Sentenza 1 ottobre 1999
Massime • 1
La disposizione dela confisca da parte del giudice di appello in assenza di una precedente statuizione al riguardo da parte del giudice di primo grado e di una impugnazione del pubblico ministero, costituisce "reformatio in pejus" della decisione in violazione del divieto disposto dall'art.597 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/1999, n. 12356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12356 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 01/10/1999
1. Dott. COALRUSSO VINCENZO Consigliere SENTENZA
2. " NI RE " N. 02318/1999
3. " COSTANZO ENZO " REGISTRO GENERALE
4. " NI SC " N. 49234/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI ST n. il 23.03.1963
avverso sentenza del 03.11.1998 CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. COSTANZO ENZO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto con la condanna alle spese Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe riportata ed emessa ai sensi dell'art.559 c.p.p., la Corte di merito riduceva la pena inflitta a TO
ST dal primo Giudice in ordine al reato di cui all'art.73 DPR n.309/90 (detenzione a fini di spaccio di cocaina) e disponeva la confisca dell'autovettura targata MS 223436 nonché di un telefono cellulare, dei quali era stato chiesto il dissequestro. Con l'unico motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della norma penale dettata dall'art. 240 con riferimento all'art. 606 lett. b) c.p.p.. In particolare, lo stesso sostiene che dagli atti processuali non emergerebbe alcun rapporto causale, diretto e immediato, fra il reato contestato ed i beni sottoposti al sequestro;
pertanto, la confisca sarebbe stata disposta in base all'erroneo presupposto secondo cui i suddetti beni sarebbero stati utilizzati per la commissione del reato mentre dagli atti processuali non emergerebbe alcuna relazione di asservimento fra detti beni e il reato ascritto, dal momento che, contrariamente a quanto asserito dal Giudice del gravame (nel richiamare le modalità dell'importazione dall'Olanda della droga), risulterebbe in modo pacifico dalla sentenza di primo grado, che il viaggio venne effettuato in aereo.
Orbene, va rilevato che la contestata legittimità del provvedimento adottato dalla Corte di merito in ordine al telefono cellulare ed all'autovettura (peraltro intestata a terzi trova fondamento nella carenza di qualsiasi statuizione nei confronti dei suddetti beni, da parte del Giudice di primo grado;
la disposta confisca, non essendo stata proposta impugnazione da parte del PM viola la disposizione sancita dall'art.597 c.p.p., nella parte concernente il divieto di reformatio in peius sull'impugnazione proposta dal solo imputato, onde il relativo provvedimento va annullato;
la parte interessata potrà, pertanto, proporre la relativa domanda al Giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt.263/5 e 676 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla confisca disposta ex novo in grado di appello, che elimina.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 1999