Sentenza 25 giugno 2001
Massime • 1
In tema di impugnazioni, costituisce violazione del generale divieto di "reformatio in peius" (art.537, comma 3 del cod.proc.pen.), in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il provvedimento di confisca disposto per la prima volta dalla corte di appello a seguito di procedimento di applicazione pena in sede d'impugnazione promossa dal solo ricorrente. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato "in parte qua" la sentenza impugnata, rilevando, tuttavia, l'impossibilità di far luogo alla restituzione della somma di denaro, in quanto pertinente al reato di detenzione illegale di sostanza stupefacente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2001, n. 27998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27998 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FRANGINI Presidente del 25/06/2001
1. Dott. FABIO MAZZA Consigliere SENTENZA
2. Dott. SALVATORE BOGNANNI rel. Consigliere N. 2844
3. Dott. GIOVANNI FEDERICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUISA BIANCHI Consigliere N. 38490/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
OG NT, nato a [...] l'[...], Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 6/7/2000, Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso,
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. S. Bognanni, Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma,
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 6/7/2000 la Corte di appello di Roma, sez. 1^ pen., ha ridotto la pena nei confronti di OG NT ad anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione e L. 40.000.000 di multa, nella misura richiesta dallo stesso e concordata col PG., previa rinuncia agli altri motivi di appello avverso la sentenza del gip del Tribunale della stessa sede del 14/10/1999, con la quale egli era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione e L. 40.000.000 di multa, oltre a quella accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. All'imputato erano state concesse le attenuanti generiche, valutate con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante della recidiva, e riconosciuta la diminuente del rito, giacché il processo era stato definito col giudizio abbreviato. OG è imputato del delitto di detenzione, al fine di cessione a terzi, di gr. 115,750 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, allo stato puro, pari a n. 1159 dosi singole, suddivisa in n. 13 involucri ben nascosti, in concorso con altro soggetto;
in Roma, acc. il 20/4/1999; con la recidiva. Inoltre è stata disposta la confisca della somma di L. 179.800.000 in sequestro, quale provento di reato.
Avverso la suindicata sentenza OG ha proposto ricorso per cassazione, col quale ne ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al punto relativo alla confisca della somma, deducendo inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, in quanto la Corte di appello non avrebbe potuto procedere alla confisca della somma in assenza di apposita impugnazione del PM. sul punto, sicché sarebbe stato violato il principio della devoluzione dell'impugnazione, proposta solamente dall'imputato, il quale peraltro non sarebbe stato posto nella condizione di difendersi, onde dimostrare la provenienza della somma.
Motivi della decisione
Il motivo addotto a sostegno del ricorso è fondato. Ed invero i giudici di merito hanno messo in evidenza che la somma in questione, per le modalità e il luogo del rinvenimento, è da considerare prezzo o comunque profitto del reato per il quale OG ha ottenuto la riduzione della pena mediante il patteggiamento in appello, e che comunque attiene al traffico di droga, anche se nel caso in specie, si era trattato specificamente di detenzione a fine di spaccio. In mancanza infatti di impugnazione da parte del PM. la Corte di merito non avrebbe potuto procedere d'ufficio ad applicare la misura di sicurezza patrimoniale della confisca della somma in sequestro, per la quale avrebbe invece dovuto provvedere il giudice di primo grado, posto che per l'effetto devolutivo dell'appello, tale adempimento esulava dai suoi compiti, senza che altrimenti venisse vulnerato il principio del divieto della "reformatio in pejus", e ciò ai sensi dell'art. 597 cpp. Tuttavia, anche se la relativa statuizione di conseguenza va eliminata, è da notare come nel caso in specie non può essere disposta la restituzione della somma al ricorrente, il quale a tal fine dovrà dimostrare, di avere il relativo interesse ad agire, posto che, anche secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte "è inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato avverso il capo della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ha disposto la confisca del denaro di cui era in possesso perché, percepito in cambio di cessione di stupefacente. (La Corte di Cassazione ha evidenziato, tra l'altro, che, non potendosi ritenere di buona fede il possesso di somme provenienti da negozio contrario a norme di ordine pubblico ed al buon costume in virtù, di una negoziazione costituente reato e, comunque, ingiusta secondo la coscienza comune anche delle persone meno dotate, colui il quale riceve denaro costituente compenso della cessione della droga viene a trovarsi rispetto al bene in una relazione puramente materiale, segnata da malafede originaria e, perciò, priva di alcuna rilevanza e tutela giuridica ed escludente ogni titolarità. La confisca pertanto, finisce per colpire un bene mai entrato nel patrimonio dello spacciatore che non ha titolo ad ottenerne la restituzione conseguente all'annullamento della confisca)" (V. SEZ. 4 SENT. 0 4254 del 23/04/1996 (UD. 26/03/1996) RV. 204442 IMP. Ayari); CONF. SEZ. U SENT. 10372 del 18/10/1995 (UD. 27/09/1995) RV. 202269 IMP. Serafino). Sul punto dunque la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
Ne deriva che la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro, che va eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo concernente la disposta confisca del denaro, che elimina. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2001