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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 26/05/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 384/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il, 20/09/1966. Parte_2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. BUDA JESSICA del Foro di
Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a Bordighera (IM) in data 11/11/2001;
• hanno avuto maggiorenne ed , minorenne. Per_1 Per_2
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione. Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
Bordighera l'11/11/2001, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2001, parte 1, atto n. 17), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. I coniugi potranno vivere separati, fissando ciascuno la propria residenza ove riterrà più opportuno, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità;
2. I coniugi rinunciano all'assegnazione della casa coniugale per effetto della vendita o della locazione a terzi concordata al punto 12). Tenuto conto del fatto che “l'assegnazione della casa familiare rientra nella disponibilità delle parti, ben potendo non essere sollecitata in sede di separazione” (Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 1350/2017 e Cass. Civ., sez. II,
25/11/2022, n. 34861), i coniugi si limitano a stabilire in questa sede che il marito manterrà la residenza nella casa coniugale, insieme al figlio minore ed alla figlia maggiore, sino al momento della compravendita o della locazione dell'immobile a terzi, nei termini previsti al punto 12.
3. Per converso la moglie asporterà i propri effetti personali ed i beni di proprietà esclusiva, indi trasferirà altrove la residenza, entro e non oltre 30 giorni dall'omologa della presente separazione;
2 4. si affida congiuntamente ai genitori il figlio minore, Persona_3
5. Il minore avrà collocazione abitativa ripartita per uguali periodi tra i genitori, nello specifico due settimane a testa (dal Lunedì dopo scuola della prima settimana alla Domenica sera, dopo cena, della seconda settimana, con prelievo a cura dell'altro genitore), pur mantenendo la residenza formale con il padre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti riguardanti il minore, tenendo conto della sua naturale predisposizione, dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, sulle questioni di ordinaria amministrazione, nel periodo in cui avrà il figlio con sé. I genitori s'impegnano sin d'ora a prestare il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto del figlio minore;
6. Il minore trascorrerà le festività alternativamente con i genitori: il Natale con l'uno ed il giorno di Santo Stefano con l'altro, il Capodanno con l'uno e l'Epifania con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, fatto salvo diverso accordo tra i genitori, nonché giorni 30 consecutivi con ciascun genitore durante il periodo estivo, da concordare con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno (indicativamente il figlio trascorrerà dalla fine dell'anno scolastico al 01 Agosto con un genitore e da quella data al rientro a scuola con l'altro);
7. Per quanto riguarda le visite, le vacanze e le festività, di cui ai punti che precedono, entrambi i genitori dichiarano che, in ogni caso, sarà fatta salva ogni diversa regolamentazione che gli stessi intenderanno consensualmente adottare, tenendo ovviamente conto, oltre che dei propri impegni lavorativi, anche di quelli scolastici e ludici del minore;
8. I genitori, quindi, manterranno il figlio minorenne facendosi direttamente carico dei bisogni ordinari del medesimo nei periodi in cui permarrà con ciascuno di loro;
9. I genitori, invece, manterranno la figlia maggiorenne, sinché non sarà economicamente autosufficiente, versando il canone dell'alloggio universitario e ricaricando la carta prepagata ad essa intestata, con riparto all'85% a carico del padre e 15% a carico della madre.
Tenuto conto degli attuali bisogni della figlia, i genitori si impegnano a versare il canone di
€ 400,00 mensili per l'alloggio universitario (direttamente alla proprietaria dell'immobile), nonché a ricaricare la carta prepagata con ulteriori € 300,00 mensili, suddividendo detti importi nel modo sopra indicato e così, complessivamente, € 595,00 mensili a carico del padre ed 105,00 mensili a carico della madre;
3 10. Le ulteriori spese non prevedibili, non ricomprese nel mantenimento ordinario, saranno suddivise secondo lo schema che di seguito si riporta, sempre ponendole per l'85% a carico del padre e per il restante 15% a carico della madre:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo
a) visite specialistiche, farmaci e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche o private, purché per finalità non solamente estetiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero erogati con tempi di attesa non ragionevoli;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico prescritti dallo specialista.
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo
a) cure dentistiche per finalità esclusivamente estetiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali, fisioterapiche o psicoterapici;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici o fitoterapici.
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, abbigliamento per lo svolgimento di attività fisica a scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dalla residenza a scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) buoni pasto.
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie presso istituti pubblici dopo il 1° anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) spese di viaggio per raggiungere la sede universitaria.
4 - spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo
a) attività sportiva e pertinente attrezzatura (comprese le spese per iscrizioni a gare, tornei o concorsi e quelle per raggiungere le sedi di gioco) per il tennis (o comunque un primo sport).
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare, tornei o concorsi e quelle per raggiungere le sedi di gioco) per un secondo sport;
d) spese per attività ludiche o ricreative;
e) viaggi e vacanze;
f) acquisto cellulare;
g) corsi di informatica;
h) spese per conseguimento patente di guida, acquisto e manutenzione di un mezzo di trasporto (compreso bollo e assicurazione).
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro. Per quanto possibile i giustificativi dovranno riferirsi alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate.
Non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso, salvo per le spese mediche indifferibili ed urgenti.
Il conguaglio avverrà con cadenza mensile e non potrà in alcun modo essere compensato quanto versato per il mantenimento ordinario.
Il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche via sms, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, nell'immediatezza o al massimo entro una settimana;
il silenzio sarà inteso come assenso.
La detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori in misura pari alla quota di riparto sulle stesse.
La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
L'assegno unico per figli a carico sarà dimidiato tra i genitori.
11. Ai fini della regolamentazione dei loro rapporti economici i coniugi dichiarano di essere entrambi titolari di adeguati redditi propri e quindi che provvederanno autonomamente al proprio mantenimento personale;
12. Concordano altresì che la casa familiare verrà messa in vendita sul mercato, al prezzo minimo di € 198.000,00 (centonovantotto/00), dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
5 Ciascun coniuge potrà rivolgersi ad una o più agenzie immobiliari, avendo cura di non concedere a nessuna l'esclusiva, salvo futuro patto contrario.
Qualora dovessero contestualmente pervenire diverse proposte di acquisto, avrà la priorità quella più vantaggiosa o, a pari condizioni, quella maggiormente garantita o, a parità di condizioni e di garanzie, quella che prevede il termine più breve per la stipula della compravendita definitiva.
In questo caso il ricavato della vendita sarà suddiviso in pari misura tra i coniugi e così anche le spese di mediazione.
Qualora la casa coniugale non fosse alienata nel termine di nove mesi i coniugi la collocheranno sul mercato al minor prezzo (minimo) di € 170.000,00 (diconsi centosettanta/00) per ulteriori 9 mesi e, anche in tal caso, il ricavato sarà suddiviso tra loro in parti uguali e così anche le spese di mediazione.
Il sig. dovrà a sua volta rilasciare l'immobile, libero e sgombero da persone Parte_1
e/o cose, entro e non oltre 9 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, sotto pena, in difetto di azione esecutiva.
Per l'intera durata della permanenza all'interno dell'immobile, che, ripetesi, non potrà protrarsi oltre 9 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, le spese ad esso relative (es. oneri condominiali, utenze, canone cantina condominiale, spazzatura) resteranno ad esclusivo carico del sig. Parte_1
Nel caso in cui l'immobile non fosse alienato nel complessivo termine di (9+9=) 18 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso i coniugi lo collocheranno sul mercato locatizio al canone di € 700,00 mensili (oltre oneri accessori) per i successivi tre mesi e di € 600,00 mensili (sempre oltre oneri) qualora non fosse neppure locato nel termine ed al canone precedente. I genitori divideranno al 50% il canone riscosso e in egual misura si faranno carico delle spese;
13) i coniugi dichiarano di aver così definito ogni reciproco rapporto e di non aver pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra, fatto ovviamente salvo l'adempimento di quanto sovra indicato.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Bordighera, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 26/05/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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