un tempo di ritorno “per la durata di 12 e 24 ore” superiore a 200 anni (e, dunque, secondo il parametro utilizzato dalla Corte, ossia il D. Lgs. n. 49/2010
- Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, di natura eccezionale), la Autorità convenuta, cui incombeva, come detto, il relativo onere, non ha dato prova del fatto che i danni si siano verificati in tale più esteso lasso di tempo e non, invece, nei minori intervalli temporali in cui, invece, il tempo di ritorno è risultato anche sensibilmente inferiore (“il tempo di ritorno dell'evento è inferiore a 50 anni per tutte le durate di pioggia, eccezion fatta per la durata di 12 ore il cui tempo di ritorno dell'evento è compreso tra i 50 ed i 100 anni e per la durata di 24 ore il cui tempo di ritorno dell'evento è superiore a 200 anni”).
Osta, invece, all'accoglimento delle domande la circostanza, accertata dai consulenti tecnici, per cui i terreni coltivati dai ricorrenti, oggetto delle esondazioni, ricadono nelle fasce di pertinenza previste dall'art. 96, lett. f, R.D. n. 523/1904, norma che così dispone: “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: … f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”.
Gli ausiliari hanno ripetutamente evidenziato (pagg. 20, 31 e 42 della relazione) come i ricorrenti abbiano coltivato i loro terreni all'interno della fascia di
8 pertinenza idraulica del Fiume Modione, con ciò non rispettando quanto previsto dall'art. 96 lettera f del R. D. 523/1904, ed hanno chiarito di avere ugualmente proceduto alla quantificazione dei danni solo al fine di fornire al giudicante tutti gli elementi utili per la decisione.
Secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causalesull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. ... quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., SS.UU., n. 20943/2022, nonché le successive pronunce, tra cui sez. III, n. 27648/2023 e sez. III, n. 29821/2024, che hanno precisato come l'equiparazione fortuito - fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, posto che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 c.p., dato che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di "cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento" (art. 41 c.p., comma 2), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno).
Nel caso di specie, il comportamento dei danneggiati, i quali hanno eseguito le proprie coltivazioni in aree in cui ciò era espressamente vietato da una norma primaria, appare contrario ad ogni ragionevole dovere di cautela e posto, colposamente, in essere nonostante la agevole prevedibilità del pericolo di patire il pregiudizio poi effettivamente sofferto (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 13921/2024; sez. III, n. 9487/2024; sez. III, n. 2376/2024).
9 Ciò tanto più ove si consideri che il divieto di cui all'art. 96 lett f) citato trae origine proprio dall'esigenza di consentire il libero deflusso delle acque in caso di esondazione, oltre che di agevolare l'accesso agli argini in caso di necessità (ex plurimis: Cass. Civ., SS.UU., n. 3807/2020).
Tale comportamento, pertanto, ha costituito, secondo i principi in precedenza espressi, causa sopravvenuta idonea a escludere il rapporto di causalità, perché da sola sufficiente a determinare l'evento, degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno.
Per quanto detto, le domande devono essere rigettate.
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I ricorrenti, soccombenti, vanno condannati alla rifusione, nei confronti della convenuta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €, di cui €11.200,00 per compensi (scaglione valore da €260.000,01 a €520.000,00;
€2.500,00 per la fase di studio della controversia, €2.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €3.000,00 per la fase trattazione/istruttoria ed
€3.700,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente interamente a carico dei ricorrenti soccombenti.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 nei confronti della Controparte_1 presso la Presidenza della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- rigetta le domande;
10 - condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in solido, alla rifusione, nei Parte_4 Parte_5 confronti dell' Controparte_1 presso la Presidenza della Regione Sicilia, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €11.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico dei ricorrenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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