Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2004, n. 36062
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Sentenza 12 luglio 2004

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In tema di smaltimento di rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, punito dall'art. 51, comma terzo del D.Lgs. n. 22 del 1997, sono necessari sia una condotta ripetuta nel tempo di accumulo di rifiuti in un'area, sia il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, requisito che è certamente integrato nel caso in cui sia consistente la quantità di rifiuti depositati abusivamente.

I materiali provenienti da demolizioni edilizie costituiscono rifiuti speciali, a norma dell'art. 2, comma quarto, n.3 del d.P.R 10 settembre 1982, n. 915; pertanto la destinazione di un area a centro di raccolta di tali rifiuti e lo scarico ripetuto di essi, senza la prescritta autorizzazione, anche in mancanza di una specifica organizzazione di persone e di mezzi, integra il reato di realizzazione e gestione di una discarica abusiva, previsto dalla fattispecie di cui all'art. 51 , comma terzo del D.Lgs. n. 22 del 1997, non essendo necessario il dolo specifico del fine di lucro o di guadagno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2004, n. 36062
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36062
    Data del deposito : 12 luglio 2004

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