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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. RO RE, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3025 2023 R.G. avente ad oggetto “Vendita di cose mobili", promossa da
Parte 1 con l'Avv. BERNI LUCA;
parte attrice opponente contro CP 1 con l'Avv. VETERE MARIA LUIGI;
parte convenuta - opposta
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 479/23 D.I. con il quale veniva condannata a pagare all'opposta la somma di € 13.403,05 oltre interessi e spese legali in virtù di fatture commerciali per la fornitura di merce.
L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: ""Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Legge, contrariis rejectis, previa ogni e opportuna declaratoria del caso e di Legge, in accoglimento dei motivi su esposti: In via pregiudiziale e preliminare: - sospendere la presente procedura onde consentire l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
In via preliminare: previa convocazione per assistenza del P.M. competente, accertare e
-
dichiarare la falsità della firma apposta nella casella 26 del documento prodotto sub doc. n. 19 (CMR); In via principale: - Revocare il decreto ingiuntivo n. 479/2023 del
2/3/2023 del Tribunale di Lecce siccome emesso in assenza dei presupposti previsti per legge, come tale dichiararlo nullo e di nessun effetto;
- Accertare e dichiarare che Parte la società è stata vittima di un raggiro contrattuale posto in essere dalla ricorrente in suo danno, per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art. 1439 c.c. l'annullamento del Contr contratto e disporre che nulla è dovuto a favore della società tantomeno nella misura azionata in via monitoria;
In gradato subordine ed in via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare che la società CP_2 è stata vittima di un raggiro contrattuale posto in essere dalla ricorrente in suo danno, per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 1440 c.c. la società CP 1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'odierna attrice opponente, da liquidarsi in via Parte equitativa in misura non inferiore ad € 7.830,46 pari all'IVA versata da eventualmente da compensarsi con il credito ingiunto nella non creduta ipotesi che dovesse ritenersi dovuto;
Nel merito in via di gradato subordine sempre in via riconvenzionale - Nella non creduta ipotesi in cui vengano disattese le superiori Contr domande, accertare e dichiarare comunque l'inadempimento di rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti di dichiarando la Parte 1
legittimità dell'eccezione di inadempimento ex Art. 1460 Cod. Civ. sollevata dall'odierna attrice opponente;
".
Si costituiva l'opposta che chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni: "Piaccia all'On.le Tribunale di lecce, previo rigetto di ogni avversa domanda, eccezione, deduzione e richiesta istruttoria formulate da - confermare il decreto ingiuntivo n. Parte 1
479/2023 del 2/3/2023 del Tribunale di Lecce;
- conseguentemente condannare [...]
P.IVA 1 in persona del suo legale
*P. IVA Parte 1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di CP 1 della somma di €
13.403,05, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture fino al soddisfo;
condannare Controparte 3
- IVA P.IVA 1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle competenze legali della procedura monitoria e della presente procedura e successive occorrende con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, antistatario".
La causa veniva rinviata all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente si osserva che la negoziazione assistita non si applica alla presente materia.
Sempre in via preliminare si osserva che la domanda di querela di falso proposta da parte opponente è stata dichiarata inammissibile.
Oggetto del presente giudizio è il pagamento di somme portate da fatture.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore/opponente è convenuto in senso sostanziale, così come il convenuto/opposto è attore in senso sostanziale, si applica alle rispettive posizioni sostanziali delle parti il noto principio per cui: " il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n.13533/2001)". L'opposta ha raggiunto la prova in tale senso in considerazione del fatto che la fornitura merci di cui alle fatture oggetto di causa non risulta né disconosciuta né contestata.
In ogni caso, l'opponente non ha dato prova di non aver proceduto alla contabilizzazione delle fatture di cui l'opposto chiede il pagamento ed, in virtù del principio enunciato dalla Cassazione Civile, Sez. II, con la sentenza n. 3581/24, costituiscono piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto: "La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili".
Pertanto, non avendo l'opponente, convenuto in senso sostanziale, dato prova dell'avvenuto adempimento, risulta meritevole di accoglimento la pretesa monitoria azionata dal creditore, considerato che è provata l'esistenza della prestazione per cui
è causa.
La questione eccepita dall'opponente e relativa al mancato rispetto della normativa italiana ed europea in materia di trasporto internazionale e triangolazione commerciale non è fondata. Dal tenore delle comunicazioni e-mail intercorse tra le parti durante la fase prodromica all'esecuzione del contratto si evince che le stesse non intendevano più porre in essere una triangolazione commerciale, bensì una vendita di merce accompagnata dall'emissione di regolare fattura riportante l'applicazione dell'I.V.A.
Pertanto, l'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza in capo all'opponente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese e competenze legali per la fase monitoria come da decreto ingiuntivo confermato;
condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per competenze oltre spese generali, iva e cap come per legge in favore dell'opposta con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Lecce, il 20/10/2025
Il giudice
RO RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. RO RE, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3025 2023 R.G. avente ad oggetto “Vendita di cose mobili", promossa da
Parte 1 con l'Avv. BERNI LUCA;
parte attrice opponente contro CP 1 con l'Avv. VETERE MARIA LUIGI;
parte convenuta - opposta
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 479/23 D.I. con il quale veniva condannata a pagare all'opposta la somma di € 13.403,05 oltre interessi e spese legali in virtù di fatture commerciali per la fornitura di merce.
L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: ""Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Legge, contrariis rejectis, previa ogni e opportuna declaratoria del caso e di Legge, in accoglimento dei motivi su esposti: In via pregiudiziale e preliminare: - sospendere la presente procedura onde consentire l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
In via preliminare: previa convocazione per assistenza del P.M. competente, accertare e
-
dichiarare la falsità della firma apposta nella casella 26 del documento prodotto sub doc. n. 19 (CMR); In via principale: - Revocare il decreto ingiuntivo n. 479/2023 del
2/3/2023 del Tribunale di Lecce siccome emesso in assenza dei presupposti previsti per legge, come tale dichiararlo nullo e di nessun effetto;
- Accertare e dichiarare che Parte la società è stata vittima di un raggiro contrattuale posto in essere dalla ricorrente in suo danno, per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art. 1439 c.c. l'annullamento del Contr contratto e disporre che nulla è dovuto a favore della società tantomeno nella misura azionata in via monitoria;
In gradato subordine ed in via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare che la società CP_2 è stata vittima di un raggiro contrattuale posto in essere dalla ricorrente in suo danno, per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 1440 c.c. la società CP 1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'odierna attrice opponente, da liquidarsi in via Parte equitativa in misura non inferiore ad € 7.830,46 pari all'IVA versata da eventualmente da compensarsi con il credito ingiunto nella non creduta ipotesi che dovesse ritenersi dovuto;
Nel merito in via di gradato subordine sempre in via riconvenzionale - Nella non creduta ipotesi in cui vengano disattese le superiori Contr domande, accertare e dichiarare comunque l'inadempimento di rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti di dichiarando la Parte 1
legittimità dell'eccezione di inadempimento ex Art. 1460 Cod. Civ. sollevata dall'odierna attrice opponente;
".
Si costituiva l'opposta che chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni: "Piaccia all'On.le Tribunale di lecce, previo rigetto di ogni avversa domanda, eccezione, deduzione e richiesta istruttoria formulate da - confermare il decreto ingiuntivo n. Parte 1
479/2023 del 2/3/2023 del Tribunale di Lecce;
- conseguentemente condannare [...]
P.IVA 1 in persona del suo legale
*P. IVA Parte 1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di CP 1 della somma di €
13.403,05, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture fino al soddisfo;
condannare Controparte 3
- IVA P.IVA 1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle competenze legali della procedura monitoria e della presente procedura e successive occorrende con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, antistatario".
La causa veniva rinviata all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente si osserva che la negoziazione assistita non si applica alla presente materia.
Sempre in via preliminare si osserva che la domanda di querela di falso proposta da parte opponente è stata dichiarata inammissibile.
Oggetto del presente giudizio è il pagamento di somme portate da fatture.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore/opponente è convenuto in senso sostanziale, così come il convenuto/opposto è attore in senso sostanziale, si applica alle rispettive posizioni sostanziali delle parti il noto principio per cui: " il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n.13533/2001)". L'opposta ha raggiunto la prova in tale senso in considerazione del fatto che la fornitura merci di cui alle fatture oggetto di causa non risulta né disconosciuta né contestata.
In ogni caso, l'opponente non ha dato prova di non aver proceduto alla contabilizzazione delle fatture di cui l'opposto chiede il pagamento ed, in virtù del principio enunciato dalla Cassazione Civile, Sez. II, con la sentenza n. 3581/24, costituiscono piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto: "La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili".
Pertanto, non avendo l'opponente, convenuto in senso sostanziale, dato prova dell'avvenuto adempimento, risulta meritevole di accoglimento la pretesa monitoria azionata dal creditore, considerato che è provata l'esistenza della prestazione per cui
è causa.
La questione eccepita dall'opponente e relativa al mancato rispetto della normativa italiana ed europea in materia di trasporto internazionale e triangolazione commerciale non è fondata. Dal tenore delle comunicazioni e-mail intercorse tra le parti durante la fase prodromica all'esecuzione del contratto si evince che le stesse non intendevano più porre in essere una triangolazione commerciale, bensì una vendita di merce accompagnata dall'emissione di regolare fattura riportante l'applicazione dell'I.V.A.
Pertanto, l'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza in capo all'opponente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese e competenze legali per la fase monitoria come da decreto ingiuntivo confermato;
condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per competenze oltre spese generali, iva e cap come per legge in favore dell'opposta con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Lecce, il 20/10/2025
Il giudice
RO RE