Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2005, n. 20499
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Sentenza 14 aprile 2005

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La destinazione di un'area a centro di raccolta di materiali provenienti da demolizioni edilizie e lo scarico ripetuti di essi, senza la prescritta autorizzazione, integra il reato di realizzazione e gestione di una discarica abusiva, di cui all'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, anche in difetto di una specifica organizzazione di persone e di mezzi e senza che sia necessario il dolo specifico del fine di lucro.

Al fine di delineare l'ambito di operatività della nozione di rifiuto occorre distinguere tra i "residui di produzione" che, pur se suscettibili di eventuale successiva utilizzazione previa trasformazione, vanno qualificati come rifiuti ed i "sottoprodotti" che non vi rientrano, atteso che solo ciò che non nuoce all'ambiente e può essere inequivocabilmente ed immediatamente utilizzato come materia prima secondaria senza previa trasformazione in un processo produttivo si sottrae alla disciplina sui rifiuti di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2005, n. 20499
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20499
    Data del deposito : 14 aprile 2005

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