Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2001, n. 8200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8200 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
O L ITALIANA L 4 7 O .3 B E N E , UBBLICA 1 N 9 IO 9 1 Z - A P 1 R 1 ACE - T 1 IS 2 P G I . E D R 9 E A 3 IC D E 0 1 E D T 6 IU 4 N IN NOME DEL POROLO ITALIAN E G T S T E E R N A T. (IS LA CORTE SUP A AZION Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Reg. H comp Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 14560/00 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron. 18327 Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 01/03/01 Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: FRANCO, elettivamente GOBBI ALVARO, MONDINI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, domiciliati in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA ANGELA DETTORI MASALA, che li difende unitamente all'avvocato ANDREA MINA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DI NUNNO LUIGI, nella qualità di Amm.re p.t. Cond. di Via Bagni, 20 BRESCIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO DE BELVIS, che lo difende unitamente 2001 all'avvocato PATRIZIA DI NUNNO, giusta delega in atti;
383 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 344/00 del Giudice di pace di BRESCIA, depositata il 06/06/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 01/03/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che la Corte di Cassazione dichiari l'inammissibilità del ricorso. -2- La Corte Rilevato che LV BI e AN NI hanno proposto istanza di regolamento di competenza ex art.42 cpc in relazione alla sentenza n.344 del 2000 del Giudice di pace di Brescia in data 13.5/6.6.2000, con cui veniva, previa declaratoria di litispendenza tra il giudizio sottoposto al suo esame ed altro, anteriormente introdotto di fronte al Tribunale di Brescia recante il n.3838 del 1998, indicant do come competente il predetto Tribunale;
che la controparte UI Di UN, con memoria difensiva, ha sostenuto preliminarmente l'inammissibilità di tale ricorso;
ry ritenuto che per consolidata giurisprudenza di questa Corte, applicativa del disposto dell'art.46 cpc, il regolamento di competenza è inammissibile avverso le pronunce del giudice di pace (cfr. Cass. 14.12.1998, n. 12542; 10.5.1999, n.4635; 4.12.2000, n.15433); che pertanto il ricorso de quo va dichiarato inammissibile, ininfluente al riguardo essendo la rinuncia depositata il 21.12.2000, in quanto la pronuncia sulla inammissibilità del ricorso ha carattere preliminare e prevalente rispetto a quella relativa alla rinuncia all'impugnazione, stante la non rinunciabilità di un diritto processuale inesistente per difetto delle condizioni necessarie all'esercizio di esso. (v. Cass. n.8373 del 2000; n.9769 del 1994); che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'istanza e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive L. lol.600 di cui L.
1.000.000 per onorari. Roma, il 1.3.2001 Il Presidente Миллеровый IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 18 GIU 2001. IL CANCELLIRECTCANO ESENTE DA REGISTRAZIONDE BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) 2