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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 31/05/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 1705/2024
La Giudice Federica Meloni, lette le note ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla sola parte opponente, in cui la stessa ha discusso la causa e precisato le conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
RICCIARDI MASSIMO attore opponente e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. BRUNO CHRISTIAN SALVATORE convenuto opposto
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei Controparte_1 confronti della assumendo di essere creditrice nei confronti Parte_1 della controparte della somma di € 63.605,92 in forza delle fatture n. V00025, V00044, V00068, V00069 emesse nell'anno 2024. La proponeva opposizione avverso il predetto decreto, in Parte_1 particolare eccependo che:
1) il credito azionato non risulterebbe compiutamente comprovato documentalmente, non essendo stato prodotto l'estratto autentico notarile delle scritture contabili ove risultano registrate le fatture azionate. Tale circostanza determinerebbe l'inidoneità della documentazione prodotta nel ricorso per la concessione del decreto ingiunzionale e la conseguente illegittimità della domanda azionata.
2) La non avrebbe provveduto alla consegna dei prodotti di CP_1 cui agli ordini:
- n. 24001059 del 13.03.2024 dell'importo di € 16.250,00;
- n. 24001723 del 23.05.2024 dell'importo di € 8.125,00 per un totale di € 24.375,00 e con conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 1476 n. 2 c.c.
3) La ha azionato nel ricorso monitorio le fatture V00068 e CP_1
V00069, che indicano, quale termine di pagamento, la data del 5 agosto 2024; il ricorso ingiunzionale è datato 6 agosto 2024; nessuna diffida ad adempiere è stata inviata dalla alla in relazione alle precitate fatture. CP_1 Pt_1
Anche tale circostanza determinerebbe un vizio dell'azione monitoria.
4) In generale, la domanda ingiunzionale non risulterebbe sorretta da idonee prove documentali.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutto quanto ex adverso Pt_1 dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedeva il rigetto della domanda.
Con provvedimento del 17 febbraio 2025 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'eccezione sub 1) della parte opponente si rileva che l'art. 634 c.p.c. secondo comma sancisce che “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti pag. 2/5 autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge. Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall
[...]
. Tale norma è stata modificata dall'art. 3, comma 8, lettera a) del CP_2
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164; il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023" e, pertanto, anche al caso di specie.
Quanto al punto 2) si osserva come risulta documentalmente provato che l'entità del credito si compone come segue:
1. fattura n. V00025, con scadenza il 05/06/2024, dell'importo di €. 19.825,00
2. fattura n. V00044, con scadenza il 05/07/2024, dell'importo di €. 16.757,92
3. fattura n. V00068, con scadenza il 05/08/2024, dell'importo di €. 23.912,00
4. fattura n. V00069, con scadenza il 05/08/2024, dell'importo di €. 3.111,00
Totale complessivo €. 63.605,92
Tale importo è esattamente quanto è stato oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo, e le fatture azionate, come si rileva dal ricorso monitorio, si riferiscono unicamente agli ordinativi nn. 23000826, 22002839, 23004573, 230001026, 230001769, 24000205 e 24000842, non anche agli ordinativi di nn. 24001059 n. 24001723. Pt_1
Questi ultimi, quindi:
- sono oggettivamente successivi alle forniture di cui sopra, come la stessa loro numerazione conclama;
- non sono stati evasi da e ciò proprio a causa del persistente CP_1 inadempimento di Pt_1
pag. 3/5 Quanto al punto 3) dunque all'asserita mancanza di diffida e/o intimazione di pagamento relativa alle forniture di cui alle fatture n. V00068 e n. V00069 con scadenza il 05/08/2024, si rileva che l'art. 1219 c.c. comma 2 sancisce che
“Non è necessaria la costituzione in mora (…) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore”
In generale, si osserva che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso di specie, l'adempimento dell'opposta non è contestato (salvo che per i punti precedentemente smentiti), mentre l'opponente non ha provato di aver correttamente adempiuto.
Per tali ragioni, il decreto ingiuntivo impugnato deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione del valore della vertenza (prossimo al valore minimo dello pag. 4/5 scaglione di riferimento), della natura documentale della vertenza, della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di memorie conclusive.
P.Q.M.
la Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
2) condanna la parte attrice opponente al pagamento, in favore della parte convenuta opposta, del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.925,00 , oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
28/05/2025.
la Giudice
Federica Meloni
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 1705/2024
La Giudice Federica Meloni, lette le note ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla sola parte opponente, in cui la stessa ha discusso la causa e precisato le conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
RICCIARDI MASSIMO attore opponente e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. BRUNO CHRISTIAN SALVATORE convenuto opposto
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei Controparte_1 confronti della assumendo di essere creditrice nei confronti Parte_1 della controparte della somma di € 63.605,92 in forza delle fatture n. V00025, V00044, V00068, V00069 emesse nell'anno 2024. La proponeva opposizione avverso il predetto decreto, in Parte_1 particolare eccependo che:
1) il credito azionato non risulterebbe compiutamente comprovato documentalmente, non essendo stato prodotto l'estratto autentico notarile delle scritture contabili ove risultano registrate le fatture azionate. Tale circostanza determinerebbe l'inidoneità della documentazione prodotta nel ricorso per la concessione del decreto ingiunzionale e la conseguente illegittimità della domanda azionata.
2) La non avrebbe provveduto alla consegna dei prodotti di CP_1 cui agli ordini:
- n. 24001059 del 13.03.2024 dell'importo di € 16.250,00;
- n. 24001723 del 23.05.2024 dell'importo di € 8.125,00 per un totale di € 24.375,00 e con conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 1476 n. 2 c.c.
3) La ha azionato nel ricorso monitorio le fatture V00068 e CP_1
V00069, che indicano, quale termine di pagamento, la data del 5 agosto 2024; il ricorso ingiunzionale è datato 6 agosto 2024; nessuna diffida ad adempiere è stata inviata dalla alla in relazione alle precitate fatture. CP_1 Pt_1
Anche tale circostanza determinerebbe un vizio dell'azione monitoria.
4) In generale, la domanda ingiunzionale non risulterebbe sorretta da idonee prove documentali.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutto quanto ex adverso Pt_1 dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedeva il rigetto della domanda.
Con provvedimento del 17 febbraio 2025 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'eccezione sub 1) della parte opponente si rileva che l'art. 634 c.p.c. secondo comma sancisce che “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti pag. 2/5 autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge. Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall
[...]
. Tale norma è stata modificata dall'art. 3, comma 8, lettera a) del CP_2
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164; il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023" e, pertanto, anche al caso di specie.
Quanto al punto 2) si osserva come risulta documentalmente provato che l'entità del credito si compone come segue:
1. fattura n. V00025, con scadenza il 05/06/2024, dell'importo di €. 19.825,00
2. fattura n. V00044, con scadenza il 05/07/2024, dell'importo di €. 16.757,92
3. fattura n. V00068, con scadenza il 05/08/2024, dell'importo di €. 23.912,00
4. fattura n. V00069, con scadenza il 05/08/2024, dell'importo di €. 3.111,00
Totale complessivo €. 63.605,92
Tale importo è esattamente quanto è stato oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo, e le fatture azionate, come si rileva dal ricorso monitorio, si riferiscono unicamente agli ordinativi nn. 23000826, 22002839, 23004573, 230001026, 230001769, 24000205 e 24000842, non anche agli ordinativi di nn. 24001059 n. 24001723. Pt_1
Questi ultimi, quindi:
- sono oggettivamente successivi alle forniture di cui sopra, come la stessa loro numerazione conclama;
- non sono stati evasi da e ciò proprio a causa del persistente CP_1 inadempimento di Pt_1
pag. 3/5 Quanto al punto 3) dunque all'asserita mancanza di diffida e/o intimazione di pagamento relativa alle forniture di cui alle fatture n. V00068 e n. V00069 con scadenza il 05/08/2024, si rileva che l'art. 1219 c.c. comma 2 sancisce che
“Non è necessaria la costituzione in mora (…) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore”
In generale, si osserva che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso di specie, l'adempimento dell'opposta non è contestato (salvo che per i punti precedentemente smentiti), mentre l'opponente non ha provato di aver correttamente adempiuto.
Per tali ragioni, il decreto ingiuntivo impugnato deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione del valore della vertenza (prossimo al valore minimo dello pag. 4/5 scaglione di riferimento), della natura documentale della vertenza, della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di memorie conclusive.
P.Q.M.
la Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
2) condanna la parte attrice opponente al pagamento, in favore della parte convenuta opposta, del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.925,00 , oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
28/05/2025.
la Giudice
Federica Meloni
pag. 5/5