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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3067 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1256 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. RI RE NA Presidente
Dott. RE UP Consigliere rel. Dott. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da DEL SUO OMONIMO Parte_1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FAGETTI SABINA , con C.F._1 elezione di domicilio in VIA PAOLO BOSSI, 5 23022 CHIAVENNA, presso e nello studio dell'avv. FAGETTI SABINA
-appellante- CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CACI Controparte_1 P.IVA_1
AR , con elezione di domicilio in VIA LAVIZZARI, 19 23100 SONDRIO presso e nello studio dell'avv. CACI AR;
-appellata-
CONCLUSIONI :
PER Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 343/2024 pubbl. il 23.10.2024 , accogliere le censure sollevate, disponendo qualora necessario la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con nomina di un nuovo CTU, per così correttamente giudicare: Nel merito: - in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare il credito dell'impresa , pari a € 102.197,03, oltre iva al 22% di € 22.483,35, così Parte_1 per un totale di € 124.680,38, e per l'effetto, condannare la in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore a pagare all'impresa , in Parte_1 persona del suo titolare, l'importo di € 124.680,38, o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento di interessi di cui al D.lgs.
231/2002, a far data dal 28.12.2018, o da quella diversa data che sarà ritenuta di
1 giustizia, sino al saldo. - In via subordinata, accertare e dichiarare il credito dell'impresa pari a € 47.494,07 ovvero il corrispettivo determinato dal Parte_1
CTU senza applicazione di alcuna arbitraria riduzione sui prezzi del prezziario CCIAA di Milano 2018, oltre iva, oltre al pagamento di interessi di cui al D.lgs. 231/2002, a far data dal 28.12.2018, o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia, sino al saldo. In ogni caso, vinte le spese e i compensi di entrambi i gradi di giudizio. - In denegata ipotesi di conferma della sentenza in merito al credito vantato dall'impresa , riformare comunque la sentenza impugnata nella parte Parte_1 relativa alla compensazione parziale delle spese processuali. Per l'effetto, porre integralmente a carico della parte appellata le spese del primo grado di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri di legge. In ogni caso, condannare parte appellata anche alle spese del presente grado di giudizio. In via istruttoria: Si insiste, pertanto, nella richiesta di rinnovazione della CTU, già formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, con sostituzione del CTU per le motivazioni dedotte.
PER Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis Nel merito - dichiarare inammissibile ovvero respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e onorari del grado.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
commissionava lavori edili per la realizzazione di un nuovo capannone Parte_3 all'impresa che, con atto di citazione, conveniva in giudizio la committente Pt_1 per ottenere il pagamento dell'importo di euro 124.680,38 oltre interessi moratori per lavori edili, oltre euro 1796,91 a titolo di interessi moratori calcolati sull'importo della fattura n. 10 del 28-12-18 dal 28-1-19 al saldo del 30-12-19 , nonché il pagamento di euro 523,85 a titolo rimborso spese lagali.
contestava integralmente il saldo , specificando che non era stato Controparte_1 stipulato alcun contratto scritto né era stato predisposto dall'impresa alcun preventivo atteso i rapporti amicali che intercorrevano tra le parti e che aveva già pagato il dovuto.
Nel corso della causa veniva disposta ctu e dato ingresso alla prova orale.
Con la sentenza il giudice ha:
- accolto solo in parte la domanda e condannato a pagare € 18.993,26 oltre CP_1
IVA e € 1.796,91 di interessi moratori sulla fattura n. 10/2018, oltre interessi legali;
-compensato le spese di lite per metà;
-posto le spese di CTU a carico di entrambe le parti al 50%;
-rigettato la domanda di ulteriori somme e di risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Avverso la sentenza ha proposto appello l censurando : Parte_4
1. la determinazione del corrispettivo per le opere eseguite in forza del contratto d'appalto;
2. la Liquidazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado. si è costituita in appello eccependo l'inammissibilità ex art. 342 Controparte_1
c.p.c. e nel merito chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l' eccezione di inammissibilita' dell'appello formulata dall' appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche
3 richieste, nonche' l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Venendo al merito, i motivi di appello enucleati dall'impresa sono due , Pt_1 articolati in sottomotivi che di seguito vengono esaminati.
Il primo motivo di appello attiene all' errata quantificazione del corrispettivo d'appalto.
Assume l'appellante che il Tribunale non ha valutato correttamente le prove orali e documentali.
In particolare lamenta che il tribunale ha ignorato il consuntivo del geom. Pt_1
senza adeguata motivazione e senza analizzare le singole voci ivi CP_2 contenute mentre si è fondato su quanto riferito del D.L. Ing. . Per_1
Ritiene la Corte che il motivo di appello non sia fondato.
Il testimone direttore dei lavori, ha dichiarato che il geom era il Per_1 CP_2 geometra dell'impresa e operava per conto di questa e non della Pt_1 committente.
Su domanda: “Vero che i lavori eseguiti dall'impresa e i materiali Parte_1 impiegati risultano dalla contabilità finale redatta dal geom. , CP_2 consegnata all'appaltatore nell'ottobre 2018 formata da consuntivo di spesa "consuntivo contabilità lavori edili (doc. 7), libretto unico per lavori a misura (doc. 20), libretto unico per provvista e posa in opera di tubazioni in pvc, pozzetti in calcestruzzo, chiusini in ghisa e caditoie (doc. 21), libretto unico per noli automezzi per scavi e reinterri e fornitura materiali di riporto e di consumo (doc. 22), computo metrico del ferro per le opere in cemento armato (doc. 23) e registro visite in cantiere del Direttore Lavori (doc. 24) lista mensile unico degli operai per lavori in economia (doc. 25) - e dal registro dei lavori predisposto dall'appaltatore (doc. 26), dalle fatture della (doc. 27, da lettera A a H), dalle fatture IA (doc. Parte_5
28) e dalle fatture (doc. 29)”. Per_2
Ha risposto che” la documentazione esibita non rappresenta con realtà e precisione i lavori effettivamente realizzati, ci sono opere, ore di lavoro e materiali in eccesso rispetto a quanto effettivamente realizzato. Si tratta della contabilità dell'impresa. La mia contabilità l'ho redatta su misure vere”.
A sua volta il geom. pure sentito come teste ha confermato che direttore CP_2 dei lavori era il ha dichiarato che , pur non rivestendo la qualifica di direttore Per_1 dei lavori aveva rapporti con entrambe le parti e che pur non essendo geometra e non
4 essendo iscritto all'albo svolgeva sostanzialme lo stesso ruolo del direttore dei lavori su incarico della committente CP_1
Ha dichiarato di aver redatto una contabilità parallela a quella del direttore dei lavori ( doc 7) che venne consegnata a la quale però attendeva quella formale del CP_1 direttore dei lavori.
Da quanto sopra emerge con chiarezza che la direzione dei lavori venne dalla committente affidata al mentre il sig , legato da rapporti di Per_1 CP_2 amicizia con entrambe le parti , privo di qualifiche, presenziava saltuariamente in cantiere mentre la contabilità da lui redatta era sfornita di qualsivoglia autenticità: infatti il consuntivo (doc. 7) , non è riconducibile alla committente, che correttamente attendeva il consuntivo del DL e dunque non ha alcun valore probatorio;
le medesime considerazioni valgono per la ulteriore documentazione esibita nel corso della prova orale non sottoscritta dal DL e formata da un soggetto privo di qualifiche.
Correttamente dunque il primo giudice ha statuito che il doc 7 fasc Faggetti “ consuntivo di spesa” “allegato dall'attrice come prova della realizzazione di opere ulteriori rispetto al progetto originario e quale accordo sul prezzo non possa essere ritenuto vincolante per la convenuta.
Pertanto, il giudice, in assenza di preventivo o accordo sui prezzi, ha fatto applicazione dell'art. 1657 c.c.
La quantificazione delle opere si è dunque basata sulla ctu rispetto alla quale l'appellante ha sollevato ulteriori censure dolendosi del fatto che il primo giudice avrebbe acriticamente aderito alle conclusioni del CTU.
La doglianza è infondata. Infatti, in via generale si osserva che secondo la giurisprudenza alla quale questa corte si conforma, il giudice “può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Con tale adesione in giudice del merito esaurisce l'obbligo della motivazione, con la indicazione del proprio convincimento. Il giudice che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico - infatti - non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliario” (Cass. 10 aprile 2015 n. 7266. ) Infatti, è principio pacifico quello per cui sussiste obbligo di puntuale ed espressa motivazione solo a carico del Giudice che ritenga di discostarsi dalle conclusioni cui sia giunto il CTU all'esito delle operazioni peritali condotte nel rispetto di tutti i requisiti di legge: ciò che non è il nostro caso, ove il Giudice ha puntualmente motivato sulla scorta delle conclusioni peritali regolarmente assunte all'esito dell'esame anche di tutti i rilievi delle controparti.
5 Più di recente la Suprema Corte ha statuito che “deve ritenersi che non ci sia un preciso obbligo da parte del giudice di merito, di porre espressamente le osservazioni del c.t.p. a confronto con le considerazioni del c.t.u. per confutarle e spiegare le ragioni per le quali non le si condivide ai fini della resistenza logica complessiva della motivazione, ove questa condivida le conclusioni cui è giunto il consulente di ufficio” (Cass. 30 maggio 2024 n. 15218). Tali principi, sono stati applicati anche dalle Corti di merito che hanno ribadito che
“Il giudice di merito adempie all'obbligo della motivazione quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte. In tal caso, in giudice non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni” (Corte d'appello Napoli 16 gennaio 2024 n. 144. In senso conforme anche Corte d'appello Firenze, 10 marzo 2023 n. 654; Corte d'appello Perugia, 25 maggio 2023 n. 376 e 9 ottobre 2023 n. 678); e che “in assenza di specifiche contestazioni alle risposte che il CTU ha fornito alle osservazioni del consulente di parte, non può che essere confermata la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure circa l'adeguatezza del riscontro fornito dal CTU e la congruità delle conclusioni raggiunte” (Corte d'appello di Milano). Nella specie o sono mancate specifiche contestazioni da parte dei TP alle conclusioni del CTU oppure, laddove sollevate, il CTU ha adeguatamente risposto alle contestazioni mosse dai TP . Ad ogni modo a mero fine di completezza , si esaminano le censure mosse alla sentenza in relazione alla ctu e in particolare:
A. la CTU si sarebbe svolta con violazione del contraddittorio attesa la presenza del D.L. alle operazioni peritali e in quanto fondata su documenti non ritualmente prodotti.
La censura non è fondata.
In via generale si osserva che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite N. 3086 del
01/02/2022 ha affermato che in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può: accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio; acquisire, anche a prescindere dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti necessari al fine di
6 rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio; acquisire, in materia di esame contabile, ex art. 198 c.p.c., anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
Venendo alla fattispecie sub iudice, va anzitutto detto che il ctu nominato è stato autorizzato dal giudice ad esperire tutte le indagini necessarie per rispondere al quesito. Entrambi i TP hanno consegnato al CTU documentazione tecnica proveniente dal DL . Nel corso delle operazioni peritali, al cospetto dei ctp veniva dunque convocato anche il DL per chiarimenti tecnici senza alcuna opposizione del TP dell'appellante che anzi richiedeva allo stesso DL copia delle certificazioni ( di agibilità, di collaudo ecc.)
A questo proposito si osserva anche che la documentazione integrativa, ora contestata dall'appellante, fu richiesta come si è visto proprio dal TP dell'appellante stesso.
Dunque, nessuna violazione del contraddittorio si è verificata avendo il ctu operato nell'ambito dei poteri allo stesso conferiti e alla presenza dei ctp come emerge dai verbali delle operazioni peritali.
B. con riferimento alle fondamenta l'appellante censura la sentenza laddove ritiene che il ctp di parte abbia rinunciato all'esecuzione di carotaggi Pt_1
Si legge in sentenza :
“Per quanto concerneva le zone della fondazione interrate il CTU esprimeva ai due TP il proprio parere, ritenendo che, salvo richieste specifiche avanzate dai due TP, si dovesse fare riferimento al progetto del c.a. redatto dal progettista e direttore dei lavori ing. e depositato in comune ... i due TP Persona_3 concordavano su questo punto con il CTU e ritenevano entrambi che le operazioni di riscontro sul posto, in quanto esaustive, si potessero interrompere” ... “il TP ing. rinunciava però alla esecuzione di onerosi sondaggi, essendo il Persona_4 capannone in uso e rifinito per pavimentazione e impianti ...”. Il CTU ha quindi così concluso: “si sono effettuate delle misurazioni di riscontro tra il progetto e le opere eseguite. Rilievi che hanno confermato la peretta coincidenza tra il progetto e quanto eseguito. L'impresa ha eseguito le lavorazioni e fornito tutti i materiali per la esecuzione delle fondazioni dei due corpi di fabbrica, nonché per le sistemazioni esterne. I capannoni, in elevazione, sono stati realizzati successivamente da un'altra impresa, con la posa dei panelli prefabbricati in c.a. sulle dime di base
7 appositamente predisposte in precedenza sulle testate esterne delle fondazioni”. Il
CTU, dunque ha personalmente accertato la corrispondenza del realizzato al progetto, salvo arrestare le propria indagine quanto alle fondazioni interrare, per cui sarebbe stato necessario procedere all'esecuzione di carotaggi ritenuti eccessivamente onerosi ma necessari per verificare l'eventuale differenza di utilizzo di materiali di sottofondazione tra ghiaione e calcestruzzo oltre gli spessori del materiale posto in opera, indagini non effettuate in accordo con i TP di entrambe le parti”.
Assume l'appellante che la rinuncia all'esecuzione dei carotaggi non comportava rinuncia alle indagini ma che le indagini avrebbero dovuto essere effettuate sulla base della documentazione in atti per verificare l'eventuale differenza di utilizzo di materiali e che il CTU ha omesso tale verifica.
Osserva la corte che tale doglianza è infondata.
Risulta dal verbale delle operazioni peritali del 30-3-22 che il predetto ctp dopo aver ritenuto troppo onerosi i carotaggi e avervi rinunciato, si propose di effettuare i conteggi delle maggiori quantità di materiali posti in opera sulla base della documentazione in possesso dell'impresa e riguardante le fatture di materiali le bolle di consegna e il giornale dei lavori dell'impresa nonché dei disegni di variante della contabilità dell'impresa, documentazione comunque non attendibile in quanto non certificata dal DL (doc da 19 a 51 fasc di parte attrice di cui già si è detto di provenienza ). Per_5
Deve pertanto concludersi che non vi sono prove che depongano nel senso della sussistenza di una differenza di utilizzo di materiali di sottofondazione tra ghiaione e calcestruzzo e di spessori del materiale posto in opera, rispetto al progetto sicchè correttamente il giudice ha complessivamente accertato la corrispondenza del realizzato al progetto.
C. il CTU avrebbe usato un prezziario errato e applicato arbitrariamente una riduzione del 20%.
La censura non è fondata .
Il quesito del giudice richiedeva al CTU di determinare “il corrispettivo dovuto con riferimento alle tariffe esistenti ( prezziario CCIAA di Milano) o comunque praticati nella provincia di Sondrio ( mediante riferimento espresso al prezziario vigente al momento della realizzazione dell'opus).
Il CTU ha quindi proposto nella riunione del 30-3-22 di applicare il prezziario 2018 CCIAA di Milano con una riduzione del 20% per adeguare i costi e i prezzi inferiori in provincia di Sondrio.
8 Sul punto si osserva che lo stesso TP di ha fatto riferimento al prezziario Pt_1 della Camera di Commercio di Milano del 2018 e così pure il TP di che CP_1 però ha rilevato la necessità di adeguare i prezzi del 20% in meno come d'uso nei comuni di Sondrio.
A sua volta il TP di non ha contestato la necessità di una riduzione ma ha Pt_1 ritenuto che la riduzione andasse differenziata per ciascuna voce costituente il computo metrico senza meglio specificare le singole riduzioni da lui ritenute congrue.
Correttamente dunque il CTU, in assenza di una puntuale allegazione da parte del ctp di su un diverso criterio di adeguamento prezzi e in assenza di una Pt_1 contestazione specifica e motivata sul criterio di adeguamento prezzi percentuale del 20% da parte del medesimo ctp, ha effettuato tale riduzione del prezzario del 20% al fine di adeguare, come da quesito, il prezziario della CCIAA di Milano ai prezzi praticati nella provincia di Sondrio, notoriamente inferiori .
In conclusione nessuna censura può muoversi alla sentenza del primo giudice che ha recepito le risultanze della ctu adeguatamente motivata e immune da censure.
Con ultimo motivo di appello, la impugna il capo della sent. n. 343/24 con cui Pt_1 il primo Giudice ha proceduto a liquidare le spese di lite del grado “in euro 2.538,50 per compensi professionali ex DM 147/2022 (secondo i valori medi per fascia di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 in ragione del valore accertato, già compensate nella misura della metà in ragione dell'accoglimento della domanda attorea in misura ridotta – Cass. S.U. n. 32061 Del 31/10/2022)”. In particolare, l'appellante lamenta la contraddittorietà della pronuncia del Tribunale di Sondrio, nella parte in cui ha proceduto alla compensazione per il 50% delle spese, dopo aver calcolato i compensi sulla base del valore del credito concretamente accertato come dovuto all'allora parte attrice. Il motivo è fondato.
Correttamente il Giudice di primo grado ha determinato i compensi professionali sulla base dei parametri applicabili alla fascia (anche detto “scaglione”) relativa al valore concretamente accertato come dovuto.
Una volta calcolate le spese di lite sulla base del decisum, piuttosto che del petitum, tuttavia il Tribunale ha errato nel procedere alla (ulteriore) compensazione tra le parti, nella misura del 50%, delle medesime spese di giudizio.
Né tale attività può dirsi applicativa dei principi di cui alla sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 32061/22 citata dal primo Giudice.
Nella richiamata pronuncia, infatti, la Suprema Corte esprimeva un altro principio di diritto e cioè quello per il quale “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà
9 luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.
92 c.p.c., comma 2”.
Nel caso di specie, tuttavia, l'impresa risultava vittoriosa sulle domande dalla Pt_1 stessa proposte, salva la limitazione della pretesa creditoria. Difatti, a fronte di una domanda per il pagamento della somma di € 102.197,03 oltre IVA, veniva infine riconosciuto un credito per € 18.993,26 oltre IVA, fermo poi l'accoglimento dell'ulteriore domanda di corresponsione degli interessi di mora sulla fatt. n. 10 del
29/12/2018.
Proprio facendo applicazione della pronuncia a Sezioni Unite, pertanto, il primo
Giudice, una volta applicato lo scaglione di riferimento tenuto conto dell'ammontare del credito accertato come spettante all'attrice, non avrebbe potuto operare alcuna compensazione stante l'insussistenza di “reciproche soccombenze” (non essendo state proposte domande riconvenzionali dall'allora convenuta) ovvero di
“accoglimento di soli alcuni capi dell'unica domanda” (essendo state accolte tutte le domande proposte in primo grado, sebbene in misura ridotta).
A tacer d'altro, basti poi rilevare che lo stesso Tribunale riteneva infine effettivamente sussistente un credito, in capo all'impresa per complessivi € Pt_1
24.968,69 (€ 23.171,78 lordo IVA per lavori eseguiti rimasti non pagati + € 1.796,91 per interessi di mora da ritardato pagamento della fatt. n. 10 del 28/12/2018), somma quasi pari al limite massimo dello scaglione preso a riferimento per il calcolo dei parametri ex DM n. 147/22 (tra € 5.200 ed € 26.000), per cui la riduzione operata dal
Tribunale di Sondrio appare a maggior ragione non giustificata.
In definitiva, la sentenza n. 343/24 merita di essere riformata nella parte in cui ha inteso quantificare le spese di lite, parametrando la liquidazione sulla base del limite della domanda concretamente accolta, salvo poi procedere ulteriormente a compensare l'ammontare così quantificato del 50% tra la e l'impresa Parte_3
. Parte_1
Le spese del primo grado di giudizio vengono di conseguenza rideterminate in € 5.077 per compensi professionali, oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, fermo per il resto il contenuto della sentenza n.
343/24 impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellata, liquidate in € 1.923 per compensi professionali (secondo i valori medi per 10 fascia di valore da € 1.100 ad € 5.200, in ragione del valore della pretesa accolta), oltre spese generali e oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto dalla impresa e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza n. 343/24 del Tribunale di Sondrio: condanna la al pagamento delle spese di lite del primo grado Parte_3 rideterminate in € 5.077 per compensi professionali, oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge;
conferma per il resto la sentenza di primo grado impugnata;
condanna parte appellata a rimborsare in favore dell'impresa le spese Parte_1 del secondo grado, che liquida in € 1.923 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, 05 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RE UP RI RE NA
Provvedimento redatto con l'ausilio del magistrato in tirocinio ordinario Alexandro Capogna
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. RI RE NA Presidente
Dott. RE UP Consigliere rel. Dott. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da DEL SUO OMONIMO Parte_1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FAGETTI SABINA , con C.F._1 elezione di domicilio in VIA PAOLO BOSSI, 5 23022 CHIAVENNA, presso e nello studio dell'avv. FAGETTI SABINA
-appellante- CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CACI Controparte_1 P.IVA_1
AR , con elezione di domicilio in VIA LAVIZZARI, 19 23100 SONDRIO presso e nello studio dell'avv. CACI AR;
-appellata-
CONCLUSIONI :
PER Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 343/2024 pubbl. il 23.10.2024 , accogliere le censure sollevate, disponendo qualora necessario la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con nomina di un nuovo CTU, per così correttamente giudicare: Nel merito: - in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare il credito dell'impresa , pari a € 102.197,03, oltre iva al 22% di € 22.483,35, così Parte_1 per un totale di € 124.680,38, e per l'effetto, condannare la in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore a pagare all'impresa , in Parte_1 persona del suo titolare, l'importo di € 124.680,38, o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento di interessi di cui al D.lgs.
231/2002, a far data dal 28.12.2018, o da quella diversa data che sarà ritenuta di
1 giustizia, sino al saldo. - In via subordinata, accertare e dichiarare il credito dell'impresa pari a € 47.494,07 ovvero il corrispettivo determinato dal Parte_1
CTU senza applicazione di alcuna arbitraria riduzione sui prezzi del prezziario CCIAA di Milano 2018, oltre iva, oltre al pagamento di interessi di cui al D.lgs. 231/2002, a far data dal 28.12.2018, o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia, sino al saldo. In ogni caso, vinte le spese e i compensi di entrambi i gradi di giudizio. - In denegata ipotesi di conferma della sentenza in merito al credito vantato dall'impresa , riformare comunque la sentenza impugnata nella parte Parte_1 relativa alla compensazione parziale delle spese processuali. Per l'effetto, porre integralmente a carico della parte appellata le spese del primo grado di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri di legge. In ogni caso, condannare parte appellata anche alle spese del presente grado di giudizio. In via istruttoria: Si insiste, pertanto, nella richiesta di rinnovazione della CTU, già formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, con sostituzione del CTU per le motivazioni dedotte.
PER Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis Nel merito - dichiarare inammissibile ovvero respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e onorari del grado.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
commissionava lavori edili per la realizzazione di un nuovo capannone Parte_3 all'impresa che, con atto di citazione, conveniva in giudizio la committente Pt_1 per ottenere il pagamento dell'importo di euro 124.680,38 oltre interessi moratori per lavori edili, oltre euro 1796,91 a titolo di interessi moratori calcolati sull'importo della fattura n. 10 del 28-12-18 dal 28-1-19 al saldo del 30-12-19 , nonché il pagamento di euro 523,85 a titolo rimborso spese lagali.
contestava integralmente il saldo , specificando che non era stato Controparte_1 stipulato alcun contratto scritto né era stato predisposto dall'impresa alcun preventivo atteso i rapporti amicali che intercorrevano tra le parti e che aveva già pagato il dovuto.
Nel corso della causa veniva disposta ctu e dato ingresso alla prova orale.
Con la sentenza il giudice ha:
- accolto solo in parte la domanda e condannato a pagare € 18.993,26 oltre CP_1
IVA e € 1.796,91 di interessi moratori sulla fattura n. 10/2018, oltre interessi legali;
-compensato le spese di lite per metà;
-posto le spese di CTU a carico di entrambe le parti al 50%;
-rigettato la domanda di ulteriori somme e di risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Avverso la sentenza ha proposto appello l censurando : Parte_4
1. la determinazione del corrispettivo per le opere eseguite in forza del contratto d'appalto;
2. la Liquidazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado. si è costituita in appello eccependo l'inammissibilità ex art. 342 Controparte_1
c.p.c. e nel merito chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l' eccezione di inammissibilita' dell'appello formulata dall' appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche
3 richieste, nonche' l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Venendo al merito, i motivi di appello enucleati dall'impresa sono due , Pt_1 articolati in sottomotivi che di seguito vengono esaminati.
Il primo motivo di appello attiene all' errata quantificazione del corrispettivo d'appalto.
Assume l'appellante che il Tribunale non ha valutato correttamente le prove orali e documentali.
In particolare lamenta che il tribunale ha ignorato il consuntivo del geom. Pt_1
senza adeguata motivazione e senza analizzare le singole voci ivi CP_2 contenute mentre si è fondato su quanto riferito del D.L. Ing. . Per_1
Ritiene la Corte che il motivo di appello non sia fondato.
Il testimone direttore dei lavori, ha dichiarato che il geom era il Per_1 CP_2 geometra dell'impresa e operava per conto di questa e non della Pt_1 committente.
Su domanda: “Vero che i lavori eseguiti dall'impresa e i materiali Parte_1 impiegati risultano dalla contabilità finale redatta dal geom. , CP_2 consegnata all'appaltatore nell'ottobre 2018 formata da consuntivo di spesa "consuntivo contabilità lavori edili (doc. 7), libretto unico per lavori a misura (doc. 20), libretto unico per provvista e posa in opera di tubazioni in pvc, pozzetti in calcestruzzo, chiusini in ghisa e caditoie (doc. 21), libretto unico per noli automezzi per scavi e reinterri e fornitura materiali di riporto e di consumo (doc. 22), computo metrico del ferro per le opere in cemento armato (doc. 23) e registro visite in cantiere del Direttore Lavori (doc. 24) lista mensile unico degli operai per lavori in economia (doc. 25) - e dal registro dei lavori predisposto dall'appaltatore (doc. 26), dalle fatture della (doc. 27, da lettera A a H), dalle fatture IA (doc. Parte_5
28) e dalle fatture (doc. 29)”. Per_2
Ha risposto che” la documentazione esibita non rappresenta con realtà e precisione i lavori effettivamente realizzati, ci sono opere, ore di lavoro e materiali in eccesso rispetto a quanto effettivamente realizzato. Si tratta della contabilità dell'impresa. La mia contabilità l'ho redatta su misure vere”.
A sua volta il geom. pure sentito come teste ha confermato che direttore CP_2 dei lavori era il ha dichiarato che , pur non rivestendo la qualifica di direttore Per_1 dei lavori aveva rapporti con entrambe le parti e che pur non essendo geometra e non
4 essendo iscritto all'albo svolgeva sostanzialme lo stesso ruolo del direttore dei lavori su incarico della committente CP_1
Ha dichiarato di aver redatto una contabilità parallela a quella del direttore dei lavori ( doc 7) che venne consegnata a la quale però attendeva quella formale del CP_1 direttore dei lavori.
Da quanto sopra emerge con chiarezza che la direzione dei lavori venne dalla committente affidata al mentre il sig , legato da rapporti di Per_1 CP_2 amicizia con entrambe le parti , privo di qualifiche, presenziava saltuariamente in cantiere mentre la contabilità da lui redatta era sfornita di qualsivoglia autenticità: infatti il consuntivo (doc. 7) , non è riconducibile alla committente, che correttamente attendeva il consuntivo del DL e dunque non ha alcun valore probatorio;
le medesime considerazioni valgono per la ulteriore documentazione esibita nel corso della prova orale non sottoscritta dal DL e formata da un soggetto privo di qualifiche.
Correttamente dunque il primo giudice ha statuito che il doc 7 fasc Faggetti “ consuntivo di spesa” “allegato dall'attrice come prova della realizzazione di opere ulteriori rispetto al progetto originario e quale accordo sul prezzo non possa essere ritenuto vincolante per la convenuta.
Pertanto, il giudice, in assenza di preventivo o accordo sui prezzi, ha fatto applicazione dell'art. 1657 c.c.
La quantificazione delle opere si è dunque basata sulla ctu rispetto alla quale l'appellante ha sollevato ulteriori censure dolendosi del fatto che il primo giudice avrebbe acriticamente aderito alle conclusioni del CTU.
La doglianza è infondata. Infatti, in via generale si osserva che secondo la giurisprudenza alla quale questa corte si conforma, il giudice “può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Con tale adesione in giudice del merito esaurisce l'obbligo della motivazione, con la indicazione del proprio convincimento. Il giudice che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico - infatti - non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliario” (Cass. 10 aprile 2015 n. 7266. ) Infatti, è principio pacifico quello per cui sussiste obbligo di puntuale ed espressa motivazione solo a carico del Giudice che ritenga di discostarsi dalle conclusioni cui sia giunto il CTU all'esito delle operazioni peritali condotte nel rispetto di tutti i requisiti di legge: ciò che non è il nostro caso, ove il Giudice ha puntualmente motivato sulla scorta delle conclusioni peritali regolarmente assunte all'esito dell'esame anche di tutti i rilievi delle controparti.
5 Più di recente la Suprema Corte ha statuito che “deve ritenersi che non ci sia un preciso obbligo da parte del giudice di merito, di porre espressamente le osservazioni del c.t.p. a confronto con le considerazioni del c.t.u. per confutarle e spiegare le ragioni per le quali non le si condivide ai fini della resistenza logica complessiva della motivazione, ove questa condivida le conclusioni cui è giunto il consulente di ufficio” (Cass. 30 maggio 2024 n. 15218). Tali principi, sono stati applicati anche dalle Corti di merito che hanno ribadito che
“Il giudice di merito adempie all'obbligo della motivazione quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte. In tal caso, in giudice non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni” (Corte d'appello Napoli 16 gennaio 2024 n. 144. In senso conforme anche Corte d'appello Firenze, 10 marzo 2023 n. 654; Corte d'appello Perugia, 25 maggio 2023 n. 376 e 9 ottobre 2023 n. 678); e che “in assenza di specifiche contestazioni alle risposte che il CTU ha fornito alle osservazioni del consulente di parte, non può che essere confermata la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure circa l'adeguatezza del riscontro fornito dal CTU e la congruità delle conclusioni raggiunte” (Corte d'appello di Milano). Nella specie o sono mancate specifiche contestazioni da parte dei TP alle conclusioni del CTU oppure, laddove sollevate, il CTU ha adeguatamente risposto alle contestazioni mosse dai TP . Ad ogni modo a mero fine di completezza , si esaminano le censure mosse alla sentenza in relazione alla ctu e in particolare:
A. la CTU si sarebbe svolta con violazione del contraddittorio attesa la presenza del D.L. alle operazioni peritali e in quanto fondata su documenti non ritualmente prodotti.
La censura non è fondata.
In via generale si osserva che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite N. 3086 del
01/02/2022 ha affermato che in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può: accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio; acquisire, anche a prescindere dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti necessari al fine di
6 rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio; acquisire, in materia di esame contabile, ex art. 198 c.p.c., anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
Venendo alla fattispecie sub iudice, va anzitutto detto che il ctu nominato è stato autorizzato dal giudice ad esperire tutte le indagini necessarie per rispondere al quesito. Entrambi i TP hanno consegnato al CTU documentazione tecnica proveniente dal DL . Nel corso delle operazioni peritali, al cospetto dei ctp veniva dunque convocato anche il DL per chiarimenti tecnici senza alcuna opposizione del TP dell'appellante che anzi richiedeva allo stesso DL copia delle certificazioni ( di agibilità, di collaudo ecc.)
A questo proposito si osserva anche che la documentazione integrativa, ora contestata dall'appellante, fu richiesta come si è visto proprio dal TP dell'appellante stesso.
Dunque, nessuna violazione del contraddittorio si è verificata avendo il ctu operato nell'ambito dei poteri allo stesso conferiti e alla presenza dei ctp come emerge dai verbali delle operazioni peritali.
B. con riferimento alle fondamenta l'appellante censura la sentenza laddove ritiene che il ctp di parte abbia rinunciato all'esecuzione di carotaggi Pt_1
Si legge in sentenza :
“Per quanto concerneva le zone della fondazione interrate il CTU esprimeva ai due TP il proprio parere, ritenendo che, salvo richieste specifiche avanzate dai due TP, si dovesse fare riferimento al progetto del c.a. redatto dal progettista e direttore dei lavori ing. e depositato in comune ... i due TP Persona_3 concordavano su questo punto con il CTU e ritenevano entrambi che le operazioni di riscontro sul posto, in quanto esaustive, si potessero interrompere” ... “il TP ing. rinunciava però alla esecuzione di onerosi sondaggi, essendo il Persona_4 capannone in uso e rifinito per pavimentazione e impianti ...”. Il CTU ha quindi così concluso: “si sono effettuate delle misurazioni di riscontro tra il progetto e le opere eseguite. Rilievi che hanno confermato la peretta coincidenza tra il progetto e quanto eseguito. L'impresa ha eseguito le lavorazioni e fornito tutti i materiali per la esecuzione delle fondazioni dei due corpi di fabbrica, nonché per le sistemazioni esterne. I capannoni, in elevazione, sono stati realizzati successivamente da un'altra impresa, con la posa dei panelli prefabbricati in c.a. sulle dime di base
7 appositamente predisposte in precedenza sulle testate esterne delle fondazioni”. Il
CTU, dunque ha personalmente accertato la corrispondenza del realizzato al progetto, salvo arrestare le propria indagine quanto alle fondazioni interrare, per cui sarebbe stato necessario procedere all'esecuzione di carotaggi ritenuti eccessivamente onerosi ma necessari per verificare l'eventuale differenza di utilizzo di materiali di sottofondazione tra ghiaione e calcestruzzo oltre gli spessori del materiale posto in opera, indagini non effettuate in accordo con i TP di entrambe le parti”.
Assume l'appellante che la rinuncia all'esecuzione dei carotaggi non comportava rinuncia alle indagini ma che le indagini avrebbero dovuto essere effettuate sulla base della documentazione in atti per verificare l'eventuale differenza di utilizzo di materiali e che il CTU ha omesso tale verifica.
Osserva la corte che tale doglianza è infondata.
Risulta dal verbale delle operazioni peritali del 30-3-22 che il predetto ctp dopo aver ritenuto troppo onerosi i carotaggi e avervi rinunciato, si propose di effettuare i conteggi delle maggiori quantità di materiali posti in opera sulla base della documentazione in possesso dell'impresa e riguardante le fatture di materiali le bolle di consegna e il giornale dei lavori dell'impresa nonché dei disegni di variante della contabilità dell'impresa, documentazione comunque non attendibile in quanto non certificata dal DL (doc da 19 a 51 fasc di parte attrice di cui già si è detto di provenienza ). Per_5
Deve pertanto concludersi che non vi sono prove che depongano nel senso della sussistenza di una differenza di utilizzo di materiali di sottofondazione tra ghiaione e calcestruzzo e di spessori del materiale posto in opera, rispetto al progetto sicchè correttamente il giudice ha complessivamente accertato la corrispondenza del realizzato al progetto.
C. il CTU avrebbe usato un prezziario errato e applicato arbitrariamente una riduzione del 20%.
La censura non è fondata .
Il quesito del giudice richiedeva al CTU di determinare “il corrispettivo dovuto con riferimento alle tariffe esistenti ( prezziario CCIAA di Milano) o comunque praticati nella provincia di Sondrio ( mediante riferimento espresso al prezziario vigente al momento della realizzazione dell'opus).
Il CTU ha quindi proposto nella riunione del 30-3-22 di applicare il prezziario 2018 CCIAA di Milano con una riduzione del 20% per adeguare i costi e i prezzi inferiori in provincia di Sondrio.
8 Sul punto si osserva che lo stesso TP di ha fatto riferimento al prezziario Pt_1 della Camera di Commercio di Milano del 2018 e così pure il TP di che CP_1 però ha rilevato la necessità di adeguare i prezzi del 20% in meno come d'uso nei comuni di Sondrio.
A sua volta il TP di non ha contestato la necessità di una riduzione ma ha Pt_1 ritenuto che la riduzione andasse differenziata per ciascuna voce costituente il computo metrico senza meglio specificare le singole riduzioni da lui ritenute congrue.
Correttamente dunque il CTU, in assenza di una puntuale allegazione da parte del ctp di su un diverso criterio di adeguamento prezzi e in assenza di una Pt_1 contestazione specifica e motivata sul criterio di adeguamento prezzi percentuale del 20% da parte del medesimo ctp, ha effettuato tale riduzione del prezzario del 20% al fine di adeguare, come da quesito, il prezziario della CCIAA di Milano ai prezzi praticati nella provincia di Sondrio, notoriamente inferiori .
In conclusione nessuna censura può muoversi alla sentenza del primo giudice che ha recepito le risultanze della ctu adeguatamente motivata e immune da censure.
Con ultimo motivo di appello, la impugna il capo della sent. n. 343/24 con cui Pt_1 il primo Giudice ha proceduto a liquidare le spese di lite del grado “in euro 2.538,50 per compensi professionali ex DM 147/2022 (secondo i valori medi per fascia di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 in ragione del valore accertato, già compensate nella misura della metà in ragione dell'accoglimento della domanda attorea in misura ridotta – Cass. S.U. n. 32061 Del 31/10/2022)”. In particolare, l'appellante lamenta la contraddittorietà della pronuncia del Tribunale di Sondrio, nella parte in cui ha proceduto alla compensazione per il 50% delle spese, dopo aver calcolato i compensi sulla base del valore del credito concretamente accertato come dovuto all'allora parte attrice. Il motivo è fondato.
Correttamente il Giudice di primo grado ha determinato i compensi professionali sulla base dei parametri applicabili alla fascia (anche detto “scaglione”) relativa al valore concretamente accertato come dovuto.
Una volta calcolate le spese di lite sulla base del decisum, piuttosto che del petitum, tuttavia il Tribunale ha errato nel procedere alla (ulteriore) compensazione tra le parti, nella misura del 50%, delle medesime spese di giudizio.
Né tale attività può dirsi applicativa dei principi di cui alla sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 32061/22 citata dal primo Giudice.
Nella richiamata pronuncia, infatti, la Suprema Corte esprimeva un altro principio di diritto e cioè quello per il quale “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà
9 luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.
92 c.p.c., comma 2”.
Nel caso di specie, tuttavia, l'impresa risultava vittoriosa sulle domande dalla Pt_1 stessa proposte, salva la limitazione della pretesa creditoria. Difatti, a fronte di una domanda per il pagamento della somma di € 102.197,03 oltre IVA, veniva infine riconosciuto un credito per € 18.993,26 oltre IVA, fermo poi l'accoglimento dell'ulteriore domanda di corresponsione degli interessi di mora sulla fatt. n. 10 del
29/12/2018.
Proprio facendo applicazione della pronuncia a Sezioni Unite, pertanto, il primo
Giudice, una volta applicato lo scaglione di riferimento tenuto conto dell'ammontare del credito accertato come spettante all'attrice, non avrebbe potuto operare alcuna compensazione stante l'insussistenza di “reciproche soccombenze” (non essendo state proposte domande riconvenzionali dall'allora convenuta) ovvero di
“accoglimento di soli alcuni capi dell'unica domanda” (essendo state accolte tutte le domande proposte in primo grado, sebbene in misura ridotta).
A tacer d'altro, basti poi rilevare che lo stesso Tribunale riteneva infine effettivamente sussistente un credito, in capo all'impresa per complessivi € Pt_1
24.968,69 (€ 23.171,78 lordo IVA per lavori eseguiti rimasti non pagati + € 1.796,91 per interessi di mora da ritardato pagamento della fatt. n. 10 del 28/12/2018), somma quasi pari al limite massimo dello scaglione preso a riferimento per il calcolo dei parametri ex DM n. 147/22 (tra € 5.200 ed € 26.000), per cui la riduzione operata dal
Tribunale di Sondrio appare a maggior ragione non giustificata.
In definitiva, la sentenza n. 343/24 merita di essere riformata nella parte in cui ha inteso quantificare le spese di lite, parametrando la liquidazione sulla base del limite della domanda concretamente accolta, salvo poi procedere ulteriormente a compensare l'ammontare così quantificato del 50% tra la e l'impresa Parte_3
. Parte_1
Le spese del primo grado di giudizio vengono di conseguenza rideterminate in € 5.077 per compensi professionali, oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, fermo per il resto il contenuto della sentenza n.
343/24 impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellata, liquidate in € 1.923 per compensi professionali (secondo i valori medi per 10 fascia di valore da € 1.100 ad € 5.200, in ragione del valore della pretesa accolta), oltre spese generali e oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto dalla impresa e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza n. 343/24 del Tribunale di Sondrio: condanna la al pagamento delle spese di lite del primo grado Parte_3 rideterminate in € 5.077 per compensi professionali, oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge;
conferma per il resto la sentenza di primo grado impugnata;
condanna parte appellata a rimborsare in favore dell'impresa le spese Parte_1 del secondo grado, che liquida in € 1.923 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, 05 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RE UP RI RE NA
Provvedimento redatto con l'ausilio del magistrato in tirocinio ordinario Alexandro Capogna
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