Sentenza 6 novembre 2015
Massime • 1
In tema di impugnazioni avverso le ordinanze applicative di misure cautelari, il ricorso "per saltum" h previsto, dall'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., avverso le sole ordinanze "che dispongono una misura coercitiva"; ne deriva che, qualora venga impugnato direttamente per cassazione un nuovo provvedimento cautelare, emesso dopo la perdita di efficacia della precedente ordinanza, gli atti devono essere trasmessi - convertito il ricorso in istanza di riesame - al giudice competente, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2015, n. 49997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49997 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2015 |
Testo completo
49 9 9 7 / 15 37 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L TERZA SEZIONE PENALE Composta da Renato Grillo Sent. n. sez. 1957 - Presidente - Mauro Mocci - Relatore - CC - 06/11/2015 R.G.N. 41622/2015 Gastone Andreazza Aldo Aceto Giovanni Liberati ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/09/2015 del GIP presso il Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PE Corasaniti;
udito per l'imputato l'avv. Elvia Belmonte;
RITENUTO IN FATTO -su1.Con ordinanza del 21 settembre 2015, il GIP presso il Tribunale di Lecce richiesta del P.M. di quella città rinnovava la misura cautelare della custodia in - carcere a carico di NI IN, nei cui confronti il 18 settembre 2015 il Tribunale del Riesame di Lecce aveva pronunziato la declaratoria di inefficacia, ex art. 309 comma 10° c.p.p. A proposito della gravità indiziaria, il giudice motivava richiamando il contenuto del provvedimento originario, che aveva ritenuto il IN coinvolto in un traffico transnazionale di stupefacenti, in particolare mediante l'importazione di un ingente quantitativo di cocaina colombiana dall'Ecuador e dal Perù, attraverso contatti con bande calabresi, nonché con elementi campani e con soggetti dimoranti in Germania, per il tentativo di importare cocaina dalla Colombia.
2.Nel suo provvedimento, il GIP sottolineava la sussistenza dell'ipotesi delinquenziale associativa, preso atto del programma criminoso dell'associazione (documentato da un militare sotto copertura, attraverso intercettazioni ambientali), della disponibilità di risorse umane e materiali e dell'apporto consapevole di ciascun associato, fra cui il IN, che si recava talvolta in Calabria con il fratello AT, per tenere i rapporti con tale PE OV e procurava le sim-card "dedicate" ai contatti fra altro sodale Francesco Pezzuto ed il militare sotto copertura. Analoghi compiti avrebbe avuto con riferimento al canale napoletano. Ricorreva altresì l'aggravante della transnazionalità, preso atto dei paesi di provenienza dello stupefacente, nonché dei contatti e dei viaggi del IN e del fratello di quest'ultimo (ancora latitante). Le eccezionali esigenze cautelari erano motivate col pericolo di recidiva, nonché con la protrazione dell'attività illecita nel tempo fino ad un recentissimo passato (novembre 2014), allorquando in altro procedimento era intervenuta - - un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due fratelli IN, a cui costoro si erano sottratti, rendendosi latitanti, ed infine col tipo di associazione criminale, costituita al fine di commettere illeciti di rilevante entità. D'altronde, la personalità dell'imputato faceva formulare una prognosi negativa, avendo egli riportato due condanne per il medesimo delitto di cui all'art. 416 bis c.p. seguite alla condanna per estorsione e porto d'armi, nonché per omicidio ed avendo altresì in corso un processo per associazione per delinquere, omicidio, rapina e porto d'armi, commessi con metodo mafioso e finalità di agevolazione mafiosa. Da ultimo, veniva rilevata l'assodata capacità dell'indagato di sottrarsi agevolmente ai controlli dell'autorità giudiziaria, avendo lasciato il territorio italiano poco prima dell'esecuzione della misura cautelare ed essendo stato catturato dalla polizia ungherese solo il 4 giugno 2015, dopo essere transitato in Germania unitamente al fratello. Da ciò i legami con soggetti dimoranti all'estero ed i contatti col fratello ancora latitante.
3. Ha proposto ricorso per cassazione NI IN, affidandosi a due principali motivi [nullità per violazione dell'art. 292 comma 2° lett. c) c.p.p. come modificato dall'art. 9 1. n. 47/2015 in relazione all'art. 606 lett. b) e c) c.p.p.; nullità per violazione dell'art. 292 comma 2° lett. cbis) c.p.p. come modificato dall'art. 9 I. n. 47/2015 in relazione all'art. 606 lett. b) e c) c.p.p.]. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.Il ricorrente deduce, in primo luogo, la nullità dell'ordinanza, per violazione dell'art. 292 comma 2° lett. C) c.p.p., come modificato dall'art. 9 I. n.47/2015, in relazione all'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. Infatti, sulla scorta delle norme entrate in vigore l'8 maggio 2015, l'ordinanza avrebbe dovuto contenere, a pena di nullità rilevabile ex officio, un'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi, nonché l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali non era stata ritenuta la rilevanza degli elementi difensivi e per i quali non era possibile una misura coercitiva meno afflittiva. Nella specie, il GIP, una volta richiesto di rinnovare la misura dopo la declaratoria di inefficacia ex art. 309 comma 10° c.p.p., avrebbe dovuto verificare che il primo titolo emesso prima della legge n. 47/2015 - fosse - rispettoso del nuovo disposto dell'art. 292 comma 2° lett. C). Tale verifica invece non era stata fatta, mancando nel testo l'autonoma valutazione riguardo agli indizi idonei a giustificare la misura proposta ed essendosi il GIP appiattito sulla richiesta del P.M. in tema di gravità degli indizi. In particolare, la prima ordinanza del 25 marzo 2015 avrebbe completamente recepito la richiesta del P.M., a parte alcuni periodi e le note in calce, sicché neppure riassuntivamente ed autonomamente si sarebbe dato conto di un quadro indiziario grave e tale da giustificare la custodia cautelare in carcere. La seconda ordinanza, riportandosi alla precedente, ne avrebbe ereditato i vizi denunciati, senza rispettare le condizioni dettate dalle norme vigenti e dalla giurisprudenza di legittimità.
2. In secondo luogo, il IN si duole della violazione dell'art. 292 comma 2° lett. C) bis c.p.p., come modificato dall'art. 9 1. n. 47/2015, in relazione all'art. 606 lett. B) e c) c.p.p., giacché il giudice a quo sarebbe stato tenuto a valutare il contenuto delle memorie difensive, depositate avanti il Tribunale del Riesame, nel quale si denunciava una nullità dell'ordinanza. Ed invece, nel provvedimento impugnato, tali doglianze non sarebbero state prese in esame.
3. Rileva preliminarmente la Corte che il mezzo di impugnazione esperibile nel caso di specie era unicamente il riesame, ai sensi dell'art. 309 c.p.p. Infatti, preso atto che il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Lecce del 21 settembre 2015 costituiva una rinnovazione della misura cautelare della custodia in carcere, già disposta con ordinanza del 25 marzo 2015, e non una nuova ordinanza, deve osservarsi che la revisio per saltum è prevista solo "per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva" (art. 311 comma 2° c.p.p.). Pertanto, convertito il ricorso in istanza di riesame, gli atti devono essere trasmessi, a norma dell'art. 568 comma 5° c.p.p., al Tribunale di Lecce. 3
P.Q.M.
Convertito il ricorso in istanza di riesame, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce. Cosi deciso il 06/11/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato Crillo08 %༦ Mauro Mocc han ༦༠ ༥༤ DEPONIATA IN CONSELLERIA 18 DIC 2015 IL CANCELLIERE Luana ply +