Sentenza 12 luglio 2004
Massime • 2
In tema di smaltimento di rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, punito dall'art. 51, comma terzo del D.Lgs. n. 22 del 1997, sono necessari sia una condotta ripetuta nel tempo di accumulo di rifiuti in un'area, sia il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, requisito che è certamente integrato nel caso in cui sia consistente la quantità di rifiuti depositati abusivamente.
I materiali provenienti da demolizioni edilizie costituiscono rifiuti speciali, a norma dell'art. 2, comma quarto, n.3 del d.P.R 10 settembre 1982, n. 915; pertanto la destinazione di un area a centro di raccolta di tali rifiuti e lo scarico ripetuto di essi, senza la prescritta autorizzazione, anche in mancanza di una specifica organizzazione di persone e di mezzi, integra il reato di realizzazione e gestione di una discarica abusiva, previsto dalla fattispecie di cui all'art. 51 , comma terzo del D.Lgs. n. 22 del 1997, non essendo necessario il dolo specifico del fine di lucro o di guadagno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2004, n. 36062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36062 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 12/07/2004
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 1651
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 6508/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Umberto Iorio, difensore di fiducia di OM AL, n. a Castione della Presolana il 17.4.1936;
avverso la sentenza in data 22.12.2003 della Corte di Appello di Brescia, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di elusone, in data 10.1.2003, venne condannato alla pena di mesi sei di arresto ed E. 2.600,00 di ammenda, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, Provincia di Bergamo, quale colpevole del reato: a) di cui all'art. 51, comma terzo, del D. L.vo n. 22/97. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Meloni Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Umberto Iorio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronuncia di colpevolezza del OM ili ordine al reato di cui all'art. 51, comma terzo, del D. L.vo n. 22/97, ascrittogli per avere realizzato e comunque gestito una discarica di rifiuti speciali, costituiti da materiali provenienti da demolizioni, senza la prescritta autorizzazione. La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto che l'abbandono di rifiuti sul terreno di sua proprietà era avvenuto a sua insaputa da parte di terzi ed aveva chiesto, in subordine, l'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 915/82, in quanto più favorevoli in relazione all'epoca della commissione del fatto. La Corte territoriale ha inoltre dichiarato non doversi procedere nei confronti del OM in ordine al reato di cui all'art. 734 c.p. perché estinto per prescrizione. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con quattro motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in punto di affermazione della colpevolezza dell'imputato. Si deduce che la Corte territoriale ha contraddittoriamente affermato che il deposito di rifiuti era avvenuto da parte di terzi con il consenso dell'imputato, pur avendo accertato che quest'ultimo aveva apposto una barra con lucchetto per impedire il transito degli autocarri. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la sentenza per manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento della realizzazione di una discarica abusiva. Si deduce che i giudici di merito hanno affermato l'esistenza di una discarica, malgrado l'assenza di qualsiasi organizzazione di persone o cose necessaire per il funzionamento della discarica e in mancanza di qualsiasi guadagno da parte dell'imputato. Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia la sentenza per violazione di legge e la mancata applicazione del principio del favor rei. Si osserva che la commissione del fatto è iniziata in epoca di molto anteriore alla entrata in vigore del D. L.vo n. 22/97, di talché al fatto dovevano essere applicate le disposizioni del D.P.R. n. 915/82, in quanto più favorevoli per l'imputato, non prevedendo, tra l'altro, la confisca dell'area utilizzata quale discarica. Con l'ultimo motivo si denuncia, infine, la sentenza per violazione di legge. Si deduce che la Corte territoriale, pur avendo escluso la continuazione, per effetto della declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 734 c.p., ha confermato la stessa pena irrogata dal giudice di primo grado. Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte in ordine al primo mezzo di annullamento che la sentenza impugnata ha affermato la consapevolezza e la tolleranza da parte dell'imputato dello scarico di materiali provenienti da demolizioni edilizie effettuato da terzi, proprio in considerazione del fatto che il OM non ha mai denunciato l'effrazione del lucchetto o della sbarra, che aveva apposto per impedire l'accesso di estranei nell'area di sua proprietà, di talché non sussiste affatto di denunciato vizio di motivazione della sentenza, risultando la deduzione dei giudici di merito sul punto pienamente logica e coerente con le indicate risultanze fattuali. Anche il secondo mezzo di annullamento è infondato.
Come è noto i materiali provenienti da demolizioni edilizie costituiscono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 6, comma primo lett. a) con riferimento all'allegato A, del D. L.vo n. 22/97, così come peraltro già previsto dall'art. 2, comma quarto n, 3, del D.P.R. n. 915/82, di talché la destinazione di una determinata area a centro di raccolta di tali rifiuti, cui faccia seguito una condotta ripetuta nel tempo, attraverso la quale si verifica lo scarico di rifiuti di tale natura nella stessa zona, configura la realizzazione e gestione di una discarica, per la quale occorre la prescritta autorizzazione (cfr. sez. 3^, 199801654, Verrastro, riv. 209569;
conf. sez. 1^, 199404703, Iakovidis, riv. 196230), pur in assenza di una particolare organizzazione di persone e mezzi, che per la loro natura gli indicati rifiuti non rendono necessaria. Nè il reato prevede quale elemento costitutivo l'esistenza di un fine di lucro o comunque di un guadagno da parte di colui che realizza o gestisce la discarica abusiva.
È da aggiungere inoltre che il quantitativo di rifiuti accumulati abusivamente è stato stimato dai giudici di merito in circa 3.000 me, con il conseguente accertamento di un'alterazione permanente dello stato dei luoghi, tant'è che la punibilità del reato di cui all'art. 734 c.p. è stata esclusa solo per effetto della prescrizione dello stesso.
Sussiste, pertanto, nel caso in esame anche il requisito del degrado dell'area adibita a discarica richiesto da una recente pronuncia di questa Corte (sez. 3^, 200206796, Garzia M., riv. 221166). Il terzo motivo di gravame è manifestamente infondato. Il principio del favor rei invocato dal ricorrente, ai fini della applicazione della normativa più favorevole per l'imputato, deve essere riferito, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, c.p., all'ipotesi in cui la stessa condotta ricada, per effetto della successione di leggi nel tempo, sotto la previsione di disposizioni diverse. Orbene, nel caso in esame i giudici di merito hanno accertato che la commissione del reato si è protratta fino all'anno 2000, di talché esattamente è stata applicata la normativa di cui al D. L.vo n. 22/97, essendosi verificata la condotta successiva all'entrata in vigore del citato testo legislativo esclusivamente nella vigenza delle disposizioni previste da quest'ultimo.
È, infine, infondato l'ultimo motivo di gravame.
La sentenza impugnata ha ridotto la pena pecuniaria, già inflitta dal giudice di primo grado nella somma di E. 3.000,00, in misura corrispondente a quella dell'aumento per la continuazione determinato dal Tribunale solo su quest'ultima, di talché non sussiste la denunciata violazione di legge, non potendo, peraltro, essere modificata dal giudice di appello ulteriormente la pena base per il reato di cui all'art. 51, comma terzo, del D. L.vo n. 22/97, in assenza di una impugnazione delle parti sul punto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente OM AL al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 12 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2004