Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 11 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4501 / 2024 R.G. promossa da Parte 1 rappresentato e difeso dall' avv. Fabio Di Prima come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
Valentina Schilirò come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 07/05/2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva: di avere inoltrato in data 13.06.2022, domanda alla competente Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile onde essere sottoposto a visita medica collegiale per il riconoscimento del proprio grado di invalidità civile, al fine di godere, oltre che dei benefici di cui alla L. 104/92, del beneficio della indennità di accompagnamento;
18/1980 e 508/88 riconobbe l'istante Invalido grave in misura pari al 100% denegando di fatto la concessione del chiesto beneficio nonché disconoscendo i presupposti per il riconoscimento della condizione di handicap ex art. 3 comma 3 legge 104/92; di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G.11801/23;
che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente rigettava i benefici di cui alla
L.104/92 (art.3, Comma 3) ed assegnava all'odierno ricorrente un grado di invalidità civile pari al 100% senza riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
-
che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente e in particolare viziate sotto il profilo dell'attribuzione dei codici in termini percentuali alle varie patologie riscontrate, nonché per l'avere il CTU sottovalutato il grave deficit statico- dinamico patito dal ricorrente.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo che il sig. Giudice designato del Tribunale Civile di Catania, in funzione di Giudice "
del Lavoro e della Previdenza, previo esperimento della chiesta C.T.U., Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accogliere il presente ricorso e per l'effetto statuire che il sig. Parte_2 ( rectius [...]
Pt 1 ) è affetto da patologie gravi e permanenti tali da escludere in toto la sua capacità ad attendere agli atti quotidiani della vita ed a deambulare autonomamente avente diritto, oltre i benefici di cui alla L.104/92, comma 3 art.3 (beneficio già riconosciuto in sede di ATP), al beneficio dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa (13.06.2022). Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che rende all'uopo la dichiarazione di cui all'art.93 C.P.C"
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP 1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 11 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: "Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei limiti di seguito esplicitati.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici connessi al riconoscimento dell'handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92.
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato le seguenti considerazioni: “Il quadro clinico da noi riscontrato nel corso delle operazioni peritali è peggiorativo rispetto a quello riscontrato alla visita dal CTU di ATP e dal fisiatra alla visita del gennaio di quest'anno, come da referto visionato anche dal CTU di ATP. Infatti in tale referto di visita fisiatrica effettuata dal periziato il 10-1-2024 presso la Parte 3 si evidenzia:
d.: deficit statico-dinamico in spondilo-disco artrosi lombare, pregresso intervento NCH per "
stenosi canale vertebrale, Poliartrosi. _ Es. Ob.: spinalgia pressoria lombare. Ipotrofia muscolare generalizzata. Durante la stazione eretta mantiene il tronco in flessione. Flesso-estensione del tronco sul bacino di oltre ½. ROT assenti agli arti inferiori. Piede dx: alterazioni dell'appoggio del piede gravante sull'avampiede e margine laterale, intraruotato sia durante la stazione eretta che durante la deambulazione. Limitazione funzionale antalgica dell'art. coxo-femorale dx e sin e delle ginocchia per processi degenerativi cronici. Raggiunge la stazione eretta con compensi posturali adattativi che mantiene con doppio appoggio. Deambula con appoggio e assistenza di terzi a piccoli passi, alterazioni delle fasi della deambulazione a dx, per brevi tragitti piani.>>
All'esame clinico obiettivo odierno abbiamo potuto riscontrare un grave deficit statico-dinamico, una ipotrofia muscolare senile generalizzata, grave deficit alla verticalizzazione, grave difficoltà nel mantenere la stazione eretta, anche con l'ausilio di appoggio a bastone, equilibrio precario con tendenza a cadute e necessità di supervisione costante di terzi, appoggio massivo a bastone e a terzi per compiere, su richiesta dell'esaminatore, solo qualche passo.
In relazione al richiesto diritto relativo all'indennità di accompagnamento si precisa che la legge
18/80 stabilisce che l'indennità di accompagnamento spetta "Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili... che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di
I requisiti per ottenere l'indennità sono quindi: la totale invalidità un'assistenza continua,
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(inabilità); la incapacità fisica o per dipendenza psichica (S.C. n. 5152/99) a deambulare e/o a
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compiere gli atti quotidiani della vita;
- la necessità o bisogno, dell'invalido, di aiuto (a deambulare)
o di assistenza (intesa anche come necessità di sorveglianza - la necessità di continua sorveglianza, dovuta a mancata coscienza dei pericoli per se e per gli altri costituisce una situazione di non autosufficienza ovviabile solo mediante il ricorso a terzi -S.C. n. 667/2002- a compiere gli atti quotidiani della vita); - il carattere della permanenza di tale incapacità fisica o psichica: incapacità
"permanente" a deambulare;
necessità di assistenza “continua" a compiere gli atti quotidiani della vita. Per i minorenni e gli ultra 65enni il parametro di riferimento non è la totale inabilità bensì "le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età". Per atti quotidiani della vita, secondo dottrina medico-legale e giurisprudenza costante, sono da intendersi "quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza" Da quanto sopra esposto, tenendo presente i riscontri obiettivi da noi rilevati alla visita in corso di operazioni peritali, nonché quanto attestato dalla documentazione processuale e sanitaria, si deduce che il complesso delle patologie da cui è affetto il periziato sono tali da comportare l'impossibilità di deambulare autonomamente e da ravvisarsi la necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore per compiere un insieme esistenziale degli atti quotidiani della vita. La decorrenza del diritto è a far data dalla visita di O.P. attuale (ottobre 2024), stante il peggioramento clinico riscontrato solo oggi. In relazione al richiesto diritto relativo allo status di portatore di Handicap riteniamo che le suddette patologie comportano necessariamente il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L.104/92), con la stessa decorrenza". Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso va accertato e dichiarato che Parte 1 è soggetto invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento nonché portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 legge 104/92 con decorrenza dal mese di ottobre 2024.
Avuto riguardo all'accoglimento solo parziale del ricorso, stante il riconoscimento delle condizioni sanitarie solo in epoca successiva alla domanda amministrativa, nonché alla visita medica espletata presso CP 1 e agli accertamenti peritali compiuti in sede di ATP sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, sono poste a carico di CP_1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accerta e dichiara che Parte 1 è soggetto invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento nonché portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 legge 104/92 con decorrenza dal mese di ottobre 2024;
spese compensate;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di CP 1 e liquidate come da separati decreti.
Catania, 11/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso