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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 798/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI EN FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1770/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa Concessionario Di Riscossione Comune Di Castellamare Stabia - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12374/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 07/08/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 543766 -2023 FERMO IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6700/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Resistente_1 impugnò l'iscrizione del fermo esattoriale notificatogli dalla SO.G.E.T. S.p.A. quale concessionario del Comune di Castellammare di Stabia. Premesso che la iscrizione aveva a suo fondamento un debito riguardante l'IMU, con relative sanzioni ed interessi, per l'anno 2015, oggetto di un atto di accertamento n. 2020- 0046741 notificato l'11/11/2020, lamentò l'illegittimità della iscrizione per i seguenti motivi:
- Il fermo amministrativo era illegittimo perché non preceduto dalla corretta notifica degli atti prodromici;
- la notifica dell'avviso di accertamento era avvenuta durante il periodo di sospensione delle attività di riscossione imposto dalla legge a causa della pandemia da COVID-19;
- la SO.G.E.T. non era legittimata ad eseguire la riscossione per conto del Comune di Castellammare di Stabia;
- l'avviso di accertamento aveva perso la sua forza esecutiva poiché non è stato seguito da un'azione esecutiva entro un anno dalla notifica;
- il debito era prescritto poiché erano trascorsi più di cinque anni dalla data di riferimento senza notifiche interruttive valide;
- la misura del fermo amministrativo era sproporzionata rispetto al debito;
- il fermo amministrativo non era sufficientemente motivato e non includeva gli atti prodromici, violando il diritto alla difesa del contribuente;
- il fermo amministrativo non forniva dettagli sufficienti sui calcoli delle somme dovute, delle sanzioni e degli interessi applicati.
Si costituì la SO.G.E.T. S.p.A., contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Il Giudice di primo grado accolse il ricorso per l'assorbente motivo della ritenuta mancata notifica degli atti presupposti.
Avverso tale sentenza ET ha proposto appello, sostenendo la correttezza della notifica degli atti presupposti, e sostenendo l'infondatezza delle doglianze del ricorrente.
Si è costituito in appello il contribuente per resistere al gravame.
All'esito della camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
Il ricorso in primo grado risulta tempestivo in base ai documenti in atti.
2. L'appello è infondato.
L'impugnato fermo indica espressamente, nel corso dell'atto, il presupposto atto di preavviso di fermo.
Tuttavia, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, in atti manca la prova della notifica del preavviso di fermo. Risulta prodotto in copia solo un lato della busta, su cui è annotato “Al mittente non curato ritiro”, mentre non è barrata alcuna casella in ordine all'esito del tentativo di notifica. Manca inoltre la relata di notifica da cui risultino le ricerche effettuate.
Tale profilo è assorbente, determinando l'illegittimità del presupponente fermo impugnato.
3. L'appello è pertanto respinto.
4. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, liquidandole in euro 300,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Difensore_2.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI EN FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1770/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa Concessionario Di Riscossione Comune Di Castellamare Stabia - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12374/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 07/08/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 543766 -2023 FERMO IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6700/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Resistente_1 impugnò l'iscrizione del fermo esattoriale notificatogli dalla SO.G.E.T. S.p.A. quale concessionario del Comune di Castellammare di Stabia. Premesso che la iscrizione aveva a suo fondamento un debito riguardante l'IMU, con relative sanzioni ed interessi, per l'anno 2015, oggetto di un atto di accertamento n. 2020- 0046741 notificato l'11/11/2020, lamentò l'illegittimità della iscrizione per i seguenti motivi:
- Il fermo amministrativo era illegittimo perché non preceduto dalla corretta notifica degli atti prodromici;
- la notifica dell'avviso di accertamento era avvenuta durante il periodo di sospensione delle attività di riscossione imposto dalla legge a causa della pandemia da COVID-19;
- la SO.G.E.T. non era legittimata ad eseguire la riscossione per conto del Comune di Castellammare di Stabia;
- l'avviso di accertamento aveva perso la sua forza esecutiva poiché non è stato seguito da un'azione esecutiva entro un anno dalla notifica;
- il debito era prescritto poiché erano trascorsi più di cinque anni dalla data di riferimento senza notifiche interruttive valide;
- la misura del fermo amministrativo era sproporzionata rispetto al debito;
- il fermo amministrativo non era sufficientemente motivato e non includeva gli atti prodromici, violando il diritto alla difesa del contribuente;
- il fermo amministrativo non forniva dettagli sufficienti sui calcoli delle somme dovute, delle sanzioni e degli interessi applicati.
Si costituì la SO.G.E.T. S.p.A., contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Il Giudice di primo grado accolse il ricorso per l'assorbente motivo della ritenuta mancata notifica degli atti presupposti.
Avverso tale sentenza ET ha proposto appello, sostenendo la correttezza della notifica degli atti presupposti, e sostenendo l'infondatezza delle doglianze del ricorrente.
Si è costituito in appello il contribuente per resistere al gravame.
All'esito della camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
Il ricorso in primo grado risulta tempestivo in base ai documenti in atti.
2. L'appello è infondato.
L'impugnato fermo indica espressamente, nel corso dell'atto, il presupposto atto di preavviso di fermo.
Tuttavia, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, in atti manca la prova della notifica del preavviso di fermo. Risulta prodotto in copia solo un lato della busta, su cui è annotato “Al mittente non curato ritiro”, mentre non è barrata alcuna casella in ordine all'esito del tentativo di notifica. Manca inoltre la relata di notifica da cui risultino le ricerche effettuate.
Tale profilo è assorbente, determinando l'illegittimità del presupponente fermo impugnato.
3. L'appello è pertanto respinto.
4. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, liquidandole in euro 300,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Difensore_2.