Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2001, n. 27998
CASS
Sentenza 25 giugno 2001

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In tema di impugnazioni, costituisce violazione del generale divieto di "reformatio in peius" (art.537, comma 3 del cod.proc.pen.), in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il provvedimento di confisca disposto per la prima volta dalla corte di appello a seguito di procedimento di applicazione pena in sede d'impugnazione promossa dal solo ricorrente. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato "in parte qua" la sentenza impugnata, rilevando, tuttavia, l'impossibilità di far luogo alla restituzione della somma di denaro, in quanto pertinente al reato di detenzione illegale di sostanza stupefacente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2001, n. 27998
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27998
    Data del deposito : 25 giugno 2001

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