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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/09/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 25.9.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5128/2023 R.G. TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Gennaro Crispo, unitamente Parte_1 al quale domicilia come in atti
Ricorrente
in persona del Direttore Regionale legale rappresentante pro- CP_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Golia e domiciliato come in atti Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso del 22.9.2023, il sig. ha dedotto di aver lavorato Parte_1 dall'11.4.2022 al 31.7.2022 alle dipendenze dell'impresa individuale “ CP_2
”, con sede legale in Mariglianella (NA), con la qualifica di manovale
[...] edile ed inquadrato al livello 1 del CCNL di categoria;
che in data 21.4.2022 alle ore 15,00 circa, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, rimaneva vittima di un infortunio;
nel dettaglio, al termine del turno lavorativo, nel chiudere il cancello d'entrata del cantiere sito in Orvieto (TR) nel quale stava lavorando, calpestava con il piede sinistro un sasso e rovinava violentemente al suolo con il ginocchio sinistro;
che, trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Orvieto, gli veniva formulata la seguente diagnosi di “frattura composta pluriframmentaria della testa del perone e frattura composta pluriframmentaria della porzione posteriore del piatto tibiale laterale del ginocchio sx” (cfr. doc. medica - verbale di pronto soccorso del 21.4.2022); che l , con comunicazione del 22.7.2022, gli riconosceva la seguente CP_1 menomazione “Accreditabile sindrome algo-disfunzionale del ginocchio – con limitazione agli ultimi gradi della flessione;
Esiti algici di frattura composta, pluriframmentaria del perone”, valutata nella misura del 006% (cfr. comunicazione del 22.7.2022); che avverso il provvedimento dell'Istituto, CP_1 proponeva opposizione via pec in data 23.1.2023, senza ottenere alcun riscontro.
1 Tutto ciò premesso, ha adito, dunque, il Tribunale di Nola per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: « 1) accertare e dichiarare, previa consulenza d'ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, che l'istante è affetto da postumi che menomano la sua capacità lavorativa almeno nella misura del 012%, o di quella maggiore o minore che il C.T.U. andrà ad accertare e comunque superiore al 006%;
2) Per l'effetto condannare l , in via principale, in caso di menomazioni CP_1 comprese tra il 016% ed il 100%, alla costituzione della relativa rendita nella misura corrispondente, comprensiva della quota di indennizzo per il danno biologico e della quota di indennizzo per il danno patrimoniale, con decorrenza dalla data dell'infortunio del 21/04/2022, oltre interessi legali;
3) ovvero condannare l' , in caso di inabilità permanente superiore al 006% CP_1 ed inferiore al 016%, al pagamento dell'indennizzo in capitale per il danno biologico;
4) Condannare l convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari CP_1 del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari;
5) manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento del ricorso, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui alla dichiarazione allegata, materialmente congiunta al presente atto». Si è costituito l chiedendo il rigetto della domanda in quanto destituita di CP_1 fondamento nel merito, oltre che sfornita di valida prova. L'Istituto fa, altresì, presente che, nelle more del giudizio, al ricorrente è stato riconosciuto il 9% a seguito di visita collegiale medica (cfr. provvedimento del 13.1.2024). Con le note d'udienza del 12.9.2024 parte ricorrente, pur prendendo atto dell'avvenuto riconoscimento in corso di causa di una menomazione pari al 9%, ha ribadito le conclusioni già riportate in ricorso. Istruita la causa mediante la nomina di un consulente medico d'ufficio, il giudice ha rinviato per la discussione. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La domanda è infondata e va rigettata. Il ricorso è procedibile avendo la parte esaurito l'iter amministrativo. Venendo al merito, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
2 E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d' ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto parzialmente meno l'oggetto del contendere, avendo l CP_1 provveduto in via amministrativa a riconoscere nei confronti del sig. Pt_2 postumi invalidanti nella misura del 9% (cfr. prospetto liquidazione indennità e rimborso spese del 13.1.2024 allegato alla memoria della resistente). Permane, invece, l'interesse ad una pronuncia di merito relativamente all'accertamento di una percentuale invalidante maggiore, anche ai fini della costituzione della relativa rendita. A tal fine, il ctu incaricato, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria rinvenuta a seguito dell'incidente del 21.4.2022, è pervenuto alla seguente diagnosi: «Esiti di frattura composta pluriframmentaria della testa del perone e frattura composta pluriframmentaria della porzione posteriore del piatto tibiale laterale del ginocchio sinistro ridotte incruentemente». Ciò posto ha argomentato che: «nella fattispecie in esame il riferimento classificatorio delle tabelle di cui al D.M. 12/07/2000 è rappresentato dalla voce n.292, ossia esiti di fratture biossee della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a cui le predette tabelle assegnano una percentuale di danno biologico fino ad 8%. Poiché in sede peritale è stata osservata una sfumata limitazione funzionale e l'assenza di disturbi del circolo, la percentuale del 9% di danno biologico riconosciuta dall' in sede amministrativa appare congrua. CP_1
3 Non si concorda con la “laconica valutazione” del Dr. allegata Persona_1 al fascicolo del ricorrente, concludente apoditticamente per postumi di danno biologico pari al 12% senza alcun riferimento alla tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12/07/2000». Così ricostruito nel dettaglio il quadro patologico, il consulente è giunto alle seguenti conclusioni: «non sussistono i presupposti medico-legali per innalzare il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dall'evento infortunio sul lavoro per cui è causa pari al 9% di danno biologico già riconosciuto dall' , per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale CP_1 dedicata alla valutazione medico-legale». Il ctu, dunque, sulla scorta del dato documentale, clinico ed anamnsestico, ha ritenuto infondate le pretese del ricorrente non ritenendo di ampliare la valutazione effettuata dall' in sede amministrativa. CP_1
Le argomentazioni del consulente esposte nella ctu depositata nel presente giudizio sono assolutamente condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione agli atti, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni. Ad ogni buon conto, il ricorrente non ha specificamente contestato le conclusioni del ctu né in sede di bozze né con le note per l'udienza del 25.9.2025. La domanda va dunque rigettata. Circa il regime delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti in causa, alla luce del complessivo esito della vicenda processuale, dello stato patologico accertato e della soccombenza virtuale relativamente al riconoscimento in via amministrativa della percentuale di danno biologico del 9% avvenuto in corso di causa. Spese di ctu a carico dell' , stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 CP_1 disp. att. cpc.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando: a) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla richiesta di accertamento di postumi invalidanti nella misura tra il 6% e il 9%; b) rigetta il ricorso per la restante parte;
c) compensa integralmente le spese di lite;
d) spese di ctu a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Nola, 25.9.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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