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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/07/2025, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7479/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7479/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...] Codice Fiscale: Parte_1 rappresentato e difeso dall' Avv.to Cesare Soriano, come da procura in atti. C.F._1
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 11.06.2024, il ricorrente in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c. e chiedeva al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari utili CP_1 per il riconoscimento in suo favore della pensione di inabilità nonché della condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. n. 104/92 dalla domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del CP_1 ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. All'odierna udienza, disposta la riunione con il fascicolo n. R.G. 11727/2023 e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata, atteso che l'odierno opponente indica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso, avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis (cfr. dichiarazione di dissenso del 03.06.2024 che risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art 445 bis c.p.c. del 30.05.2024, - cfr. fascicolo d'ufficio procedimento accertamento tecnico preventivo e deposito del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione in data 11.06.2024).
Tanto premesso, passando all'esame del merito del ricorso deve rilevarsi che lo stesso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendolo “invalido con una percentuale del 80%” % a partire dalla data della domanda amministrativa, mentre in relazione alla richiesta di handicap il signor Parte_1
non è da ritenersi soggetto abbisognevole di un intervento assistenziale permanente,
[...] continuativo e globale nella vita individuale e nella vita di relazione e pertanto è da considerare in una condizione di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92 a partire dalla data della domanda amministrativa”. (cfr. consulenza Dott. del 26.05.2024). Persona_1
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono generiche e infondate, atteso che il consulente della prima fase di ATPO ha esaminato tutta la documentazione esibita, valutando la gravità delle patologie riscontrate e tenendo in dovuto conto delle emergenze dell'esame obiettivo espletato.
Inoltre, come si evince dalla perizia integrativa depositata nella fase di opposizione, alla luce della certificazione medica allegata alle note del 24.03.2025, 26.05.2025 e 16.06.2025 e di cui è stata autorizzata l'acquisizione ai sensi dell'Art.149 disp. att. c.p.c. il consulente d'ufficio ha precisato “In relazione alla broncopatia cronica di grado moderato, essa viene diagnosticata sulla base di un esame fisico senza essere accompagnata da esami strumentali come una Rx grafia del torace, una spirometria oppure una emogas analisi che consentirebbero di avvalorare una condizione cronica di tale patologia. Si ritiene tale certificato ininfluente in relazione alla condizione di inabilità presentata dal periziando. In relazione alla epatomegalia con epatosteatosi, essa non rappresenta una patologia tabellata e quindi tale da non considerare aggravante della percentuale di inabilità lavorativa. In relazione alla prescrizione di scarpe ortopediche e di busto in stoffa, allo stesso modo non vanno ad aggravare la inabilità lavorativa di . Per quello che concerne i motivi di Parte_1 opposizione, l'avvocato di pare ricorrente afferma: "...Ora, ritenendo equa la valutazione al 25% della patologia diverticolare ed al 20% della anchilosi di caviglia riteniamo che: 1) l'obesità (BMI
= 31) con complicanze artrosiche documentate, non sia stata valutata, in quanto, ai sensi la voce tabellare di cui al codice 7105 (“OBESITÀ (INDICE DI MASSA CORPOREA - BMI - COMPRESO
TRA 35 e 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE”), andrebbe considerata un'incidenza almeno del 20%; 2) la patologia cardiovascolare, per quanto alle certificazioni in atti in II-III classe NYHA rientra in un range valutativo (codice 6446-6447) del 40-80%, meritando una valutazione, almeno, al 60%; infine la protesi d'anca può essere senz'altro valutata al 40% per quanto al codice tabellare
7223...". Le tabelle di cui al DM considerano la obesità legata a complicanze artrosiche solo in un range di BMI compreso tra 35 e 40 intendendo come solo un peso eccessivo possa interagire con le articolazioni tanto da produrre una eccessiva usura delle stesse e tanto da determinare una patologia degenerativa artrosica (…) Per quello che concerne il tracciato audiometrico eseguito in data
06/06/2025, esso evidenzia un calo della percezione uditiva oltre i 2 KHz, con un picco intorno ai 4
KHz. Il calcolo della ipoacusia nel ramo previdenziale prende in considerazione solo le perdite uditive a frequenza specifiche, vale a dire a 500, 1000 e 2000 Hz, che sono i range di frequenza più utili e significativi nella vita di relazione. Non si ritiene che il calo uditivo così come espresso dall'esame audiometrico allegato esprima variazioni percentuali di inabilità lavorativa...-”.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle estese e convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un approfondimento delle indagini peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che il ricorrente risulta infatti affetto da “Cardiopatia ischemico ipertensiva da ascrivere alla classe II NYHA (Cod. 6446) Pregresso intervento di artroprotesi di anca a sinistra (Cod.
7223) Diverticolosi del colon (Cod. 6420) Esiti frattura terzo distale di gamba a destra (Cod. 7210 calcolato per analogia)” comportanti un'invalidità nella misura del 80%.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a CP_ carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Aversa, l'8.07.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7479/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...] Codice Fiscale: Parte_1 rappresentato e difeso dall' Avv.to Cesare Soriano, come da procura in atti. C.F._1
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 11.06.2024, il ricorrente in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c. e chiedeva al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari utili CP_1 per il riconoscimento in suo favore della pensione di inabilità nonché della condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. n. 104/92 dalla domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del CP_1 ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. All'odierna udienza, disposta la riunione con il fascicolo n. R.G. 11727/2023 e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata, atteso che l'odierno opponente indica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso, avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis (cfr. dichiarazione di dissenso del 03.06.2024 che risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art 445 bis c.p.c. del 30.05.2024, - cfr. fascicolo d'ufficio procedimento accertamento tecnico preventivo e deposito del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione in data 11.06.2024).
Tanto premesso, passando all'esame del merito del ricorso deve rilevarsi che lo stesso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendolo “invalido con una percentuale del 80%” % a partire dalla data della domanda amministrativa, mentre in relazione alla richiesta di handicap il signor Parte_1
non è da ritenersi soggetto abbisognevole di un intervento assistenziale permanente,
[...] continuativo e globale nella vita individuale e nella vita di relazione e pertanto è da considerare in una condizione di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92 a partire dalla data della domanda amministrativa”. (cfr. consulenza Dott. del 26.05.2024). Persona_1
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono generiche e infondate, atteso che il consulente della prima fase di ATPO ha esaminato tutta la documentazione esibita, valutando la gravità delle patologie riscontrate e tenendo in dovuto conto delle emergenze dell'esame obiettivo espletato.
Inoltre, come si evince dalla perizia integrativa depositata nella fase di opposizione, alla luce della certificazione medica allegata alle note del 24.03.2025, 26.05.2025 e 16.06.2025 e di cui è stata autorizzata l'acquisizione ai sensi dell'Art.149 disp. att. c.p.c. il consulente d'ufficio ha precisato “In relazione alla broncopatia cronica di grado moderato, essa viene diagnosticata sulla base di un esame fisico senza essere accompagnata da esami strumentali come una Rx grafia del torace, una spirometria oppure una emogas analisi che consentirebbero di avvalorare una condizione cronica di tale patologia. Si ritiene tale certificato ininfluente in relazione alla condizione di inabilità presentata dal periziando. In relazione alla epatomegalia con epatosteatosi, essa non rappresenta una patologia tabellata e quindi tale da non considerare aggravante della percentuale di inabilità lavorativa. In relazione alla prescrizione di scarpe ortopediche e di busto in stoffa, allo stesso modo non vanno ad aggravare la inabilità lavorativa di . Per quello che concerne i motivi di Parte_1 opposizione, l'avvocato di pare ricorrente afferma: "...Ora, ritenendo equa la valutazione al 25% della patologia diverticolare ed al 20% della anchilosi di caviglia riteniamo che: 1) l'obesità (BMI
= 31) con complicanze artrosiche documentate, non sia stata valutata, in quanto, ai sensi la voce tabellare di cui al codice 7105 (“OBESITÀ (INDICE DI MASSA CORPOREA - BMI - COMPRESO
TRA 35 e 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE”), andrebbe considerata un'incidenza almeno del 20%; 2) la patologia cardiovascolare, per quanto alle certificazioni in atti in II-III classe NYHA rientra in un range valutativo (codice 6446-6447) del 40-80%, meritando una valutazione, almeno, al 60%; infine la protesi d'anca può essere senz'altro valutata al 40% per quanto al codice tabellare
7223...". Le tabelle di cui al DM considerano la obesità legata a complicanze artrosiche solo in un range di BMI compreso tra 35 e 40 intendendo come solo un peso eccessivo possa interagire con le articolazioni tanto da produrre una eccessiva usura delle stesse e tanto da determinare una patologia degenerativa artrosica (…) Per quello che concerne il tracciato audiometrico eseguito in data
06/06/2025, esso evidenzia un calo della percezione uditiva oltre i 2 KHz, con un picco intorno ai 4
KHz. Il calcolo della ipoacusia nel ramo previdenziale prende in considerazione solo le perdite uditive a frequenza specifiche, vale a dire a 500, 1000 e 2000 Hz, che sono i range di frequenza più utili e significativi nella vita di relazione. Non si ritiene che il calo uditivo così come espresso dall'esame audiometrico allegato esprima variazioni percentuali di inabilità lavorativa...-”.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle estese e convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un approfondimento delle indagini peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che il ricorrente risulta infatti affetto da “Cardiopatia ischemico ipertensiva da ascrivere alla classe II NYHA (Cod. 6446) Pregresso intervento di artroprotesi di anca a sinistra (Cod.
7223) Diverticolosi del colon (Cod. 6420) Esiti frattura terzo distale di gamba a destra (Cod. 7210 calcolato per analogia)” comportanti un'invalidità nella misura del 80%.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a CP_ carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Aversa, l'8.07.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano