Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2005, n. 17836
CASS
Sentenza 4 marzo 2005

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In tema di definizione della nozione di rifiuto, la norma interpretativa introdotta con l'art. 14 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178, sottrae alla qualifica di rifiuto i residui di produzione o di consumo, sulla base di una attuale o potenziale riutilizzazione, operando una controqualificazione rispetto alla definizione di rifiuto stabilita dalle disposizioni comunitarie, a fronte delle quali la questione di legittimità costituzionale del citato art. 14 in relazione agli artt. 11 e 117 della Costituzione appare non manifestamente infondata. (La Corte ha ritenuto irrilevante nella fattispecie la questione, essendo stata esclusa in punto di fatto la riutilizzazione del rifiuto, ed ha ulteriormente affermato che il concetto di "disfarsi" non può essere identificato, come nel citato art. 14, con quello di attività di "smaltimento o di recupero", atteso che è possibile disfarsi di un rifiuto anche semplicemente abbandonandolo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2005, n. 17836
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17836
    Data del deposito : 4 marzo 2005

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