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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2025, n. 10303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10303 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - FILIPPO CASA IA RE ZO CE IF MA IA NA SENTENZA sul ricorso proposto da: CC IC nato il [...] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CE IF;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori dell’imputato: - avvocato ANTONIO IMPELLIZZERI, del foro di ENNA, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. - avvocato GIORGIO VIANELLO ACCORRETTI, del foro di ROMA, quale sostituto processuale, per delega scritta, dell'avvocato VALERIO VIANELLO ACCORRETTI che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di assise di appello di IS ha confermato la decisione con cui la Corte di assise aveva dichiarato EN AR colpevole - in concorso con altri esponenti della famiglia mafiosa di FR, tra cui IO RR - del reato di omicidio ai danni di TA CO e dello strumentale delitto in materia di armi. Secondo il conforme accertamento dei Giudici del merito AR - all’epoca esponente di vertice della famiglia di FR nonché responsabile provinciale di Cosa nostra nissena - aveva deliberato l’uccisione di CO e dato incarico agli altri concorrenti, tra cui RR di eseguire l’azione omicidiaria, portata a termine a TE il 13 giugno 1998. AR aveva decretato la morte di CO sia per motivi di vendetta - legati alla vicinanza Penale Sent. Sez. 1 Num. 10303 Anno 2025 Presidente: DE MA EP Relatore: IF CE Data Udienza: 30/01/2025 della vittima ad un gruppo contrapposto, formatisi all’interno di Cosa nostra, responsabile negli anni precedenti del tentativo di sopprimerlo, nonché, nel 1997, dell’organizzazione dell’agguato in cui erano morti suo fratello EN ed il fratello di IO RR - sia per prevenire ulteriori attentati alla sua vita eliminando un avversario. Siffatta ricostruzione è fondata sulla convergenza tra la chiamata in correità operata, una volta divenuto collaboratore di giustizia, da IO AR e le chiamate in reità de relato di altri due collaboratori, IR RA e IO Di GA, i quali avevano appreso che mandante dell’omicidio era stato EN AR da fonti diverse: Di GA da US AN che, a sua volta, era stato informato direttamente da AR;
RA da OR NA e EL LL, fedelissimi di AR. Le accuse nei confronti AR hanno trovato significativi riscontri, non solo generici ma anche individualizzanti nelle altre emergenze probatorie, oltre che nelle dichiarazioni dei collaboratori ER CA FE e AZ DO, i quali hanno, con dovizia di particolari, confermato il contesto in cui è maturato l’episodio omicidiario. 2. Ricorre per cassazione EN AR, per il tramite dei difensori di fiducia avv. ti ON ZZ e LE LL Accorretti, articolando un unico motivo, per violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto. Secondo la difesa del ricorrente, la sentenza impugnata è affetta da una molteplicità di criticità che possono essere enunciate come segue, nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - Non ha risposto o a ha risposto in modo apparente alle osservazioni difensive sull’indebolimento sofferto della piattaforma accusatoria a suo carico a seguito dell’archiviazione della posizione dei coindagati inizialmente indicati dalla medesima fonte di prova, il chiamante in correità IO RR, come suoi concorrenti nel delitto: CO CO, accusato di essere uno dei mandanti, US CA e ON TU, accusati di avere partecipato alla fase preparatoria, acquisendo notizie sulla partecipazione di TA CO al duplice omicidio AR – RR, AN CH, accusato di essere uno dei due esecutori materiali). - Ha travisato le dichiarazioni di IO RR, il quale, come si evince dallo stralcio dell’esame dibattimentale riportato per stralci nell’atto di impugnazione, non ha mai dichiarato di avere ucciso CO perché animato da propositi vendicativi, ma ha ricollegato il movente omicidiario esclusivamente al ruolo e alla posizione che lui e AR avevano all’epoca all’interno di Cosa nostra nello scontro, anche armato, fra l’ala vicina a PR, cui entrambi appartenevano, e quella vicina a RI, cui apparteneva TA CO. Trattasi, peraltro, di movente del tutto illogico: non riesce a comprendersi perché tale forma di autotutela avrebbe dovuto essere esercitata proprio nei confronti TA CO, il quale, secondo le dichiarazioni di tutti collaboratori, per le sue condotte da “ribelle”, non avrebbe mai potuto ambire a ruoli di rilievo all’interno della famiglia di TE, peraltro schierata con PR, e non aveva mai rappresentato una “pedina indispensabile” dell’ala contrapposta a AR. - Non ha preso in esame la censura, anch’essa riferita all’individuato movente, sull’assenza di contestualità tra il progetto omicidiario che sarebbe stato ordito ai danni di EN AR, negli anni 1994 - 1995, con il contributo per di più non provato di TA CO, e l’omicidio di quest’ultimo, avvenuto ben quattro anni dopo, nonché sull’assenza di riscontri in ordine al coinvolgimento di CO nel duplice omicidio di EN AR e GE CO. - Ha considerato la vittima persona pericolosa per l’incolumità di AR in assenza di prove dimostrative dell’assunto, posto che non è stata indicata alcuna condotta di CO sintomatica di 2 contrasti con AR. - Non ha risposto ai rilievi con cui la difesa aveva messo in discussione la credibilità, intrinseca ed estrinseca, sia dell’unico chiamate di correo sia degli altri collaboratori di giustizia;
- Non ha valutato la chiamata di correo unitamente alle altre chiamate di correo operate da RR nei confronti degli altri indagati ed in particolare di CO CO, originariamente indicato quale mandante, ma la cui posizione è stata archiviata, valorizzandosi in suo favore le dichiarazioni di ZI EL, AL CI e PI AR, quindi di esponenti di spicco di Cosa nostra di Gela e Riesi, i quali hanno ricollegato l’omicidio di TA CO ad altre dinamiche ed eventi ai quali EN AR risulta del tutto estraneo. - Pur di dare credito alle accuse di RR, ha finito per avallare la ricostruzione secondo cui AR, in aperto contrasto con le regole di Cosa nostra, ha deliberato l’omicidio di TA CO senza chiedere l’autorizzazione al capo della sua famiglia di appartenenza, quella di TE (il cugino della vittima CO CO); - Non ha spiegato adeguatamente le ragioni per cui la chiamata di correo di RR continua ad essere credibile anche dopo l’archiviazione del procedimento nei confronti degli altri accusati - precisamente di AN CH (indicato come il complice che gli aveva veicolato l’ordine di AR e o aveva coadiuvato nei sopralluoghi fino all’agguato finale) e di AL TU e US CA (indicati come i complici che avevano rafforzato il proposito criminoso del mandante AR fornendogli informazioni sul coinvolgete el vittima nell’omicidio del fratello) - nonostante siano emerse discrasie riferite a tutte le fasi del delitto che hanno minato irrimediabilmente la credibilità dell’intera ricostruzione propinata da RR, al punto da far seriamente dubitare che lo stesso abbia reamente preso parte alla fase esecutiva. RR non ha ricordato nemmeno di un controllo operato dai Carabinieri nei confronti suoi e di CH mentre entrambi si trovavano nei pressi del luogo del delitto appena qualche giorno prima della sua consumazione e non è stato in grado di precisare il tipo di notizie raccolte da TU e CA ed in che termini abbiano inciso sulla determinazione omicidiaria di AR. - Non ha superato le osservazioni dapprima esternate del Tribunale del riesame occupandosi della posizione di CO CO e successivamente fatte proprie dall’odierno imputato nell’atto di appello, in ordine all’’attendibilità della chiamata in reità de relato di Di GA, il quale aveva indicato una fonte di conoscenza, EP AN della famiglia di EN, legata ai Corleonesi di RI, impossibilitato a ricevere confidenze da AR perché costui, nel periodo di interesse, era uno degli esponenti di punta di un gruppo rivale legato a PR. Lo stesso Di GA se ne è reso conto al punto da modificare la versione originaria e riferire in sede di controesame di avere ricevuto le notizie all’interno di cosa nostra. - Ha esaminato con motivazione illogica ed apodittica le doglianze difensive riferite alle dichiarazioni de relato del collaboratore RA, continuando a ritenerle credibili nonostante il dichiarante non sia riuscito ad indicare il periodo in cui avrebbe ricevuto le confidenze da NA ed LL ed abbia dato conto, come si evince dallo stralcio del suo esame riportato nel ricorso, di un mandato omicidiario di AR in stridente contrasto con le regole ferree di Cosa nostra, secondo cui un affiliato non può essere ucciso senza il previo assenso della famiglia di appartenenza, peraltro nel caso di TA CO da sempre legata a quella cui apparteneva il presunto mandante, ovvero AR. Per di più, non è stato attribuito il giusto peso alle dichiarazioni del collaboratore ZI, il quale ha riferito che il capo della famiglia della vittima, il cugino CO CO, lungi dall’avere prestato il necessario consenso si era attivato per reperire informazioni sui responsabili dell’omicidio perché si voleva vendicare. - Ha erroneamente attributo valenza accusatoria alle dichiarazioni del collaboratore CA ER ER, trascurando che lo stesso non ha mai accusato EN AR avendo 3 individuato il mandante in CO CO, la cui posizione è stata archiviata. - Ha inserito tra le dichiarazioni convergenti con quelle di IO RR anche quelle di AZ DO, pur prive di qualunque contenuto accusatorio anche in ragione dell’appartenenza del dichiarante ad un contesto mafioso completamente diverso. - Non ha adeguatamente apprezzato la circostanza, pur pacifica, che le accuse di RA nei confronti AR sono state ritenute inattendibili in altro procedimento definito con l’assoluzione dell’odierno ricorrente dall’accusa dell’omicidio ON. - Ha disatteso il motivo di appello con cui era stata evidenziata l’assenza di prove per affermare la responsabilità dell’imputato in ordine ai reati di detenzione e porto dei fucili utilizzati per commettere l’omicidio, non potendosi considerare tali le sole dichiarazioni del collaboratore RR. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che nessuna delle censure dedotte dal ricorrente superi il vaglio di ammissibilità. Nonostante la denuncia formale dei vizi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., le censure o si risolvono nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli plausibili dei Giudici del merito, oppure ripropongono pedissequamente questioni già dichiarate infondate nei precedenti gradi del giudizio, con giustificazioni esaustive e prive di criticità, in difetto di fatti nuovi che possano indurre a modificare la precedente decisione o perché, infine, evidenziano, difetti, contraddizioni ed incongruenze logiche del percorso giustificativo manifestamente infondate. 2. Preliminarmente alla disamina delle singole censure va ricordato che con il ricorso per cassazione non può essere dedotta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). In ogni caso, il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza del giudice di merito dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., anche dopo la novella ad opera della legge n. 46 del 2006, non può «concernere né la ricostruzione dei fatti, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della sua rispondenza alle acquisizioni processuali;
la funzione del controllo di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto di verificare che gli elementi posti a fondamento della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte» (ex plurimis da ultimo, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01, in precedenza Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, Petrella;
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109; Sez. 3 n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). La Corte di cassazione è, infatti, giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, e non del contenuto e del significato della prova, e dunque ad essa è normativamente precluso di procedere a una rinnovata valutazione degli elementi di fatto che la sentenza di merito ha posto a 4 base della decisione o all'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di lettura dei fatti e delle risultanze istruttorie, prospettati dalla difesa come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa di quelli seguiti dai giudici di merito;
ciò, infatti, trasformerebbe la Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (Sez. 5 - , n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). 3. Basandosi il ricorso, principalmente, sulla denuncia di inosservanza delle regole di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, occorre, ancora, ricordare i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento a tali prove.
3.1. La validazione probatoria delle dichiarazioni, anche de relato, dei collaboratori di giustizia deve essere operata alla stregua dei criteri indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina, Rv. 255143 secondo cui la chiamata in reità (o in correità) de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, può legittimamente avere come unico elemento di riscontro, ai fini della prova della colpevolezza dell'accusato, altra o altre chiamate dello stesso tipo, purché siano rispettate le condizioni rappresentate: dalla positiva valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca delle sue propalazioni in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza e della spontaneità; dall'accertamento dei rapporti personali fra il dichiarante e la sua fonte diretta per inferirne dati sintomatici della rispondenza al vero della confidenza effettuata dalla seconda al primo;
dalla convergenza delle diverse chiamate che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
dall'indipendenza delle chiamate che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
dalla loro autonomia genetica, nel senso della derivazione da fonti informative primarie diverse, in modo da escludere il rischio della circolarità della notizia che vanificherebbe l'elemento di riscontro costituito dalla convergenza del molteplice.
3.2. Tanto posto, può sin d'ora anticiparsi che le sentenze di primo e secondo grado - le cui motivazioni, caratterizzate da una sostanziale concordanza di analisi e di valutazione degli elementi di prova posti a fondamento del giudizio di colpevolezza degli imputati, si saldano tra loro concorrendo a formare un unico, omogeneo e complessivo corpo argomentativo, secondo lo schema della "doppia conforme" (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri Rv. 257595) - hanno fatto puntuale e corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte in tema di valutazione delle chiamate in correità e reità operate dai collaboratori di giustizia, pervenendo all'affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente, quale e concorrente morale, all'esito di un iter logico ampiamente e congruamente motivato, fondato su argomentazioni coerenti e prive di contraddizioni, che hanno compiutamente risposto alle deduzioni difensive e non sono incorse nelle carenze lamentate nei motivi di ricorso. 4. Il tema, comune a gran parte delle censure del ricorrente dell’“indebolimento sofferto della piattaforma accusatoria” a carico di AR in conseguenza dell’esito sfavorevole all’accusa dei procedimenti, cautelari e di merito, a carico dei concorrenti raggiunti dalla chiamata di correo di IO RR e, più in generale, della credibilità, soggettiva ed oggettiva, di quest’ultimo, già posto nell’atto di appello (pagg. 15 e seg.), è stato esaustivamente affrontato dalla sentenza impugnata, che ha fornito risposte esaustive ai rilievi difensivi. La Corte distrettuale, attraverso un esame, analitico ed approfondito, delle dichiarazioni di RR è, innanzitutto, pervenuta alla conclusione che esse offrono una ricostruzione, completa e coerente, sia del fatto omicidiario sia del contributo apportato da AR alla sua realizzazione e che le limitate esitazioni o imprecisioni emerse nel corso dell’esame dibattimentale, colmate dalle 5 contestazioni sollevate dal pubblico ministero, sono perfettamente spiegabili con la considerevole lontananza nel tempo dei fatti narrati. Non è ravvisabile, quindi, un deficit di conoscenza sintomatico di intenti calunniatori del collaboratore, esclusi, non solo dall’assenza di ragioni di astio o di altra natura, nemmeno allegati dalla difesa dell’imputato ma soprattutto dalla dimostrata conoscenza delle circostanze più significative della fase organizzativa ed esecutiva dell’azione omicidiaria e del contesto in cui è maturato il delitto (pagg. 19 e 20). RR ha riferito di avere ricevuto il mandato per uccidere CO, direttamente e personalmente, dall’odierno imputato ed ha precisato di avere parlato dell’argomento anche con gli altri soggetti coinvolti nell’organizzazione, tra cui AN CH, impegnato insieme con lui negli appostamenti preliminari all’esecuzione dell’agguato. Sul punto RR non è, quindi, un dichiarante de relato ma diretto. Quanto al movente, il collaboratore non ne ha indicato uno specifico ed esclusivo - la vendetta per la partecipazione della vittima designata all’agguato mortale ai danni di suo fratello e del fratello di AR - così da negare validità agli altri, ma ha aggiunto che il proposito delittuoso è stato rafforzato dalla posizione che TA CO in quel periodo occupava nell’organizzazione: a differenza di RR e AR, appartenenti alla famiglia mafiosa di FR, rimasta fedele a PR, nello scontro in atto all’interno di Cosa nostra si era schierato, nella qualità di uomo d’onore di TE, con il gruppo vicino a CA e RI ed in tale veste si era reso protagonista di azioni spregiudicate attraverso contatti ripetuti con la “famiglia” di EN, in particolare con il rappresentante provinciale AL AP, e di Riesi. La forza dimostrativa della chiamata di correo, così precisata, è rimasta immutata anche a seguito degli annullamenti disposti dal tribunale del riesame e delle archiviazione delle posizioni dei coindagati AN e LI CH, AL TU, US CA e CO CO. Osserva, al riguardo, la Corte distrettuale, con argomentazioni non attinte da specifiche censure, che in nessuna delle decisioni favorevoli alle persone accusate a vario titolo da RR di avere partecipato all’omicidio è stato espresso un giudizio negativo sull'attendibilità, soggettiva o oggettiva, del collaboratore. Nel provvedimento di archiviazione emesso nei confronti di US CA e ON TU, il Giudice per le indagini preliminari ha giustificato la decisione con la mancata individuazione di riscontri individualizzanti alla chiamata di RR, oltre che con le difficoltà di dimostrare il nesso eziologico tra la particolare condotta che gli accusati avrebbero posto in essere - la raccolta di notizie sulla partecipazione all’agguato mortale ai danni dei fratelli di AR e RR della vittima designata - e l'omicidio. Con riferimento a CO CO, se nel decreto di archiviazione si dà soltanto atto del sopravvenuto decesso, il Tribunale del riesame ha posto a fondamento dell’annullamento della misura cautelare applicatagli la plausibilità, anche a causa dei ricordi non nitidi sul punto di RR, dell’esistenza di incomprensioni tra il chiamante di correo de relato e la sua fonte primaria, AL TE, e, comunque, l’insufficienza dei riscontri individualizzanti. Non possono, al contrario, considerarsi decisive per inficiare significativamente la credibilità delle accuse di RR, rivolte nei confronti di CO CO e quindi di AR quale mandante, le dichiarazioni di EL ZZ, molto valorizzate dalla difesa per accreditare la pista alternativa al mandato di AR e alla ricostruzione che vede quest’ultimo commettere l’omicidio con il preventivo assenso della famiglia della vittima. Trattasi di dichiarazioni rese da soggetto non sentito nel corso dell’istruttoria dibattimentale e che, per quanto si legge nei provvedimenti messa nella fase cautelare, aveva, comunque, riferito notizie apprese de relato sull’esecuzione dell’omicidio senza fare cenno al mandante quindi al ruolo attribuito, con dichiarazioni convergenti, a AR dai collaboratori RR, Di GA e RA. 6 Con riferimento a CH, l’archiviazione, così come l’annullamento dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, sono stati giustificati con l’assenza di riscontri individualizzanti in grado di confermare le accuse di RR, oltre che con défaillance della memoria su alcuni eventi (il controllo dei carabinieri), che, tuttavia, non essendo stato oggetto di approfondimento nel corso dell’esame dibattimentale, non sono valorizzabili in sede di cognizione. 5. La sentenza impugnata ha considerato riscontri utilizzabili ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per la loro autonomia ed intrinseca attendibilità, le dichiarazioni, convergenti con le accuse di RR in ordine al ruolo di mandante di AR, rese dai collaboratori IO Di GA e IR RA. Sono state, altresì, apprezzate quali significative conferme del quadro accusatorio le dichiarazioni dei collaboratori FE e DO.
5.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le critiche sollevate dalla difesa sul conto di Di GA sono state superate con argomentazioni non manifestamente illogiche. Osservano al riguardo i Giudici del merito che è vero che Di GA, affiliato alla famiglia di EN, oltre a confermare che TA CO prima di essere ucciso era stato molto vicino al suo gruppo, schierato con RI e CA quindi con l’ala di Cosa nostra contrapposta a quella cui appartenevano l’odierno ricorrente ed il suo accusatore principale, ha riferito notizie sul ruolo di EN AR quale mandante di cui non era a diretta conoscenza, ma che gli era state riferite da US AN, nella qualità di esponente di vertice della famiglia agrigentina, a sua volta informato dallo stesso AR. È altrettanto vero, però, che Di GA ha fornito una ricostruzione, articolata e precisa, delle ragioni e delle modalità con cui aveva appreso le notizie su coinvolgimento di AR nell’omicidio CO in grado di superare le perplessità sollevate dalla difesa rispetto a confidenze apprese. Di GA, infatti, ha chiarito che la sua fonte, particolarmente attendibile per essere il capo della sua famiglia, era riuscita a “strappare” le informazioni nel corso di un incontro con EN AR, rappresentante provinciale della famiglia di IS rimasto legato a PR, reso necessario dall’esigenza di comprendere la genesi di omicidio di un affiliato come TA CO, il quale negli ultimi anni, nonostante la formale appartenenza al gruppo di TE, si era avvicinato alla famiglia agrigentina. In questa occasione aveva appreso che l’uccisione di CO era stato l’epilogo di uno scontro interno alle famiglie della provincia di IS schierate con PR e che AR aveva adottato la deliberazione omicidiaria dopo avere ricevuto l’assenso del cugino della vittima CO CO, capofamiglia di TE. 5.2. È esente dai profili critici sviluppati nel ricorso la valutazione delle dichiarazioni accusatorie di IR RA, il quale, dopo avere dato minuziosamente conto dell’elevatissimo livello di conoscenze delle vicende interne di Cosa nostra anche nissena ed agrigentina nel periodo di interesse nonché dei rapporti personali intrattenuti sia con EN AR sia con TA CO, ha riferito di avere appreso che mandante dell’omicidio di TA CO era stato EN AR da due diverse fonti, gli affiliati OR NA e EL LL, esponenti di spicco delle famiglie nissene in strettissimi rapporti con AR. Correttamente sono state ritenute convergenti con quelle di RR e Di GA nella parte in cui descrivono il ruolo di “scheggia impazzita” di TA CO all’interno dell’organizzazione per essere nello stesso tempo affiliato alla famiglia di TE, schierata con PR, ma vicinissimo alle famiglie agrigentine e riesine, schierate con RI. Esse, inoltre, danno conto della rivalità con EN AR, talmente forte che quest’ultimo si era rivolto al cugino nonché capofamiglia di TE, CO CO, che gli aveva assicurato il suo intervento. Nella ricostruzione propinata da RA, pertanto, EN AR ha ordinato l’omicidio di CO non solo per vendetta ma anche per neutralizzare un pericolo attuale alla sua incolumità personale, oltre che alla compattezza dell’organizzazione. 7 Nemmeno può essere messa in dubbio l’attendibilità delle fonti dirette di RA: NA e LL. Entrambi per il ruolo ricoperto nell’organizzazione e la loro vicinanza a AR erano certamente a conoscenza dei fatti narrati al teste indiretto, peraltro, in circostanze contesti diversi. RA, al pari di Di GA e RR, ha fatto riferimento alla mancata opposizione all’omicidio da parte dei vertici della famiglia di appartenenza di TA CO, a cominciare da CO CO. Nota, infine, la Corte distrettuale che nel procedimento relativo all’omicidio ON le dichiarazioni accusatorie di RA nei confronti di EN AR, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, sono state ritenute credibili sia intrinsecamente sia estremamente, per le conferme provenienti dal accertamenti balistici e medico legali. È stata, infatti, l’assenza di riscontri individualizzati, ed in particolare di dichiarazioni convergenti di altri collaboratori, a giustificare l’assoluzione di AR e non certo i dubbi sull’attendibilità del suo unico accusatore.
5.3. Immune da vizi sono pure le argomentazioni utilizzate per sostenere la valenza confermativa della piattaforma accusatoria a carico di AR attribuita alle dichiarazioni di collaboratoti di giustizia ER CA FE e AZ DO. Precisa al riguardo la sentenza impuganta che il disappunto espresso a FE da PI AR, durante una comune detenzione, nei confronti di CO CO, accusato di “stare dietro" l’omicidio di TA CO, si pone in sintonia con la ricostruzione ammannita da RR perché evocativo dall'atteggiamento passivo tenuto dal cugino della vittima, il quale, quanto meno, non si era, opposto all’eliminazione di un affiliato alla sua stessa famiglia mafiosa. Con riferimento a DO, la Corte di assise di appello ha osservato che il collaboratore, lungi dal riferire una ricostruzione dissonante da quella di RR, Di GA e RA, ne aveva confermato il nucleo essenziale, collocando TA CO tra gli affiliati vicini alla famiglia di EN piuttosto che a quella di TE, cui pure formalmente apparteneva, sia riconducendo la sua eliminazione ad una iniziativa della famiglia di FR, ovvero del gruppo con a vertice EN AR. 6. Le censure relative ai i reati di detenzione e porto dei fucili utilizzati per consumare l’omicidio, oltre ad essere generiche, non tengono conto della circostanza, data per accertata nel giudizio di merito, che AR aveva commissionato l’omicidio disponendo che fosse eseguito con l’uso di armi da fuoco. 7. Di quil'inammissibilità de ricorso e la condannadelricorrente al pagamento delle speseprocessuali e,in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità,aquello della somma dieuro tremila in favore della Cassadelleammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CE IF EP DE MA 8
udita la relazione svolta dal Consigliere CE IF;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori dell’imputato: - avvocato ANTONIO IMPELLIZZERI, del foro di ENNA, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. - avvocato GIORGIO VIANELLO ACCORRETTI, del foro di ROMA, quale sostituto processuale, per delega scritta, dell'avvocato VALERIO VIANELLO ACCORRETTI che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di assise di appello di IS ha confermato la decisione con cui la Corte di assise aveva dichiarato EN AR colpevole - in concorso con altri esponenti della famiglia mafiosa di FR, tra cui IO RR - del reato di omicidio ai danni di TA CO e dello strumentale delitto in materia di armi. Secondo il conforme accertamento dei Giudici del merito AR - all’epoca esponente di vertice della famiglia di FR nonché responsabile provinciale di Cosa nostra nissena - aveva deliberato l’uccisione di CO e dato incarico agli altri concorrenti, tra cui RR di eseguire l’azione omicidiaria, portata a termine a TE il 13 giugno 1998. AR aveva decretato la morte di CO sia per motivi di vendetta - legati alla vicinanza Penale Sent. Sez. 1 Num. 10303 Anno 2025 Presidente: DE MA EP Relatore: IF CE Data Udienza: 30/01/2025 della vittima ad un gruppo contrapposto, formatisi all’interno di Cosa nostra, responsabile negli anni precedenti del tentativo di sopprimerlo, nonché, nel 1997, dell’organizzazione dell’agguato in cui erano morti suo fratello EN ed il fratello di IO RR - sia per prevenire ulteriori attentati alla sua vita eliminando un avversario. Siffatta ricostruzione è fondata sulla convergenza tra la chiamata in correità operata, una volta divenuto collaboratore di giustizia, da IO AR e le chiamate in reità de relato di altri due collaboratori, IR RA e IO Di GA, i quali avevano appreso che mandante dell’omicidio era stato EN AR da fonti diverse: Di GA da US AN che, a sua volta, era stato informato direttamente da AR;
RA da OR NA e EL LL, fedelissimi di AR. Le accuse nei confronti AR hanno trovato significativi riscontri, non solo generici ma anche individualizzanti nelle altre emergenze probatorie, oltre che nelle dichiarazioni dei collaboratori ER CA FE e AZ DO, i quali hanno, con dovizia di particolari, confermato il contesto in cui è maturato l’episodio omicidiario. 2. Ricorre per cassazione EN AR, per il tramite dei difensori di fiducia avv. ti ON ZZ e LE LL Accorretti, articolando un unico motivo, per violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto. Secondo la difesa del ricorrente, la sentenza impugnata è affetta da una molteplicità di criticità che possono essere enunciate come segue, nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - Non ha risposto o a ha risposto in modo apparente alle osservazioni difensive sull’indebolimento sofferto della piattaforma accusatoria a suo carico a seguito dell’archiviazione della posizione dei coindagati inizialmente indicati dalla medesima fonte di prova, il chiamante in correità IO RR, come suoi concorrenti nel delitto: CO CO, accusato di essere uno dei mandanti, US CA e ON TU, accusati di avere partecipato alla fase preparatoria, acquisendo notizie sulla partecipazione di TA CO al duplice omicidio AR – RR, AN CH, accusato di essere uno dei due esecutori materiali). - Ha travisato le dichiarazioni di IO RR, il quale, come si evince dallo stralcio dell’esame dibattimentale riportato per stralci nell’atto di impugnazione, non ha mai dichiarato di avere ucciso CO perché animato da propositi vendicativi, ma ha ricollegato il movente omicidiario esclusivamente al ruolo e alla posizione che lui e AR avevano all’epoca all’interno di Cosa nostra nello scontro, anche armato, fra l’ala vicina a PR, cui entrambi appartenevano, e quella vicina a RI, cui apparteneva TA CO. Trattasi, peraltro, di movente del tutto illogico: non riesce a comprendersi perché tale forma di autotutela avrebbe dovuto essere esercitata proprio nei confronti TA CO, il quale, secondo le dichiarazioni di tutti collaboratori, per le sue condotte da “ribelle”, non avrebbe mai potuto ambire a ruoli di rilievo all’interno della famiglia di TE, peraltro schierata con PR, e non aveva mai rappresentato una “pedina indispensabile” dell’ala contrapposta a AR. - Non ha preso in esame la censura, anch’essa riferita all’individuato movente, sull’assenza di contestualità tra il progetto omicidiario che sarebbe stato ordito ai danni di EN AR, negli anni 1994 - 1995, con il contributo per di più non provato di TA CO, e l’omicidio di quest’ultimo, avvenuto ben quattro anni dopo, nonché sull’assenza di riscontri in ordine al coinvolgimento di CO nel duplice omicidio di EN AR e GE CO. - Ha considerato la vittima persona pericolosa per l’incolumità di AR in assenza di prove dimostrative dell’assunto, posto che non è stata indicata alcuna condotta di CO sintomatica di 2 contrasti con AR. - Non ha risposto ai rilievi con cui la difesa aveva messo in discussione la credibilità, intrinseca ed estrinseca, sia dell’unico chiamate di correo sia degli altri collaboratori di giustizia;
- Non ha valutato la chiamata di correo unitamente alle altre chiamate di correo operate da RR nei confronti degli altri indagati ed in particolare di CO CO, originariamente indicato quale mandante, ma la cui posizione è stata archiviata, valorizzandosi in suo favore le dichiarazioni di ZI EL, AL CI e PI AR, quindi di esponenti di spicco di Cosa nostra di Gela e Riesi, i quali hanno ricollegato l’omicidio di TA CO ad altre dinamiche ed eventi ai quali EN AR risulta del tutto estraneo. - Pur di dare credito alle accuse di RR, ha finito per avallare la ricostruzione secondo cui AR, in aperto contrasto con le regole di Cosa nostra, ha deliberato l’omicidio di TA CO senza chiedere l’autorizzazione al capo della sua famiglia di appartenenza, quella di TE (il cugino della vittima CO CO); - Non ha spiegato adeguatamente le ragioni per cui la chiamata di correo di RR continua ad essere credibile anche dopo l’archiviazione del procedimento nei confronti degli altri accusati - precisamente di AN CH (indicato come il complice che gli aveva veicolato l’ordine di AR e o aveva coadiuvato nei sopralluoghi fino all’agguato finale) e di AL TU e US CA (indicati come i complici che avevano rafforzato il proposito criminoso del mandante AR fornendogli informazioni sul coinvolgete el vittima nell’omicidio del fratello) - nonostante siano emerse discrasie riferite a tutte le fasi del delitto che hanno minato irrimediabilmente la credibilità dell’intera ricostruzione propinata da RR, al punto da far seriamente dubitare che lo stesso abbia reamente preso parte alla fase esecutiva. RR non ha ricordato nemmeno di un controllo operato dai Carabinieri nei confronti suoi e di CH mentre entrambi si trovavano nei pressi del luogo del delitto appena qualche giorno prima della sua consumazione e non è stato in grado di precisare il tipo di notizie raccolte da TU e CA ed in che termini abbiano inciso sulla determinazione omicidiaria di AR. - Non ha superato le osservazioni dapprima esternate del Tribunale del riesame occupandosi della posizione di CO CO e successivamente fatte proprie dall’odierno imputato nell’atto di appello, in ordine all’’attendibilità della chiamata in reità de relato di Di GA, il quale aveva indicato una fonte di conoscenza, EP AN della famiglia di EN, legata ai Corleonesi di RI, impossibilitato a ricevere confidenze da AR perché costui, nel periodo di interesse, era uno degli esponenti di punta di un gruppo rivale legato a PR. Lo stesso Di GA se ne è reso conto al punto da modificare la versione originaria e riferire in sede di controesame di avere ricevuto le notizie all’interno di cosa nostra. - Ha esaminato con motivazione illogica ed apodittica le doglianze difensive riferite alle dichiarazioni de relato del collaboratore RA, continuando a ritenerle credibili nonostante il dichiarante non sia riuscito ad indicare il periodo in cui avrebbe ricevuto le confidenze da NA ed LL ed abbia dato conto, come si evince dallo stralcio del suo esame riportato nel ricorso, di un mandato omicidiario di AR in stridente contrasto con le regole ferree di Cosa nostra, secondo cui un affiliato non può essere ucciso senza il previo assenso della famiglia di appartenenza, peraltro nel caso di TA CO da sempre legata a quella cui apparteneva il presunto mandante, ovvero AR. Per di più, non è stato attribuito il giusto peso alle dichiarazioni del collaboratore ZI, il quale ha riferito che il capo della famiglia della vittima, il cugino CO CO, lungi dall’avere prestato il necessario consenso si era attivato per reperire informazioni sui responsabili dell’omicidio perché si voleva vendicare. - Ha erroneamente attributo valenza accusatoria alle dichiarazioni del collaboratore CA ER ER, trascurando che lo stesso non ha mai accusato EN AR avendo 3 individuato il mandante in CO CO, la cui posizione è stata archiviata. - Ha inserito tra le dichiarazioni convergenti con quelle di IO RR anche quelle di AZ DO, pur prive di qualunque contenuto accusatorio anche in ragione dell’appartenenza del dichiarante ad un contesto mafioso completamente diverso. - Non ha adeguatamente apprezzato la circostanza, pur pacifica, che le accuse di RA nei confronti AR sono state ritenute inattendibili in altro procedimento definito con l’assoluzione dell’odierno ricorrente dall’accusa dell’omicidio ON. - Ha disatteso il motivo di appello con cui era stata evidenziata l’assenza di prove per affermare la responsabilità dell’imputato in ordine ai reati di detenzione e porto dei fucili utilizzati per commettere l’omicidio, non potendosi considerare tali le sole dichiarazioni del collaboratore RR. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che nessuna delle censure dedotte dal ricorrente superi il vaglio di ammissibilità. Nonostante la denuncia formale dei vizi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., le censure o si risolvono nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli plausibili dei Giudici del merito, oppure ripropongono pedissequamente questioni già dichiarate infondate nei precedenti gradi del giudizio, con giustificazioni esaustive e prive di criticità, in difetto di fatti nuovi che possano indurre a modificare la precedente decisione o perché, infine, evidenziano, difetti, contraddizioni ed incongruenze logiche del percorso giustificativo manifestamente infondate. 2. Preliminarmente alla disamina delle singole censure va ricordato che con il ricorso per cassazione non può essere dedotta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). In ogni caso, il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza del giudice di merito dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., anche dopo la novella ad opera della legge n. 46 del 2006, non può «concernere né la ricostruzione dei fatti, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della sua rispondenza alle acquisizioni processuali;
la funzione del controllo di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto di verificare che gli elementi posti a fondamento della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte» (ex plurimis da ultimo, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01, in precedenza Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, Petrella;
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109; Sez. 3 n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). La Corte di cassazione è, infatti, giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, e non del contenuto e del significato della prova, e dunque ad essa è normativamente precluso di procedere a una rinnovata valutazione degli elementi di fatto che la sentenza di merito ha posto a 4 base della decisione o all'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di lettura dei fatti e delle risultanze istruttorie, prospettati dalla difesa come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa di quelli seguiti dai giudici di merito;
ciò, infatti, trasformerebbe la Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (Sez. 5 - , n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). 3. Basandosi il ricorso, principalmente, sulla denuncia di inosservanza delle regole di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, occorre, ancora, ricordare i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento a tali prove.
3.1. La validazione probatoria delle dichiarazioni, anche de relato, dei collaboratori di giustizia deve essere operata alla stregua dei criteri indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina, Rv. 255143 secondo cui la chiamata in reità (o in correità) de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, può legittimamente avere come unico elemento di riscontro, ai fini della prova della colpevolezza dell'accusato, altra o altre chiamate dello stesso tipo, purché siano rispettate le condizioni rappresentate: dalla positiva valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca delle sue propalazioni in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza e della spontaneità; dall'accertamento dei rapporti personali fra il dichiarante e la sua fonte diretta per inferirne dati sintomatici della rispondenza al vero della confidenza effettuata dalla seconda al primo;
dalla convergenza delle diverse chiamate che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
dall'indipendenza delle chiamate che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
dalla loro autonomia genetica, nel senso della derivazione da fonti informative primarie diverse, in modo da escludere il rischio della circolarità della notizia che vanificherebbe l'elemento di riscontro costituito dalla convergenza del molteplice.
3.2. Tanto posto, può sin d'ora anticiparsi che le sentenze di primo e secondo grado - le cui motivazioni, caratterizzate da una sostanziale concordanza di analisi e di valutazione degli elementi di prova posti a fondamento del giudizio di colpevolezza degli imputati, si saldano tra loro concorrendo a formare un unico, omogeneo e complessivo corpo argomentativo, secondo lo schema della "doppia conforme" (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri Rv. 257595) - hanno fatto puntuale e corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte in tema di valutazione delle chiamate in correità e reità operate dai collaboratori di giustizia, pervenendo all'affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente, quale e concorrente morale, all'esito di un iter logico ampiamente e congruamente motivato, fondato su argomentazioni coerenti e prive di contraddizioni, che hanno compiutamente risposto alle deduzioni difensive e non sono incorse nelle carenze lamentate nei motivi di ricorso. 4. Il tema, comune a gran parte delle censure del ricorrente dell’“indebolimento sofferto della piattaforma accusatoria” a carico di AR in conseguenza dell’esito sfavorevole all’accusa dei procedimenti, cautelari e di merito, a carico dei concorrenti raggiunti dalla chiamata di correo di IO RR e, più in generale, della credibilità, soggettiva ed oggettiva, di quest’ultimo, già posto nell’atto di appello (pagg. 15 e seg.), è stato esaustivamente affrontato dalla sentenza impugnata, che ha fornito risposte esaustive ai rilievi difensivi. La Corte distrettuale, attraverso un esame, analitico ed approfondito, delle dichiarazioni di RR è, innanzitutto, pervenuta alla conclusione che esse offrono una ricostruzione, completa e coerente, sia del fatto omicidiario sia del contributo apportato da AR alla sua realizzazione e che le limitate esitazioni o imprecisioni emerse nel corso dell’esame dibattimentale, colmate dalle 5 contestazioni sollevate dal pubblico ministero, sono perfettamente spiegabili con la considerevole lontananza nel tempo dei fatti narrati. Non è ravvisabile, quindi, un deficit di conoscenza sintomatico di intenti calunniatori del collaboratore, esclusi, non solo dall’assenza di ragioni di astio o di altra natura, nemmeno allegati dalla difesa dell’imputato ma soprattutto dalla dimostrata conoscenza delle circostanze più significative della fase organizzativa ed esecutiva dell’azione omicidiaria e del contesto in cui è maturato il delitto (pagg. 19 e 20). RR ha riferito di avere ricevuto il mandato per uccidere CO, direttamente e personalmente, dall’odierno imputato ed ha precisato di avere parlato dell’argomento anche con gli altri soggetti coinvolti nell’organizzazione, tra cui AN CH, impegnato insieme con lui negli appostamenti preliminari all’esecuzione dell’agguato. Sul punto RR non è, quindi, un dichiarante de relato ma diretto. Quanto al movente, il collaboratore non ne ha indicato uno specifico ed esclusivo - la vendetta per la partecipazione della vittima designata all’agguato mortale ai danni di suo fratello e del fratello di AR - così da negare validità agli altri, ma ha aggiunto che il proposito delittuoso è stato rafforzato dalla posizione che TA CO in quel periodo occupava nell’organizzazione: a differenza di RR e AR, appartenenti alla famiglia mafiosa di FR, rimasta fedele a PR, nello scontro in atto all’interno di Cosa nostra si era schierato, nella qualità di uomo d’onore di TE, con il gruppo vicino a CA e RI ed in tale veste si era reso protagonista di azioni spregiudicate attraverso contatti ripetuti con la “famiglia” di EN, in particolare con il rappresentante provinciale AL AP, e di Riesi. La forza dimostrativa della chiamata di correo, così precisata, è rimasta immutata anche a seguito degli annullamenti disposti dal tribunale del riesame e delle archiviazione delle posizioni dei coindagati AN e LI CH, AL TU, US CA e CO CO. Osserva, al riguardo, la Corte distrettuale, con argomentazioni non attinte da specifiche censure, che in nessuna delle decisioni favorevoli alle persone accusate a vario titolo da RR di avere partecipato all’omicidio è stato espresso un giudizio negativo sull'attendibilità, soggettiva o oggettiva, del collaboratore. Nel provvedimento di archiviazione emesso nei confronti di US CA e ON TU, il Giudice per le indagini preliminari ha giustificato la decisione con la mancata individuazione di riscontri individualizzanti alla chiamata di RR, oltre che con le difficoltà di dimostrare il nesso eziologico tra la particolare condotta che gli accusati avrebbero posto in essere - la raccolta di notizie sulla partecipazione all’agguato mortale ai danni dei fratelli di AR e RR della vittima designata - e l'omicidio. Con riferimento a CO CO, se nel decreto di archiviazione si dà soltanto atto del sopravvenuto decesso, il Tribunale del riesame ha posto a fondamento dell’annullamento della misura cautelare applicatagli la plausibilità, anche a causa dei ricordi non nitidi sul punto di RR, dell’esistenza di incomprensioni tra il chiamante di correo de relato e la sua fonte primaria, AL TE, e, comunque, l’insufficienza dei riscontri individualizzanti. Non possono, al contrario, considerarsi decisive per inficiare significativamente la credibilità delle accuse di RR, rivolte nei confronti di CO CO e quindi di AR quale mandante, le dichiarazioni di EL ZZ, molto valorizzate dalla difesa per accreditare la pista alternativa al mandato di AR e alla ricostruzione che vede quest’ultimo commettere l’omicidio con il preventivo assenso della famiglia della vittima. Trattasi di dichiarazioni rese da soggetto non sentito nel corso dell’istruttoria dibattimentale e che, per quanto si legge nei provvedimenti messa nella fase cautelare, aveva, comunque, riferito notizie apprese de relato sull’esecuzione dell’omicidio senza fare cenno al mandante quindi al ruolo attribuito, con dichiarazioni convergenti, a AR dai collaboratori RR, Di GA e RA. 6 Con riferimento a CH, l’archiviazione, così come l’annullamento dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, sono stati giustificati con l’assenza di riscontri individualizzanti in grado di confermare le accuse di RR, oltre che con défaillance della memoria su alcuni eventi (il controllo dei carabinieri), che, tuttavia, non essendo stato oggetto di approfondimento nel corso dell’esame dibattimentale, non sono valorizzabili in sede di cognizione. 5. La sentenza impugnata ha considerato riscontri utilizzabili ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per la loro autonomia ed intrinseca attendibilità, le dichiarazioni, convergenti con le accuse di RR in ordine al ruolo di mandante di AR, rese dai collaboratori IO Di GA e IR RA. Sono state, altresì, apprezzate quali significative conferme del quadro accusatorio le dichiarazioni dei collaboratori FE e DO.
5.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le critiche sollevate dalla difesa sul conto di Di GA sono state superate con argomentazioni non manifestamente illogiche. Osservano al riguardo i Giudici del merito che è vero che Di GA, affiliato alla famiglia di EN, oltre a confermare che TA CO prima di essere ucciso era stato molto vicino al suo gruppo, schierato con RI e CA quindi con l’ala di Cosa nostra contrapposta a quella cui appartenevano l’odierno ricorrente ed il suo accusatore principale, ha riferito notizie sul ruolo di EN AR quale mandante di cui non era a diretta conoscenza, ma che gli era state riferite da US AN, nella qualità di esponente di vertice della famiglia agrigentina, a sua volta informato dallo stesso AR. È altrettanto vero, però, che Di GA ha fornito una ricostruzione, articolata e precisa, delle ragioni e delle modalità con cui aveva appreso le notizie su coinvolgimento di AR nell’omicidio CO in grado di superare le perplessità sollevate dalla difesa rispetto a confidenze apprese. Di GA, infatti, ha chiarito che la sua fonte, particolarmente attendibile per essere il capo della sua famiglia, era riuscita a “strappare” le informazioni nel corso di un incontro con EN AR, rappresentante provinciale della famiglia di IS rimasto legato a PR, reso necessario dall’esigenza di comprendere la genesi di omicidio di un affiliato come TA CO, il quale negli ultimi anni, nonostante la formale appartenenza al gruppo di TE, si era avvicinato alla famiglia agrigentina. In questa occasione aveva appreso che l’uccisione di CO era stato l’epilogo di uno scontro interno alle famiglie della provincia di IS schierate con PR e che AR aveva adottato la deliberazione omicidiaria dopo avere ricevuto l’assenso del cugino della vittima CO CO, capofamiglia di TE. 5.2. È esente dai profili critici sviluppati nel ricorso la valutazione delle dichiarazioni accusatorie di IR RA, il quale, dopo avere dato minuziosamente conto dell’elevatissimo livello di conoscenze delle vicende interne di Cosa nostra anche nissena ed agrigentina nel periodo di interesse nonché dei rapporti personali intrattenuti sia con EN AR sia con TA CO, ha riferito di avere appreso che mandante dell’omicidio di TA CO era stato EN AR da due diverse fonti, gli affiliati OR NA e EL LL, esponenti di spicco delle famiglie nissene in strettissimi rapporti con AR. Correttamente sono state ritenute convergenti con quelle di RR e Di GA nella parte in cui descrivono il ruolo di “scheggia impazzita” di TA CO all’interno dell’organizzazione per essere nello stesso tempo affiliato alla famiglia di TE, schierata con PR, ma vicinissimo alle famiglie agrigentine e riesine, schierate con RI. Esse, inoltre, danno conto della rivalità con EN AR, talmente forte che quest’ultimo si era rivolto al cugino nonché capofamiglia di TE, CO CO, che gli aveva assicurato il suo intervento. Nella ricostruzione propinata da RA, pertanto, EN AR ha ordinato l’omicidio di CO non solo per vendetta ma anche per neutralizzare un pericolo attuale alla sua incolumità personale, oltre che alla compattezza dell’organizzazione. 7 Nemmeno può essere messa in dubbio l’attendibilità delle fonti dirette di RA: NA e LL. Entrambi per il ruolo ricoperto nell’organizzazione e la loro vicinanza a AR erano certamente a conoscenza dei fatti narrati al teste indiretto, peraltro, in circostanze contesti diversi. RA, al pari di Di GA e RR, ha fatto riferimento alla mancata opposizione all’omicidio da parte dei vertici della famiglia di appartenenza di TA CO, a cominciare da CO CO. Nota, infine, la Corte distrettuale che nel procedimento relativo all’omicidio ON le dichiarazioni accusatorie di RA nei confronti di EN AR, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, sono state ritenute credibili sia intrinsecamente sia estremamente, per le conferme provenienti dal accertamenti balistici e medico legali. È stata, infatti, l’assenza di riscontri individualizzati, ed in particolare di dichiarazioni convergenti di altri collaboratori, a giustificare l’assoluzione di AR e non certo i dubbi sull’attendibilità del suo unico accusatore.
5.3. Immune da vizi sono pure le argomentazioni utilizzate per sostenere la valenza confermativa della piattaforma accusatoria a carico di AR attribuita alle dichiarazioni di collaboratoti di giustizia ER CA FE e AZ DO. Precisa al riguardo la sentenza impuganta che il disappunto espresso a FE da PI AR, durante una comune detenzione, nei confronti di CO CO, accusato di “stare dietro" l’omicidio di TA CO, si pone in sintonia con la ricostruzione ammannita da RR perché evocativo dall'atteggiamento passivo tenuto dal cugino della vittima, il quale, quanto meno, non si era, opposto all’eliminazione di un affiliato alla sua stessa famiglia mafiosa. Con riferimento a DO, la Corte di assise di appello ha osservato che il collaboratore, lungi dal riferire una ricostruzione dissonante da quella di RR, Di GA e RA, ne aveva confermato il nucleo essenziale, collocando TA CO tra gli affiliati vicini alla famiglia di EN piuttosto che a quella di TE, cui pure formalmente apparteneva, sia riconducendo la sua eliminazione ad una iniziativa della famiglia di FR, ovvero del gruppo con a vertice EN AR. 6. Le censure relative ai i reati di detenzione e porto dei fucili utilizzati per consumare l’omicidio, oltre ad essere generiche, non tengono conto della circostanza, data per accertata nel giudizio di merito, che AR aveva commissionato l’omicidio disponendo che fosse eseguito con l’uso di armi da fuoco. 7. Di quil'inammissibilità de ricorso e la condannadelricorrente al pagamento delle speseprocessuali e,in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità,aquello della somma dieuro tremila in favore della Cassadelleammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CE IF EP DE MA 8