TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Cinzia Balletti Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 6065/2023 R.G promosso con ricorso depositato in data
27.10.2023
da con gli avv.ti VECCHIATO MOIRA e TOPPANI Parte_1
ANDREA, come da procura in atti;
-Ricorrente-
nei confronti di con l'avv. TREVISAN ADRIANO, come da procura in atti;
Controparte_1
-Convenuto-
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non coniugati.
Adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata, all'udienza del
15.03.2024, dal giudice delegato, ex art. 473-bis.21, comma 3, c.p.c.; adesione confermata dalle parti alle successive udienze del 12.12.2024 e 26.02.2025:
pagina 1 di 9 1. Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente preso la madre;
2. Assegnazione della casa familiare alla ricorrente affinchè vi conviva con il minore;
3. impegno del padre al versamento mensile della metà del mutuo gravante sulla casa familiare entro il 10 di ogni mese;
4. Il padre vedrà il minore: nei giorni di allenamento infrasettimanali con accompagnamento e ritiro dall'allenamento e cena e riaccompagnamento a casa della madre per il pernotto e tutti i sabati;
5. versamento da parte del convenuto in favore della ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento del minore con decorrenza dalla domanda;
6. le spese straordinarie definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale del 2017
sostenute per il minore saranno ripartite al 50% tra i genitori comprese le spese per il convitto e per il trasporto scolastico secondo le seguenti modalità:
- la madre anticiperà le spese del trasporto scolastico;
- il padre anticiperà le spese del convitto;
- la madre verserà al padre la differenza tra la quota di ½ del convitto e la quota di ½
delle spese sostenute per il trasporto scolastico entro il giorno 15 di ogni mese;
7. L'assegno unico continuerà ad essere goduto al 100% dalla ricorrente;
8. spese compensate.”
Conclusioni pubblico ministero:
“Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire riservando le conclusioni all'esito del procedimento”
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale, depositato in data 27.10.2023, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni:
“1. Sulla responsabilità genitoriale:
- in via principale: disporsi per i motivi sopra esposti ex art. 337 quater c.c. l'affido esclusivo del minore alla madre Sig.ra Persona_1 Parte_1
conferendole l'esercizio della responsabilità genitoriale sia per quanto concerne le questioni ordinarie che quelle più rilevanti (istruzione, educazione, salute etc.);
- in via subordinata: disporsi ex art. 337 ter c.c. l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Persona_1
2. Sui contatti e la permanenza del minore presso ciascun genitore: disporsi la collocazione prevalente del minore presso la residenza famigliare sita in via Campolino
n.5/C int. 6 a Vigonza (PD)presso la quale convive con la madre.
Nulla si oppone a che sia concesso al padre Sig. ampio diritto di Controparte_1
visita al minore compatibilmente con l'osservanza degli impegni di studio ed attività
extrascolastiche. Si propone che il minore trascorra durante l'anno scolastico due weekend al mese alternati dal venerdì al termine dell'allenamento sino alla domenica sera, oltre a due cene a settimana, nel corso delle ferie estive due settimane anche consecutive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, la Vigilia di Natale ad anni alterni con l'uno ed il pranzo di Natale con l'altro, sempre ad anni alterni il giorno di
Capodanno, Pasqua e Pasquetta ed altre vacanze. Si chiede che il Sig. si Per_1
renda disponibile a condurre e andare a prendere quando necessario il figlio minore a scuola, agli impegni ludici sportivi o quando si renda necessario.
pagina 3 di 9 3. Assegnazione della casa famigliare: disporsi che l'immobile adibito a residenza famigliare sito in via Campolino n. 5/ C int. 6 a Vigonza (PD) in comproprietà tra la
Sig.ra ed il Sig. venga assegnato nell'interesse del minore Parte_1 Per_1
alla madre Sig.ra convivente con il minore. Persona_1 Parte_1
4. Mantenimento del minore:
- statuire a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Controparte_1
a mezzo bonifico bancario il giorno 1 di ogni mese un contributo Parte_1
mensile di euro 500,00 (cinquecento) rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Padova.
- disporsi che l'AUF del figlio minore venga richiesto, percepito e trattenuto Per_1
interamente dalla madre.
Con vittoria di spese e compenso professionale oltre accessori di legge.”.
Con memoria di costituzione, depositata in data 14.03.2024, si costituiva il convenuto rassegnando le seguenti conclusioni:
“che l'intestato Tribunale disciplini l'affidamento del figlio minore , Persona_1
le modalità dei rapporti con ciascuno dei genitori ed il suo mantenimento accogliendo le seguenti condizioni:
IN VIA PROVVISORIA
- disporre l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente e residenza presso il padre;
- disporsi l'assegnazione della casa coniugale al signor ed onerarsi la Per_1
madre a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del minore la somma non inferiore ad € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il noto protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
pagina 4 di 9 - disporre l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente e residenza presso il padre;
- disporre la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti in ragione del luogo di residenza del minore , incaricare i Servizi Persona_1
Sociali di monitorare gli atteggiamenti ed i comportamenti della coppia genitoriale,
esaminare entrambi i genitori ed i relativi contesti familiari e di vita e di valutare le capacità genitoriali delle parti, indicando sono le migliori condizioni di affidamento del minore, presso quale dei due genitori debba essere fissata la residenza dei minori, quali siano le più opportune modalità ed i tempi di visita da parte del genitore non affidatario
(o non collocatario)
IN VIA PRINCIPALE
- disporsi le modalità̀ di affido e di collocazione del minore che saranno ritenute pi ù̀
consone all'esito del periodo di affiancamento di entrambi i genitori da parte dei servizi sociali;
- disporsi l'assegnazione della casa coniugale al signor ed onerarsi la Per_1
madre a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del minore la somma non inferiore di €250,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il noto protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.”
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 15.03.2024 comparivano personalmente le parti e il Giudice delegato, dopo discussione, formulava proposta conciliativa in relazione ai prpvvedimenti temporanei a cui le parti aderivano che di seguito si riporta:
“- Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente preso la madre;
pagina 5 di 9 - Assegnazione della casa familiare alla ricorrente affinchè vi conviva con il minore con termine al resistente di giorni 60 dalla data odierna per lasciare l'abitazione asportando i propri effetti personali;
- Il padre vedrà il minore: nei giorni di allenamento infrasettimanali dalla fine dell'allenamento con ritiro e cena e riaccompagnamento a casa della madre per il pernotto e tutte le domeniche;
durante l'estate 2024 almeno una settimana da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio;
- Le spese straordinarie definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale
sostenute per il minore saranno ripartite al 50% tra i genitori;
- La retta del convitto continuerà ad essere pagata dal padre;
- La madre continua a pagare l'abbonamento dell'autobus;
- Entrambe le parti continueranno a pagare il 50% della rata di mutuo gravante sulla casa familiare;
- L'assegno unico continuerà ad essere goduto al 100% dalla ricorrente, il resistente si impegna a fornite entro 30 giorni dalla data odierna tutta la documentazione necessaria per aggiornare l'ISEE ai fini della domanda di aggiornamento di assegno unico ed a recarsi personalmente per presentare la stessa se necessario.
- Presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali competenti per territorio con attivazione di tutti i percorsi di sostegno per il minore ritenuti necessari e con assenso delle parti a partecipare a tutti i percorsi di sostengo (ad esempio sostegno genitoriale) proposti alle stesse” .
Con provvedimento del 15.03.24 il Giudice Delegato, oltre a provvedere in via temporanea in conformità all'accordo raggiunto dalle parti alla precedente udienza,
conferiva incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio per la valutazione pagina 6 di 9 dell'idoneità genitoriale di entrambe le parti e la verifica dello stato psico-fisico del figlio minore;
All'esito delle verifiche dei Servizi Sociali, all'udienza del 12.12.2024 le parti,
dopo discussione, su proposta del giudice, raggiungevano il seguente accordo:
“1. Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente preso la madre;
2. Assegnazione della casa familiare alla ricorrente affinchè vi conviva con il minore;
3. impegno dal padre al versamento mensile della metà del mutuo gravante sulla casa familiare entro il 10 di ogni mese;
4. Il padre vedrà il minore: nei giorni di allenamento infrasettimanali dalla fine dell'allenamento con ritiro e cena e riaccompagnamento a casa della madre per il pernotto e tutti i sabati;
5. versamento da parte del convenuto in favore della ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento del minore;
6. le spese straordinarie definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale del 2017
sostenute per il minore saranno ripartite al 50% tra i genitori comprese le spese per il convitto e per il trasporto scolastico secondo le seguenti modalità:
- la madre anticiperà le spese del trasporto scolastico;
- il padre anticiperà le spese del convitto;
- la madre verserà al padre la differenza tra la quota di ½ del convitto e la quota di ½
delle spese sostenute per il trasporto scolastico entro il giorno 15 di ogni mese;
7. L'assegno unico continuerà ad essere goduto al 100% dalla ricorrente.” e la causa veniva rinviata dal Giudice delegato per la verifica del reperimento di una soluzione pagina 7 di 9 abitativa da parte del convenuto ed eventuale conferma della regolamentazione già
vigente in via provvisoria concordata in data odierna dalle parti .
Successivamente, all'udienza del 26.02.2025, le parti confermavano le conclusioni congiunte, rese aderendo alla proposta conciliativa, formulata dal Giudice delegato,
rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe, rinunciando ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*** ***
Va osservato che l'accordo intervenuto tra i genitori, i quali hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato, in relazione alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, e riportato in epigrafe, appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minorenne in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto dello stesso con riferimento ai punti dall'1 al 6
delle conclusioni congiunte rassegnate.
Con riferimento, infine, al punto 7 delle rassegnate conclusioni congiunte (accordo delle parti sulla ripartizione dell'assegno unico) si evidenzia che lo stesso, pur essendo volto alla definizione di accordi tra le parti, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1. Prende atto delle conclusioni congiunte rassegnate, conformi alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato, con riferimento ai punti dall'1 al pagina 8 di 9 2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 11.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 delle rassegnate conclusioni.