Art. 24.
Con effetto dal 1 gennaio 1970, agli ingegneri del ruolo organico della carriera direttiva degli uffici tecnici delle universita' e degli istituti di istruzione superiore di cui alla tabella R, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 , spettano le retribuzioni corrispondenti agli ex coefficienti 271, 325, 402, 500 e 550.
Con effetto dalla stessa data le promozioni alla qualifica di ingegnere di seconda classe si conseguono dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere di terza classe e a ingegnere di prima classe dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere di seconda classe.
Con effetto dal 1 gennaio 1970, agli ingegneri del ruolo organico della carriera direttiva degli uffici tecnici delle universita' e degli istituti di istruzione superiore di cui alla tabella R, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 , spettano le retribuzioni corrispondenti agli ex coefficienti 271, 325, 402, 500 e 550.
Con effetto dalla stessa data le promozioni alla qualifica di ingegnere di seconda classe si conseguono dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere di terza classe e a ingegnere di prima classe dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere di seconda classe.