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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 17/12/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 361/2025 promossa da
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LD GI contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AR AU
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso 16 5 25 esponeva: Parte_1
Il 27 novembre 2024 alle ore 8:30 gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della
Provincia di , in seguito all'acquisizione di immagini realizzate da una CP_1
“fototrappola” di proprietà di un privato del luogo, relative al recupero di un cervo maschio adulto in località Bessega, nel Comune di Piateda (SO) il giorno 23 novembre
2024, alle ore 16:30 avevano asseritamente accertato che aveva Parte_1 esercitato la caccia abbattendo/detenendo un esemplare di Cervo di sesso maschile omettendone la registrazione sul tesserino regionale e sull'inserto Zona Alpi.
Il dirigente del settore agricoltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di , CP_1
visto il verbale di accertamento n. 82 redatto dal Corpo di Polizia Parte_2
pagina 1 di 3 Provinciale, ritenendo indubbiamente responsabile delle violazioni, applicava a Pt_1 quest'ultimo il provvedimento disciplinare di cui all'art. 31, comma 4 bis, della Legge
Regionale n. 26 del 16 agosto 1993, precludendo al signor l'esercizio venatorio Pt_1 dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina e Lepre) ed in zona di maggior tutela, nell'intera zona Alpi della provincia di , per TRE anni fino al 14 aprile 2028. CP_1
Lamentava il ricorrente il palese vizio di legge nel quale era incorso il dirigente nell'emissione del provvedimento quivi impugnato, posto che il comma 4 bis dell'art. 31 della Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 1993 prevede l'eventualità di applicare dette sospensioni dall'esercizio venatorio in misura non superiore a due stagioni;
nel caso de quo veniva irrogata una sanzione – di anni 3- di misura dunque superiore al limite edittale fissato dalla norma di legge, dunque in palese violazione di legge.
In fatto, onerato dell'annotazione del capo abbattuto sul tesserino Regionale nonché sull'inserto Zona Alpi, così pure dell'apposizione della fascetta datario sul capo abbattuto,
è il responsabile dell'abbattimento stesso, non certo he interveniva nel momento Pt_1 di recupero dell'animale in aiuto di tal responsabile dell'abbattimento. Persona_1
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contariis reiectis: IN VIA CAUTELARE: sospendere gli effetti dell'ordinanza impugnata;
NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto ricorso e, per l'effetto, annullare l'ordinanza n. 15 del CP_1 [...]
; in subordine rideterminare il periodo di Controparte_2 sospensione in stagioni due di caccia;
Vinte le spese.
Si costituiva la , così concludendo: Controparte_1
In via principale: piaccia a codesto Tribunale, previa ogni più opportuna declaratoria, respingere l'opposizione avversaria, confermando l'ordinanza de quo. Con vittoria di spese.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale ed infine decisa come da dispositivo.
L'opposizione appare degna di accoglimento nella domanda subordinata.
pagina 2 di 3 Corretto è il ritenere il ricorrente destinatario della sanzione irrogata, posto che lo stesso va ritenuto responsabile delle violazioni in solido con il suo compagno di squadra Per_1
anche se non autore materiale dell'abbattimento.
[...]
Quanto alla misura della sanzione irrogata, nell'ordinanza impugnata 15 4 24, con cui è stata comminata la sanzione, si legge che viene applicato l'art. 31 comma 4 bis, legge regionale n. 26 16 ago 93, ove è previsto che le sanzioni in ogni caso non possono essere superiori nel massimo a due stagioni.
Tale essendo la norma richiamata nell'ordinanza qui in esame, che ha sancito l'applicazione della sanzione individuando nella norma citata il divieto violato, la pena deve essere contenuta nei limiti edittali ivi statuiti.
Appaiono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese, posta la complessa problematica della successione delle leggi nel tempo che ha creato contrasto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: ridetermina il periodo di sospensione in stagioni due di caccia, compensa le spese.
Sondrio, 17 12 25.
Il Giudice
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 361/2025 promossa da
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LD GI contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AR AU
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso 16 5 25 esponeva: Parte_1
Il 27 novembre 2024 alle ore 8:30 gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della
Provincia di , in seguito all'acquisizione di immagini realizzate da una CP_1
“fototrappola” di proprietà di un privato del luogo, relative al recupero di un cervo maschio adulto in località Bessega, nel Comune di Piateda (SO) il giorno 23 novembre
2024, alle ore 16:30 avevano asseritamente accertato che aveva Parte_1 esercitato la caccia abbattendo/detenendo un esemplare di Cervo di sesso maschile omettendone la registrazione sul tesserino regionale e sull'inserto Zona Alpi.
Il dirigente del settore agricoltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di , CP_1
visto il verbale di accertamento n. 82 redatto dal Corpo di Polizia Parte_2
pagina 1 di 3 Provinciale, ritenendo indubbiamente responsabile delle violazioni, applicava a Pt_1 quest'ultimo il provvedimento disciplinare di cui all'art. 31, comma 4 bis, della Legge
Regionale n. 26 del 16 agosto 1993, precludendo al signor l'esercizio venatorio Pt_1 dalle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina e Lepre) ed in zona di maggior tutela, nell'intera zona Alpi della provincia di , per TRE anni fino al 14 aprile 2028. CP_1
Lamentava il ricorrente il palese vizio di legge nel quale era incorso il dirigente nell'emissione del provvedimento quivi impugnato, posto che il comma 4 bis dell'art. 31 della Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 1993 prevede l'eventualità di applicare dette sospensioni dall'esercizio venatorio in misura non superiore a due stagioni;
nel caso de quo veniva irrogata una sanzione – di anni 3- di misura dunque superiore al limite edittale fissato dalla norma di legge, dunque in palese violazione di legge.
In fatto, onerato dell'annotazione del capo abbattuto sul tesserino Regionale nonché sull'inserto Zona Alpi, così pure dell'apposizione della fascetta datario sul capo abbattuto,
è il responsabile dell'abbattimento stesso, non certo he interveniva nel momento Pt_1 di recupero dell'animale in aiuto di tal responsabile dell'abbattimento. Persona_1
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contariis reiectis: IN VIA CAUTELARE: sospendere gli effetti dell'ordinanza impugnata;
NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto ricorso e, per l'effetto, annullare l'ordinanza n. 15 del CP_1 [...]
; in subordine rideterminare il periodo di Controparte_2 sospensione in stagioni due di caccia;
Vinte le spese.
Si costituiva la , così concludendo: Controparte_1
In via principale: piaccia a codesto Tribunale, previa ogni più opportuna declaratoria, respingere l'opposizione avversaria, confermando l'ordinanza de quo. Con vittoria di spese.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale ed infine decisa come da dispositivo.
L'opposizione appare degna di accoglimento nella domanda subordinata.
pagina 2 di 3 Corretto è il ritenere il ricorrente destinatario della sanzione irrogata, posto che lo stesso va ritenuto responsabile delle violazioni in solido con il suo compagno di squadra Per_1
anche se non autore materiale dell'abbattimento.
[...]
Quanto alla misura della sanzione irrogata, nell'ordinanza impugnata 15 4 24, con cui è stata comminata la sanzione, si legge che viene applicato l'art. 31 comma 4 bis, legge regionale n. 26 16 ago 93, ove è previsto che le sanzioni in ogni caso non possono essere superiori nel massimo a due stagioni.
Tale essendo la norma richiamata nell'ordinanza qui in esame, che ha sancito l'applicazione della sanzione individuando nella norma citata il divieto violato, la pena deve essere contenuta nei limiti edittali ivi statuiti.
Appaiono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese, posta la complessa problematica della successione delle leggi nel tempo che ha creato contrasto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: ridetermina il periodo di sospensione in stagioni due di caccia, compensa le spese.
Sondrio, 17 12 25.
Il Giudice
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