TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15274 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XI^ Civile - in persona del giudice unico, dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in I° grado iscritta al n° 5009/2024 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 6.10.2025, vertente tra
- , nato a [...] e Parte_1
residente in [...], C.F.: C.F._1
, rappresentato e difeso, per mandato posto in calce all'atto di
[...]
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Bartolomeo Emilio
US (cf: ), suo domiciliatario con studio in C.F._2
Torremaggiore al Corso Italia n. 31 (PEC:
); - opponente;
Email_1
e
- (C.F.: ) e CP_1 C.F._3 CP_2
(C.F.: ), nella qualità di procuratore generale del C.F._4
Sig. (C.F.: ), giusta procura per atto CP_3 C.F._5
Notaio in Roma, Rep.37.333, Racc.26.826, registrata a Roma2 Persona_1
il26/05/2022 al n. 18211, Serie1/T, residenti in Roma ed ivi elettivamente domiciliati alla Via Antonio Baiamonti n.10, presso e nello studio dell'Avv.
IL CA, (C.F. , C.F._6
PEC: ), che li rappresenta e Email_2
1 difende per mandato alle liti rilasciato su foglio separato ma congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
- opposti-
e, a seguito dell'intervenuto decesso di , gli eredi: CP_3
- , C.F , C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
, , C.F. quali C.F._7 Parte_2 C.F._8
eredi del Sig. , C.F. , tutti residenti in CP_3 C.F._5
Roma ed ivi elettivamente domiciliati, alla Via Antonio Baiamonti n. 10, presso e nello studio dell'Avv. IL CA, (C.F. , Pec: C.F._6
), che li rappresenta e difende Email_2
per mandato alle liti rilasciato su foglio separato ma congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
- opposti -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 18049/2023 (n.r.g.
47408/2023), emesso dal Tribunale di Roma in data 27.11.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza di rimessione della causa in decisione del 6.10.2025 le parti concludevano come da memorie ex art. 189
c.p.c. ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
. CP_3
Esponeva l'opponente che:
- in data 14.12.2023 gli veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 18049/2023
(r.g. n. 47408/2023), emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data
27.11.2023 su istanza dei signori e , questi CP_1 CP_3
rappresentato dal sig. quale suo procuratore generale, con il CP_2
quale era ingiunto il pagamento, entro 40 giorni, della somma di € 13,000,00, oltre interessi come da domanda e spese di procedura;
2 - esponevano i ricorrenti in monitorio di essere suoi creditori in virtù di un prestito personale effettuato in data 09.07.2021 e non restituito nonostante la formale richiesta;
- il decreto ingiuntivo era invalido e concesso per una somma non dovuta, nonché illegittimamente pretesa dagli odierni convenuti in opposizione, essendosi atteggiati i reali rapporti tra le parti in modo diverso;
- apparteneva invero ad una agiata famiglia di Carpino, comune CP_3
garganico in provincia di Foggia, ed era proprietario di svariati terreni in agro di Carpino oltre ad immobili nel medesimo paese;
- due di questi terreni erano ubicati in C.da Orto e Paludi e seppur non confinanti, erano viciniori a terreni di proprietà della famiglia Parte_1
- inoltre, la suocera dell'odierno opponente per molti anni aveva prestato assistenza alla anziana mamma del sig. , circostanza che aveva CP_3
dato modo a quest'ultimo di conoscere e frequentare il sig. Parte_1
instaurandosi fra le parti un rapporto di fiducia e stima
[...]
reciproca;
- pertanto, agli inizi del 2018, si accordava con il sig. CP_3 Parte_1
affinché il medesimo provvedesse settimanalmente, anche se con
[...]
i suoi tempi e secondo la propria organizzazione, dato che egli svolgeva attività lavorativa dipendente in Melfi, alla pulizia dei terreni del medesimo ubicati alla suddetta contrada in Carpino, liberandoli da erbe infestanti e da tutte le sporcizie depositate quotidianamente dal lago di Varano, poiché i suddetti fondi sono lambiti e confinano con lo stesso;
- inoltre, egli si sarebbe dovuto occupare, con le stesse modalità, anche degli alberi da frutta e degli olivi presenti nei cennati terreni curandone la potatura e il raccolto;
- accordatisi in tal senso, si pattuiva un compenso pari ad € 10,00 ad ora lavorativa e si conveniva, altresì, che il primo pagamento per i servizi resi
3 sarebbe stato effettuato dal sig. al momento in cui si sarebbe CP_3
concretizzato per il sig. l'acquisto di un immobile per il proprio Parte_1
nucleo familiare e tanto avveniva nel caso di specie, atteso che egli prestava la propria opera, nei termini concordati, da febbraio 2018 sino a dicembre
2022, tutte le settimane per quattro giorni e per quattro ore giornaliere;
- a riprova del rapporto di stima tra il sig. e la famiglia del sig. CP_3
il medesimo voleva essere presente al momento della Parte_1 CP_3
stipula del rogito notarile di compravendita a suggello della vicinanza per l'importante passo effettuato dall'attore;
- in fine del 2022, in conseguenza del subentrare del figlio nella CP_2
gestione del patrimonio immobiliare del padre , ormai molto avanti CP_3
nell'età, questi non intendeva continuare nel contratto verbale stipulato dal padre con il sig. ritenendo, altresì di non dovere nulla all'attore Parte_1
per i servizi resi, anzi attivandosi con il procedimento monitorio de quo per il recupero di un inesistente prestito personale, facendo affidamento sulla causale del bonifico di € 13.000,00, in cui probabilmente per motivi fiscali il sig. utilizzava tale dicitura, di provenienza e redazione CP_3
unilaterale, pertanto contestata;
- non vi è dubbio che tra il sig. e il sig. CP_3 Parte_1
era intercorso un contrato d'opera manuale, che ben può essere verbale, a fronte del quale l'attore percepiva un acconto di appena € 13.000,00:
- avendo egli lavorato per quattro ore giornaliere per quattro giorni alla settimana e quindi per 64 ore mensili, risultava creditore del sig. , al CP_3
momento del rogito (luglio 2021), già di € 26.240,00 (64 ore x € 10 x 41 mensilità) e complessivamente di € 37.760,00 (64 ore x € 10 x 59 mensilità);
- in via riconvenzionale chiedeva pertanto condannarsi al CP_3
pagamento, in suo favore, della somma di € 37.760,00 oltre interessi, o di quella risultante in corso di causa, anche mediante applicazione del disposto
4 dell'art. 2225 c.c., quale corrispettivo per il contratto d'opera manuale intercorso dal febbraio 2018 al dicembre 2022, importo da portare in compensazione di quanto eventualmente riconosciuto al sig. ; CP_3
così concludeva l'opponente:
“voglia l'On.le Tribunale adito, accolte tutte le eccezioni e le richieste formulate con il presente atto e respinta ogni avversa istanza, così provvedere:
1) revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni avversa domanda, perché infondata in fatto e in diritto, accertate tutte le circostanze di fatto e di diritto esplicate in narrativa;
2) in via subordinata e riconvenzionale, accertato che tra il sig. Parte_1
ed il sig. è intercorso un contratto di opera
[...] CP_3
manuale secondo i tempi e le modalità di cui in narrativa di citazione, condannare quest'ultimo al pagamento in favore dell'attore in opposizione della somma di € 37.760,00 oltre interessi, o di quella che dovesse risultare dovuta in corso di causa anche mediante applicazione del disposto dell'art. 2225 c.c., quale corrispettivo per suddetto intercorso contratto
d'opera manuale;
3) per l'effetto, compensare la somma di € 37.760,00, o quella che dovesse risultare dovuta in corso di causa anche mediante applicazione del disposto dell'art. 2225 c.c., con quanto dovesse risultare dovuto al sig. , con condanna di quest'ultimo al pagamento della CP_3
differenza in favore del sig. ”. Parte_1
Si costituivano gli opposti, contestando gli assunti attorei, infondati, fantasiosi e temerari, evidenziando che si era trasferito a CP_3
Roma in giovane età ed ivi aveva sempre vissuto, che lo stesso era proprietario di due piccoli terreni di poche are, tra loro confinanti e adiacenti al lago di
Varano, che si recava presso il paese d'origine d'estate, trascorrendovi
5 principalmente il mese di agosto con figlie e nipoti, che del tutto infondato risultava l'assunto secondo cui l'attore avrebbe manutenuto i due terreni dal mese di febbraio 2018, considerato peraltro che uno dei due terreni era stato acquistato soltanto a fine settembre 2019, assumendo l'inconsistenza dell'assunto secondo il quale il avrebbe potuto svolgere l'incarico Parte_1
con tanta assiduità e diligenza durante tutto l'anno, lavorando come dipendente a Melfi, distante circa 170 Km dai terreni in oggetto, peraltro anche in periodo di limitazioni per il Covid, evidenziando che gli appezzamenti di terreno erano interamente recintati e non richiedevano interventi ed evidenziando che soltanto i familiari stretti del avevano accesso agli CP_3
stessi, peraltro protetti da telecamere, rilevando in ogni caso la vaghezza dei assunti, tali da rendere l'atto introduttivo nullo ai sensi dell'art. 164 c 4 c.p.c., mancando una precisa e circostanziata esposizione dei fatti, sottolineando la fantasiosità della ricostruzione della natura sottesa al versamento effettuato dal , così concludendo: CP_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 18049/2023, R.g.n.47408/2023 di fase monitoria, oggetto del presente giudizio;
-nel merito, rigettare l'opposizione ex adverso promossa e la domanda riconvenzionale svolta perché infondate in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso condannare il
Sig. al pagamento della somma di €uro13.000,00 Parte_1
(tredicimila/00),oltre interessi moratori nella misura stabilita dall'art.1284,IV comma, c.c. a decorrere dalla domanda, oltre le spese ed i compensi della presente procedura, oltre al rimborso spese generali
15%, oltre I.v.a. e C.a.p. nella misura di legge”.
6 Intervenuto il decesso di , si costituivano gli eredi. CP_3
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non ammessa la prova per interpello dedotta dall'opponente, inidonea a provocare la confessione e la prova per testi, generica ed irrilevante, la causa era rinviata per la decisione all'udienza del 6.10.2025, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. e in detta udienza trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Gli assunti di parte opponente, secondo il quale egli si sarebbe impegnato, dietro compenso, a svolgere attività lavorativa presso i terreni di CP_3
, “ … con i suoi tempi e secondo la propria organizzazione, dato che
[...]
il svolge attività lavorativa dipendente in Melfi …” (attività Parte_1
lavorativa consistente, nella specie, nella pulizia dei terreni del ubicati CP_3
in contrada in Carpino, nonché nella cura degli alberi da frutta e degli olivi, pattuendosi fra le parti, a dire dell'opponente, un compenso pari ad € 10,00 per ogni ora lavorativa, convenendosi altresì, “ … che il primo pagamento per
i servizi resi sarebbe stato effettuato dal sig. al momento in cui CP_3
si sarebbe concretizzato per il sig. l'acquisto di un immobile Parte_1
per il proprio nucleo …” e assumendosi che il prestò la propria Parte_1
opera dal febbraio 2018 al dicembre 2022, tutte le settimane per quattro giorni e per quattro ore giornaliere), è rimasto totalmente indimostrato.
Rileva l'opponente in riconvenzionale, che la somma di € 13.000,00 ingiunta, non era un prestito personale, come erroneamente indicato nella causale del bonifico, ma un acconto da lui percepito a fronte del contratto d'opera manuale incorso fra lui e il e per il lavoro fino ad allora svolto, malgrado CP_3
a quell'epoca egli fosse creditore della maggiore somma di € 26.240,00.
Di tali assunti parte opponente non ha offerto alcuna prova.
7 La prova per testi articolata a fondamento dei propri assunti è risultata invero del tutto inammissibile, in quanto inidonea a dimostrare l'esistenza di un rapporto lavorativo, delle sue effettive modalità di svolgimento, dell'entità dell'eventuale compenso pattuito, della quantità e della qualità del lavoro effettivamente svolto, mentre la prova per interrogatorio formale, a sua volta, è risultata totalmente inidonea a provocare alcuna confessione sul punto.
A ciò si aggiunga che, per espressa ammissione di parte attrice, il Parte_1
svolgeva, anche nel periodo in questione, attività di lavoro dipendente a Melfi tant'è, che a suo dire, le parti stabilirono concordemente che l'attività del in favore del si svolgesse con i tempi e l'organizzazione del Parte_1 CP_3
primo.
Inoltre, a fronte della accorata diffida da parte del e della , alla CP_3 CP_1
restituzione del prestito (effettuato proprio in forza dei rapporti di fiducia cui ha fatto cenno lo stesso attore), non risulta che il abbia in Parte_1
alcun modo replicato, reclamando il pagamento per il lavoro svolto e sottolineando che egli era creditore di una notevole somma di denaro, richiedendone il pagamento.
Ancora, non vi è prova che la parte odierna opponente abbia contestato la chiara ed esplicita causale del bonifico, nonostante, a suo dire, le somme fossero corrisposte non già a titolo di prestito personale ma come acconto sulla retribuzione maturata, del tutto fantasioso risultando l'assunto secondo cui il avrebbe potuto avere interesse a far figurare un prestito per CP_3
motivi fiscali (valendo, in ipotesi, proprio il contrario).
Ne consegue che l'opposizione, totalmente sfornita di prova, va rigettata (ivi compresa la domanda riconvenzionale spiegata) e il decreto ingiuntivo, di conseguenza, pienamente confermato, alla luce della documentazione versata in atti, non contraddetta da elementi di segno contrario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
8
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-) rigetta l'opposizione proposta da e la domanda Parte_1
riconvenzionale spiegata e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.
18049/2023 (n.r.g. 47408/2023) emesso dal Tribunale di Roma in data
27.11.2023;
-) condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che liquida in € 30,00 per spese ed € 3.600,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge;
Così deciso in Roma, il 3.11.2025 Il Giudice
9