TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/10/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dr.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 232/2024 Ruolo Generale
t r a
, C.F. , con gli Avv.ti Fabrizia Mozzato e Parte_1 C.F._1
AN ET
– ricorrente – contro
, C.F. , con gli Avv.ti Federico Plaino e Controparte_1 C.F._2
LA IN
– resistente –
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 23.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- accertare e dichiarare la responsabilità di per le lesioni subite da CP_1
il giorno 11.09.2019 indicate in premessa;
Parte_1
- per l'effetto condannare il sig. a risarcire a , Controparte_1 Parte_1 il danno patrimoniale, non patrimoniale e morale subito, come disposto dalla sentenza n. 1066/ 2022 del Tribunale di Udine, quantificato nella somma ancora dovuta di €
12.562,25 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, e per il procedimento di negoziazione assistita, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Per parte convenuta: Voglia codesto Tribunale, anche previa conversione del rito ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.s. ove sussistenti i presupposti di legge, accertare che ha Controparte_1 corrisposto al ricorrente l'importo complessivo di euro 7.000,00 ad integrale soddisfo di qualsivoglia danno patito in seguito ai fatti accertati dalla sentenza n. 1066/2022 del
Tribunale di Udine e per l'effetto respingere la pretesa avversaria in quanto infondata e pretestuosa. Con integrale rifusione delle spese del giudizio, ivi compresi gli oneri di
CTU e CTP e della fase di negoziazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti e dinamica dell'evento
In data 11.09.2019, il sig. subiva una aggressione, con calci e pugni al capo e Pt_1 in sede toracica, da parte del sig. . CP_1
I fatti sono stati oggetto di accertamento nel procedimento penale conclusosi con sentenza del Tribunale di Udine n. 1066/2022, che ha condannato per Controparte_1 il delitto p. e p. dagli artt. 582 e 583 comma 1 numero 1) c.p. alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e ha condannato altresì CP_1
al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi
[...] Parte_1 in separato giudizio, con condanna di una provvisionale di €uro 3000,00, oltre alla rifusione delle spese legali, a favore di . Parte_1
Con sentenza n. 253 del 12 febbraio 2025, la Corte di Appello di Udine confermava la sentenza del Tribunale appellata.
Il sig. corrispondeva al sig. euro 7.000,00, di cui euro 3.000,00, CP_1 Pt_1 come liquidati a titolo di provvisionale, ed ulteriori euro 4.000,00 come riconosciuto da parte attrice all'udienza del 16.05.2024.
2. Valutazione medico legale
All'udienza del 24.09.2024 veniva conferito incarico al CTU, Dott. Persona_1
specialista in ortopedia, traumatologia e medicina legale, con contestuale
[...] formulazione del quesito.
Con relazione depositata in data 13.01.2025, il dott. confermava il nesso di Per_1 causalità tra le aggressioni subite in data 11.09.2019 e le lesioni sofferte dal sig.
Pt_1
In particolare, il sig. ha riportato plurime ferite escoriate alla fronte, allo Pt_1 zigomo laterale di sinistra, all'emitorace sinistro con frattura della VII, VIII e IX costa
2 a sinistra, abrasioni multiple a livello degli arti superiori. All'Ospedale di Palmanova veniva trattenuto in osservazione per 2 giorni, con prognosi iniziale di 20 giorni. Ha proseguito nei controlli di ambito specialistico.
Quanto ai postumi, a distanza ormai di 5 anni dall'aggressione subita, rimangono significativi, nel novero dei postumi di natura permanente, molesti spunti algici in esito alle 3 fratture costali sofferte a sinistra, mentre è del tutto accreditabile che la caduta in reclinazione del tronco abbia generato una contusione profonda lombare, con una recrudescenza sintomatologica espressiva maggiormente con ipermiotonia paravertebrale e screzio funzionale della dinamica dorso-lombare.
Il CTU non ha ritenuto che il peggioramento del visus dell'occhio sinistro e la diminuzione della acuità uditiva lamentati dal ricorrente possano essere conseguenza del fatto illecito.
Il CTU, dott. ha quindi così valutato il danno: Per_1
- Danno biologico nella misura di 4,5 punti percentuali;
- Inabilità temporanea due giorni a totale, cinque giorni al 75%, quindici giorni al
50% e venticinque giorni al 25%;
- Ammissibili al ristoro le seguenti spese: - Visita ortopedica Dott. Persona_2 ft. del 4/10/2019 € 102,00; - Visita neurologica Dott. ft. del
[...] Persona_3
24/10/2019 € 112,00; - Parere medico-legale Dott. ft. del 16/6/2023 € Persona_4
400,00.
3. Quantum risarcitorio
Alla luce delle risultanze della perizia del Consulente tecnico nominato, dott. Per_1 ed applicando i criteri delle Tabelle di Milano, il danno biologico spettante al ricorrente ammonta ad euro 11.027,00 come di seguito meglio esplicitato. Pt_1
Età del danneggiato alla data del sinistro 70 anni
Percentuale di invalidità permanente 4,5%
Punto danno biologico € 1.698,00
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 424,50
Punto danno non patrimoniale € 2.122,5
Punto base I.T.T. € 115,00
Danno biologico risarcibile € 5.019,50
Danno non patrimoniale risarcibile € 6.274,50
3 Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 8.784,50
Invalidità temporanea totale € 230,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 431,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 25 % € 718,75
Totale danno biologico temporaneo € 2.242,50
Totale con personalizzazione massima € 11.027,00
Considerato che il danno risarcibile è stato cagionato da un comportamento integrante un'ipotesi di reato, dovrà essere riconosciuta la debenza del danno morale e applicata la personalizzazione, dovendosi adeguare al fatto concreto i valori indicati nelle Tabelle del Tribunale di Milano, utilizzate per il conteggio innanzi riportato.
Andranno inoltre sommati euro 614,00 per il danno patrimoniale subito, relativo alle visite sostenute e documentate da fatture depositate.
Non potranno, invece, essere riconosciuti gli importi richiesti per i compensi pagati in fase di negoziazione assistita. Si ricorda, infatti, che secondo la Cassazione tal voce di danno è il “costo supportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurare un esito favorevole ancorché detta attività posso essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente che se allegato e provato, deve essere esercito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.” Cassazione civile sez. III – 07/09/2022, n. 26368 (conformi
Cass. n. 24481/2020 – Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017). Nel caso di specie parte ricorrente non ha allegato né provato di aver sostenuto tale spesa.
Il resistente dovrà quindi essere condannato al pagamento di euro 11.027,00 a cui andranno detratte le somme già versate.
Tali somme, essendo state percepite nelle more tra l'illecito e la definizione del giudizio di risarcimento, dovranno essere detratte secondo i principi che di seguito si riportano.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi
(devalutandoli alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli a quella della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi compensativi -
4 finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass., Sent. n. 24539 del 01/12/2016).
Per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale deve accordarsi anche, ai sensi degli artt. 1223 e
2056 c.c., la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT, come danno emergente,
e gli interessi legali, come danno da lucro cessante. Quando alle modalità di liquidazione delle due voci di danno, la Cassazione ha affermato: “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito
a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato
l'evento dannoso” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2979 del 1/02/2023).
Conseguentemente, dall'importo innanzi individuato (euro 11.027,00) e devalutato alla data del sinistro (importo cioè corrispondente a quello della “devalutazione” in base agli indici ISTAT di quello liquidato all'attualità), dovranno essere detratti gli acconti già versati previamente devalutati dalla data del pagamento a quella del sinistro
(11.09.2019).
Sull'importo ottenuto dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo così individuato, quindi, anno per anno, a partire dall' 11.09.2019
e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
Dalla data del deposito della presente decisione spettano gli interessi moratori, da calcolarsi fino al saldo definitivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo valori medi tra quelli minimi e medi previsti dalle Tariffe Forensi, attesa la non
5 particolare complessità delle questioni trattate.
Medesima sorte seguono le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 232/2024 R.G., così provvede:
1. Accerta che il ricorrente ha riportato lesioni riconducibili all'aggressione subita in data 11.09.2019;
2. Condanna il resistente, , al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1 della somma di euro 11.027,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché di euro 614,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, , dall'importo innanzi individuato (euro 11.027,00) e devalutato alla data del sinistro (importo cioè corrispondente a quello della “devalutazione” in base agli indici ISTAT di quello liquidato all'attualità), dovranno essere detratti gli acconti già versati previamente devalutati dalla data del pagamento a quella del sinistro (11.09.2019). Sull'importo ottenuto dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo così individuato, quindi, anno per anno, a partire dall' 11.09.2019 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
Dalla data del deposito della presente decisione spettano gli interessi moratori, da calcolarsi fino al saldo definitivo.
3. Condanna il resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro
3.808,50 per compensi, euro 279,38 per esborsi, oltre spese generali al 15 %, Cassa e
Iva.
Si pongono definitivamente a carico del resistente le spese di ctu già liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Udine, il 17.10.2025
Il Giudice
(dr.ssa Francesca Clocchiatti)
6