Sentenza 25 giugno 2003
Massime • 1
I materiali inerti derivanti dalla demolizione di un manufatto e reimpiegati nell'ambito dello stesso cantiere non assumono la natura di rifiuto, stante la interpretazione autentica della nozione di "rifiuto" contenuta nel decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178, atteso che sono conseguenza di un processo di produzione, comprendente la demolizione del manufatto ed il reimpiego integrale sul posto, e l'assenza di prova di un reale pericolo per l'ambiente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2003, n. 37508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37508 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO TORIELLO Presidente
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere
Dott. ALFREDO TERESI Consigliere
Dott. VINCENZO TARDINO Consigliere
Dott. ALFREDO M. LOMBARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAPA PRIMO n. Tolentino 13.10.1938;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Macerata del 16.10.2002;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero del dott. Francesco Iacoviello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Personale del Corpo Forestale dello Stato, in data 19.9.2001, sequestrava un'area riempita con materiali inerti di demolizione appartenente al Consorzio Intercomunale per il Disinquinamento Ambientale della Provincia di Macerata, in località Piane di Chienti del Comune di Tolentino.
La Polizia giudiziaria riteneva che gli inerti utilizzati per l'ampliamento del piazzale del Consorzio predetto, costituivano rifiuti e che fosse ravvisabile il reato di cui all'art. 51, 1 comma D.Lg.vo 22/97.
Il Pubblico Ministero chiedeva la convalida del sequestro, ma il G.I.P., con provvedimento del 21.9.2002, rigettava la richiesta, osservando che il materiale utilizzato, non poteva essere classificato come rifiuto e, comunque, era stato utilizzato secondo un criterio di compatibilità ambientale.
Su appello del P.M., il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 16.10.2002, convalidava il sequestro preventivo, ravvisando la possibile violazione dell'art. 51, primo comma, del D.Lg.vo 22/97, nonché del D.M.
5.2.1998. Secondo il Tribunale la nuova legge 178/2002 con l'art. 14 non avrebbe modificato la precedente disciplina giuridica, anche nell'ipotesi di riutilizzo di inerti in loco.
Contro l'ordinanza citata ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato PAPA PRIMO, deducendo violazione dell'art. 14 legge 178/2002, nonché carenza di motivazione sulle esigenze cautelari.
Il ricorso è fondato.
Risulta dal provvedimento impugnato e dagli atti che i materiali inerti erano scaturiti dalla parziale demolizione di un preesistente muro dello stabilimento del Consorzio Intercomunale Disinquinamento Ambientale della Provincia di Macerata. (Con.Sma.RI) e che furono in loco immediatamente reimpiegati (senza alcun trattamento), quali sottofondo di un piazzale appartenente allo stesso Consorzio, all'interno della recinzione: invece di riempire il lieve dislivello con materiali esterni (esempio, pietre da qualche cava), l'indagato ritenne di poter reimpiegare sul posto i materiali di demolizione del preesistente muro (che era stato demolito per altre finalità), allargando il piazzale esistente di alcuni metri (circa 20 per 15), fino al muro di recinzione, ravvisando la compatibilità ambientale dell'opera.
In relazione a questo fatto si è posto il problema delle applicabilità della nuova norma di cui allo art. 14 legge 178/2002 e del rapporto con il regime preesistente.
La Corte osserva che, contrariamente a quanto ritenuto nella ordinanza impugnata, la nuova norma - del tutto legittima quale espressione della volontà del Parlamento - fornisce una "interpretazione autentica" della nozione di rifiuto, pur senza innovare radicalmente rispetto alla normativa comunitaria e nazionale. L'elemento di novità non è costituito dalla restrizione del concetto di rifiuto, ma dalla eliminazione degli elementi di incertezza derivanti da un eccesso di dilatazione della nozione medesima. La norma mira a favorire il riutilizzo, nel senso di escludere il concetto di rifiuto, allorché il soggetto economico interessato abbia deciso di non disfarsi di beni, sostanze e materiali di produzione e di consumo aventi ancora una valenza economica.
La norma precisa le due condizioni per escludere la nozione di rifiuto:
a) se beni, sostanze e materiali possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diurno ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diurno ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22". Da tale impostazione, consegue che per escludere una sostanza, un bene od un materiale dalla nozione giuridica di rifiuto, occorre che il suo riutilizzo sia, non solo possibile, ma, soprattutto, certo e che esso avvenga senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero, tra quelle contemplate dall'allegato C al d.lgs. n. 22/97, anche se ha subito un mero "trattamento preventivo". La norma nazionale di interpretazione autentica non appare in contrasto con i principi comunitari, così come ribaditi in una recente sentenza della Corte di giustizia in data 18 aprile 2002. La Corte di Giustizia era chiamata a decidere se i detriti provenienti da una cava di granito, suscettibili di essere riutilizzati come ghiaia o materiale di riporto per sottofondi stradali od altro, dovessero essere considerati residui derivanti dall'attività (principale) di gestione della cava (e, quindi, rifiuti) ovvero, quali materie prime riutilizzabili. La Corte ha precisato che "è rifiuto tutto ciò che viene prodotto accidentalmente nel corso della lavorazione di un materiale o di un oggetto e che non è il risultato cui il processo di fabbricazione mira direttamente".
Poiché, tuttavia, tale circostanza, dì per sè, non esclude che l'impresa che ha prodotto il bene o la sostanza di cui trattasi non "intenda disfarsene", la Corte ha ritenuto che l'obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, (obbligo derivante dalla finalità, imposte dalla medesima direttiva 75/442/CEE, di tutelare i beni primari della salute e dell'ambiente), trova un limite nelle "situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione. Appare, quindi, evidente che, oltre al criterio derivante dalla natura o meno del residuo di produzione di una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare, costituisce un secondo criterio ai fini di valutare se essa sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442".
Accertato che l'integrale riutilizzo dei detriti provenienti dalla predetta cava non era previsto come certo, ne' tantomeno come prevedibile, la Corte di Giustizia, ha ritenuto che essi dovessero essere qualificati come rifiuti.
I criteri così individuati dal Giudice Comunitario possono, pertanto, sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che un materiale possieda determinate caratteristiche merceologiche, che lo rendano commerciabile, non ne esclude, comunque, la natura di residui di produzione (id. est, rifiuti);
c) perché un materiale possa essere considerato, a tutti gli effetti, come materia prima secondaria, occorre che il suo riutilizzo non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione e che, inoltre, sia integrale.
Nel caso che interessa il presente giudizio i detriti erano conseguenza di un processo di produzione (comprendente la demolizione di un muro ed il reimpiego integrale sul posto), senza trasformazione preliminare, con riutilizzo certo, in attività compatibile (materiale di riporto per sottofondo di un piazzale antistante). Il materiale presente nel muro demolito (compresi alcuni blocchi di cemento misto a ferro) non presentava carattere di disomogeneità, ne' era mescolato a sostanze diverse (tipo eternit, gomme di veicoli e comunque sostanze estranee a quelle già presenti nell'opera demolita), sicché non si poneva in concreto un problema di preventivo trattamento per non compatibilità ambientale. Il materiale non è stato trasferito da un soggetto (produttore) ad un altro (utilizzatore), perché è mancata la volontà di disfarsi di esso. Il legislatore nazionale è già intervenuto con la legge 443/2001 escludendo le "terre e rocce da scavo", anche di gallerie,
dall'ambito dei rifiuti e dalla relativa normativa (D.Lg.vo 22/97), perfino nell'ipotesi che siano state contaminate durante il ciclo produttivo (purché non oltre determinate concentrazioni). Si consente in tal modo il riutilizzo di materiali derivanti da attività di escavazione perforazione e costruzione. Certamente esiste una differenza con i materiali di demolizione degli edifici, ossia con i cosiddetti inerti. Tale differenza non comporta una antologica diversità, posto che il riutilizzo di rocce e terre di scavo può avvenire - a certe condizioni - anche se esista una contaminazione.
Nel caso concreto, i detriti di demolizione non contengono materiali disomogenei significativi sicché alla luce dell'art. 14 L. 178/2002 e dell'indirizzo comunitario sopra citato, si può prevenire allo stesso risultato di cui alla L. 443/2001, escludendo la natura di rifiuto, secondo un criterio non astratto di valutazione, manca la prova di un reale pericolo per l'ambiente ed il riutilizzo è avvenuto secondo i principi enunciati.
P.Q.M.
La Corte Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 OTTOBRE 2003.