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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara MARTINA, della I° sezione Civile del
Tribunale Ordinario di Lecce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 324/2023 R.g. Ruolo degli Affari Civili Contenziosi
Promossa da
Avvocato , (C.F rappresentata e difesa da se medesima Parte_1 CodiceFiscale_1 ex art. 86 cod. proc. civ., Avvocato Paolo Fraietta, (C.F. ), e Avvocato C.F._2
(CF , rappresentati e difesi dall'Avv. M. I. Carleo del Foro Parte_2 C.F._3 di Napoli, in virtù di procura in atti,
ATTORI
Contro
(cod. fisc. , in persona dell'amministratore p.t. Dott. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Padula del Foro di Lecce, in virtù di procura CP_2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: Impugnazione ex art. 1137 cod. civ. delibera assembleare del 28.11.2022
La presente motivazione è redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 Disp. attuaz. cod. proc. civ., di cui alla legge n. 69/2009, applicabile al presente procedimento.
FATTO E DIRITTO
Il fondamento della domanda
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, , Paolo Fraietta e Parte_1 Parte_2
, premettendo di essere condomini del Fabbricato in Lecce al , essendo
[...] Controparte_1 divenuti comproprietari dell'appartamento posto al secondo piano, per successione ereditaria, a seguito del decesso della sig.ra , hanno convenuto in giudizio il medesimo Persona_1 CP_1 in persona dell'amministratore in carica, per richiedere l'annullamento ex art. 1137 cod. civ. della delibera assembleare in seconda convocazione del 28.12.2022, relativa a 1) Esame ed approvazione bilancio consuntivo gestione 2021/2022, 2) Nomina Amministratore, 3) Approvazione Preventivo
Ordinario gestione 2022/23, 4) Aggiornamento e ratifica azioni in ordina ai lavori d'urgenza su colonne montanti condominiali ed iniziative già intraprese, 5) Superbonus e modifiche normative:
Deliberazioni in ordine alla valutazione degli interventi edili, in via subordinata, l'annullamento della delibera di cui al punto n. 1) dell'ordine del giorno, con vittoria di spese e di giudizio di giudizio.
A sostegno delle proprie argomentazioni hanno dedotto tre motivi: A) omessa convocazione di uno dei comproprietari, pur avendo comunicato a mezzo Pec (posta elettronica certificata) del 28.5.2021 la variazione proprietaria a seguito del decesso della sig.ra avvenuto il 9.3.2021, la Persona_1 tardiva convocazione di uno dei comproprietari, l'invalidità della deliberazione di cui al punto 1 dell'ordine del giorno, per avvenuta prescrizione degli oneri condominiali non versati, risultando dal bilancio comunicato a tutti i comproprietari a mezzo pec del 15.12.2022, spese delle quali non erano a conoscenza.
La difesa del in Lecce: Controparte_3
Il condominio convenuto, costituendosi con comparsa di costituzione e risposta a mezzo dell'amministratore in carica, ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 Dlgs. N. 28/2010, nel merito, il rigetto della domanda attrice, deducendo la validità delle delibere assembleari assunte nonché, la mancata prescrizione dei crediti vantati dal Condominio nei confronti della sig.ra
[...]
e, a seguito del decesso della stessa, dei coeredi odierni attori, a seguito della pec del Per_2
28.5.2021, informandoli della posizione debitoria maturata, per la quale vi era il versamento di acconti di € 1.400,00, sulle somme maturate sino al 2018, come da documentazione in atti del
04.4.2019 relativa alla corrispondenza intercorsa tra lo studio dell'amministratore del Condominio e l'Avv. Paolo Fraietta, coerede della sig.ra , (piano di ammortamento allegato alla Persona_1 memoria di replica del 15.1.2024).
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, anche ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 1°.
Istruzione della causa:
2 La causa, acquisiti i documenti in atti, espletato inutilmente il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 Dlgs. N. 28/2010, concessi i termini ex art. 183 cod. proc. civ., istruita documentalmente senza necessità di ulteriore istruttoria, è stata assegnata all'odierno giudice con decreto del 10.9.2024
e riservata per la decisione alla data del 13.9.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per comparse conclusionali e repliche, trasmesse telematicamente da entrambe le parti costituite.
Motivi della Decisione
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo al primo motivo posto a fondamento dell'atto di citazione avendo il convenuto revocato la relativa CP_1 delibera assembleare, come risulta da convocazione del 02 ottobre 2023, allegata alla memoria di replica del 15.1.2024.
Nel merito, la domanda attrice relativa all'avvenuta prescrizione dei debiti maturati nei confronti del
è stata formulata genericamente poiché non sono indicate in modo specifico le spese per CP_1 le quali sarebbe maturata la presunta prescrizione e il fondamento della stessa.
Risulta al contrario, come da documentazione in atti allegata alla memoria di replica del 15.1.2024 del convenuto, in particolare, dalla corrispondenza intercorsa tra l'avv. Paolo Fraietta, CP_1 nella sua qualità di coerede unitamente ai sigg.ri e , della sig.ra Parte_1 Parte_3
e lo studio dell'amministratore del Condominio, il riconoscimento dei debiti maturati Persona_1 nonché la proposizione di un piano di rientro, regolarmente accettata dal Condominio.
Pertanto, la domanda attrice sotto tale profilo è da ritenersi inammissibile.
Non può essere accolta la richiesta ex art. 96 cod. proc. civ. comma 1°, formulata dal CP_1 convenuto, poiché, come precisato dalla Suprema Corte Regolatrice, per il relativo risarcimento dei danni, devono essere provati in giudizio sia la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo, in particolare, la mala fede (la consapevolezza di aver agito in modo sleale) o la colpa grave che emergano in modo evidente (Cassazione civile sezione lavoro ordinanza del 27.11.2007).
La particolarità della controversia consiglia la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara MARTINA, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere relativa al punto n. 1) della delibera assembleare del 28.12.2022,
2) Dichiara inammissibile la domanda attrice relativa alla richiesta prescrizione debiti maturati nei confronti del convenuto, per le ragioni in narrativa, CP_1
3 3) Rigetta la domanda del convenuto relativa al risarcimento dei danni ex art. CP_1
96 cod. proc. civ., comma 1°,
4) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso Il Giudice Onorario di Pace Lecce, 11 gennaio 2025 (dott.ssa Giovanna Sara Martina)
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